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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 4052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4052 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 804/2023 del ruolo, avente ad oggetto: appello avvero la sentenza del Tribunale di Benevento n. 208/2023 pubblicata il 23.1.2023 e notificata a mezzo pec il 30.1.2023 vertente
TRA
, nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Salvatore Telesino (Bn), alla via Aldo Moro n. 3, c.f. : , C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Luca Paglia del Foro di Benevento,
c.f.: , unitamente al quale dichiara di eleggere domicilio digitale C.F._2
sull'indirizzo p.e.c. : presso il quale chiede siano inoltrate Email_1 comunicazioni e notificazioni di cui al presente giudizio appellante
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., con sede ℅ la Casa Comunale in Controparte_1
Piazza Umberto I, 16 82031, - C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Salvatore Ferri del Foro di Benevento, C.F. , elettivamente C.F._3
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in San Salvatore Telesino, via Dei Ferri n° 08, giusta procura in calce al presente atto a seguito di verbale di giunta comunale n° 40 del
29.05.2023, il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale la parte elegge domicilio digitale Email_2
appellato
Oggetto: risarcimento danni da deterioramento immobile locato
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta
FATTO
1-Con sentenza n. 208/2023 pubblicata il 23.1.2023 e notificata il 30.1.2023 il tribunale di
Benevento rigettava la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
con cui l'attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni all'immobile di Controparte_1
sua proprietà, sito in alla via Stazione, condotto in locazione dall'ente convenuto CP_1 con contratto del 28.6.2016 e da questi rilasciato in data 5.3.2020, a seguito dell'esecuzione di sfratto per morosità a mezzo ufficiale Giudiziario, consistenti nell'ammaloramento degli intonaci, danni alla pavimentazione esposta all'acqua, danni all'impianto elettrico ed idrico, danni al mobilio ed infissi, quantificati dal tecnico di fiducia geom. in complessivi CP_2
€ 23.310,00, giusta relazione descrittiva depositata in atti;
compensava le spese processuali e poneva quelle della CTU espletata in corso di causa a carico delle parti in quota eguale e in solido.
2-Quanto alle ragioni in fatto e in diritto, il primo giudice riteneva non essere dimostrato che il deterioramento dell'immobile -come accertato dal CTU- fosse ascrivibile alla condotta del convenuto, atteso che nelle more del rapporto contrattuale con quest'ultimo era CP_1 stato stipulato dalla proprietaria-locatrice, in data 8.5.2018, un nuovo contratto di locazione con un terzo soggetto (ndr. la Cooperativa La AL) avente ad oggetto sia la porzione del fabbricato di via Stazione già locata all'ente comunale, identificata con la p.lla 226 del foglio 12, sia altre porzioni del medesimo stabile ( identificate con la p.lla 226 sub 1 e la p.lla 1176 del foglio 12), sicchè, ai sensi dell'art. 1588 c.c., il Comune conduttore aveva documentalmente provato che l'immobile era stato sottratto alla sua disponibilità e alla sua sfera di vigilanza, e, quindi che il fatto era addebitabile all'opera del terzo o comunque ad una causa esterna, estranea alla sua sfera di controllo. Aggiungeva che la permanenza della detenzione in capo al non poteva ritenersi dimostrata dal verbale di sfratto del 5 CP_1
marzo 2022 “in assenza di alcun elemento da cui evincere la riconducibilità di tale verbale alla particella 226”. In ogni caso, osservava che il contratto stipulato con il aveva CP_1
ad oggetto una sola porzione dell'immobile e che, pertanto, al convenuto non potevano essere imputati danni per porzioni estranee all'oggetto contrattuale.
3-Avverso tale pronuncia è insorta la con atto di citazione notificato il 14.2.2023 Pt_1 chiedendo, in totale riforma della stessa, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, accertare e dichiarare il convenuto decaduto da ogni eccezione CP_1
processuale e di merito formulata, per la tardiva costituzione nel giudizio di primo grado, violativa dei termini processuali ex art. 167 c.p.c.; - in via gradata, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del per i danni per cui è Controparte_1 causa;
- conseguentemente condannare il detto Ente al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 20.500,00 (quota parte del 50% di quanto accertato nella relazione del
C.T.U.); - condannare altresì il prefato Ente per lite temeraria, stante la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, per ulteriori € 5.000,00; - condannare il ripetuto Ente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
- in via istruttoria, se ritenuto e senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ma solo per mero tuziorismo difensivo, ammettere la prova testimoniale così come già dedotta nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., sui capitoli indicati e con i testi specificati”.
4- Si è costituito il che ha chiesto il rigetto del gravame per totale Controparte_1 infondatezza, con vittoria di spese del gravame e, in via istruttoria, l'amissione, nei limiti dell'art. 345 c.p.c., del deposito del documento sopravvenuto al giudizio di primo grado, consistente nella relazione della demolizione del fabbricato per intervenuto esproprio da parte delle Ferrovie dello Stato.
5-E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado e non è stata svola attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cp assegnati con ordinanza del 15.3.2025 in esito all'udienza del 12.3.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
DIRITTO
L'appello è infondato e va respinto.
Le censure su cui si fonda il gravame tendono tutte a superare la decisione del tribunale di non imputabilità al del riscontrato stato di deterioramento Controparte_1 dell'immobile di causa e, pertanto, in considerazione della loro stretta connessione, vanno esaminate congiuntamente.
Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della decisione per aver il primo giudice omesso di statuire sulla tempestiva eccezione sollevata da essa deducente in primo grado circa la decadenza del convenuto, costituitosi tardivamente, dalla possibilità CP_1 di proporre eccezioni di merito, come sarebbe la dedotta esistenza di un nuovo contratto di locazione con un terzo soggetto afferente l'immobile di causa.
La motivazione con cui il tribunale ha dato rilievo dirimente alla sussistenza di un ulteriore rapporto locativo sarebbe, a dire dell'appellante, errata sotto un triplice profilo: perché avrebbe travalicato i limiti imposti dal combinato disposto degli artt. 116 e 112 cpc;
perché non avrebbe considerato che l'immobile concesso in locazione alla Cooperativa La AL era una porzione del più ampio immobile, avente gli stessi identificativi catastali, ma diviso in più unità con ingressi separati;
perché, in ogni caso, il aveva continuato a CP_1
detenere l'immobile anche dopo la cessazione del contratto con la Cooperativa La AL, sicché era l'ultimo soggetto detentore dello stesso, circostanza pacifica e non oggetto di contestazione ex adverso.
Con il secondo motivo l'appellante protesta che l'affermazione del tribunale secondo cui l'immobile di causa sarebbe stato sottratto alla disponibilità del Comune e alla sua sfera di vigilanza a seguito del nuovo contratto di locazione con un soggetto terzo sarebbe smentita per tabulas alla luce della sussistenza del contratto di locazione mai risolto dal Comune (se non in via forzata), dalla detenzione delle chiavi di ingresso, dalla intestazione delle utenze in capo al Comune, dalla circostanza che il contratto con la Cooperativa La AL era scaduto precedentemente alla cessazione forzata del rapporto locativo con il Comune, senza che la stessa avesse determinato danni all'immobile, per la parte occupata.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della contraddittorietà della sentenza per aver affermato che al non potevano essere imputati danni relativi a porzioni CP_1 dell'immobile estranee all'oggetto del contratto per poi escludere del tutto la responsabilità del predetto invece che considerarlo tenuto, quanto meno, per i danni afferenti la porzione da esso occupata, posto che il deterioramento riguardava l'intero fabbricato, come emerso dalla CTU.
Nessuna delle censure svolte dall'appellante merita condivisione.
Mette conto osservare che la responsabilità contrattuale del conduttore per danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della cosa locata esistenti al momento della sua riconsegna è regolato dall'art. 1590 c.c., che va letto in combinato disposto con l'art. 1588 c.c. quanto all'onere probatorio in tema di deterioramento, così come ha ben evidenziato il giudice di prime cure.
Nella interpretazione nomofilattica di tali disposizioni si trovano affermati i seguenti granitici principi:
- il conduttore, al termine della locazione, è tenuto a restituire l'immobile nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, secondo la descrizione fattane dalle parti, sicchè, in assenza di descrizione dello stato del bene al momento della stipula del contratto, si presume che il conduttore lo abbia ricevuto in buono stato e nelle medesime condizioni deve restituirlo, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto, dovendo rispondere di ogni danno ulteriore che la cosa presenti all'atto della riconsegna (Cass. Ordinanza n. 19835 del 19/09/2014);
- il conduttore, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., al termine della locazione ed all'atto della riconsegna dell'immobile, ha l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato, che deve presumersi in buono stato all'inizio del rapporto, esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto (Cass. Sentenza n. 2619 del 05/02/2014); - il principio secondo cui l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale costituisce di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno, si applica anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 1590 cod. civ., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso del bene in conformità del contratto, non è derivato, per particolari circostanze, un danno patrimoniale al locatore, sul quale incombe il relativo onere probatorio (Cass.
Sentenza n. 5328 del 08/03/2007);
- qualora, in violazione dell'art. 1590 cod. civ., al momento della riconsegna la cosa locata presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni;
pertanto, il locatore può addebitare al conduttore la somma necessaria al ripristino del bene nelle stesse condizioni in cui era all'inizio della locazione, dedotto il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto, mentre non può addebitargli le spese inerenti alle ristrutturazioni e ai miglioramenti che vadano oltre questi limiti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, pur dando atto che i lavori di ripristino eseguiti dal locatore includevano opere diverse e maggiori rispetto a quelle rese indispensabili dall'eliminazione dei danni arrecati dal conduttore, aveva liquidato a titolo di danni l'intera somma spesa per la ristrutturazione dell'immobile) (Cass. Sentenza n. 23721 del 16/09/2008)
- l'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico (Cass. Ordinanza n. 22823 del 26/09/2018).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha mostrato di fare corretta applicazione dei ridetti formanti di legittimità nella soluzione delle questioni controverse.
Preliminarmente, appare condivisibile la scelta del tribunale di prendere in esame e valorizzare la circostanza dedotta dal circa la stipulazione di un nuovo contratto di CP_1 locazione afferente l'immobile di causa tra la e un terzo soggetto (la Cooperativa Pt_1
La AL), trattandosi non di eccezione di merito in senso stretto, preclusa dalla tardiva costituzione in primo grado del convenuto, come opinato dall'appellante con il primo mezzo, bensì di mera difesa volta a dare la prova contraria, ex art. 1588 c.c., della derivazione causale del deterioramento dell'immobile locato per fatto non imputabile ad esso Trattasi, dunque di circostanza tesa a paralizzare la pretesa risarcitoria attorea CP_1 in punto di esistenza del nesso eziologico tra i danni riscontrati nell'immobile e la condotta del CP_1
Prova contraria, rispetto alla presunzione che sorregge l'obbligo di riconsegna del conduttore, che, dal riesame della documentazione in atti compiuto in questo grado, risulta effettivamente emergente per tabulas, come già sostenuto dal primo giudice.
Al riguardo vanno valorizzati i seguenti elementi ricavabili dagli atti di causa, che sconfessato le circostanze fattuali dedotte a fondamento del gravame:
- l'immobile concesso in locazione al Comune di con contratto del CP_1
25.10.2016 è lo stesso (anzi meno ampio) rispetto alla consistenza immobiliare oggetto della locazione alla Cooperativa La AL con contratto dell'8.5.2018, e non il contrario, come inattendibilmente asserito dall'appellante (cfr capo 3.1. dell'appello). Tanto è ricavabile raffrontando la descrizione dell'oggetto contrattuale contenuta nelle due scritture private prodotte in atti dal (nel fascicolo telematico del primo grado) sia in punto di dati CP_1
catastali che di consistenza materiale. Invero, nel contratto del 2016 stipulato con il Comune viene locata “l'unità immobiliare sita in via Stazione, Amorosi (BN) dislocato tra piano terra e primo piano (vedi planimetria in allegato), riportato in catasto urbano al foglio 12 particella 226, composti da vano 1 a piano terra cucina e soggiorno e al piano primo piano scala di accesso, numero 3 stanze da letto, corridoio, terrazza, numero 1 bagno. L'immobile risulta arredato”. Nel contratto del 2018 con la Cooperativa La AL l'oggetto del contratto (cfr. art. 1) è così descritto “...unità immobiliare sita in via Stazione, Amorosi
(BN) dislocato tra piano terra e primo piano (vedi planimetria in allegato), composti da vano
1 a piano terra cucina e soggiorno e al primo piano scala di accesso, numero 3 stanze da letto, corridoio, terrazza, numero 1 bagno...”, riportato in catasto folio 12 particella 1176, particella 226 sub 1 e particella 226. “... L'immobile risulta arredato”; - dalla CTU svolta in primo grado (cfr. pag. 4 della relazione dell'arch. Per_1
depositata l'.1.4.2022) risulta la seguente descrizione del fabbricato di proprietà della
[...] oggetto di contenzioso: “L'immobile, come accennato, è ubicato in via Stazione, nel Pt_1
comune di Amorosi (BN); trattasi di una struttura ad uso abitativo che si sviluppa su due piani fuori terra, identificato catastalmente al F. 12 p.lla 226 – p.lla 226 sub 1 – p.lla 1176.
La particella oggetto di controversia è la p.lla 226 e p.lla 226 sub 1, che si sviluppa su due livelli, il piano terra destinato alla zona giorno ed il piano primo alla zona notte più un sottotetto. Il fabbricato ha una vecchia struttura in muratura, ante 67; esternamente l'immobile si presenta allo stato grezzo e in un discreto stato conservativo. L'accesso all'edificio avviene da via Stazione, tramite un portone in legno che immette nell'ingresso che conduce alle due unità abitative. Il piano terra è composto da un ingresso e cucina/soggiorno, al primo piano si accede attraverso una scala interna ubicata nell'ingresso; tale piano è composto da tre camere da letto a cui si accede attraverso un primo disimpegno;
attraversando un secondo disimpegno di accede al bagno ed un ampio terrazzo”. Risulta, quindi, smentito quanto sostenuto dall'appellante secondo cui il fabbricato sarebbe dotato di due ingressi separati e che alla Cooperativa La AL nel
2018 sarebbe stata locata una porzione del più ampio immobile già locato al Comune con il contratto del 2016, trattandosi, invece, della stessa consistenza immobiliare oggetto del primo contratto con l'aggiunta di un'ulteriore particella nel contratto successivo (la n.
1176);
- risulta affermazione genericamente dedotta ed indimostrata la cessazione del contratto di locazione con la Cooperativa La AL in data antecedente all'esecuzione dello sfratto per morosità del 5.3.2020 in danno del Comune, atteso che non è specificato né documentato quando e con quali modalità sarebbe venuta meno la detenzione qualificata di detto conduttore mediante la riconsegna dell'immobile, al fine di sostenere che l'unico ad avere la disponibilità materiale dell'immobile al momento dello sfratto ( e quindi della riconsegna dell'immobile) fosse il circostanza, quest'ultima, che l'ente Controparte_1 comunale, diversamente da quanto opinato dall'appellante, ha contestato fin dal primo grado, avendo dedotto in comparsa di costituzione (testualmente) che “…il predetto non ha mai acquisito la materiale detenzione della p.lla 226 poiché tutto CP_1
l'immobile, come da contratto del 2018, fu acquisito e detenuto dalla cooperativa che vi gestì un CAS (Centro Accoglienza Straordinaria, ospitandovi degli immigrati;
oltre alla detenzione, la materiale custodia dell'immobile nel suo complesso era stata affidata alla predetta cooperativa…”, circostanza non contraddetta dall'ulteriore affermazione secondo cui “…successivamente fu risolta la convenzione tra e la cooperativa AL CP_3
e l'immobile, verosimilmente, non fu custodito…” perché non riguarda affatto la deduzione del venir meno del contratto di locazione, ma della sola convenzione del servizio gestito nell'immobile dalla detta cooperativa;
- la riferibilità dello sfratto per morosità all'immobile oggetto della locazione del 2016 non emerge per tabulas, come già sottolineato dal primo giudice, che ha condivisibilmente osservato che dal verbale del 5.3.2020 non si evince che l'esecuzione afferisca alla particella
226, mancando- si aggiunge qui- qualunque descrizione dell'immobile, anche quanto all'indirizzo di ubicazione, essendo riportato solo il comune ( , e non essendo stata CP_1
depositata dalla l'intimazione di sfratto convalidata, sicchè anche la riconsegna Pt_1 delle chiavi di cui al predetto verbale non è dirimente per ritenere provata, come vorrebbe l'impugnante, la permanenza della disponibilità dell'immobile in capo al Comune nonostante l'immobile nella sua interezza fosse stato locato ad un terzo ( la Cooperativa La
AL).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tutte fondate sulla documentazione in atti, appare pienamente condivisibile il ragionamento del tribunale nel ritenere che il CP_1
abbia fornito la piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti dei danni riscontrati dal CTU nell'immobile de quo e della riconducibilità degli stessi al successivo conduttore, che risulta immesso dalla proprietaria/locatrice nella piena ed Pt_1
esclusiva disponibilità dell'intero fabbricato di sua proprietà, senza alcun accordo con il
Comune, rimasto estraneo alla seconda locazione ( come è evincibile dalla nota del Sindaco del 10.4.2019 in fascicolo telematico primo grado del comune), privandolo, di fatto, della materiale utilizzabilità del bene in quanto destinato dalla cooperativa all'accoglienza degli immigrati (circostanza, quest'ultima, pacifica tra le parti), uso che, per la consistenza dell'immobile, appare del tutto incompatibile con una contemporanea e diversa utilizzazione dell'immobile da parte del stesso (che peraltro, nel contratto del 2016 CP_1
neanche viene indicata). Si osserva, altresì, che l'immobile de quo alla data della nuova locazione risultava in “buono stato”, come riportato nel contratto del 2018 ( tanto da poter essere locato ad un canone doppio, pari ad € 1000,00, rispetto a quello del contratto in corso del 2016 con il Comune di
€ 500,00 al mese, così fruttando alla proprietaria un reddito locativo totale di € 1500,00 al mese), quindi esente dal deterioramento poi riscontrato dal CTU, che quindi, esclusi gli inconvenienti strutturali non addebitabili al conduttore (quali, ad esempio, le infiltrazioni alle pareti), è da ricondursi al periodo in cui l'immobile è stato locato alla Cooperativa e destinato all' accoglienza degli immigrati (come, ad esempio, il danneggiamento dei mobili).
Si osserva, poi, che l'argomento speso in sentenza secondo cui dal verbale di sfratto del 5 marzo 2020 non è evincibile il riferimento alla particella 226 non risulta sottoposto a specifica critica da parte dell'appellante, che sul punto si è limitata a richiamare detto verbale per sostenere, come già fatto in primo grado, la tesi della permanenza del CP_1 nella effettiva disponibilità e detenzione dell'immobile, senza aggiungere motivi atti a screditare la ratio decidenti sul punto, che, pertanto, rimane conclamata, anche in ragione delle considerazioni sopra svolte.
Alla luce di quanto precede, va confermata la decisione del primo giudice di ritenere esente il da responsabilità contrattuale per violazione dell'art. 1590 c.c. nella riconsegna CP_1 del bene locato non essendo rimasto dimostrato che ad esso sia imputabile il deterioramento dell'immobile accertato dal CTU.
Va, altresì, svolta una ulteriore considerazione per completezza espositiva, alla luce della sopravvenienza dedotta e documentata dal comune appellato.
Si tratta dell'avvenuta demolizione del fabbricato di causa a seguito della procedura di esproprio per pubblica utilità e della cessione volontaria della proprietà del bene da
[...]
alla R.F.I. spa, come risulta dal verbale di immissione in possesso Parte_1 del 24.5.2022 prodotto nel presente grado dall'appellato, ammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc in quanto documento successivo alle preclusioni istruttorie del primo grado.
Tale sopravvenienza, quand'anche il deterioramento fosse stato riconducibile a responsabilità del per violazione dell'art. 1590 c.c., avrebbe in ogni Controparte_1 caso escluso il risarcimento dei danni come richiesti dalla atteso che il Pt_1
pregiudizio subito non sarebbe potuto consistere nei costi dei ripristini, non più possibili per il venir meno dell'immobile, ma al più nell'eventuale danno medio tempore subito per non aver potuto locare l'immobile o nel minor prezzo di cessione dell'immobile ottenuto dalla in sede di esproprio come conseguenza della minor efficienza dell'immobile per il Pt_1
deterioramento subito, circostanze neanche allegate dall'appellante, che nel presente grado non ha preso posizione su tale nuovo evento.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'appello appare del tutto destituito di fondamento e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come di seguito, sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da € 5201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
Ricorrono, altresì, i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 stante il rigetto dell'appello proposto dopo il 30.1.2013.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore del che liquida in complessivi euro 3966,00 per compensi di avvocato, Controparte_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Salvatore Ferri per dichiarato anticipo;
c) Dà atto, stante il rigetto dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002.
Così deciso in Napoli, li 9 luglio 2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 804/2023 del ruolo, avente ad oggetto: appello avvero la sentenza del Tribunale di Benevento n. 208/2023 pubblicata il 23.1.2023 e notificata a mezzo pec il 30.1.2023 vertente
TRA
, nata in [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Salvatore Telesino (Bn), alla via Aldo Moro n. 3, c.f. : , C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Luca Paglia del Foro di Benevento,
c.f.: , unitamente al quale dichiara di eleggere domicilio digitale C.F._2
sull'indirizzo p.e.c. : presso il quale chiede siano inoltrate Email_1 comunicazioni e notificazioni di cui al presente giudizio appellante
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., con sede ℅ la Casa Comunale in Controparte_1
Piazza Umberto I, 16 82031, - C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
Salvatore Ferri del Foro di Benevento, C.F. , elettivamente C.F._3
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in San Salvatore Telesino, via Dei Ferri n° 08, giusta procura in calce al presente atto a seguito di verbale di giunta comunale n° 40 del
29.05.2023, il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale la parte elegge domicilio digitale Email_2
appellato
Oggetto: risarcimento danni da deterioramento immobile locato
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta
FATTO
1-Con sentenza n. 208/2023 pubblicata il 23.1.2023 e notificata il 30.1.2023 il tribunale di
Benevento rigettava la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
con cui l'attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni all'immobile di Controparte_1
sua proprietà, sito in alla via Stazione, condotto in locazione dall'ente convenuto CP_1 con contratto del 28.6.2016 e da questi rilasciato in data 5.3.2020, a seguito dell'esecuzione di sfratto per morosità a mezzo ufficiale Giudiziario, consistenti nell'ammaloramento degli intonaci, danni alla pavimentazione esposta all'acqua, danni all'impianto elettrico ed idrico, danni al mobilio ed infissi, quantificati dal tecnico di fiducia geom. in complessivi CP_2
€ 23.310,00, giusta relazione descrittiva depositata in atti;
compensava le spese processuali e poneva quelle della CTU espletata in corso di causa a carico delle parti in quota eguale e in solido.
2-Quanto alle ragioni in fatto e in diritto, il primo giudice riteneva non essere dimostrato che il deterioramento dell'immobile -come accertato dal CTU- fosse ascrivibile alla condotta del convenuto, atteso che nelle more del rapporto contrattuale con quest'ultimo era CP_1 stato stipulato dalla proprietaria-locatrice, in data 8.5.2018, un nuovo contratto di locazione con un terzo soggetto (ndr. la Cooperativa La AL) avente ad oggetto sia la porzione del fabbricato di via Stazione già locata all'ente comunale, identificata con la p.lla 226 del foglio 12, sia altre porzioni del medesimo stabile ( identificate con la p.lla 226 sub 1 e la p.lla 1176 del foglio 12), sicchè, ai sensi dell'art. 1588 c.c., il Comune conduttore aveva documentalmente provato che l'immobile era stato sottratto alla sua disponibilità e alla sua sfera di vigilanza, e, quindi che il fatto era addebitabile all'opera del terzo o comunque ad una causa esterna, estranea alla sua sfera di controllo. Aggiungeva che la permanenza della detenzione in capo al non poteva ritenersi dimostrata dal verbale di sfratto del 5 CP_1
marzo 2022 “in assenza di alcun elemento da cui evincere la riconducibilità di tale verbale alla particella 226”. In ogni caso, osservava che il contratto stipulato con il aveva CP_1
ad oggetto una sola porzione dell'immobile e che, pertanto, al convenuto non potevano essere imputati danni per porzioni estranee all'oggetto contrattuale.
3-Avverso tale pronuncia è insorta la con atto di citazione notificato il 14.2.2023 Pt_1 chiedendo, in totale riforma della stessa, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, accertare e dichiarare il convenuto decaduto da ogni eccezione CP_1
processuale e di merito formulata, per la tardiva costituzione nel giudizio di primo grado, violativa dei termini processuali ex art. 167 c.p.c.; - in via gradata, nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del per i danni per cui è Controparte_1 causa;
- conseguentemente condannare il detto Ente al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 20.500,00 (quota parte del 50% di quanto accertato nella relazione del
C.T.U.); - condannare altresì il prefato Ente per lite temeraria, stante la mancata partecipazione alla procedura di mediazione, per ulteriori € 5.000,00; - condannare il ripetuto Ente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;
- in via istruttoria, se ritenuto e senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ma solo per mero tuziorismo difensivo, ammettere la prova testimoniale così come già dedotta nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., sui capitoli indicati e con i testi specificati”.
4- Si è costituito il che ha chiesto il rigetto del gravame per totale Controparte_1 infondatezza, con vittoria di spese del gravame e, in via istruttoria, l'amissione, nei limiti dell'art. 345 c.p.c., del deposito del documento sopravvenuto al giudizio di primo grado, consistente nella relazione della demolizione del fabbricato per intervenuto esproprio da parte delle Ferrovie dello Stato.
5-E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado e non è stata svola attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cp assegnati con ordinanza del 15.3.2025 in esito all'udienza del 12.3.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
DIRITTO
L'appello è infondato e va respinto.
Le censure su cui si fonda il gravame tendono tutte a superare la decisione del tribunale di non imputabilità al del riscontrato stato di deterioramento Controparte_1 dell'immobile di causa e, pertanto, in considerazione della loro stretta connessione, vanno esaminate congiuntamente.
Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della decisione per aver il primo giudice omesso di statuire sulla tempestiva eccezione sollevata da essa deducente in primo grado circa la decadenza del convenuto, costituitosi tardivamente, dalla possibilità CP_1 di proporre eccezioni di merito, come sarebbe la dedotta esistenza di un nuovo contratto di locazione con un terzo soggetto afferente l'immobile di causa.
La motivazione con cui il tribunale ha dato rilievo dirimente alla sussistenza di un ulteriore rapporto locativo sarebbe, a dire dell'appellante, errata sotto un triplice profilo: perché avrebbe travalicato i limiti imposti dal combinato disposto degli artt. 116 e 112 cpc;
perché non avrebbe considerato che l'immobile concesso in locazione alla Cooperativa La AL era una porzione del più ampio immobile, avente gli stessi identificativi catastali, ma diviso in più unità con ingressi separati;
perché, in ogni caso, il aveva continuato a CP_1
detenere l'immobile anche dopo la cessazione del contratto con la Cooperativa La AL, sicché era l'ultimo soggetto detentore dello stesso, circostanza pacifica e non oggetto di contestazione ex adverso.
Con il secondo motivo l'appellante protesta che l'affermazione del tribunale secondo cui l'immobile di causa sarebbe stato sottratto alla disponibilità del Comune e alla sua sfera di vigilanza a seguito del nuovo contratto di locazione con un soggetto terzo sarebbe smentita per tabulas alla luce della sussistenza del contratto di locazione mai risolto dal Comune (se non in via forzata), dalla detenzione delle chiavi di ingresso, dalla intestazione delle utenze in capo al Comune, dalla circostanza che il contratto con la Cooperativa La AL era scaduto precedentemente alla cessazione forzata del rapporto locativo con il Comune, senza che la stessa avesse determinato danni all'immobile, per la parte occupata.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della contraddittorietà della sentenza per aver affermato che al non potevano essere imputati danni relativi a porzioni CP_1 dell'immobile estranee all'oggetto del contratto per poi escludere del tutto la responsabilità del predetto invece che considerarlo tenuto, quanto meno, per i danni afferenti la porzione da esso occupata, posto che il deterioramento riguardava l'intero fabbricato, come emerso dalla CTU.
Nessuna delle censure svolte dall'appellante merita condivisione.
Mette conto osservare che la responsabilità contrattuale del conduttore per danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della cosa locata esistenti al momento della sua riconsegna è regolato dall'art. 1590 c.c., che va letto in combinato disposto con l'art. 1588 c.c. quanto all'onere probatorio in tema di deterioramento, così come ha ben evidenziato il giudice di prime cure.
Nella interpretazione nomofilattica di tali disposizioni si trovano affermati i seguenti granitici principi:
- il conduttore, al termine della locazione, è tenuto a restituire l'immobile nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto, secondo la descrizione fattane dalle parti, sicchè, in assenza di descrizione dello stato del bene al momento della stipula del contratto, si presume che il conduttore lo abbia ricevuto in buono stato e nelle medesime condizioni deve restituirlo, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto, dovendo rispondere di ogni danno ulteriore che la cosa presenti all'atto della riconsegna (Cass. Ordinanza n. 19835 del 19/09/2014);
- il conduttore, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., al termine della locazione ed all'atto della riconsegna dell'immobile, ha l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato, che deve presumersi in buono stato all'inizio del rapporto, esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto (Cass. Sentenza n. 2619 del 05/02/2014); - il principio secondo cui l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale costituisce di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno, si applica anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 1590 cod. civ., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso del bene in conformità del contratto, non è derivato, per particolari circostanze, un danno patrimoniale al locatore, sul quale incombe il relativo onere probatorio (Cass.
Sentenza n. 5328 del 08/03/2007);
- qualora, in violazione dell'art. 1590 cod. civ., al momento della riconsegna la cosa locata presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni;
pertanto, il locatore può addebitare al conduttore la somma necessaria al ripristino del bene nelle stesse condizioni in cui era all'inizio della locazione, dedotto il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto, mentre non può addebitargli le spese inerenti alle ristrutturazioni e ai miglioramenti che vadano oltre questi limiti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, pur dando atto che i lavori di ripristino eseguiti dal locatore includevano opere diverse e maggiori rispetto a quelle rese indispensabili dall'eliminazione dei danni arrecati dal conduttore, aveva liquidato a titolo di danni l'intera somma spesa per la ristrutturazione dell'immobile) (Cass. Sentenza n. 23721 del 16/09/2008)
- l'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico (Cass. Ordinanza n. 22823 del 26/09/2018).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha mostrato di fare corretta applicazione dei ridetti formanti di legittimità nella soluzione delle questioni controverse.
Preliminarmente, appare condivisibile la scelta del tribunale di prendere in esame e valorizzare la circostanza dedotta dal circa la stipulazione di un nuovo contratto di CP_1 locazione afferente l'immobile di causa tra la e un terzo soggetto (la Cooperativa Pt_1
La AL), trattandosi non di eccezione di merito in senso stretto, preclusa dalla tardiva costituzione in primo grado del convenuto, come opinato dall'appellante con il primo mezzo, bensì di mera difesa volta a dare la prova contraria, ex art. 1588 c.c., della derivazione causale del deterioramento dell'immobile locato per fatto non imputabile ad esso Trattasi, dunque di circostanza tesa a paralizzare la pretesa risarcitoria attorea CP_1 in punto di esistenza del nesso eziologico tra i danni riscontrati nell'immobile e la condotta del CP_1
Prova contraria, rispetto alla presunzione che sorregge l'obbligo di riconsegna del conduttore, che, dal riesame della documentazione in atti compiuto in questo grado, risulta effettivamente emergente per tabulas, come già sostenuto dal primo giudice.
Al riguardo vanno valorizzati i seguenti elementi ricavabili dagli atti di causa, che sconfessato le circostanze fattuali dedotte a fondamento del gravame:
- l'immobile concesso in locazione al Comune di con contratto del CP_1
25.10.2016 è lo stesso (anzi meno ampio) rispetto alla consistenza immobiliare oggetto della locazione alla Cooperativa La AL con contratto dell'8.5.2018, e non il contrario, come inattendibilmente asserito dall'appellante (cfr capo 3.1. dell'appello). Tanto è ricavabile raffrontando la descrizione dell'oggetto contrattuale contenuta nelle due scritture private prodotte in atti dal (nel fascicolo telematico del primo grado) sia in punto di dati CP_1
catastali che di consistenza materiale. Invero, nel contratto del 2016 stipulato con il Comune viene locata “l'unità immobiliare sita in via Stazione, Amorosi (BN) dislocato tra piano terra e primo piano (vedi planimetria in allegato), riportato in catasto urbano al foglio 12 particella 226, composti da vano 1 a piano terra cucina e soggiorno e al piano primo piano scala di accesso, numero 3 stanze da letto, corridoio, terrazza, numero 1 bagno. L'immobile risulta arredato”. Nel contratto del 2018 con la Cooperativa La AL l'oggetto del contratto (cfr. art. 1) è così descritto “...unità immobiliare sita in via Stazione, Amorosi
(BN) dislocato tra piano terra e primo piano (vedi planimetria in allegato), composti da vano
1 a piano terra cucina e soggiorno e al primo piano scala di accesso, numero 3 stanze da letto, corridoio, terrazza, numero 1 bagno...”, riportato in catasto folio 12 particella 1176, particella 226 sub 1 e particella 226. “... L'immobile risulta arredato”; - dalla CTU svolta in primo grado (cfr. pag. 4 della relazione dell'arch. Per_1
depositata l'.1.4.2022) risulta la seguente descrizione del fabbricato di proprietà della
[...] oggetto di contenzioso: “L'immobile, come accennato, è ubicato in via Stazione, nel Pt_1
comune di Amorosi (BN); trattasi di una struttura ad uso abitativo che si sviluppa su due piani fuori terra, identificato catastalmente al F. 12 p.lla 226 – p.lla 226 sub 1 – p.lla 1176.
La particella oggetto di controversia è la p.lla 226 e p.lla 226 sub 1, che si sviluppa su due livelli, il piano terra destinato alla zona giorno ed il piano primo alla zona notte più un sottotetto. Il fabbricato ha una vecchia struttura in muratura, ante 67; esternamente l'immobile si presenta allo stato grezzo e in un discreto stato conservativo. L'accesso all'edificio avviene da via Stazione, tramite un portone in legno che immette nell'ingresso che conduce alle due unità abitative. Il piano terra è composto da un ingresso e cucina/soggiorno, al primo piano si accede attraverso una scala interna ubicata nell'ingresso; tale piano è composto da tre camere da letto a cui si accede attraverso un primo disimpegno;
attraversando un secondo disimpegno di accede al bagno ed un ampio terrazzo”. Risulta, quindi, smentito quanto sostenuto dall'appellante secondo cui il fabbricato sarebbe dotato di due ingressi separati e che alla Cooperativa La AL nel
2018 sarebbe stata locata una porzione del più ampio immobile già locato al Comune con il contratto del 2016, trattandosi, invece, della stessa consistenza immobiliare oggetto del primo contratto con l'aggiunta di un'ulteriore particella nel contratto successivo (la n.
1176);
- risulta affermazione genericamente dedotta ed indimostrata la cessazione del contratto di locazione con la Cooperativa La AL in data antecedente all'esecuzione dello sfratto per morosità del 5.3.2020 in danno del Comune, atteso che non è specificato né documentato quando e con quali modalità sarebbe venuta meno la detenzione qualificata di detto conduttore mediante la riconsegna dell'immobile, al fine di sostenere che l'unico ad avere la disponibilità materiale dell'immobile al momento dello sfratto ( e quindi della riconsegna dell'immobile) fosse il circostanza, quest'ultima, che l'ente Controparte_1 comunale, diversamente da quanto opinato dall'appellante, ha contestato fin dal primo grado, avendo dedotto in comparsa di costituzione (testualmente) che “…il predetto non ha mai acquisito la materiale detenzione della p.lla 226 poiché tutto CP_1
l'immobile, come da contratto del 2018, fu acquisito e detenuto dalla cooperativa che vi gestì un CAS (Centro Accoglienza Straordinaria, ospitandovi degli immigrati;
oltre alla detenzione, la materiale custodia dell'immobile nel suo complesso era stata affidata alla predetta cooperativa…”, circostanza non contraddetta dall'ulteriore affermazione secondo cui “…successivamente fu risolta la convenzione tra e la cooperativa AL CP_3
e l'immobile, verosimilmente, non fu custodito…” perché non riguarda affatto la deduzione del venir meno del contratto di locazione, ma della sola convenzione del servizio gestito nell'immobile dalla detta cooperativa;
- la riferibilità dello sfratto per morosità all'immobile oggetto della locazione del 2016 non emerge per tabulas, come già sottolineato dal primo giudice, che ha condivisibilmente osservato che dal verbale del 5.3.2020 non si evince che l'esecuzione afferisca alla particella
226, mancando- si aggiunge qui- qualunque descrizione dell'immobile, anche quanto all'indirizzo di ubicazione, essendo riportato solo il comune ( , e non essendo stata CP_1
depositata dalla l'intimazione di sfratto convalidata, sicchè anche la riconsegna Pt_1 delle chiavi di cui al predetto verbale non è dirimente per ritenere provata, come vorrebbe l'impugnante, la permanenza della disponibilità dell'immobile in capo al Comune nonostante l'immobile nella sua interezza fosse stato locato ad un terzo ( la Cooperativa La
AL).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tutte fondate sulla documentazione in atti, appare pienamente condivisibile il ragionamento del tribunale nel ritenere che il CP_1
abbia fornito la piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti dei danni riscontrati dal CTU nell'immobile de quo e della riconducibilità degli stessi al successivo conduttore, che risulta immesso dalla proprietaria/locatrice nella piena ed Pt_1
esclusiva disponibilità dell'intero fabbricato di sua proprietà, senza alcun accordo con il
Comune, rimasto estraneo alla seconda locazione ( come è evincibile dalla nota del Sindaco del 10.4.2019 in fascicolo telematico primo grado del comune), privandolo, di fatto, della materiale utilizzabilità del bene in quanto destinato dalla cooperativa all'accoglienza degli immigrati (circostanza, quest'ultima, pacifica tra le parti), uso che, per la consistenza dell'immobile, appare del tutto incompatibile con una contemporanea e diversa utilizzazione dell'immobile da parte del stesso (che peraltro, nel contratto del 2016 CP_1
neanche viene indicata). Si osserva, altresì, che l'immobile de quo alla data della nuova locazione risultava in “buono stato”, come riportato nel contratto del 2018 ( tanto da poter essere locato ad un canone doppio, pari ad € 1000,00, rispetto a quello del contratto in corso del 2016 con il Comune di
€ 500,00 al mese, così fruttando alla proprietaria un reddito locativo totale di € 1500,00 al mese), quindi esente dal deterioramento poi riscontrato dal CTU, che quindi, esclusi gli inconvenienti strutturali non addebitabili al conduttore (quali, ad esempio, le infiltrazioni alle pareti), è da ricondursi al periodo in cui l'immobile è stato locato alla Cooperativa e destinato all' accoglienza degli immigrati (come, ad esempio, il danneggiamento dei mobili).
Si osserva, poi, che l'argomento speso in sentenza secondo cui dal verbale di sfratto del 5 marzo 2020 non è evincibile il riferimento alla particella 226 non risulta sottoposto a specifica critica da parte dell'appellante, che sul punto si è limitata a richiamare detto verbale per sostenere, come già fatto in primo grado, la tesi della permanenza del CP_1 nella effettiva disponibilità e detenzione dell'immobile, senza aggiungere motivi atti a screditare la ratio decidenti sul punto, che, pertanto, rimane conclamata, anche in ragione delle considerazioni sopra svolte.
Alla luce di quanto precede, va confermata la decisione del primo giudice di ritenere esente il da responsabilità contrattuale per violazione dell'art. 1590 c.c. nella riconsegna CP_1 del bene locato non essendo rimasto dimostrato che ad esso sia imputabile il deterioramento dell'immobile accertato dal CTU.
Va, altresì, svolta una ulteriore considerazione per completezza espositiva, alla luce della sopravvenienza dedotta e documentata dal comune appellato.
Si tratta dell'avvenuta demolizione del fabbricato di causa a seguito della procedura di esproprio per pubblica utilità e della cessione volontaria della proprietà del bene da
[...]
alla R.F.I. spa, come risulta dal verbale di immissione in possesso Parte_1 del 24.5.2022 prodotto nel presente grado dall'appellato, ammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc in quanto documento successivo alle preclusioni istruttorie del primo grado.
Tale sopravvenienza, quand'anche il deterioramento fosse stato riconducibile a responsabilità del per violazione dell'art. 1590 c.c., avrebbe in ogni Controparte_1 caso escluso il risarcimento dei danni come richiesti dalla atteso che il Pt_1
pregiudizio subito non sarebbe potuto consistere nei costi dei ripristini, non più possibili per il venir meno dell'immobile, ma al più nell'eventuale danno medio tempore subito per non aver potuto locare l'immobile o nel minor prezzo di cessione dell'immobile ottenuto dalla in sede di esproprio come conseguenza della minor efficienza dell'immobile per il Pt_1
deterioramento subito, circostanze neanche allegate dall'appellante, che nel presente grado non ha preso posizione su tale nuovo evento.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'appello appare del tutto destituito di fondamento e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come di seguito, sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da € 5201,00 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
Ricorrono, altresì, i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 stante il rigetto dell'appello proposto dopo il 30.1.2013.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore del che liquida in complessivi euro 3966,00 per compensi di avvocato, Controparte_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Salvatore Ferri per dichiarato anticipo;
c) Dà atto, stante il rigetto dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002.
Così deciso in Napoli, li 9 luglio 2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Alessandra Piscitiello