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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6097 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6594 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 02/07/2025, vertente TRA
(c.f. ), difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'EL VITO, con studio in VIA MONTE BONIFATO, 77/B,
ALCAMO (TP);
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), domiciliata in VIA DEI PORTOGHESI, 12 ROMA, presso P.IVA_1
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende con procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 16.11.2022 e comunicata il 17/11/2022.
Conclusioni dell'appellante: “ritenere e dichiarare insussistenti le ragioni formulate nell'impugnata ordinanza in merito alla compensazione delle spese di lite, poiché infondate sia in fatto che in diritto, il tutto per le motivazioni meglio esposte nella superiore narrativa, accertando e dichiarando che l'adempimento della resistente è avvenuto nelle more della litispendenza già instaurata nel primo grado di giudizio, avvenuta in data
14.07.2021, e per l'effetto,
r.g. n. 1 • dichiarare la cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale della parte resistente, oggi appellata, con condanna di quest'ultima alle spese, competenze ed onorari del primo grado di giudizio, oltre I.V.A.
e C.P.A. e rimborso spese generali del 15% ex art. 2 D.M. del 10/03/2014
n. 55, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15% ex art. 2 D.M. del 10/03/2014 n.
55, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Conclusioni dell'appellata: “dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'avverso appello. Con vittoria di spese, competenze, onorari di causa del presente grado di merito”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassumibile.
Con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo delle prime cure del presente processo, parte ricorrente chiedeva al Giudice di primo grado di: “
- accertare e dichiarare il colpevole inadempimento della resistente agli obblighi scaturenti in capo alla stessa dalla sentenza del Tribunale di Palermo n. 2491/2020, nonché in virtù del successivo D.D.S. n. 3735 del 18/11/2020 dell'IPA di Trapani, e per l'effetto, - Obbligare la resistente alla restituzione immediata dell'importo di € 176.400,00, illegittimamente percepito mediante l'escussione della polizza fideiussoria n. 306320 stipulata in data 08/09/2011, alla terza . Controparte_2
Si costituiva in resistenza l oggi appellata, rappresentando di avere CP_1 provveduto, in data 21/09/2022, a liquidare a favore dell'
[...]
l'importo di € 176.400,00 con autorizzazione di Controparte_2 pagamento n.6451201050182022, ordinativo di pagamento n. 0162, con accredito in data 27/09/2022. Alla prima udienza, svoltasi in forma cartolare, l invitava il CP_1
Tribunale, quindi, alla pronuncia di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese di lite, l'Avvocatura dello Stato deduceva:
“qualora controparte dovesse, nelle sue note di udienza, chiedere la compensazione, questa Avvocatura non si oppone;
qualora, per converso, controparte chiedesse la decisione sulle spese, allora questo Organo Legale insiste perché, per il principio di soccombenza virtuale, le spese siano regolate a favore della parte pubblica”. Per l'eventuale necessità di pronuncia sulle spese, si argomentava da parte resistente che occorreva considerare:
-lo stadio processuale in cui il convenuto ha provveduto al pagamento (ancor prima della prima udienza); ma soprattutto l'inammissibilità
r.g. n. 2 dell'avversa domanda (si trattava infatti di una domanda la cui causa petendi era incompatibile col tipo di giudizio incardinato, chiedendosi al Tribunale di ordinare al convenuto il pagamento di una somma a favore di un soggetto che non si era provveduto a convenire in giudizio). Il Tribunale, col provvedimento appellato dalla controparte innanzi a questa Corte, “…dichiara cessata la materia del contendere, avendo l' rappresentato di provveduto al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di euro 176400,00, in data 21.9.2022, come Controparte_2 da relativa comunicazione dell' che non costituisce oggetto di CP_1 contestazione, non residuando per questo alcuna ragione di conflitto tra le parti. Compensa le spese di lite considerato che il pagamento è stato eseguito allo stadio iniziale del procedimento e che il ricorrente non ha convenuto in giudizio la che pure era coinvolta nel rapporto Controparte_2 dedotto in causa…”. Avverso la pronuncia di prime cure insorge parte ricorrente, affidandosi ad un unico mezzo di gravame col quale contesta la decisione del Tribunale circa la regolazione delle spese di lite, ritenendo che la Giustizia di prime cure avrebbe dovuto applicare la soccombenza virtuale, nel senso di liquidarle a suo favore.
ha proposto appello. Parte_1
ha Controparte_1 resistito al gravame.
Alla udienza del 2 luglio 2025, celebrata in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., il procedimento veniva trattenuto in decisione ex art.352 cpc con concessione alle parti dei termini per conclusionali e repliche, nella misura prevista nella ordinanza di pari data.
L'appello è infondato. Parte appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato a compensare le spese, e tanto sul rilievo che, se non fosse sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, la sua domanda sarebbe stata senz'altro accolta
(con soccombenza virtuale dell'Amministrazione, sostiene l'appellante). Così non è.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 02.07.2021, iscritto a ruolo in data 14.07.2021, l'odierna appellante, dati i ripetuti solleciti stragiudiziali rimasti inevasi, aveva chiesto al Tribunale adito di obbligare l'allora resistente, in ottemperanza del disposto di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 2491 del 04.08.2020 (che nulla sul punto aveva disposto, limitandosi ad accertare la inesistenza dei presupposti per la revoca di un contributo per l'agricoltura, resa nel confronti del relativo Assessorato Regionale), alla restituzione immediata dell'importo di € 176.400,00,
r.g. n. 3 illegittimamente percepito mediante l'escussione della polizza fideiussoria n. 306320 stipulata in data 08/09/2011, alla terza, rispetto alle parti,
[...]
nonché ha formulato richiesta ex art. 614-bis c. p.c. Controparte_2
(come se si trattasse di porre in esecuzione un obbligo di fare, ancora non previsto in alcun provvedimento), al fine di determinare una somma di denaro giornaliera, quantificata nella misura di € 1.000,00, da applicarsi alla resistente in caso di inosservanza e/o ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale richiesto. In effetti, la domanda proposta era (come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, con motivazione semmai da integrarsi ulteriormente sul punto) inammissibile, inficiata da diversi profili di criticità quanto alle condizioni della azione e, soprattutto, alla causa petendi. Ciò era già stato eccepito dall in comparsa di risposta in prime cure. CP_1
Ed invero, come emergeva dagli atti, il ricorrente ex art.702bis c.p.c., oggi appellante, chiedeva al Tribunale (sulla scorta ed in pretesa esecuzione di una sentenza del Tribunale di Palermo del 22.7.2020, resa nei confronti di diverso soggetto giuridico, ovvero l'Assessorato Siciliano per l'Agricoltura, e priva di efficacia precettiva, trattandosi di pronunzia di mero accertamento) di condannare l (priva di legittimazione CP_1 passiva in relazione a detta decisione, e che solo con l'atto di instaurazione del procedimento presso il Tribunale di Roma veniva ad essere interessata della vicenda, attivandosi per il rimborso in tempi abbastanza rapidi e prima della udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudicante) ad una prestazione non prevista espressamente da alcun “dictum” giudiziale, e che si atteggiava a quel punto come ripetizione di quanto rimborsato dal soggetto garantito ai fini del finanziamento agrario ad una compagnia assicuratrice garante nei confronti dell'ente erogante (senza poi che tale soggetto garante fosse chiamato in giudizio, come pure sarebbe stato opportuno). Quindi, il ricorrente ex art. 702bis c.p.c., oggi appellante, chiedeva al Tribunale di condannare l ad una prestazione in favore di un CP_1 diverso soggetto giuridico, non evocato in giudizio. E tuttavia, è noto che, tra le condizioni dell'azione, c'è la legittimazione ad agire, che si concreta nell'affermazione, da parte dell'attore, di essere titolare della situazione giuridica soggettiva attivata col libello introduttivo del processo;
come è noto, passando alla causa petendi, che non esiste un diritto sostanziale del tipo azionato in giudizio dal ricorrente. Ancora, va considerato che (art. 2909 c.c.) il giudicato fa stato tra le parti;
con la conseguenza che – ragionando a livello di astratto diritto – il Tribunale non avrebbe mai potuto ordinare, nel presente processo, all di pagare allo Istituto assicurativo, in quanto l'eventuale CP_1 dispositivo sarebbe stato inutiliter datum. E ciò perché l'unico soggetto che in teoria avrebbe potuto essere portare ad esecuzione un dispositivo di tal r.g. n. 4 fatta era l;
il quale, però, non essendo parte processuale, in concreto Pt_2 non avrebbe potuto azionare il titolo esecutivo, e neppure avrebbe potuto opporre all o comunque vantare un giudicato (che, appunto, fa stato CP_1 tra le parti). Queste criticità processuali, in una col rilievo che il pagamento era avvenuto prima della prima udienza di comparizione fissata, ben hanno indotto il Tribunale a compensare le spese, sulla scorta del principio della virtuale soccombenza della stessa attrice, ed alla luce della posizione assunta dalla Avvocatura, che dichiarava (vedi note di udienza) di non opporsi all'eventuale richiesta di compensazione delle spese. L'appello avverso, pertanto, è manifestamente infondato: il Tribunale aveva solide ragioni per compensare le spese di lite, ben potendosi ipotizzare una soccombenza virtuale, almeno parziale, dell'allora attrice.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1 vverso l'ordinanza le parti dal Tribunale di
[...] CP_3
Roma di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al rimborso, in favore dell'ente appellato, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
3.400,00 per compensi, oltre accessori di legge;
-dà atto dell'obbligo di parte appellante ex art.13 quater d.p.r 115/02 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
Così deciso in Roma il giorno 22/10/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 5