Articolo 1276 del Codice civile
Articolo 1275Articolo 1277
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19 aprile 1942
Art. 1276.

(Invalidita' della nuova obbligazione).

Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore, e' dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non puo' valersi delle garanzie prestate da terzi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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