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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/09/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 178/2023 R.G. promosso
DA
Parte_1
,
[...] Parte_2
, in persona dei rispettivi Assessori e
[...]
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Appellante
CONTRO
( ); , Controparte_1 C.F._1 CP_2
( ); ( ); C.F._2 Controparte_3 C.F._3
, , rappresentati e Controparte_4 C.F._4
difesi dall'avv. Isabella Casales Mangano, per procura in atti;
appellati
e nei confronti di
( ); , Controparte_5 C.F._5 CP_6
( ; C.F._6 Appellati contumaci
OGGETTO: riconoscimento servizio pre - ruolo ex L.n.37/1985 – indennità di buonuscita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1278/2022 del 12.12.2022 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1
, , , Controparte_5 CP_2 CP_6 Controparte_3 [...]
dipendenti ed ex dipendenti (essendo stati posti in quiescenza Controparte_4
e delle amministrazioni regionali, assunti con contratti a CP_5 Controparte_4
termine stipulati ai sensi dell'art. 31 della L.R. 37/85 (successivamente trasformati in contratti a tempo indeterminato, in forza dell'art. 3 della L.R. n. 11/1990) inquadrati nel Ruolo Speciale Transitorio (R.S.T.) di cui alla L.R. n. 53/1985, dichiarava il diritto dei lavoratori al computo del periodo di servizio pre-ruolo prestato in forza dei contratti ex L.R. 37/1985 nella determinazione dell'indennità di buonuscita, condannava l'Amministrazione regionale alla rideterminazione del relativo trattamento economico e al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, richiamati ex art.118 disp. att. c.p.c. i precedenti del Tribunale e della Corte di Appello di Palermo, riteneva che, ai sensi dell'art. 5 comma 7 della L.R. n. 53/1985, il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo andava considerato servizio effettivo e che, pertanto, lo stesso doveva essere computato ai fini della determinazione sia del trattamento di quiescenza che di quello di previdenza;
che la corresponsione doveva avvenire senza oneri per il dipendente;
che gli emolumenti corrisposti erano stati assoggettati alle ritenute previdenziali ed assistenziali previste dalla vigente normativa e che per tale personale erano stati versati i contributi pensionistici e previdenziali direttamente all'Amministrazione
Regionale. Rigettava l'eccezione di prescrizione avanzata dalle amministrazioni resistenti ritenendo che la domanda avanzata dai ricorrenti era volta a stabilire se il periodo di servizio svolto in forza del rapporto a tempo determinato potesse o meno essere considerato utile al fine della corresponsione dell'indennità di buonuscita. Con ricorso depositato in data 17. 3. 2023, impugnavano tale pronuncia le amministrazioni soccombenti.
Resistevano al gravame gli appellati , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
, mentre i lavoratori e rimanevano contumaci nonostante
[...] CP_6 CP_5
la regolarità della notifica dell'appello.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
Controparte_7
, soggetto del
[...]
tutto estraneo al giudizio e ciò in ragione dell'art. 4 del D.P.Reg. 23.12.2009, n.
14.
Sostiene l'appellante che al personale assunto, ai sensi dell'art. 31 della l.r. n.
37/1985, del comma 1, trovi applicazione l'art. 10, della l.r. n. 21/1986, ragione per cui unico soggetto chiamato ad occuparsi dell'erogazione delle prestazioni previdenziali in favore del personale della è il Parte_2 CP_8
in quanto è solo quest'ultimo che provvede alla determinazione dell'ammontare e al pagamento dell'indennità di buonuscita per tutto il personale regionale con oneri a carico della . Parte_2
Rileva che l'Amministrazione datrice di lavoro non riveste alcun ruolo nella fase di erogazione della predetta indennità, essendo tenuta solo a comunicare al
[...]
gli anni di servizio svolti dai propri dipendenti e che, una volta effettuata CP_8
tale comunicazione, il diritto asseritamente leso dagli odierni appellati può essere vantato solo ed esclusivamente nei confronti dell'Ente previdenziale.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per aver il
Tribunale errato nell'interpretare la normativa di riferimento, negando la diversità di disciplina giuridica cui i due trattamenti (quello pensionistico e l'indennità di buonuscita) sono assoggettati.
Sostiene l'appellante che, per il personale assunto con contratti a tempo determinato ai sensi della L.R. n.37/1985 (poi trasformati in rapporti a tempo indeterminato ai sensi della L.R. n.11/1990) ed inquadrato nei ruoli transitori regionali di cui alla L.R. n.25/1993, la normativa applicabile per ciò che concerne il servizio pre-ruolo sia quella prevista dalla legge regionale n. 11/88, all'art. 11; che il riconoscimento del periodo pre-ruolo ai fini della buonuscita è disciplinato dalle norme contenute nel D.P.R. n. 1032/1973, “Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”; che dal combinato disposto degli articoli 14,15,19 del citato DPR e, in particolare, dalla lettura dell'art. 15, è chiaro come, ai fini della buonuscita, il periodo di servizio prestato a tempo determinato dagli appellati, non riconducibile ai periodi computabili di cui all'art. 14, è ammissibile a riscatto, con onere a carico del dipendente, così come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9956 del 23.4.2018.
Rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, durante il periodo di servizio pre-ruolo, lo stipendio non è stato oggetto di trattenute previdenziali ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita, motivo per cui la ricongiunzione di tale periodo non poteva avvenire senza oneri a carico dei lavoratori.
Osserva che i contributi dei lavoratori sono stati versati esclusivamente all' , CP_9
senza alcun accantonamento ai fini della buonuscita (previdenza); che il periodo di servizio a tempo determinato è ammissibile a riscatto con oneri a carico dei dipendenti, in quanto servizio prestato per la Regione (Stato) con iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
( ) e, dunque, computabile come servizio effettivo del trattamento di CP_9
quiescenza (ai sensi dell'art. 11 del dpr. 1092/1973). Rileva che l'indennità di buonuscita è alternativa al trattamento di fine servizio, e, pertanto, i ricorrenti, previo versamento dei relativi contributi, avrebbero dovuto, in ogni caso, optare per la prima in luogo del secondo.
3. Con il terzo motivo censura la sentenza per aver il giudice di prime cure rigettato l'eccezione di prescrizione, senza tenere in considerazione che le somme rivendicate da controparte (le quali potrebbero essere computate ai fini della buonuscita solo attraverso riscatto oneroso) risultano prescritte dall'anno 1995 e, dunque, cinque anni dopo la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Amministrazione resistente, essendo il rapporto di lavoro prestato sfornito del carattere della continuità.
4. Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli appellati e CP_6 CP_5
non costituiti nonostante la regolarità della notifica del gravame.
5. L'appello è fondato a va accolto nei limiti di seguito precisati.
6. Questa Corte si riporta a quanto già statuito in precedenti relativi a fattispecie analoghe (si vedano sent. n.1128/2024 in proc. n.647/2022 R.G.; sent. n.259/2025 in proc. n.568/2022), che qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
7. Il primo motivo di appello è infondato.
8. Sulla questione giuridica in esame, il giudice di prime cure ha statuito la legittimazione dell'Amministrazione appellante, in considerazione dell'oggetto della domanda (rideterminazione del trattamento economico ai fini dell'indennità di buonuscita computandovi l'anzianità maturata durante il servizio prestato prima dell'inquadramento in ruolo senza alcun onere economico). A fronte dell'argomentazione secondo cui la domanda proposta dai ricorrenti in primo grado non era volta alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, prestazione che compete al ma alla individuazione del servizio utile ai fini della CP_8
sua quantificazione, le deduzioni dell'appellante non si condividono, posto che non vi è dubbio che compete all'Amministrazione, nella qualità di datore di lavoro, la certificazione della posizione giuridico/economica del dipendente.
9. Il secondo motivo di appello è fondato. In via preliminare va individuato il regime giuridico applicabile al trattamento di quiescenza del personale assunto con contratti a tempo determinato ai sensi della
L.R. n.37/1985 (poi trasformati in rapporti a tempo indeterminato ai sensi della
L.R. n.11/1990) ed inquadrato nei ruoli transitori regionali di cui alla L.R. n.
25/1993, al quale appartengono gli odierni appellati.
A tale fine giova richiamare la previsione dell'art. 58 della citata legge regionale n. 25/1993:
“1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'amministrazione regionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, è inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in deroga di cui al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, nonché le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della stessa legge regionale n. 11 del 1988”.
Ai fini della presente decisione non rilevano le norme richiamate dal comma 2, relative alla valutazione dei servizi pregressi resi ai fini della progressione giuridica ed economica nonché ai fini dell'attribuzione di specifici benefici;
rileva, per contro, la legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53 che all'art. 1 ha previsto:
“Fino al definitivo riordino dei ruoli del personale dell'Amministrazione regionale
è istituito, presso la Presidenza della Regione, un ruolo speciale transitorio.
Il personale del ruolo di cui al comma precedente è assegnato agli Assessorati regionali dell'agricoltura e delle foreste, dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell' emigrazione, dei lavori pubblici, del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della sanità, per i servizi dei relativi uffici periferici secondo le disposizioni dell' art. 11, terzo comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche, nei limiti dei contingenti fissati con le modalità di cui al secondo comma del medesimo art. 11.
Lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale inquadrato nel ruolo di cui al presente articolo sono disciplinati dalle norme relative al personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale, istituiti con la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche”.
Il successivo art. 5 comma 7 così recita:
“Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo”.
Il successivo art. 9 prevede:
“Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali,
l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'Amministrazione regionale dalla legge regionale 23 febbraio 1962,
n. 2, e successive modifiche ed integrazioni”.
Ai fini della decisione rileva, altresì, l'art. 10 della L.R. n. 21 del 9.05.1986:
“Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.
Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici entro il 29 dicembre 2003 comunque definiti alla medesima data”.
L'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962 n. 2 prevede:
“Il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 5,30 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili.
Il contributo previdenziale a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 2 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità e da eventuali altri assegni utili al computo della indennità di buonuscita.
I contributi di quiescenza e di previdenza a carico dell'Amministrazione regionale sono commisurati rispettivamente al 17,70 per cento ed al 2 per cento della retribuzione annua di cui ai commi precedenti. L'Amministrazione regionale, tuttavia, non provvede all'effettiva determinazione ed accantonamento delle somme corrispondenti ai suddetti contributi a carico della stessa, ritenendosi ad ogni effetto comprese le somme relative negli stanziamenti di bilancio per il trattamento di quiescenza e previdenza del personale della Amministrazione regionale”.
L'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, prevede:
“I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.
…
Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal Consiglio di amministrazione, in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
Ai fini della decisione rileva, altresì, quanto precisato dalla Corte di cassazione
Sez. Lavoro, nella sent. n. 9956 del 23.04.2018, secondo cui “Il servizio pre-ruolo prestato dai lavoratori assunti ai sensi dell'art. 26 della l. n. 285 del 1977 presso il Ministero del Lavoro, e transitati nei ruoli della Regione Sicilia ai sensi dell'art.
5, comma 7, della l.r. n. 53 del 1985, è computabile ai fini del riconoscimento dell'indennità di buonuscita, senza oneri di riscatto a carico del dipendente, solo
a condizione che il regime previdenziale da applicare presso l'originaria amministrazione prevedesse l'obbligatorio versamento di contribuzione finalizzata a tale erogazione e che tali obblighi non abbiano già determinato
l'erogazione di prestazioni di fine rapporto per il lavoro svolto presso l'ente di provenienza, così da legittimare i recuperi previsti dall'art. 9 della stessa legge regionale”; nella parte motiva la Corte ha chiarito che “7. La Legge Regione Sicilia
n. 53/1985, cit., nel disciplinare l'accesso al ruolo regionale anche del personale statale già in regime di comando-utilizzazione, prevede all'art. 5, comma 7, che
"l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo". L'art. 9, comma 1, della medesima Legge Regionale stabilisce poi che "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza
e di previdenza previsto per i dipendenti dell' Amministrazione regionale dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni", ovverosia, per quanto qui interessa, la "liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio" (art. 7, n. 5 Legge Regione
Sicilia n. 2/1962 cit.) ad opera del Fondo istituito con I' articolo 16 della Legge
Regione Sicilia 65/1950 e poi sostituito, in parte qua con i medesimi compiti e fini, dalla diretta gestione della Presidenza regionale (art. 1 Legge Regione Sicilia n. 73/1979), ma comunque con contribuzione a carico anche del dipendente (art. 30
Legge Regione Sicilia n. 2/1962, come sostituito dall'art. 9 Legge Regione Sicilia
n. 73/1979). Il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo maturata presso gli enti di provenienza e quindi anche presso lo Stato (art. 5, comma 7 Legge Regione Sicilia
n. 53/1985 cit.) giustifica il diritto dei dipendenti così transitati alla fruizione, nel calcolo dell'indennità di buonuscita, anche dei periodi pre-ruolo. La relativa ricongiunzione soggiace tuttavia al recupero della contribuzione versata a fini di previdenza (art. 9 cit., che all'incipit precisa "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali"). Tale regola risulta d'altra parte coerente con i principi di legge statale cui la legislazione regionale (in parte qua sorretta da un regime di competenza concorrente: v. art. 17 lettera f dello Statuto Regione
Sicilia) è tenuta ad adeguarsi e che sono espressi dalla previsione secondo cui "la valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge": art. 19 d.p.r. 1032/1973, testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, che regola appunto anche la buonuscita”.
Gli appellati hanno allegato in ricorso di essere stati assunti alle dipendenze dell'amministrazione resistente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 10.8.1995 n. 37, la quale prevedeva la stipula di contratti a tempo determinato, di durata biennale, non rinnovabile, con personale tecnico allo scopo di consentire all'Ufficio del Genio
Civile di effettuare gli accertamenti di propria competenza;
che il trattamento economico del personale assunto era corrispondente a quello di dirigente o assistente tecnico di cui alla L.R. 29.1.1985 n. 41; che il suddetto rapporto di lavoro veniva successivamente trasformato a tempo indeterminato per effetto dell'art. 3 della L.R.
6.7.1990 n. 11, ai sensi del quale l'assunzione era subordinata al superamento di un concorso espletato ai sensi dell'art. 15 della L.R. 15.5.1986
n. 26.
Gli stessi appellati hanno versato in atti il “Contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 31 della L.R. 10 agosto 1985 n. 37, quale risulta sostituito con l'art. 15 della L.R., 15 maggio 1986 n. 26” del 24.4.1989; lo stesso prevede all'art. 2: “Gli emolumenti sono assoggettati alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla vigente normativa. Al termine del contratto la corrisponderà l'indennità di fine rapporto secondo le norme Parte_2
in vigore”.
Alla stregua delle superiori disposizioni normative, come interpretate dalla
Suprema Corte, il computo del servizio prestato dagli odierni appellati alle dipendenze dell'amministrazione regionale con rapporto a tempo determinato ai fini dell'indennità di buonuscita può avere luogo senza oneri a carico del dipendente solo ove per detto servizio vi sia stato il versamento dei relativi contributi previdenziali.
Con riguardo a tale profilo, non può condividersi quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non essendovi prova in atti del versamento dei contributi previdenziali ai fini della erogazione dell'indennità di buonuscita;
piuttosto, emerge la prova contraria posto che alla cessazione del rapporto di lavoro a termine era prevista l'erogazione del TFR, il quale prevede quote di accantonamento mensile ma non il versamento di contributi presso l'ente previdenziale;
come correttamente evidenziato dall'amministrazione appellante, “i contributi degli appellati sono stati versati esclusivamente all' senza alcun accantonamento ai fini della CP_9
buonuscita (previdenza), in quanto l'art. 2 del contratto stipulato tra le parti prevedeva alla scadenza biennale l'erogazione del trattamento di fine servizio e, quindi, gli emolumenti sono stati assoggettati alle sole ritenute di quiescenza”; in tal senso rileva la documentazione versata in atti da parte appellante (nota prot. gen. n. 117221 del 2.11.2005 e nota prot. n. 6607 del 9.09.2024 del Servizio
Gestione Giuridica ed Economica del Personale Regionale in Quiescenza;
nota prot. n. 21071 del 10.09.1998 dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo) relativa al personale della assunto ai sensi dell'art. 31 della L.R. Parte_2
10.08.1985 n. 37 e succ. mod. e ai sensi dell'art. 15 della L.R. 26/1986 (quali gli appellati) con contratto a tempo determinato successivamente trasformato a tempo indeterminato.
Per le ragioni che precedono, assorbito l'esame di ogni ulteriore censura, la domanda proposta in primo grado dai ricorrenti va rigettata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara la contumacia di e CP_6 Controparte_5
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte in primo grado.
Condanna gli appellati in solido al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite, che liquida in € 6.700,00 quanto al primo grado e in € 8.750,00 quanto al presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese