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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/12/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 20.10.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza delle parti;
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 349/2025 R.G. e vertente
TRA
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
MI (Me) il 02/11/1964 ed ivi residente in [...]n.
194, elettivamente domiciliata a Sant'Agata di MI (Me) in via Roma
n. 64 presso lo studio dell'avv. Stefania Scaffidi Muta (c.f.
- Fax 0941.701185) CodiceFiscale_2 Email_1
del Foro di Patti tessera n. , che la rappresenta e difende giusta Nu_1
procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ) con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mario Nivola ) e dall'Avv. C.F._3
Antonello Monoriti, per procura generale alle liti a rogito Notaio Per_1
di Roma del 22 marzo 2024, Rep. n.37875/ 7313, ed elettivamente
[...]
domiciliato in Messina, Via Capra 301 bis, presso l'Ufficio Legale della
Sede Provinciale dell' stesso, pec CP_1
t Email_2
agente della riscossione- prov. di Controparte_2
Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via
Ugo Bassi 126, Messina
RESISTENTI
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 31.1.2025, conveniva in Parte_1
giudizio e proponendo Controparte_2 CP_1
opposizione avverso dell'intimazione di pagamento n.
29520239004433551/000 emessa da e Controparte_3
notificata a mezzo servizio postale il 23/1/2025, relativa ai contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive per l'importo complessivo di €
22.474,63, sulla base degli avvisi di addebito n. 59520180004675946000,
n. 59520190001044477000, n. 5952019003700742000, n.
59520210000083008000, n. 59520210000764433000, n.
59520220001439268000.
Pag. 2 di 5 Rilevava l'insussistenza dei presupposti della pretesa contributiva, sostenendo di avere cessato la propria attività lavorativa il 31/8/2011 e giusta delibera del 28/9/2011, di essere stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane della CCIAA di Messina in data 12/10/2011, nonché di avere comunicato in data 8/3/2024 per il tramite del portale CP_1
Cassetto previdenziale (Artigiani e Commercianti) la cessazione della propria attività con decorrenza dal 2011, formulando richiesta di sgravio delle pretese successive a tale data e di avere ricevuto dall'ente impositore conferma dello sgravio.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L' si costituiva in giudizio con memoria dell'8.10.2025, eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione degli atti prodromici.
Nel merito, rilevava di avere preso atto della cessazione dell'attività artigiana a far data dal 2011, sebbene comunicata solo nel 2024, e di avere provveduto all'annullamento degli avvisi di addebito per cui è causa, chiedeva, pertanto, di dichiararsi cessata la materia del contendere.
L , sebbene ritualmente citata, non si Controparte_2
costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
L'intimazione di pagamento n. 29520239004433551/000 emessa da e notificata a mezzo servizio postale il Controparte_3
23/1/2025, è stata emessa sulla base degli avvisi di addebito n.
Pag. 3 di 5 59520180004675946000, n. 59520190001044477000, n.
5952019003700742000, n. 59520210000083008000, n.
59520210000764433000, n. 59520220001439268000 relativi ai contributi previdenziali IVS per gli anni 2015,2017, 2018,2019 e 2020.
Tuttavia parte ricorrente ha documentato di avere comunicato all' , a CP_1
seguito della notifica dei predetti avvisi di addebito, in data 8/3/2024 per il tramite del portale CP_1 Controparte_4
la cessazione della propria attività con decorrenza dal 2011,
[...]
di avere cessato la propria attività lavorativa il 31/8/2011 e giusta delibera del 28/9/2011, di essere stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane della CCIAA di Messina in data 12/10/2011, e conseguentemente di avere chiesto ed ottenuto lo sgravio delle pretese successive a tale data.
L' costituendosi in giudizio ha confermato di avere provveduto al CP_1
discarico totale dei suindicati avvisi di addebito.
A fronte di tale circostanza, occorre rilevare che essendo venuti meno i crediti oggetto dell'intimazione impugnata, devono ritenersi maturati i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese, dalle considerazioni che precedono appare evidente la soccombenza virtuale di , che, pertanto, deve essere CP_1
condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano, tenuto conto dei parametri del D.M. n. 147/22 (valore della causa, parametro minimo in considerazione della semplicità delle questioni), in complessivi € 2.700,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15% I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Pag. 4 di 5 Di contro, quanto al regime delle spese di lite tra parte ricorrente e
[...]
, va rilevato che quest'ultima ha emesso il Controparte_5
provvedimento opposto soltanto in ragione mancata comunicazione dello sgravio delle somme da parte dell'ente impositore, pertanto ricorrono i presupposti per un'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte, così provvede:
- Dichiara la contumacia di . Controparte_5
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_2
parte ricorrente e condanna al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore del ricorrente, che si liquidano, in complessivi € 2.700,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15% I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Patti, 11.12.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 5 di 5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 20.10.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza delle parti;
Ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 349/2025 R.G. e vertente
TRA
(c.f. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
MI (Me) il 02/11/1964 ed ivi residente in [...]n.
194, elettivamente domiciliata a Sant'Agata di MI (Me) in via Roma
n. 64 presso lo studio dell'avv. Stefania Scaffidi Muta (c.f.
- Fax 0941.701185) CodiceFiscale_2 Email_1
del Foro di Patti tessera n. , che la rappresenta e difende giusta Nu_1
procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ) con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mario Nivola ) e dall'Avv. C.F._3
Antonello Monoriti, per procura generale alle liti a rogito Notaio Per_1
di Roma del 22 marzo 2024, Rep. n.37875/ 7313, ed elettivamente
[...]
domiciliato in Messina, Via Capra 301 bis, presso l'Ufficio Legale della
Sede Provinciale dell' stesso, pec CP_1
t Email_2
agente della riscossione- prov. di Controparte_2
Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via
Ugo Bassi 126, Messina
RESISTENTI
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 31.1.2025, conveniva in Parte_1
giudizio e proponendo Controparte_2 CP_1
opposizione avverso dell'intimazione di pagamento n.
29520239004433551/000 emessa da e Controparte_3
notificata a mezzo servizio postale il 23/1/2025, relativa ai contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive per l'importo complessivo di €
22.474,63, sulla base degli avvisi di addebito n. 59520180004675946000,
n. 59520190001044477000, n. 5952019003700742000, n.
59520210000083008000, n. 59520210000764433000, n.
59520220001439268000.
Pag. 2 di 5 Rilevava l'insussistenza dei presupposti della pretesa contributiva, sostenendo di avere cessato la propria attività lavorativa il 31/8/2011 e giusta delibera del 28/9/2011, di essere stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane della CCIAA di Messina in data 12/10/2011, nonché di avere comunicato in data 8/3/2024 per il tramite del portale CP_1
Cassetto previdenziale (Artigiani e Commercianti) la cessazione della propria attività con decorrenza dal 2011, formulando richiesta di sgravio delle pretese successive a tale data e di avere ricevuto dall'ente impositore conferma dello sgravio.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L' si costituiva in giudizio con memoria dell'8.10.2025, eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione degli atti prodromici.
Nel merito, rilevava di avere preso atto della cessazione dell'attività artigiana a far data dal 2011, sebbene comunicata solo nel 2024, e di avere provveduto all'annullamento degli avvisi di addebito per cui è causa, chiedeva, pertanto, di dichiararsi cessata la materia del contendere.
L , sebbene ritualmente citata, non si Controparte_2
costituiva in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, tenuto conto delle seguenti considerazioni.
L'intimazione di pagamento n. 29520239004433551/000 emessa da e notificata a mezzo servizio postale il Controparte_3
23/1/2025, è stata emessa sulla base degli avvisi di addebito n.
Pag. 3 di 5 59520180004675946000, n. 59520190001044477000, n.
5952019003700742000, n. 59520210000083008000, n.
59520210000764433000, n. 59520220001439268000 relativi ai contributi previdenziali IVS per gli anni 2015,2017, 2018,2019 e 2020.
Tuttavia parte ricorrente ha documentato di avere comunicato all' , a CP_1
seguito della notifica dei predetti avvisi di addebito, in data 8/3/2024 per il tramite del portale CP_1 Controparte_4
la cessazione della propria attività con decorrenza dal 2011,
[...]
di avere cessato la propria attività lavorativa il 31/8/2011 e giusta delibera del 28/9/2011, di essere stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane della CCIAA di Messina in data 12/10/2011, e conseguentemente di avere chiesto ed ottenuto lo sgravio delle pretese successive a tale data.
L' costituendosi in giudizio ha confermato di avere provveduto al CP_1
discarico totale dei suindicati avvisi di addebito.
A fronte di tale circostanza, occorre rilevare che essendo venuti meno i crediti oggetto dell'intimazione impugnata, devono ritenersi maturati i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese, dalle considerazioni che precedono appare evidente la soccombenza virtuale di , che, pertanto, deve essere CP_1
condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano, tenuto conto dei parametri del D.M. n. 147/22 (valore della causa, parametro minimo in considerazione della semplicità delle questioni), in complessivi € 2.700,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15% I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Pag. 4 di 5 Di contro, quanto al regime delle spese di lite tra parte ricorrente e
[...]
, va rilevato che quest'ultima ha emesso il Controparte_5
provvedimento opposto soltanto in ragione mancata comunicazione dello sgravio delle somme da parte dell'ente impositore, pertanto ricorrono i presupposti per un'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte, così provvede:
- Dichiara la contumacia di . Controparte_5
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa integralmente le spese di lite tra e Controparte_2
parte ricorrente e condanna al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore del ricorrente, che si liquidano, in complessivi € 2.700,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15% I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Patti, 11.12.2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
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