Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/05/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4465 / 2022 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. GIGLIO LEONARDO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
I.N.P.S. SEDE DI PALERMO (Avv. FURCAS LAURA)
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 29/04/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6 maggio 2022 il ricorrente ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. INPS.5502.29/03/2022.0048144 e n.
INPS.5502.29/03/2022.0048148, notificate in data 11-12.04.2022, ciascuna dell'importo di € 17.000,00 (all. 1e all. 2) a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite rispettivamente al mese di aprile 2013 e al mese di aprile 2014. Il ricorrente chiedeva l'annullamento delle ordinanze opposte, deducendo di non avere commesso il fatto contestato poiché, negli anni 2013 e 2014, nel mese di aprile non aveva avuto nessun lavoratore agricolo alle proprie dipendenze (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione si costituiva l'Inps contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Nel corso del giudizio, in data 06/06/2024, con distinte comunicazioni l'INPS
provvedeva a rideterminare gli importi delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 23 d.l. 48/2023.
All'esito della rideterminazione delle sanzioni amministrative da parte dell'Inps, il ricorrente ha provveduto all'estinzione delle medesime con il pagamento, entro il termine indicato dal creditore, della somma nella misura ridotta stabilita dal medesimo Istituto e delle spese (cfr. nota di deposito del 6.12.2024 allegata quietanza di pagamento), chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere.
Nulla osservava l convenuto. CP_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ciò posto, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, così
come richiesto dal ricorrente e conseguentemente vanno annullate le ordinanze ingiunzione opposte.
Deve in proposito essere ricordato che, quando al processo risulti ritualmente acquisita una situazione dalla quale emerga che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere pronunciata anche d'ufficio.
Per quanto concerne le spese del giudizio, invece, appare certamente equo disporne la compensazione atteso che in corso di giudizio è intervenuto il D.L.
48/2023 che ha ridotto la misura della sanzione e che parte ricorrente ha aderito alla nuova rideterminazione provvedendo al pagamento di quanto ingiunto.
P.Q.M.
Come in epigrafe;
Così deciso in Palermo, 3/05/2025.
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
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