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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/05/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di ConSIlio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini ConSIliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1144/24 R.G.
promossa da:
(CF ;) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv.Giuseppe Campo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Viale Monte Grappa n. 27;
contro
:
(CF ;) Controparte_1 C.F._2
(CF ); Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Salvati e Michele Bianchini ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Treviso, Via G. Olivi n. 2/e;
appellati.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 2473/23 del Tribunale di Treviso pubblicata il 27 dicembre 2023;
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
NEL MERITO In riforma della sentenza n. 2473/2023, resa in data 27 dicembre 2023 e pubblicata in pari data, dal Tribunale di Treviso, G.I. dott.ssa Ceccon, a definizione del giudizio n. 6160/2019 R.G., accogliere — per i motivi tutti dedotti in atti - le domande tutte e le istanze istruttorie proposte dalla SI.ra nel primo Parte_1 grado di giudizio, di seguito riproposte e ritrascritte, pure ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.:
“Nel Merito Rigettata ogni contraria istanza e deduzione, 1. accertare e dichiarare che la realizzazione della copertura a cappotto presso l'abitazione dei SI.ri e Controparte_1 [...]
, sul lato che si affaccia all'abitazione della SI.ra CP_2 Parte_1
, ha comportato lo sconfinamento e l'occupazione senza
[...] titolo di una porzione della muratura e dell'area scoperta di cui l'attrice e proprietaria;
2. per l'effetto condannare, ai sensi dell'art. 949 c.c., i SI. ri e alla rimozione della citata Controparte_1 Controparte_2 copertura a cappotto, per tutta la parte posizionata sull'immobile di parte attrice, con ripristino dello status quo ante e dei confini originari tra gli immobili confinanti per cui v'è causa;
3. ordinare ai SI.ri e ai sensi Controparte_1 Controparte_2 dell'art. 949 c.c., la cessazione Dell'occupazione della proprietà altrui, nonché la cessazione di ogni molestia nei confronti della SI.ra . Pt_1
In ogni caso Spese e competenze professionali di lite integralmente rifusi, con richiesta di ulteriore condanna alle spese ex art. 96 c.p.c. dei Convenuti, stante la relativa mancata disponibilità ad iniziare e proseguire la mediazione obbligatoria ex D.lgs. 28/2010. In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie non ammesse: a) interrogatorio formale dei SI.ri sulle Parte_2 circostanze di seguito capitolate:
1. Vero che i SI.ri e hanno Controparte_1 Controparte_2 realizzato un rivestimento a cappotto a confine con la proprietà della SI. ra ? Parte_1
2. Vero che la realizzazione del cappotto è avvenuta mentre la SI.ra si trovava in vacanza fuori città con la sua famiglia? Parte_1
3. Vero che i SI.ri e avevano Controparte_1 Controparte_2 chiesto ed ottenuto dalla SI.ra l'autorizzazione per Parte_1 accedere sul fondo di quest'ultima, alfine di pitturare ed eseguire la manutenzione ordinaria necessaria sul muro di loro proprietà?
4. Vero che l'autorizzazione accedere sul fondo della SI.ra
[...]
prevedeva l'impegno dei SI.ri e Parte_1 Controparte_1
e delle maestranze incaricate da costoro, di pulire Controparte_2
l'area una volta terminati i lavori, eliminando ogni eventuale danno provocato? 5. Vero che la SI.ra ha richiesto ai SI.ri Parte_1 CP_1
e di rimuovere il cappotto realizzato sul
[...] Controparte_2 muro a confine tra le rispettive proprietà, adducendo uno sconfinamento dello stesso? 6. Vero che i SI.ri e hanno Controparte_1 Controparte_2 replicato alla richiesta della SI.ra di cui al capitolo Pt_1 precedente, affermando che lo sconfinamento del loro manufatto rientrasse nei limiti previsti dall'art. 34 del DPR n. 380/ 2001 ? b) prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate:
1. Vero che i SI. ri e hanno Controparte_1 Controparte_2 realizza^° un rivestimento a cappotto a confine con la proprietà della SI.ra ? Parte_1
2. Vero che la realizzazione del rivestimento a cappotto è avvenuta mentre la SI. ra si trovava in vacanza, fuori dalla Parte_1 città di residenza, con la sua famiglia?
3. Vero che la SI.ra , fin dalla sua realizzazione si Parte_1
è lamentata che il rivestimento a cappotto sconfinasse sul proprio fondo? 4. Vero che la SI.ra ha richiesto ai SI.ri Parte_1 CP_1
e di rimuovere il cappotto realizzato sul
[...] Controparte_2 muro a confine tra le rispettive proprietà?
5. Vero che i rapporti tra le parti sono stati tesi o freddi fin dal momento in cui i convenuti hanno acquistato la propria abitazione?
6. Vero che i rapporti tra le parti sono stati tesi o freddi anche in precedenza alla realizzazione del rivestimento a cappotto sul confine tra le rispettive proprietà ?
7. Vero che precedentemente alla realizzazione del manufatto per cui v'è causa da parte dei SI.ri e Controparte_1 Controparte_2 la SI.ra aveva a disposizione uno spazio maggiore Parte_1 nella sua area scoperta?
8. Vero che precedentemente alla realizzatone del manufatto da parte dei SI. ri e la SI. ra Controparte_1 Controparte_2
ha sempre posizionato nell'area scoperta di sua Parte_1 proprietà ■materiali, quali ad esempio “legna”, appoggiandoli al mirro di confine? 9. Vero che a seguito della realizzazione del manufatto da parte dei SI.ri. e la SI. ra Controparte_1 Controparte_2 [...]
ha utilizzato l'area scoperta di sua proprietà appoggiando Parte_1 qualsivoglia materiale lontano dal muro di confine? 10. Vero che a seguito della realizzazione del manufatto da parte dei SI.ri e la SI.ra Controparte_1 Controparte_2 [...]
ha rappresentato ai propri ospiti la fragilità del rivestimento Parte_1 del muro a confine, chiedendo loro di muoversi con la massima cautela e senza toccare il mitro stesso? 11. Vero che a seguito della realizzazione del manufatto da parte dei SI.ri e la SI.ra Controparte_1 Controparte_2 [...]
ha rappresentato alle maestranze intervenute per la Parte_1 manutenzione presso la sua abitazione la fragilità del rivestimento del muro a confine, chiedendo loro di operare senza toccare il muro stesso? 12. Vero che il muro di confine tra le proprietà dei SI. ri CP_1
e e della SI. ra presenta
[...] Controparte_2 Parte_1 una profondità discontinua? 13. Vero che nell'ambito del complesso condominiale in cui abitano le parti, soltanto ed esclusivamente tra le abitazioni dei SI.ri
[...]
e e della SI.ra il CP_1 Controparte_2 Parte_1 muro di confine presenta una profondità discontinua? 14. Vero che le altre abitazioni del complesso condominiale, in cui abitano anche le parti, presentano mirri di confine regolari e di profondità uniforme? Si indicano quali testi, informati su tutte le circostanze di cui sopra, i seguenti soggetti: di DA Veneto, di Tes_1 Testimone_2
Preganzjol, di San Biagio di Callalta, Testimone_3 [...]
di Preganzjol, di Preganzjol, Tes_4 Tes_5 Tes_6
di Preganzjol, di Treviso,
[...] Testimone_7 Tes_8 di Treviso, di Treviso, di
[...] Testimone_9 Testimone_10
Zero Branco, i Zero Branco, i Zero Testimone_11 Testimone_12
Branco, di Zero Branco. Tes_13
Con richiesta di abilitazione a prova contraria per la denegata ipotesi di ammissione delle istanze di prova per testi avversarie con i testi predetti”. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
“NEL MERITO: accertata la veridicità e la fondatezza di quanto esposto dai SInori e , previa ogni declaratoria del Controparte_1 Controparte_2 caso, ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione ed argomentazione disattesa, rigettarsi lo spiegato appello e per l'effetto confermarsi integralmente la Sentenza n. 2473/2023 del Tribunale di Treviso di data 27 dicembre 2023, pubblicata il 27 dicembre 2023, g.i. dott.ssa Laura Ceccon, a definizione del giudizio n. 6160/2019. Spese, diritti ed onorari di lite del presente grado di giudizio interamente rifusi. IN VIA ISTRUTTORIA: In caso di ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati, abilitarsi la parte appellata alla prova contraria diretta, come richiesta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3) c.p.c. in primo grado, con i seguenti testimoni: residente in [...] — Dosson di Casier Testimone_14
(TV); Arch. con Studio in Via De Gasperi, n. 4 — Preganziol Tes_15
(TV).”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. La SI.ra , quale comproprietaria di una villetta a Parte_1 schiera sita in Preganziol, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Treviso i SIg.ri e proprietari Controparte_1 Parte_3 della villetta confinante, lamentando che gli stessi avessero realizzato 19 anni prima un rivestimento a cappotto sul muro a confine tra i due immobili, così invadendo una porzione dell'area scoperta di sua proprietà; chiedeva che i convenuti venissero condannati alla rimozione del rivestimento con ripristino dello status quo ante.
2. I convenuti hanno contestato che il cappotto avesse invaso la proprietà attorea e affermato di aver avuto autorizzazione verbale alla sua realizzazione;
chiedevano pertanto la reiezione della domanda avversaria.
3. Il Tribunale, dopo non aver ammesso le prove orali richieste dalle parti, istruiva la causa con CTU, all'esito della quale accoglieva la domanda di parte attrice solo parzialmente, condannando i convenuti alla rimozione parziale e non totale del cappotto limitatamente all'area individuabile nella perizia a pag 11 (cioè, ad altezza della copertura del portico), ma non nel resto della parete più in alto, compensando integralmente le spese di lite e tecniche fra le parti.
4. Contro la sentenza n. 2473/23 del Tribunale di Treviso la SI.ra ha proposto appello, affidato ai seguenti due motivi di Pt_1 impugnazione:
1) Errata e lacunosa valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie ai fini della corretta applicazione dei dettami di cui agli artt. 42 Cost. e 832, 840 e 949 cc;
2) Omessa valutazione della lesione del decoro architettonico della proprietà della SI.ra ”. Pt_1
Parte appellante lamenta che il Tribunale non abbia recepito le indicazioni del CTU, il quale aveva confermato che il cappotto termico esterno, realizzato dai convenuti, aveva effettivamente invaso la proprietà dell'attrice e andava pertanto rimosso interamente e non solo parzialmente, anche perché la SI.ra non avrebbe Pt_1 potuto ampliare la propria abitazione fino alla parete di parte appellata, se non rimuovendo il predetto cappotto esterno. Infine, la rimozione solo parziale del cappotto, come ordinata dal Tribunale, avrebbe creato un pregiudizio architettonico all'edificio della SI.ra
. Pt_1
5. Si sono costituiti i SIg.ri , i quali hanno Parte_2 chiesto la reiezione dell'appello e la conferma integrale dell'appellata sentenza.
6. L'appello è infondato. Si osserva preliminarmente che la SI.ra non ha espresso Pt_1 alcuna doglianza nei 19 anni successivi alla realizzazione del cappotto e fino alla notifica della domanda di mediazione.
Il Tribunale, preso atto delle risultanze peritali, dalle quali emergeva che l'ispessimento era di soli tre centimetri, ha disposto la rimozione del cappotto termico limitatamente alla porzione dove ha ritenuto che si sia concretizzato il seppur minimo pregiudizio per la SI.ra , Pt_1 ovvero lungo la parete nord, fino al passaggio coperto, dove il cappotto non c'è, e limitatamente ad un'altezza corrispondente al margine inferiore della copertura del citato passaggio.
Nell'adottare tale statuizione il tribunale risulta aver fatto corretta applicazione dei precedenti della Suprema Corte che, con giurisprudenza costante (Cass. n. 15698/20 e altre riportate nella sentenza di primo grado), ha stabilito il principio di diritto per il quale
“il proprietario non può opporsi ai sensi dell'art. 840 cc co 2, ad attività di terzi….che si svolgano a profondità o ad altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e pertanto…è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio economicamente apprezzabile, da intendere non in astratto ma in concreto”.
Il mantenimento del cappotto ad oltre due metri di altezza non genera alcun pregiudizio economicamente apprezzabile per l'immobile di proprietà della , posto che l'utilizzo dell'area scoperta è Pt_1 largamente garantito dalla rimozione del cappotto al livello del suolo e fino al margine inferiore della copertura del passaggio coperto.
Va inoltre considerato che i convenuti hanno realizzato il cappotto non per eSIenze voluttuarie o estetiche, bensì per efficientare a livello energetico il proprio immobile.
Al di là dell'evidente contrazione dei costi connessi al riscaldamento dell'unità abitativa, vi è un'eSIenza di carattere ambientale connessa con il minor dispendio possibile di risorse. La tutela dell'ambiente ed il risparmio energetico costituiscono valori particolarmente sentiti nel nostro contesto socioeconomico. Non è, inoltre, stato dimostrato che la SI.ra vedrebbe Pt_1 compromesso il proprio diritto di estendere la propria edificazione fino al muro comune, sempre che ciò sia possibile dal punto di vista urbanistico.
Al riguardo l'appellante, la quale si duole che il predetto inspessimento di 3 cm condizionerebbe per 3 cm l'ampliamento della sua abitazione, comportando così un pregiudizio economico concreto, non ha mai manifestato l'intenzione di ampliare la propria edificazione fino al muro di confine, né provato che la presenza del cappotto di così modesto spessore rechi un pregiudizio all'eventuale esercizio di tale facoltà, e ciò a prescindere da ogni valutazione circa la possibilità di realizzare, dal punto di vista urbanistico, tale ampliamento
Infine, l'ispessimento del muro per soli 3 cm non consente di ravvisare alcuna distonia di natura estetica, anche perché la villetta che potrebbe costituire l'elemento di paragone è distante alcune decine di metri dal muro e dal cappotto in questione.
7. Alla reiezione dei motivi di appello consegue la conferma dell'appellata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che vengono quantificate in € 7.500,00, oltre a spese generali 15%, CPA 4% ed IVA di legge. Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 7 maggio 2025.
Il Presidente Dottor
Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario
Avv. Loretta Lenzi