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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1182/2024 r.a.c.l. promossa da:
VI OV, elettivamente domiciliato in Iglesias, presso lo studio dell'avv. Federico Melis che lo rappresenta e difende giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Lucio Corda Controparte_1
e dell'avv. Maria Luisa Biagetti che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su ricorso presentato da il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice Controparte_1
del Lavoro, con decreto n. 137/2024, emesso in data 6 marzo 2024, ha ingiunto a OV VI, in qualità di titolare della ditta individuale VI OV SP, il pagamento della somma netta di euro 3.760,08, a titolo di crediti retributivi maturati nel corso del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. In particolare, il credito è così articolato: euro 628,00 a titolo di tredicesima mensilità per l'anno 2022; euro 942,00 a titolo di quattordicesima per l'anno
2022; euro 937,81 per ferie non godute;
euro 100,48 per prestazione lavorativa in giorno festivo;
euro 200,96 per ulteriori ferie residue;
euro 950,83 a titolo di rimborsi e indennità varie.
Avverso il decreto ingiuntivo notificato ha proposto opposizione OV VI, il quale non ha contestato l'ammontare complessivo del credito azionato, se non per l'importo di euro 100,48, ma ha eccepito in compensazione dei crediti per somme a suo dire erroneamente corrisposte al lavoratore. In particolare, ha dedotto: 1) di aver corrisposto indebitamente la somma di euro
703,36 a titolo di retribuzione per giornate in cui il lavoratore sarebbe stato assente nel mese di giugno 2023; 2) di aver riconosciuto impropriamente rimborsi e indennità per un totale di euro
705,78; 3) di aver anticipato in contanti la somma di euro 300,00, che doveva essere scomputata dal credito vantato dal lavoratore.
pagina 1 di 4 L'opposto si è regolarmente costituito in giudizio, insistendo nella propria pretesa creditoria
In corso di causa, con ordinanza emessa in data 30 agosto 2024, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di euro 3.659,60, accogliendo parzialmente l'opposizione per la sola quota risultata già versata.
2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, ad eccezione della parte concernente l'avvenuto pagamento della somma di euro 100,48.
2.1. In ordine alla somma di euro 703,36, corrisposta a titolo di retribuzione per giornate lavorative del mese di giugno 2023, l'opponente ha sostenuto che il lavoratore si sarebbe dovuto considerare assente in quanto sprovvisto della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), necessaria per l'attività di autotrasporto. Tale deduzione è però rimasta del tutto priva di riscontri probatori. L'opponente non ha indicato con precisione le giornate di presunta assenza, né ha allegato documentazione atta a dimostrare l'impossibilità oggettiva per il lavoratore di rendere la prestazione in quei giorni. Al contrario, l'opposto ha prodotto la ricevuta di richiesta di rinnovo della CQC presentata in data 13 luglio 2023, il che dimostra l'attività lavorativa regolarmente svolta fino a quella data. La circostanza che il lavoratore fosse in attesa del rinnovo della certificazione non implica automaticamente l'assenza o l'inadempimento, in mancanza di provvedimenti sospensivi o sanzionatori. Ne consegue che la somma risulta dovutamente corrisposta per prestazione effettivamente resa.
2.2. Con riferimento alla somma complessiva di euro 705,78, corrisposta al lavoratore tra dicembre 2022 e aprile 2023 a titolo di indennità di trasferta e rimborso chilometrico, le eccezioni sollevate dall'opponente non risultano fondate.
Quanto all'indennità di trasferta, si rileva come l'art. 62, comma 3, del C.C.N.L. logistica, trasporto merci e spedizione, applicabile al rapporto in esame, riconosca tale indennità al personale viaggiante a condizione che venga prestato servizio extraurbano. È previsto che, in aggiunta alla normale retribuzione giornaliera, spetti un'indennità per il tempo trascorso fuori dal territorio urbano. In tale contesto, appare irrilevante l'affermazione dell'opponente secondo cui “ormai
l'autista non è trasfertista”, trattandosi di una valutazione generica e non suffragata da elementi oggettivi né da prove idonee a dimostrare che il lavoratore non abbia prestato attività in territorio extraurbano. In difetto di una specifica contestazione sul contenuto concreto delle trasferte svolte, la deduzione deve considerarsi priva di fondamento.
Analogamente, l'eccezione riguardante i rimborsi chilometrici si basa su un'affermazione altrettanto generica, secondo cui “la sede di lavoro è la tratta e il lavoratore Parte_1 ha sempre utilizzato il mezzo dell'azienda per il lavoro”. Anche in questo caso, l'opponente non pagina 2 di 4 ha fornito documentazione né riscontri oggettivi da cui si possa dedurre l'effettivo utilizzo continuativo ed esclusivo di un mezzo aziendale da parte del lavoratore. La sola affermazione in tal senso non è sufficiente a escludere il diritto al rimborso, soprattutto considerando che il lavoratore risulta residente in [...], circostanza che implica spostamenti aggiuntivi per raggiungere la sede operativa.
Inoltre, ai sensi dell'art. 28 del medesimo C.C.N.L., al lavoratore che utilizzi un mezzo proprio per recarsi al lavoro compete, in alternativa all'indennità mensile, un rimborso chilometrico da concordare con la parte datoriale. Tali previsioni contrattuali giustificano pienamente, nel caso di specie, la corresponsione delle somme in questione, non risultando provato l'utilizzo esclusivo di veicolo aziendale, né pattuito diversamente.
Pertanto, anche con riferimento a tali importi, non emergono profili di erronea corresponsione né sussistono elementi idonei a legittimare una compensazione.
2.3. In relazione alla somma di euro 300,00, che l'opponente sostiene di aver anticipato in contanti al lavoratore, la doglianza non può trovare accoglimento, in quanto il datore di lavoro non ha prodotto alcuna prova del pagamento.
2.4. Diversamente, è fondata l'eccezione relativa alla somma di euro 100,48 per lavoro prestato in giorno festivo.
La ricevuta bancaria prodotta dall'opponente, correttamente intestata e riferita al mese di giugno, dimostra che tale importo è già stato corrisposto al lavoratore, ed è pertanto da escludersi dal credito ingiunto.
2.5. L'opposizione risulta pertanto infondata nella sua quasi totalità, potendosi accogliere unicamente per l'importo già versato di euro 100,48.
3. Considerata la parziale fondatezza dell'opposizione, non resta al Tribunale che revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa, emesso per valori inferiori a quelli qui accertati, e condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 3.659,60 (= 3.760,08 –
110,48), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione dei crediti al saldo.
4. In applicazione del criterio della soccombenza prevalente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
l'opponente deve essere condannata alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase monitoria, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle cause di valore compreso tra euro 1.100,01 e euro
5.200,01, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna OV VI al pagamento in favore di della somma di euro 3.659,60, oltre gli interessi al tasso legale e la Controparte_1
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, che liquida in euro 1.503,00 (di cui euro 1.030,00 per la presente fase, i restanti per la fase monitoria) per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 11 aprile 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1182/2024 r.a.c.l. promossa da:
VI OV, elettivamente domiciliato in Iglesias, presso lo studio dell'avv. Federico Melis che lo rappresenta e difende giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Lucio Corda Controparte_1
e dell'avv. Maria Luisa Biagetti che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale agli atti del fascicolo telematico;
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Su ricorso presentato da il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice Controparte_1
del Lavoro, con decreto n. 137/2024, emesso in data 6 marzo 2024, ha ingiunto a OV VI, in qualità di titolare della ditta individuale VI OV SP, il pagamento della somma netta di euro 3.760,08, a titolo di crediti retributivi maturati nel corso del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. In particolare, il credito è così articolato: euro 628,00 a titolo di tredicesima mensilità per l'anno 2022; euro 942,00 a titolo di quattordicesima per l'anno
2022; euro 937,81 per ferie non godute;
euro 100,48 per prestazione lavorativa in giorno festivo;
euro 200,96 per ulteriori ferie residue;
euro 950,83 a titolo di rimborsi e indennità varie.
Avverso il decreto ingiuntivo notificato ha proposto opposizione OV VI, il quale non ha contestato l'ammontare complessivo del credito azionato, se non per l'importo di euro 100,48, ma ha eccepito in compensazione dei crediti per somme a suo dire erroneamente corrisposte al lavoratore. In particolare, ha dedotto: 1) di aver corrisposto indebitamente la somma di euro
703,36 a titolo di retribuzione per giornate in cui il lavoratore sarebbe stato assente nel mese di giugno 2023; 2) di aver riconosciuto impropriamente rimborsi e indennità per un totale di euro
705,78; 3) di aver anticipato in contanti la somma di euro 300,00, che doveva essere scomputata dal credito vantato dal lavoratore.
pagina 1 di 4 L'opposto si è regolarmente costituito in giudizio, insistendo nella propria pretesa creditoria
In corso di causa, con ordinanza emessa in data 30 agosto 2024, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di euro 3.659,60, accogliendo parzialmente l'opposizione per la sola quota risultata già versata.
2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, ad eccezione della parte concernente l'avvenuto pagamento della somma di euro 100,48.
2.1. In ordine alla somma di euro 703,36, corrisposta a titolo di retribuzione per giornate lavorative del mese di giugno 2023, l'opponente ha sostenuto che il lavoratore si sarebbe dovuto considerare assente in quanto sprovvisto della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), necessaria per l'attività di autotrasporto. Tale deduzione è però rimasta del tutto priva di riscontri probatori. L'opponente non ha indicato con precisione le giornate di presunta assenza, né ha allegato documentazione atta a dimostrare l'impossibilità oggettiva per il lavoratore di rendere la prestazione in quei giorni. Al contrario, l'opposto ha prodotto la ricevuta di richiesta di rinnovo della CQC presentata in data 13 luglio 2023, il che dimostra l'attività lavorativa regolarmente svolta fino a quella data. La circostanza che il lavoratore fosse in attesa del rinnovo della certificazione non implica automaticamente l'assenza o l'inadempimento, in mancanza di provvedimenti sospensivi o sanzionatori. Ne consegue che la somma risulta dovutamente corrisposta per prestazione effettivamente resa.
2.2. Con riferimento alla somma complessiva di euro 705,78, corrisposta al lavoratore tra dicembre 2022 e aprile 2023 a titolo di indennità di trasferta e rimborso chilometrico, le eccezioni sollevate dall'opponente non risultano fondate.
Quanto all'indennità di trasferta, si rileva come l'art. 62, comma 3, del C.C.N.L. logistica, trasporto merci e spedizione, applicabile al rapporto in esame, riconosca tale indennità al personale viaggiante a condizione che venga prestato servizio extraurbano. È previsto che, in aggiunta alla normale retribuzione giornaliera, spetti un'indennità per il tempo trascorso fuori dal territorio urbano. In tale contesto, appare irrilevante l'affermazione dell'opponente secondo cui “ormai
l'autista non è trasfertista”, trattandosi di una valutazione generica e non suffragata da elementi oggettivi né da prove idonee a dimostrare che il lavoratore non abbia prestato attività in territorio extraurbano. In difetto di una specifica contestazione sul contenuto concreto delle trasferte svolte, la deduzione deve considerarsi priva di fondamento.
Analogamente, l'eccezione riguardante i rimborsi chilometrici si basa su un'affermazione altrettanto generica, secondo cui “la sede di lavoro è la tratta e il lavoratore Parte_1 ha sempre utilizzato il mezzo dell'azienda per il lavoro”. Anche in questo caso, l'opponente non pagina 2 di 4 ha fornito documentazione né riscontri oggettivi da cui si possa dedurre l'effettivo utilizzo continuativo ed esclusivo di un mezzo aziendale da parte del lavoratore. La sola affermazione in tal senso non è sufficiente a escludere il diritto al rimborso, soprattutto considerando che il lavoratore risulta residente in [...], circostanza che implica spostamenti aggiuntivi per raggiungere la sede operativa.
Inoltre, ai sensi dell'art. 28 del medesimo C.C.N.L., al lavoratore che utilizzi un mezzo proprio per recarsi al lavoro compete, in alternativa all'indennità mensile, un rimborso chilometrico da concordare con la parte datoriale. Tali previsioni contrattuali giustificano pienamente, nel caso di specie, la corresponsione delle somme in questione, non risultando provato l'utilizzo esclusivo di veicolo aziendale, né pattuito diversamente.
Pertanto, anche con riferimento a tali importi, non emergono profili di erronea corresponsione né sussistono elementi idonei a legittimare una compensazione.
2.3. In relazione alla somma di euro 300,00, che l'opponente sostiene di aver anticipato in contanti al lavoratore, la doglianza non può trovare accoglimento, in quanto il datore di lavoro non ha prodotto alcuna prova del pagamento.
2.4. Diversamente, è fondata l'eccezione relativa alla somma di euro 100,48 per lavoro prestato in giorno festivo.
La ricevuta bancaria prodotta dall'opponente, correttamente intestata e riferita al mese di giugno, dimostra che tale importo è già stato corrisposto al lavoratore, ed è pertanto da escludersi dal credito ingiunto.
2.5. L'opposizione risulta pertanto infondata nella sua quasi totalità, potendosi accogliere unicamente per l'importo già versato di euro 100,48.
3. Considerata la parziale fondatezza dell'opposizione, non resta al Tribunale che revocare il decreto ingiuntivo per cui è causa, emesso per valori inferiori a quelli qui accertati, e condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 3.659,60 (= 3.760,08 –
110,48), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione dei crediti al saldo.
4. In applicazione del criterio della soccombenza prevalente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
l'opponente deve essere condannata alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, ivi comprese quelle della fase monitoria, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto delle cause di valore compreso tra euro 1.100,01 e euro
5.200,01, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che non si è svolta.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condanna OV VI al pagamento in favore di della somma di euro 3.659,60, oltre gli interessi al tasso legale e la Controparte_1
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese processuali, che liquida in euro 1.503,00 (di cui euro 1.030,00 per la presente fase, i restanti per la fase monitoria) per compenso, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 11 aprile 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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