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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/04/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1298/2024 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] (CF _1
) residente a [...], con il patrocinio C.F._1 dell'Avv. Nicoletta Gagliani e dell'Avv. Lorenza Menghini.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] (CF Controparte_1
) ivi residente via Villagrande 11, con il patrocinio dell'avv. C.F._2
Maria Pia Amaduzzi.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 686/2024 del 6 giugno- 9 luglio 2024 del
Tribunale di Rimini.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 16 gennaio 2025; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 686/2024 del 6 giugno-9 luglio 2024,
emessa dopo la sentenza non definitiva n. 641/2022 del 23-29 giugno 2022, con la quale era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da _1
e il 21 gennaio 1999, ha così statuito:
[...] Controparte_1
- ha dichiarato tenuto e condannato a corrispondere a _1
, a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne Controparte_1
, la somma mensile di 998,44 Euro, da versarsi entro il giorno 5 di ogni Per_1
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
-ha dichiarato tenuto e condannato a corrispondere a _1
, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di 1.300,00 Controparte_1
Euro, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita;
- ha rigettato ogni altra istanza, anche istruttoria, delle parti;
- ha condannato a corrispondere a favore di _1 _1
le spese processuali, liquidate in 4.977,00 Euro, oltre spese forfettarie
[...]
nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , _1
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, che fosse dichiarato e accertato che il figlio aveva raggiunto l'indipendenza economica e nulla era, quindi, più Per_1
dovuto da esso appellante a titolo di mantenimento di quest'ultimo; che fosse dichiarato pag. 2/5 ed accertato che nulla era dovuto a , a titolo di assegno Controparte_1
divorzile, o, in via subordinata, che tale assegno venisse ridotto nella misura ritenuta di giustizia;
che fossero integralmente compensate le spese del giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello. Controparte_1
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato del procedimento, non ha formulato conclusioni.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16
gennaio 2025.
3-Il motivo di appello con il quale ha censurato il capo della _1
sentenza di primo grado con il quale è stato riconosciuto, in favore di _1
, un contributo per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio
[...]
maggiorenne , a carico di esso appellante, è fondato nei limiti che Per_1
verranno appresso enunciati.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, deve considerarsi irrilevante che
, dal 2018, abbia vissuto prevalentemente a Milano, essendo iscritto alla Per_1
facoltà di ingegneria gestionale del Politecnico della città suddetta, e che, per diversi mesi, abbia soggiornato all'estero nell'ambito del progetto Erasmus. Trattasi, invero, di circostanze che, in assenza di elementi di segno contrario, non sono idonei ad escludere che l'abitazione della madre a Rimini abbia continuato a rappresentare un punto di riferimento stabile per il figlio sopra menzionato.
Giova ricordare, in proposito (vedi Cassazione civile sez. I - 22/11/2024, n. 30179) che la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia pag. 3/5 formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
Risulta, invece, pacifico, perché ammesso dalla che dall'aprile 2024 può _1
dirsi cessata la convivenza di con la madre, avendo Parte_2
quest'ultimo conseguito la laurea ed avviato un tirocinio con la PIRELLI SPA, sfociato nell'assunzione a tempo indeterminato.
In riforma della impugnata sentenza, va, pertanto, dichiarato cessato, a decorrere dall'aprile 2024, l'obbligo di di provvedere al versamento, in _1
favore di , di contributo mensile per il mantenimento del Controparte_1
figlio , e di pagare integralmente le spese straordinarie relative a Per_1
quest'ultimo.
4- L'istruttoria della causa deve proseguire con riferimento ai motivi di appello che investono il capo della sentenza con il quale è stato riconosciuto assegno divorzile in favore della secondo quanto prescritto con separata ordinanza. _1
Ogni provvedimento sulle spese deve essere rinviato alla sentenza che definirà il presente giudizio di appello.
PQM
La Corte, non definitivamente decidendo:
pag. 4/5 I-In parziale riforma della sentenza n. 686/2024 del 6 giugno-9 luglio 2024 del
Tribunale di Rimini, dichiara cessato, a far data dall'aprile 2024, l'obbligo di di versare a contributo mensile per _1 Controparte_1
il mantenimento del figlio e di sostenere integralmente le spese Per_1
straordinarie relative a quest'ultimo;
II- Dispone che la causa prosegua secondo quanto prescritto con separata ordinanza,
rinviando ogni provvedimento sulle spese alla sentenza che definirà il presente giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 16
gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Rosario Lionello Rossino
Il Presidente
Antonella Allegra
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1298/2024 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] (CF _1
) residente a [...], con il patrocinio C.F._1 dell'Avv. Nicoletta Gagliani e dell'Avv. Lorenza Menghini.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] (CF Controparte_1
) ivi residente via Villagrande 11, con il patrocinio dell'avv. C.F._2
Maria Pia Amaduzzi.
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 686/2024 del 6 giugno- 9 luglio 2024 del
Tribunale di Rimini.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 16 gennaio 2025; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 686/2024 del 6 giugno-9 luglio 2024,
emessa dopo la sentenza non definitiva n. 641/2022 del 23-29 giugno 2022, con la quale era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da _1
e il 21 gennaio 1999, ha così statuito:
[...] Controparte_1
- ha dichiarato tenuto e condannato a corrispondere a _1
, a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne Controparte_1
, la somma mensile di 998,44 Euro, da versarsi entro il giorno 5 di ogni Per_1
mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
-ha dichiarato tenuto e condannato a corrispondere a _1
, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di 1.300,00 Controparte_1
Euro, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita;
- ha rigettato ogni altra istanza, anche istruttoria, delle parti;
- ha condannato a corrispondere a favore di _1 _1
le spese processuali, liquidate in 4.977,00 Euro, oltre spese forfettarie
[...]
nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , _1
chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, che fosse dichiarato e accertato che il figlio aveva raggiunto l'indipendenza economica e nulla era, quindi, più Per_1
dovuto da esso appellante a titolo di mantenimento di quest'ultimo; che fosse dichiarato pag. 2/5 ed accertato che nulla era dovuto a , a titolo di assegno Controparte_1
divorzile, o, in via subordinata, che tale assegno venisse ridotto nella misura ritenuta di giustizia;
che fossero integralmente compensate le spese del giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello. Controparte_1
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato del procedimento, non ha formulato conclusioni.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16
gennaio 2025.
3-Il motivo di appello con il quale ha censurato il capo della _1
sentenza di primo grado con il quale è stato riconosciuto, in favore di _1
, un contributo per il mantenimento ordinario e straordinario del figlio
[...]
maggiorenne , a carico di esso appellante, è fondato nei limiti che Per_1
verranno appresso enunciati.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, deve considerarsi irrilevante che
, dal 2018, abbia vissuto prevalentemente a Milano, essendo iscritto alla Per_1
facoltà di ingegneria gestionale del Politecnico della città suddetta, e che, per diversi mesi, abbia soggiornato all'estero nell'ambito del progetto Erasmus. Trattasi, invero, di circostanze che, in assenza di elementi di segno contrario, non sono idonei ad escludere che l'abitazione della madre a Rimini abbia continuato a rappresentare un punto di riferimento stabile per il figlio sopra menzionato.
Giova ricordare, in proposito (vedi Cassazione civile sez. I - 22/11/2024, n. 30179) che la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia pag. 3/5 formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
Risulta, invece, pacifico, perché ammesso dalla che dall'aprile 2024 può _1
dirsi cessata la convivenza di con la madre, avendo Parte_2
quest'ultimo conseguito la laurea ed avviato un tirocinio con la PIRELLI SPA, sfociato nell'assunzione a tempo indeterminato.
In riforma della impugnata sentenza, va, pertanto, dichiarato cessato, a decorrere dall'aprile 2024, l'obbligo di di provvedere al versamento, in _1
favore di , di contributo mensile per il mantenimento del Controparte_1
figlio , e di pagare integralmente le spese straordinarie relative a Per_1
quest'ultimo.
4- L'istruttoria della causa deve proseguire con riferimento ai motivi di appello che investono il capo della sentenza con il quale è stato riconosciuto assegno divorzile in favore della secondo quanto prescritto con separata ordinanza. _1
Ogni provvedimento sulle spese deve essere rinviato alla sentenza che definirà il presente giudizio di appello.
PQM
La Corte, non definitivamente decidendo:
pag. 4/5 I-In parziale riforma della sentenza n. 686/2024 del 6 giugno-9 luglio 2024 del
Tribunale di Rimini, dichiara cessato, a far data dall'aprile 2024, l'obbligo di di versare a contributo mensile per _1 Controparte_1
il mantenimento del figlio e di sostenere integralmente le spese Per_1
straordinarie relative a quest'ultimo;
II- Dispone che la causa prosegua secondo quanto prescritto con separata ordinanza,
rinviando ogni provvedimento sulle spese alla sentenza che definirà il presente giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 16
gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Rosario Lionello Rossino
Il Presidente
Antonella Allegra
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