Articolo 1 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1288
Articolo 2
Versione
5 dicembre 1951
Art. 1.
Gli assegni di sede spettanti al personale di ruolo Ministero degli affari esteri che nel periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947 presto' servizio presso le sedi diplomatiche e consolari all'estero, sono fissati nella misura dell'80 per cento della valuta locale che sarebbe stata realizzata al cambio in vigore al 31 agosto 1943 in base agli assegni vigenti a tale data.
Agli effetti del comma precedente si intendono per assegni di sede quelli fissati dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425 , convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195 , e dal regio decreto 26 febbraio 1934, n. 426 , e successive modificazioni, con le maggiorazioni di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1942, n. 332 .
Al personale che abbia prestato servizio presso gli uffici che alla data del 31 agosto 1943 non erano compresi nelle tabelle stabilite dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425 , e successive modificazioni, e che siano stati istituiti nel periodo 10 settembre 1943-30 aprile 1947, e' attribuito il trattamento economico pari allo 80 per cento di quello previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265 .
Entrata in vigore il 5 dicembre 1951