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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/10/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1886/2020 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Vito Mecca in Potenza al Viale Marconi n. 192, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Attore-opponente
contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, dall'Avv. Leonardo Blandino, ed elettivamente domiciliata in Potenza in Via Sauro
n. 52 presso lo studio dell'avv. Michele Gallo;
Convenuta-opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.07.2020, parte attrice opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2020 (RGN 259/2020) emesso dal
Tribunale di Potenza in data 31.01.2020 e notificato il 17.06.2020, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 46.933,64 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Il credito traeva origine dal contratto di finanziamento n. 387136 stipulato dall'opponente con , con il quale veniva concesso un finanziamento di euro Controparte_2
19.703,35 da rimborsarsi mensilmente con 72 rate di euro 375,50 ciascuna per un totale di euro 27.036,00. Tali condizioni venivano modificate con l'acquisizione di nuova anagrafica n. 655194 come da piano ammortamento, prodotto in atti.
L'omesso pagamento delle rate mensile ha dato origine all'effetto decadenziale di cui ai punti nn. 15 e 16 delle condizioni generali del contratto, ovvero laddove si conveniva che il mancato pagamento delle rate determinava la decadenza dal beneficio del termine.
Il , a fondamento dell'opposizione, contesta l'estinzione del credito per scadenza Parte_1 del termine di prescrizione di dieci anni ex art. 2946 c.c. essendo stato il contratto stipulato in data 12.04.2007 e con assenza di atti interruttivi, pertanto, a suo dire, con conseguente estinzione del credito per scadenza del termine di prescrizione e nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Eccepisce, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta, insussistenza del credito, inefficacia della cessione del credito per omessa notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. Contesta, altresì, l'inesattezza ed erroneità e/o indeterminatezza del credito fatto valere, non essendo certo ed esigibile, pertanto indeterminabile.
In aggiunta, evidenzia la propria condizione economica precaria.
Conclude: per la dichiarazione di estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per la nullità dello stesso con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di risposta depositata in data 17.09.2020 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Assumeva che quanto narrato da controparte fosse del tutto infondato.
In ordine all'eccezione del difetto di legittimazione attiva evidenzia di essere l'attuale creditrice in virtù della cessione pro soluto dei crediti già vantati dalla società mutuante
, giusta operazione di cartolarizzazione, pienamente Controparte_3 efficace ed opponibile in virtù della pubblicazione in G. U. n. 143 dell'11.12.2018.
In ordine all'intervenuta prescrizione contesta il dies a quo del termine prescrizionale fatto valere dall'opponente ovvero di stipula del contratto 12.04.2007, assume che il debito non può considerarsi scaduto prima dell'ultima rata e, come da piano di ammortamento, prodotto agli atti, il termine di prescrizione decorre dal 15.01.2011 e risulta essere stato interrotto con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 27.01.2020.
Concludeva, in via preliminare: per la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito per il rigetto di ogni avverso dedotto e conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese del giudizio.
Alla prima udienza di comparizione del 18.12.2020 sulle istanze delle parti il Giudice designato si riservava e con ordinanza del 7.03.2021 concedeva la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, e, verificato il mancato espletamento della procedura di mediazione, condizione di procedibilità della causa, assegnava alla convenuta opposta 15 giorni per introdurre la procedura di mediazione, che si concludeva con verbale negativo. Successivamente all'esito dell'udienza dell'8.10.2021 preso atto dell'intervenuta mediazione obbligatoria, concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc. All'esito, rilevata la natura strettamente documentale della causa il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, dopo diversi rinvii, all'udienza del 23.04.2025, la stessa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione proposta da è del tutto infondata e va rigettata. Parte_1
Il credito oggetto di causa è ampiamente provato sia nell'an che nel quantum dalla documentazione prodotta da parte opposta. I motivi di opposizione sono, invece, palesemente generici, infondati e non provati.
E' documentalmente provato che la concedeva Controparte_2 all'opponente in data 12.04.2007 il finanziamento 387136 per la somma di euro 19.703,35 da restituire come da piano ammortamento convenuto, in n. 72 rate mensili di euro 375,50 ciascuna. Risulta per tabulas, con documento del 20.10.2008, in atti, che le condizioni contrattuali venivano modificate con riduzione della rata mensile da euro 375,50 ad euro
281,65 e che, a seguito dell'inadempimento dell'opponente e in osservanza delle condizioni generali del contratto ai nn. 15 e 16 si è verificata la decadenza del beneficio del termine con risoluzione del contratto oggetto di causa e con diritto della finanziaria di chiedere l'immediato pagamento delle intere somme dovute.
Ogni doglianza ed eccezione sollevate e poste a motivo di opposizione risultano smentite dalla corposa documentazione versata in atti dalla società convenuta.
In ordina all'eccepita decadenza del termine prescrizionale e conseguente estinzione del credito vantato, si rileva che nei contratti di finanziamento il termine prescrizionale decorre dalla scadenza dell'ultima rata e non dal giorno di stipula del contratto, come erroneamente fatto valere dall'attore opponente, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica. A riguardo ci sono diverse sentenze della Suprema Corte di
Cassazione, e sul punto già si è espresso il precedente Giudice con ordinanza del 7.03.2021 che si condivide e si riporta integralmente.
Nel caso in oggetto, dal piano di ammortamento versato in atti è indicata quale scadenza dell'ultima rata il 15.01.2011, ne consegue che non risulta spirato il termine decennale ex art. 2946 alla data del 17.06.2020 (data notifica del decreto ingiuntivo).
Anche l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della società opposta va disattesa. Il credito per cui è causa risulta essere stato oggetto di cessione pro soluto dalla società
, alla e tale cessione è stata realizzata Controparte_2 CP_4 in virtù di operazione di cartolarizzazione del credito e, il tutto risulta documentato per tabulas. Risulta anche la pubblicazione in G.U. n. 143 dell'11.12.2018. Tanto è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario. La pubblicazione in G.U. dà contezza dell'intervenuta cessione del credito e, laddove il credito risulta in modo specifico e dettagliato il cessionario acquista la titolarità del credito ceduto. In atti risulta depositata la visura, l'estratto della lista, con attestazione del notaio, da cui risultano gli estremi dell'odierno opponente, tutti documenti che provano la titolarità del credito in capo all'attuale società opposta.
In definitiva, la società opposta ha ampiamente dimostrato la titolarità del credito e il quantum dello stesso attraverso la corposa documentazione contrattuale agli atti, mentre le eccezioni sollevate dall'attuale opponente si sono rilevate del tutto infondate e palesemente generiche.
Le ulteriori contestazioni circa l'erroneità e/o inesattezza del credito ed omessa dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine, risultano del tutto generiche e non corroborate. L'opponente nel corso del giudizio non ha dato prova di alcun pagamento, o meglio risulta che lo stesso abbia pagato solo la prima delle 25 rate concordate, ne consegue la naturale decadenza dal beneficio del termine come espressamente indicato ai nn. 15 e 16 del contratto oggetto di causa, laddove è previsto che il mancato o ritardato pagamento delle rate determina la decadenza dal beneficio del termine con diritto della finanziaria di chiedere l'immediato pagamento delle intere somme.
La situazione debitoria risulta comprovata per tabulas, ovvero dal piano di ammortamento ed estratto conto, in atti da cui si evince la determina degli importi dovuti con l'effettivo saldo, oggetto del credito vantato.
Di contro, nessun disconoscimento in ordine alla veridicità del contratto oggetto di causa o delle firme apposte o della mancata erogazione del finanziamento risulta essere contestato ed eccepito dall'opponente e per l'effetto ai sensi dell'art. 115 cpc tali circostanze devono ritenersi provate ed ammesse.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va integralmente respinta.
Al rigetto consegue la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano come da dispositivo, al minimo del valore della causa per la non complessità della materia trattata e con esclusione della fase istruttoria, non espletata;
PQM
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 107/2020 (RGN
259/2020) emesso dal Tribunale di Potenza in data 31.01.2020 e notificato il 17.06.2020 e ne conferma l'esecutività dello stesso, già concessa con provvedimento del 7.03.2021;
- Condanna parte opponente , alle spese del giudizio che si Parte_1 liquidano complessivamente in euro 2.906,00 oltre alle spese gen. del 15%, IVA e CAP come per legge, in favore della , in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Così deciso in Potenza, 20.10.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano