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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 9864/2023, promosso con ricorso depositato in data 12 luglio 2023
da
Parte_1
nata a [...]/PR (Brasile) in data 05.06.1986, cittadina brasiliana, residente in [...]
Guarapares 2270 , Curitiba/PR (Brasile); C.F._1
Parte_2
nato a [...]/PR (Brasile) in data 26.08.1977, cittadino brasiliano, e residente in [...]
Guarapares 2270 Ap 81B, Curitiba/PR (Brasile), che agisce in nome proprio ed insieme in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale in nome e Controparte_1
per conto del figlio minore
Persona_1
nato a [...]/PR (Brasile) il 31.01.2007, residente in [...]2270 Ap 81B,
Curitiba/PR (Brasile);
tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone del Foro di Napoli
- r i c o r r e n t i -
C O N T R O
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_2
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. – p.e.c. P.IVA_1
1 e domiciliato sempre ex lege presso gli uffici di Email_1
quest'ultima ubicati in (30124) Venezia Piazza San Marco n.63,
contumace
resistente
nonché con
Controparte_3
Intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione in data 23 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, dal comune avo , nato il [...] nel Comune di Valstagna (VI), figlio di Persona_2
e , come comprovato dall'Estratto per Riassunto degli Atti Persona_3 Persona_4
di Nascita rilasciato dal Comune di Valstagna (VI), che si produce (v. all. 2). Ad integrazione della domanda, i ricorrenti deducevano che emigrava in Persona_2
Brasile, ove contraeva matrimonio il 2 luglio 1894 a Curitiba/PR (Brasile)con CP_4
e che dalla loro unione coniugale nasceva a Portão/PR (Brasile) il giorno 19 novembre
1909 il figlio . Deducevano, inoltre, i ricorrenti che anche Persona_5 Per_5
si sposava e aveva figli, dando origine alla linea di discendenza indicata nel
[...]
ricorso e comprovata dalla documentazione anagrafica allegata. Precisavano, infine, che decedeva in Brasile, senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana Persona_2
e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. I ricorrenti hanno adito il
Tribunale adducendo di avere inviato al competente di Curitiba la richiesta di Parte_3
2 appuntamento per iniziare l'iter di riconoscimento della cittadinanza, ma di non avere avuto alcuna convocazione a causa della situazione di paralisi in cui versa tale ufficio, che prevede liste di attesa superiore ai dieci anni.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_2
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Vicenza, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione che, all'art. 1, stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del
Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria
3 cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n.
123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Alla luce della citata normativa, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...] ed emigrato all'estero, fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso, dalla quale emerge che è un avo Persona_2
dei ricorrenti. Si rileva, inoltre, che , era cittadino italiano, in quanto Persona_2
nato in [...] italiano da genitori italiani e risulta avere sempre conservato la cittadinanza italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal doc. 3 versato in atti;
di conseguenza, al momento della nascita del figlio
, era in possesso della cittadinanza italiana, che ha trasmesso Per_5 Persona_2
ai propri discendenti secondo la linea indicata nel ricorso.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino
4 italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al Ministero che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto Controparte_2
limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, comunque, a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Consolato di Curitiba sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova della situazione in cui versa il Consolato generale d'Italia di Curitiba, fatto peraltro notorio, che ha accumulato un ritardo di più di dieci anni nell'evasione delle richieste di accertamento della cittadinanza.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, dichiarando che i medesimi come indicati in epigrafe sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_2
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 17 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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