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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/06/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3455/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3455/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASADIO CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA CASTEL SAN PIETRO 13
48121 RAVENNA presso il difensore avv. CASADIO CHIARA
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARTONI DAVIDE,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA NAVIGLIO 14 48018 FAENZA (RA) presso il difensore avv. SARTONI DAVIDE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha ottenuto da questo Controparte_1
Tribunale il decreto ingiuntivo n. 934/2022 del 19/09/2022, con il quale è stato intimato
1 a il pagamento della somma di € 154.932,39, oltre a interessi e spese, di Parte_1
cui € 53.552,39 per debiti contratti personalmente dall'ingiunto, ed € 101.400,00 quale quota (65%) dell'importo massimo garantito (€ 156.000,00) dovuto in forza di fideiussione specifica ed a prima richiesta rilasciata da Parte_1 CP_2
e a garanzia del mutuo chirografario n. 1111199 intestato alla
[...] CP_3
società dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna in data Controparte_4
09/05/2022. ha proposto rituale opposizione avverso tale provvedimento monitorio, Parte_1
dichiarando di volere incardinare una trattativa con la banca al fine di pervenire ad un accordo transattivo a definizione delle proprie posizioni debitorie personali, e contestando la quantificazione del proprio debito quale fideiussore, così come effettuata ex adverso, in quanto tale debito ammonterebbe alla minor somma di € 65.000,00, anziché a quella ingiunta di € 101.400,00. si è ritualmente costituita Controparte_1
in giudizio, prendendo atto della mancata contestazione delle somme ingiunte per debiti contratti personalmente dal , e contestando quanto affermato da quest'ultimo Pt_1
circa l'ammontare del proprio debito fideiussorio, ma dando atto della sopravvenuta riduzione di tale debito a € 80.172,13 per effetto dell'escussione del garante CP_3
avvenuta in data 05/04/2023.
[...]
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
e hanno sottoscritto in data Parte_1 Controparte_2 CP_3
18/02/2020 una fideiussione specifica fino alla concorrenza dell'importo massimo di €
156.000,00 a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dal mutuo chirografario n. 1111199 concesso in data 18/02/2020 da Controparte_1
alla società per l'importo di €
[...] Controparte_4
200.000,00.
Si tratta di una fideiussione pro quota senza vincolo di solidarietà.
2 La lettera di fideiussione (doc. 10 allegato al ricorso per ingiunzione;
doc. 5 allegato all'atto di opposizione) prevede infatti le seguenti limitazioni dell'impegno assunto dai tre garanti:
“La presente fideiussione … viene da noi assunta pro-quota come di seguito specificato:
17,500% Controparte_2
17,500% RO CP_3
65,000% LE ”. Pt_1
Nella scrittura in questione è previsto inoltre che “nel caso di inadempimento di uno dei fideiussori la quota dell'insolvente non viene ripartita a carico dei restanti fideiussori”.
La limitazione dell'impegno fideiussorio assunto da non ha trovato Parte_1
piena applicazione nel provvedimento monitorio opposto, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, fra l'altro, la somma di € 101.400,00, pari al 65% dell'importo massimo complessivamente garantito con il rilascio della predetta fideiussione (€
156.000,00).
Come si legge nel ricorso per ingiunzione, infatti, il mutuo chirografario n. 1111199 si è estinto in seguito al fallimento di presentando un debito residuo in Controparte_4
linea capitale pari a € 197.051,97; la banca ha quindi proceduto ad escutere le garanzie prestate, ed in particolare il pegno su saldo di libretto, pari a € 80.000,00, concesso da e la fideiussione pro-quota rilasciata da Controparte_5 Controparte_2
residuando così un debito complessivo pari a € 96.708,37 in linea capitale, oltre a interessi;
in data 20/07/2022 la posizione è passata a sofferenza con un debito complessivo di € 107.472,13.
Tale residuo debito avrebbe dovuto essere ripartito tra e l'altro Parte_1
fideiussore in misura proporzionale alle rispettive quote di assunzione CP_3
dell'obbligazione fideiussoria: all'odierno opponente, quindi, avrebbe dovuto essere ingiunto il pagamento di una somma inferiore a quella di € 101.400,00.
In data 05/04/2023, peraltro, anche il fideiussore ha provveduto al CP_3
pagamento in favore della banca della somma di € 27.300,00 (doc. 6 allegato alla
3 comparsa di costituzione e risposta), sicché il residuo debito derivante dal mutuo chirografario n. 1111199 risulta oggi pari a € 80.172,13 (€ 107.472,13 – € 27.300,00).
Avendo i fideiussori e già pagato a Controparte_2 CP_3 [...]
gli importi massimi da loro Controparte_1
garantiti (€ 27.300,00 ciascuno), il residuo debito di € 80.172,13 non può che gravare interamente sull'odierno opponente, essendo detta somma inferiore all'importo massimo da lui garantito (€ 101.400,00).
Alla somma di € 80.172,13 deve aggiungersi quella di € 53.552,09 per debiti contratti personalmente dal , non contestati dal medesimo. Pt_1
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato, con condanna di al Parte_1
pagamento della somma di € 133.724,22.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 934/2022 del 19/09/2022;
2) condanna al pagamento della somma di € 133.724,22 in favore di Parte_1
Controparte_1
3) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del procedimento monitorio, così come liquidate con il
[...]
decreto ingiuntivo opposto, e quelle del presente giudizio di opposizione, che liquida in
€ 8.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 12/06/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3455/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASADIO CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA CASTEL SAN PIETRO 13
48121 RAVENNA presso il difensore avv. CASADIO CHIARA
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARTONI DAVIDE,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA NAVIGLIO 14 48018 FAENZA (RA) presso il difensore avv. SARTONI DAVIDE
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha ottenuto da questo Controparte_1
Tribunale il decreto ingiuntivo n. 934/2022 del 19/09/2022, con il quale è stato intimato
1 a il pagamento della somma di € 154.932,39, oltre a interessi e spese, di Parte_1
cui € 53.552,39 per debiti contratti personalmente dall'ingiunto, ed € 101.400,00 quale quota (65%) dell'importo massimo garantito (€ 156.000,00) dovuto in forza di fideiussione specifica ed a prima richiesta rilasciata da Parte_1 CP_2
e a garanzia del mutuo chirografario n. 1111199 intestato alla
[...] CP_3
società dichiarata fallita dal Tribunale di Ravenna in data Controparte_4
09/05/2022. ha proposto rituale opposizione avverso tale provvedimento monitorio, Parte_1
dichiarando di volere incardinare una trattativa con la banca al fine di pervenire ad un accordo transattivo a definizione delle proprie posizioni debitorie personali, e contestando la quantificazione del proprio debito quale fideiussore, così come effettuata ex adverso, in quanto tale debito ammonterebbe alla minor somma di € 65.000,00, anziché a quella ingiunta di € 101.400,00. si è ritualmente costituita Controparte_1
in giudizio, prendendo atto della mancata contestazione delle somme ingiunte per debiti contratti personalmente dal , e contestando quanto affermato da quest'ultimo Pt_1
circa l'ammontare del proprio debito fideiussorio, ma dando atto della sopravvenuta riduzione di tale debito a € 80.172,13 per effetto dell'escussione del garante CP_3
avvenuta in data 05/04/2023.
[...]
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
e hanno sottoscritto in data Parte_1 Controparte_2 CP_3
18/02/2020 una fideiussione specifica fino alla concorrenza dell'importo massimo di €
156.000,00 a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dal mutuo chirografario n. 1111199 concesso in data 18/02/2020 da Controparte_1
alla società per l'importo di €
[...] Controparte_4
200.000,00.
Si tratta di una fideiussione pro quota senza vincolo di solidarietà.
2 La lettera di fideiussione (doc. 10 allegato al ricorso per ingiunzione;
doc. 5 allegato all'atto di opposizione) prevede infatti le seguenti limitazioni dell'impegno assunto dai tre garanti:
“La presente fideiussione … viene da noi assunta pro-quota come di seguito specificato:
17,500% Controparte_2
17,500% RO CP_3
65,000% LE ”. Pt_1
Nella scrittura in questione è previsto inoltre che “nel caso di inadempimento di uno dei fideiussori la quota dell'insolvente non viene ripartita a carico dei restanti fideiussori”.
La limitazione dell'impegno fideiussorio assunto da non ha trovato Parte_1
piena applicazione nel provvedimento monitorio opposto, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, fra l'altro, la somma di € 101.400,00, pari al 65% dell'importo massimo complessivamente garantito con il rilascio della predetta fideiussione (€
156.000,00).
Come si legge nel ricorso per ingiunzione, infatti, il mutuo chirografario n. 1111199 si è estinto in seguito al fallimento di presentando un debito residuo in Controparte_4
linea capitale pari a € 197.051,97; la banca ha quindi proceduto ad escutere le garanzie prestate, ed in particolare il pegno su saldo di libretto, pari a € 80.000,00, concesso da e la fideiussione pro-quota rilasciata da Controparte_5 Controparte_2
residuando così un debito complessivo pari a € 96.708,37 in linea capitale, oltre a interessi;
in data 20/07/2022 la posizione è passata a sofferenza con un debito complessivo di € 107.472,13.
Tale residuo debito avrebbe dovuto essere ripartito tra e l'altro Parte_1
fideiussore in misura proporzionale alle rispettive quote di assunzione CP_3
dell'obbligazione fideiussoria: all'odierno opponente, quindi, avrebbe dovuto essere ingiunto il pagamento di una somma inferiore a quella di € 101.400,00.
In data 05/04/2023, peraltro, anche il fideiussore ha provveduto al CP_3
pagamento in favore della banca della somma di € 27.300,00 (doc. 6 allegato alla
3 comparsa di costituzione e risposta), sicché il residuo debito derivante dal mutuo chirografario n. 1111199 risulta oggi pari a € 80.172,13 (€ 107.472,13 – € 27.300,00).
Avendo i fideiussori e già pagato a Controparte_2 CP_3 [...]
gli importi massimi da loro Controparte_1
garantiti (€ 27.300,00 ciascuno), il residuo debito di € 80.172,13 non può che gravare interamente sull'odierno opponente, essendo detta somma inferiore all'importo massimo da lui garantito (€ 101.400,00).
Alla somma di € 80.172,13 deve aggiungersi quella di € 53.552,09 per debiti contratti personalmente dal , non contestati dal medesimo. Pt_1
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato, con condanna di al Parte_1
pagamento della somma di € 133.724,22.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 934/2022 del 19/09/2022;
2) condanna al pagamento della somma di € 133.724,22 in favore di Parte_1
Controparte_1
3) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del procedimento monitorio, così come liquidate con il
[...]
decreto ingiuntivo opposto, e quelle del presente giudizio di opposizione, che liquida in
€ 8.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 12/06/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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