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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 758/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carolina Capuano, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arzano (Na), via F. Caracciolo n. 9
APPELLANTE contro
(c.f. ) e (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Iacopo Gori, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Arezzo, via G. Monaco n. 58/a
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione relative all'udienza cartolare del 24.4.25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno proposto, Controparte_1 Controparte_2
innanzi al Giudice di Pace di Arezzo, opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato rispettivamente in data 8.1.2022 e 29.12.2021, con cui aveva intimato il Parte_1
pagamento di quanto liquidato in suo favore con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 622/2021 resa nel giudizio r.g. n. 723/2019 per un importo complessivo pari ad € 2.013,86. A fondamento della domanda, hanno dedotto la mancanza del diritto ad agire in via esecutiva nei loro confronti, stante l'estinzione del diritto di credito per regolare adempimento antecedente alla notifica del precetto. Nello specifico, hanno allegato lo spontaneo pagamento di quanto richiesto con comunicazioni pec del 5.7.2021 e del pagina 1 di 5 26.8.2021, avendo versato l'intero importo reclamato, pari ad € 1.850,40, ciascuno per la propria quota della metà, mediante due bonifici bancari rispettivamente del 7.9.2021 e del 8.9.2021 eseguiti sul conto corrente indicato dallo stesso . Parte_1
Su queste basi, hanno chiesto, previa sospensione del titolo esecutivo, la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto in quanto illegittimo.
Si è costituito in giudizio invocando il rigetto della domanda attorea ed eccependo Parte_1
la propria buona fede in quanto, da uno scambio di comunicazioni tra il proprio legale e quello delle controparti, era stata esclusa la possibilità di ottenere un pagamento spontaneo, ed anzi era stato manifestato l'intento di voler impugnare il titolo esecutivo, rappresentato dalla sen. n. 622/2021. Ha inoltre rappresentato di aver avuto contezza dei pagamenti solo a seguito della notifica dell'atto di opposizione e che, nonostante avesse comunicato l'intenzione di rilasciarne quietanza, e CP_1 CP_2 avevano provveduto ad iscrivere a ruolo l'opposizione.
Il Giudice di Pace di Arezzo, con la sentenza n. 3788/2023 del 27 settembre 2023, ha accolto l'opposizione proposta. Nello specifico, ha ritenuto pienamente provato quanto sostenuto dagli opponenti in quanto dalla documentazione versata in atti era emerso che il pagamento del dovuto era stato eseguito mediante due distinti bonifici bancari sul conto corrente indicato dal . Stante il Parte_1
carattere temerario della costituzione nel giudizio di opposizione con cui si chiedeva il rigetto della stessa, il giudice di primo grado ha inoltre condannato quest'ultimo al pagamento di € 500,00 a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Per ottenere la riforma della suddetta sentenza, ha proposto tempestivo appello Parte_1
sulla base dei seguenti motivi: i) errata valutazione delle prove con conseguente violazione dell'art. 115
c.p.c.; ii) errata applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c. per l'assenza di mala fede o colpa grave, suo necessario presupposto.
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
a) riformare integralmente la sentenza n.3788/2023 pronunciata dal Tribunale di Arezzo il
27.09.20223 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 479/2022 respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
pagina 2 di 5 b) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio e ed hanno resistito all'appello Controparte_1 Controparte_2 invocandone il rigetto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con piena conferma della sentenza impugnata.
Con condanna della parte appellante alla refusione delle competenze professionali e spese di lite anche per il presente grado di appello”.
All'udienza del 24.4.2025 fissata per la discussione orale, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea valutazione delle prove in quanto in giudice di prime cure non avrebbe colto l'inopportunità dell'azione di opposizione promossa da e e non avrebbe considerato la Controparte_1 Controparte_2
condizione di assoluta buona fede di il quale, dallo scambio di comunicazioni Parte_1
intercorso tra i rispettivi difensori, sarebbe stato indotto ad escludere la possibilità di un pagamento spontaneo da parte degli odierni appellati.
Il motivo è infondato.
Sebbene la corrispondenza mail tra i legali versata in atti da parte appellante sia documentazione ammissibile essendo già stata depositata nell'ambito del procedimento di primo grado e non solo nel processo di appello, tale corrispondenza non risulta rilevante.
Costituisce circostanza pacifica in quanto documentalmente provata e non contestata, ma anzi confermata dallo stesso appellante, il fatto che e avevano Controparte_1 Controparte_2 provveduto al pagamento della somma richiesta con mail del 5.7.2021 pari ad € 1.850,40 mediante due distinti bonifici da € 925,20 ciascuno, datati 7.9.2021 e 8.9.2021, presso il conto correte indicato dallo stesso . Egualmente pacifico è il fatto che entrambi i versamenti erano avvenuti in data Parte_1 antecedente alle notifiche dell'atto di precetto - 8.1.2022 per e 29.12.2021 per Controparte_1
(fascicolo di primo grado dei convenuti). Controparte_2
pagina 3 di 5 Ciò posto, il giudice di prime cure ha correttamente rilevato come l'obbligazione di pagamento fosse stata assolta, evidenziando il fatto che aveva quindi provveduto a notificare un atto Parte_1
di precetto per il recupero di una somma già incassata, costringendo e Controparte_1 CP_2
ad instaurare un giudizio in opposizione.
[...]
Priva di pregio è la tesi dell'odierno appellante che ha invocato la propria buona fede sulla base di uno scambio di corrispondenza tra i rispettivi legali che lo avrebbe indotto ad escludere la possibilità di un pagamento spontaneo da parte dei due soggetti tenuti al pagamento. Né può avere rilevanza il fatto che questi ultimi non avessero provveduto ad inviare le contabili dei pagamenti.
Invero, è indiscutibilmente onere del creditore accertarsi che sussista effettivamente un diritto di credito e che non siano intervenute cause di estinzione di quest'ultimo prima di procedere al recupero dello stesso.
Per espressa ammissione dell'appellante, questi aveva notato i pagamenti ricevuti solo a seguito della notifica dell'opposizione (pag. 2 citazione), dimostrando, se non mala fede, quanto meno una evidente imprudenza. Nessuna buona fede può pertanto essere invocata, evidenziandosi, viceversa, una ipotesi di colpa grave.
Ed ancora, non coglie nel segno la difesa dell'appellante che contesta la scelta di e Controparte_1 di iscrivere a ruolo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. nonostante il , una volta Controparte_2 Parte_1 accortosi dell'avvenuto pagamento, avesse comunicato l'intenzione di rilasciare le relative quietanze.
Tale scelta, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può dirsi inopportuna, laddove invece la stessa è da considerare quale prudente iniziativa difensiva idonea ad inibire e scongiurare l'avvio di una procedura esecutiva ritenuta illegittima, considerato che sarebbe stato onere del provvedere all'immediata notifica di una formale rinuncia all'atto di precetto. Parte_1
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 96, co.
3, c.p.c. da parte del giudice di Pace.
Il motivo è infondato.
Le considerazioni che precedono consentono di disattendere anche tale doglianza, in quanto non trova giustificazione la persistente richiesta di rigetto dell'opposizione ex art 615 c.p.c., avendo lo stesso pagina 4 di 5 constatato e confermato l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (fascicolo di primo grado Parte_1 dell'attore).
Questo giudice condivide, pertanto, l'impostazione del giudice di primo grado che ha ritenuto il carattere temerario della costituzione in giudizio di nel giudizio di opposizione al Parte_1
precetto, dovendosi effettivamente rilevare un comportamento caratterizzato da colpa grave.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da deve essere Parte_1
rigettato in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace n.
3788/2023 del 27.9.2023
Quanto alle spese del presente giudizio, queste seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da euro
1.101,00 ad euro 5.200,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 3788/2023 del 27 settembre 2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Arezzo n. 3788/2023 del 27 settembre 2023;
b) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1.701,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 23/05/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 758/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carolina Capuano, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arzano (Na), via F. Caracciolo n. 9
APPELLANTE contro
(c.f. ) e (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Iacopo Gori, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Arezzo, via G. Monaco n. 58/a
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione relative all'udienza cartolare del 24.4.25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno proposto, Controparte_1 Controparte_2
innanzi al Giudice di Pace di Arezzo, opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato rispettivamente in data 8.1.2022 e 29.12.2021, con cui aveva intimato il Parte_1
pagamento di quanto liquidato in suo favore con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 622/2021 resa nel giudizio r.g. n. 723/2019 per un importo complessivo pari ad € 2.013,86. A fondamento della domanda, hanno dedotto la mancanza del diritto ad agire in via esecutiva nei loro confronti, stante l'estinzione del diritto di credito per regolare adempimento antecedente alla notifica del precetto. Nello specifico, hanno allegato lo spontaneo pagamento di quanto richiesto con comunicazioni pec del 5.7.2021 e del pagina 1 di 5 26.8.2021, avendo versato l'intero importo reclamato, pari ad € 1.850,40, ciascuno per la propria quota della metà, mediante due bonifici bancari rispettivamente del 7.9.2021 e del 8.9.2021 eseguiti sul conto corrente indicato dallo stesso . Parte_1
Su queste basi, hanno chiesto, previa sospensione del titolo esecutivo, la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto in quanto illegittimo.
Si è costituito in giudizio invocando il rigetto della domanda attorea ed eccependo Parte_1
la propria buona fede in quanto, da uno scambio di comunicazioni tra il proprio legale e quello delle controparti, era stata esclusa la possibilità di ottenere un pagamento spontaneo, ed anzi era stato manifestato l'intento di voler impugnare il titolo esecutivo, rappresentato dalla sen. n. 622/2021. Ha inoltre rappresentato di aver avuto contezza dei pagamenti solo a seguito della notifica dell'atto di opposizione e che, nonostante avesse comunicato l'intenzione di rilasciarne quietanza, e CP_1 CP_2 avevano provveduto ad iscrivere a ruolo l'opposizione.
Il Giudice di Pace di Arezzo, con la sentenza n. 3788/2023 del 27 settembre 2023, ha accolto l'opposizione proposta. Nello specifico, ha ritenuto pienamente provato quanto sostenuto dagli opponenti in quanto dalla documentazione versata in atti era emerso che il pagamento del dovuto era stato eseguito mediante due distinti bonifici bancari sul conto corrente indicato dal . Stante il Parte_1
carattere temerario della costituzione nel giudizio di opposizione con cui si chiedeva il rigetto della stessa, il giudice di primo grado ha inoltre condannato quest'ultimo al pagamento di € 500,00 a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Per ottenere la riforma della suddetta sentenza, ha proposto tempestivo appello Parte_1
sulla base dei seguenti motivi: i) errata valutazione delle prove con conseguente violazione dell'art. 115
c.p.c.; ii) errata applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c. per l'assenza di mala fede o colpa grave, suo necessario presupposto.
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
a) riformare integralmente la sentenza n.3788/2023 pronunciata dal Tribunale di Arezzo il
27.09.20223 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 479/2022 respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
pagina 2 di 5 b) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio e ed hanno resistito all'appello Controparte_1 Controparte_2 invocandone il rigetto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, con piena conferma della sentenza impugnata.
Con condanna della parte appellante alla refusione delle competenze professionali e spese di lite anche per il presente grado di appello”.
All'udienza del 24.4.2025 fissata per la discussione orale, le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea valutazione delle prove in quanto in giudice di prime cure non avrebbe colto l'inopportunità dell'azione di opposizione promossa da e e non avrebbe considerato la Controparte_1 Controparte_2
condizione di assoluta buona fede di il quale, dallo scambio di comunicazioni Parte_1
intercorso tra i rispettivi difensori, sarebbe stato indotto ad escludere la possibilità di un pagamento spontaneo da parte degli odierni appellati.
Il motivo è infondato.
Sebbene la corrispondenza mail tra i legali versata in atti da parte appellante sia documentazione ammissibile essendo già stata depositata nell'ambito del procedimento di primo grado e non solo nel processo di appello, tale corrispondenza non risulta rilevante.
Costituisce circostanza pacifica in quanto documentalmente provata e non contestata, ma anzi confermata dallo stesso appellante, il fatto che e avevano Controparte_1 Controparte_2 provveduto al pagamento della somma richiesta con mail del 5.7.2021 pari ad € 1.850,40 mediante due distinti bonifici da € 925,20 ciascuno, datati 7.9.2021 e 8.9.2021, presso il conto correte indicato dallo stesso . Egualmente pacifico è il fatto che entrambi i versamenti erano avvenuti in data Parte_1 antecedente alle notifiche dell'atto di precetto - 8.1.2022 per e 29.12.2021 per Controparte_1
(fascicolo di primo grado dei convenuti). Controparte_2
pagina 3 di 5 Ciò posto, il giudice di prime cure ha correttamente rilevato come l'obbligazione di pagamento fosse stata assolta, evidenziando il fatto che aveva quindi provveduto a notificare un atto Parte_1
di precetto per il recupero di una somma già incassata, costringendo e Controparte_1 CP_2
ad instaurare un giudizio in opposizione.
[...]
Priva di pregio è la tesi dell'odierno appellante che ha invocato la propria buona fede sulla base di uno scambio di corrispondenza tra i rispettivi legali che lo avrebbe indotto ad escludere la possibilità di un pagamento spontaneo da parte dei due soggetti tenuti al pagamento. Né può avere rilevanza il fatto che questi ultimi non avessero provveduto ad inviare le contabili dei pagamenti.
Invero, è indiscutibilmente onere del creditore accertarsi che sussista effettivamente un diritto di credito e che non siano intervenute cause di estinzione di quest'ultimo prima di procedere al recupero dello stesso.
Per espressa ammissione dell'appellante, questi aveva notato i pagamenti ricevuti solo a seguito della notifica dell'opposizione (pag. 2 citazione), dimostrando, se non mala fede, quanto meno una evidente imprudenza. Nessuna buona fede può pertanto essere invocata, evidenziandosi, viceversa, una ipotesi di colpa grave.
Ed ancora, non coglie nel segno la difesa dell'appellante che contesta la scelta di e Controparte_1 di iscrivere a ruolo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. nonostante il , una volta Controparte_2 Parte_1 accortosi dell'avvenuto pagamento, avesse comunicato l'intenzione di rilasciare le relative quietanze.
Tale scelta, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non può dirsi inopportuna, laddove invece la stessa è da considerare quale prudente iniziativa difensiva idonea ad inibire e scongiurare l'avvio di una procedura esecutiva ritenuta illegittima, considerato che sarebbe stato onere del provvedere all'immediata notifica di una formale rinuncia all'atto di precetto. Parte_1
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 96, co.
3, c.p.c. da parte del giudice di Pace.
Il motivo è infondato.
Le considerazioni che precedono consentono di disattendere anche tale doglianza, in quanto non trova giustificazione la persistente richiesta di rigetto dell'opposizione ex art 615 c.p.c., avendo lo stesso pagina 4 di 5 constatato e confermato l'avvenuta estinzione dell'obbligazione (fascicolo di primo grado Parte_1 dell'attore).
Questo giudice condivide, pertanto, l'impostazione del giudice di primo grado che ha ritenuto il carattere temerario della costituzione in giudizio di nel giudizio di opposizione al Parte_1
precetto, dovendosi effettivamente rilevare un comportamento caratterizzato da colpa grave.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da deve essere Parte_1
rigettato in quanto infondato, con conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace n.
3788/2023 del 27.9.2023
Quanto alle spese del presente giudizio, queste seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da euro
1.101,00 ad euro 5.200,00) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 3788/2023 del 27 settembre 2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Arezzo n. 3788/2023 del 27 settembre 2023;
b) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1.701,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 23/05/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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