Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2026, n. 6501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6501 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
Testo completo
Oscuramento disposto
AULA 'B'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Numero registro generale 10754/2025 Numero sezionale 5004/2025 Numero di raccolta generale 6501/2026 Data pubblicazione 19/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
LICENZIAMENTO
PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N. 10754/2025
Cron. Rep.
Ud. 02/12/2025
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO
Dott. EN CO
- Presidente - Pu
- Consigliere -
Dott. ROBERTO BELLE'
Dott. NICOLA DE MARINIS
Dott. MARIA LAVINIA BUCONI
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 10754-2025 proposto da: BI IO, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELA PETITTO, MODESTINO ACONE;
- ricorrente -
contro
2025 REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE D'ONOFRIO;
5004
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3943/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/12/2024 R.G.N. 1449/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 37daadbe02db84c- Firmato Da: NICOLA DE MARINIS Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 77bbd3164159122b
Oscuramento disposto
Numero registro generale 10754/2025 Numero sezionale 5004/2025
Data pubblicazione 19/03/2026
1. Con sentenza del 10 dicembre 2024, la Corte d'Appello di raccolta generale 6501/2026 Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Avellino e rigettava la domanda proposta da IO AR nei confronti della Regione Campania, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato all'istante dall'Ente datore a seguito dell'acquisizione di informazione dagli organi di stampa in ordine ad un procedimento penale avviato a carico del CA per assenza dal servizio senza autorizzazione e senza la registrazione del transito con l'uso del badge in dotazione e la falsa attestazione della presenza in servizio ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 165/2001. 2. La decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto infondata la doglianza relativa alla decadenza dall'azione disciplinare per tardività della contestazione e adeguatamente provati i fatti contestati sulla base degli atti di indagine del procedimento penale, valutati autonomamente e criticamente dall'UPD. Il giudice d'appello ha ritenuto la motivazione del primo giudice perfettamente aderente agli accertamenti e riscontri operati in sede di indagini e di istruttoria, per nulla incrinati dalla difesa fondata sul lavoro esterno svolto dall'istante, essendo stato ciò considerato nell'investigazione dalla quale era emero il quadro di un soggetto che, nel far registrare una presenza in servizio differente da quella reale, omettendo l'attestazione della propria assenza temporanea e prolungata dal luogo di lavoro, aveva leso profondamente il rapporto fiduciario con l'amministrazione ponendo in essere una sistematica e grave, per i riflessi anche penali della condotta, violazione degli obblighi contrattuali cui era vincolato, tale da legittimare la massima sanzione espulsiva irrogata.
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3. Per la cassazione di tale decisione ricorre il CA raccolta generale 6501/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Campania.
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria, ulteriormente illustrata nel corso della discussione ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
5. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2119 c.c., imputa alla Corte territoriale l'omessa pronunzia e la conseguente nullità dell'impugnata sentenza per non aver considerato, ai fini del giudizio di proporzionalità della sanzione irrogata, la circostanza per cui nelle more del procedimento disciplinare al ricorrente veniva confermata e rimodulata, con incremento di competenze ed importi retributivi, l'incarico di posizione organizzativa, attestante la permanenza del vincolo fiduciario.
2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 55-bis e 55-quater d.lgs. n. 165/2001 e 7 l. n. 300/1970, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'omessa pronunzia e la conseguente nullità dell'impugnata sentenza per non aver dato rilievo alla lamentata tardività dell'avvio dell'azione disciplinare, incorrendo nella violazione del principio di immediatezza della contestazione e di tutela del legittimo affidamento.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il carattere apparente della motivazione e la conseguente nullità dell'impugnata sentenza per aver pretermesso ogni valutazione in ordine alla lesione del diritto di difesa derivante al ricorrente dalla tardività della contestazione.
4. Il primo motivo si rivela infondato alla luce dell'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa
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Corte (Cfr. Cass. n. 27551/2024) secondo cui il vizio di raccolta generale 6501/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 omessa pronunzia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4 per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato ma sia affetto da una totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra informazioni inconciliabili. Nella specie non è ravvisabile l'omessa pronuncia, avendo la Corte territoriale valutato i motivi di appello, e neppure il vizio motivazionale, per avere la Corte stessa preso in esame il fatto storico del conferimento della posizione organizzativa e, con motivazione sintetica ma non mancante, ritenuto lo stesso insufficiente per fare escludere la grave lesione del vincolo fiduciario.
5. Parimenti infondati devono ritenersi il secondo ed il terzo motivo, i quali possono essere qui trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, per sostanziarsi le censure con essi mosse nell'imputare alla Corte territoriale la mancata pronuncia sulla tardività dell'avvio procedimento disciplinare e la carenza motivazionale in ordine al pregiudizio che quella tardività avrebbe indotto sul diritto di difesa del ricorrente
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L'infondatezza discende dall'orientamento richiamato con riferimento al motivo che precede, avendo la Corte territoriale valutato l'eccezione, provvedendo a riguardo nel
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senso della esclusione della lamentata tardività, Nuroni raccolta generale 6501/2026 Data pubblicazione 19/03/2026 motivazione adeguata al fine di ritenere il pieno rispetto del diritto di difesa del ricorrente.
5.1. Va ribadito, quanto alla asserita violazione dell'art. 132 c.p.c., che l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all'esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella <<mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel <<contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili»>, nella <<motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. S.U. n. 8053/2014 e numerose successive pronunce conformi). Il difetto del requisito di cui all'art. 132 cod. proc. civ. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del
segue
tutto nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito. Il ricorso nella sostanza finisce per censurare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte distrettuale e sollecita una rivalutazione delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di cassazione.
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Oscuramento disposto
6. Il ricorso va, dunque, rigettato.
Numero registro generale 10754/2025 Numero sezionale 5004/2025 Numero di raccolta generale 6501/2026 Data pubblicazione 19/03/2026
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come
da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali del 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2.12.2025 La Presidente Annalisa Di Paolantonio
IC De RI
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