Articolo 15 della Legge 3 maggio 1967, n. 315
Articolo 14Articolo 16
Versione
11 giugno 1967
Art. 15.
A favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari, l'assegno annuo lordo pagabile in dodici rate mensili anticipate ai titolari di pensioni in atto all'inizio del mese, concesso con legge 30 dicembre 1965, n. 1486 , e' aumentato, limitatamente al periodo dal 1 luglio 1964 al 30 giugno 1965, di un importo pari al 10 per cento del trattamento annuo in godimento, considerato con esclusione dell'assegno stesso, dell'indennita' integrativa speciale concessa con l' articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , dei benefici indicati al secondo comma dell'articolo 7, della eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dallo articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e della eventuale maggiorazione per esodo volontario prevista dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225 .
Le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1967, si riliquidano, a decorrere dal 1 luglio 1965 o dalle successive date di decorrenza delle pensioni stesse, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 16, 17 e 18. Per le relative pensioni indirette e di riversibilita', il nuovo importo, con la decorrenza suindicata, si determina prendendo a base il corrispondente, trattamento diretto riliquidato, con l'applicazione dei criteri indicati nei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 9.
Per le parti aggiuntive di pensione previste dall' articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , la riliquidazione di cui al comma precedente si effettua aumentandole del 30 per cento.
Entrata in vigore il 11 giugno 1967