Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 106/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Cornate d'Adda (MB) in Via Achille Grandi, n. 16, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Cioffi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente ad Parte_2 C.F._2
Aicurzio (MB) in Via Del Beneficio, n. 35, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paola
Panzeri che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SCIOGLIMENTO UNIONE CIVILE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“a) Dichiarare lo scioglimento dell'unione civile tra di loro contratta in data 30.04.2020, iscritta nei Registri dello stato civile del Comune di Verderio (LC), al n. 1, Serie …, P …; ordinare al Comune di Verderio (LC), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile.
b) Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo del mutuo rispetto.
c) La casa familiare sita in Cornate D'Adda, via Achille Grandi, n. 16 verrà assegnata alla GN
e con separato atto che verrà SIlato unitamente al ricorso introduttivo al Tribunale le Parte_1 pagina 1 di 4
. Parte_1
La GN con riferimento alla questione relativa alla cessione della quota del 50% Parte_2 della casa familiare dichiara sin d'ora di non avere nulla a che pretendere dalla GN
[...]
, la quale dall'altra parte dichiara sin d'ora di farsi carico di tutte le spese relative alla Pt_1 cessione del 50% della quota della casa.
Le sopraccitate incombenze reciproche dovranno avvenire entro e non oltre 6 mesi dall'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio.
d) Disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambe le parti e con collocamento del Per_1 bambino presso l'abitazione assegnata alla GN in Cornate D'Adda, via Achille Parte_1
Grandi n. 16.
Pertanto, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi le ricorrenti, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso. Sarà onere delle parti tenersi reciprocamente informate circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
e) Per quanto riguarda il regime di visita: la GN potrà tenere con sé due Parte_2 Per_1 fine settimana al mese alternati con la GN dal venerdì sera all'uscita di scuola sino Parte_1 al lunedì mattina quando riaccompagnerà o presso l'asilo (ovvero l'Istituto scolastico) ovvero Per_1 quando non c'è scuola, presso l'abitazione della GN . Il minore trascorrerà il Parte_1 weekend con il pernottamento presso l'abitazione della GN quando quest'ultima Parte_2 il fine settimana non sarà impegnata con il lavoro e dunque compatibilmente ai suoi impegni lavorativi. Durante la settimana, come regime di visita infrasettimanale, la GN Parte_2 potrà tenere due giorni, il martedì ed il giovedì, dall'uscita dell'asilo, ovvero della scuola, sino Per_1 alle ore 20.30 quando dopo averlo fatto mangiare riaccompagnerà presso l'abitazione della Per_1 GN . Durante il periodo estivo, la GN potrà tenere con Parte_1 Parte_2 Per_1 sé fino alle ore 21.30 anziché alle ore 20.30. Festività e Ferie. Durante le festività natalizie, salvo diverso accordo, i genitori potranno tenere con sé il figlio minore per sette giorni ciascuno. Chi terrà con sé il 24 dicembre, trascorrerà con lo stesso i giorni successivi fino al 30, provvedendo poi a Per_1 riconsegnare il figlio all'altro genitore, che lo terrà con sé dal 31 dicembre fino all'Epifania. Il giorno della Vigilia di Natale ciascun genitore deve garantire all'altro genitore almeno 3 ore da trascorrere con il figlio così da consentirgli di scartare i regali in vista del Natale e festeggiare qualche ora con il figlio. trascorrerà il Natale 2024 con la SI.ra . I periodi di permanenza di presso Per_1 Parte_2 Per_1 ciascun genitore si intendono subordinati agli impegni lavorativi degli stessi e pertanto, in caso di impossibilità di una o dell'altra di tenere il figlio, le stesse si accorderanno in modo tale da gestire il minore nei momenti in cui il genitore sarà impegnato al lavoro, fatta salva la possibilità se non ci sono i nonni materni di ricorrere all'aiuto di terze persone. Durante le festività pasquali, salvo diverso pagina 2 di 4 accordo, i genitori potranno tenere con sé il figlio minore per tre giorni consecutivi ciascuno, compatibilmente con gli impegni lavorativi, stabilendo tale periodo di anno in anno, possibilmente un mese prima della relativa interruzione scolastica. Salvo diverso accordo il figlio minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la GN o con la GN ad anni alterni;
lo Parte_1 Parte_2 stesso per il giorno di Pasquetta, il quale per accordo potrà essere legato alla Pasqua. Per_1 trascorrerà la Pasqua 2025 con la SI.ra . Quanto alle vacanze scolastiche estive, Parte_1 Per_1 trascorrerà con ciascuna parte un periodo pari a tre settimane anche non consecutive da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore si impegna a comunicare preventivamente all'altro il luogo di villeggiatura prescelto, che in ogni caso dovrà essere adeguato alle eSIenze del minore. In caso di viaggio all'estero sarà necessario acquisire il previo consenso dell'altro genitore. Per i giorni di festa e “ponti” scolastici, le ricorrenti stabiliranno di comune accordo i periodi in cui il figlio trascorrerà le vacanze con ciascuna parte sempre seguendo il Per_1 criterio dell'alternanza.
In ogni caso, la GN quale genitore non collocatario potrà tenere con sé il figlio Parte_2 ogni volta che lo desideri, previo accordo, anche tramite messaggi telefonici, con la GN Per_1
e i diritti di visita verranno modulati anche a seconda dei rispettivi impegni e Parte_1 disponibilità dei genitori, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e fatto salvo ogni diverso accordo con il genitore collocatario.
f) Per quanto riguarda il mantenimento di la GN provvederà al versamento Per_1 Parte_2 del mantenimento nella misura di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza che qui si intende completamente richiamato e ritrascritto. Resta esclusa dall'importo versato a titolo di mantenimento ordinario la retta dell'asilo di che le parti dovranno dividere al 50%. Per_1
Il mantenimento dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e dovrà essere corrisposto a partire dal mese di settembre 2024.
g) Disporre che l'assegno unico universale o ogni altra forma di equivalente contributo previdenziale venga erogato dall' (o dall'organo competente) integralmente a favore della SI.ra CP_1 [...]
quale genitore collocatario. Pt_1
Motivi della decisione
I. La domanda di scioglimento dell'unione civile è fondata.
Le parti hanno dichiarato che nel mese di settembre 2023 lasciava la casa Parte_2 familiare prelevando i propri beni ed effetti personali.
Inoltre, non è contestato che non sia successivamente intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra le parti unite civilmente sia ormai venuta definitivamente meno e che ricorrano i presupposti richiesti dall'articolo 1 comma 24 della legge 76/2016. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore , nato dalla loro unione in data 21.7.2020 in Vimercate, Persona_2
pagina 3 di 4 riconosciuto da entrambe le ricorrenti e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
III. Le spese del procedimento, in considerazione della natura del procedimento, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia lo scioglimento dell'unione civile contratta da e Parte_1 [...]
in Verderio (LC) il 30.4.2020 (trascritto al nr. 1 Parte 1 del registro delle Parte_2
Unioni Civili di quel Comune anno 2020) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verderio (LC) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898. III. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConSIlio del 19.6.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Carmen Arcellaschi
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