Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16204/2020 R.G. proposta da
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Cataldo Balducci, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dagli Avv.ti Cristiano Ferranti e Andrea Maria Agostinucci, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
Conclusioni: come da note cartolari in vista dell'ud. 13/03/2025.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €21.805,48, oltre interessi e spese, vantato dalla società opposta nei confronti della società opponente a titolo di corrispettivo della fornitura di una serie di servizi informatici (avvio e gestione di piattaforma software del opponente), giusta contratto del 20/09/2016. CP_2
I.2.- Richiesta e ottenuta dall'odierna società opposta l'ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 4824/2020 emesso da questo Tribunale il 03/11/2020),
l'ingiunto ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., deducendo l'insufficienza delle
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sole fatture a supportare il credito e, in ogni caso, l'inadempimento di controparte alle obbligazioni nascenti dal contratto, avendovi la fornitrice adempiuto solo parzialmente, essendosi limitata alla mera fornitura e installazione del software, senza svolgere le attività necessarie a garantirne l'operatività (“il software non è mai stato operativo”) e senza la predisposizione del piano specifico personalizzato previsto in negozio.
A sostegno dell'eccezione di inadempimento, l'opponente, per quanto rileva riportare ai fini decisori, ha così dedotto in fatto:
“a) In data 20 settembre 2016 l'opponente ha sottoscritto con la un Controparte_1
contratto con il quale la suddetta società si è obbligata ad eseguire una serie di prestazioni finalizzate ad avviare e gestire la piattaforma software del CP_3
ed in particolare:
[...]
- hosting della piattaforma garantendo le prestazioni necessarie al corretto funzionamento dei servizi di informazione, prenotazione e rendicontazione;
- avviamento e amministrazione della piattaforma: piano di avviamento del singolo
CAP, definizione di nuove utenze, gestione dei listini, attivazione servizi, gestione delle abilitazioni degli utenti coordinamento tecnico;
- sito web informativo CAP regionale;
- formazione dei formatori del CAP Regionale;
- manutenzione ordinaria del software per l'eliminazione degli errori e l'ottimizzazione funzionale.
In particolare la società opposta in detto contratto si è impegnata ad espletare il propri incarico in due fasi: una prima fase di avviamento ed una successiva di gestione della piattaforma software da eseguire allorquando l'attività di fosse divenuta Parte_1
operativa.
Inoltre si era obbligata a predisporre un piano specifico da realizzare in CP_1
conformità alle esigenze organizzative della società opponente.
Per detta attività le parti avevano concordato un compenso annuale forfettario pari ad
€. 10.000,00 oltre iva, nonché, un ulteriore compenso per eventuali attività supplementari.
L'opposta ha eseguito solo parzialmente la propria obbligazione limitandosi alla mera fornitura del software senza svolgere alcuna delle attività contrattualmente pattuite.
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Ma vi è di più. Circostanza ben più rilevante la non ha mai predisposto – CP_1
così come previsto contrattualmente – il piano specifico confacente alle esigenze organizzative e strutturali di . Parte_1
Si badi che si è determinata alla sottoscrizione del contratto solo ed Parte_1
unicamente per la presenza della clausola con la quale l'opposta si era obbligata a creare un programma informatico personalizzato sulle esigenze organizzative dell'opponente. Part Nonostante l'inadempimento contrattuale ha versato a la somma pari CP_4 ad €. 10.000,00 corrispondente al canone annuale del primo anno.
La corresponsione di detta somma è avvenuta solo ed unicamente dopo aver ricevuto rassicurazioni verbali circa la personalizzazione del software installato.
Ma vi è di più, che l'attività dell'opposta non sia andata oltre l'installazione del software è dimostrato anche dalla circostanza che l'attività di in realtà non Parte_1
è stata mai avviata, atteso che, detta società non ha mai operato sul mercato.
Ne deriva che l'opposta si è limitata a svolgere solo ed unicamente la prima fase dell'attività pattuita, atteso che, il software non è mai stato operativo”.
Ha pertanto richiesto la revoca del provvedimento monitorio, nonché la declaratoria di risoluzione per inadempimento del negozio (atto di citazione notificato il 14/12/2020).
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio (comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/03/2021), ha contestato l'avversa prospettazione, evidenziando la debolezza dell'eccezione di inadempimento, non corredata da alcun supporto documentale e dunque meramente assertiva, e il proprio corretto adempimento.
A sostegno della propria tesi, l'ingiungente, per quanto rileva riportare ai fini decisori, ha così dedotto:
“La proposta commerciale accettata per sottoscrizione e genitrice del rapporto sostanziale dedotto, ha ad oggetto la fruizione di un servizio derivante da un prodotto informatico che era già precedentemente esistente in quanto utilizzato da CAP Lazio che rappresenta il consorzio “capofila” dal quale discendono e dipendono gli ulteriori diversi CAP regionali, ossia i singoli consorzi allocati negli specifici territori.
• Ciò si evince chiaramente dal testo letterale dell'accordo nella parte in cui viene Parte precisato che: “l'offerta vale esclusivamente nel caso in cui Lazio abbia sublicenziato l'uso della piattaforma a ”. Parte_1
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• Il prodotto informatico, già esistente siccome in uso a CAP Lazio, doveva essere necessariamente sub-licenziato alla odierna opponente ai fini dell'efficacia del rapporto giuridico e, successivamente, sarebbe stato personalizzato con elementi grafici che connotassero la specifica peculiarità regionale.
• La personalizzazione, pertanto, consisteva unicamente nel configurare il dominio di produzione e dei test personalizzati per nell'acquisto e nella messa a Parte_1
disposizione del certificato https per la Puglia, nella definizione delle anagrafiche e delle credenziali di accesso per gli attori coinvolti, nella definizione dei listini per le prestazioni personalizzate, nel cambiare il link da a e poco altro Pt_2 Parte_3
ancora, ossia tutta una serie di prestazioni che sono state effettivamente realizzate!
• A dimostrazione dell'adempimento di queste prestazioni accessorie inerenti le personalizzazioni, depongono una serie di elementi decisamente probanti.
• In primo luogo vi è l'asseverazione del collaudo e dell'avvio del servizio con il quale l'opponente, nella persona del Presidente Dott. , attesta e riconosce Controparte_5
che il portale, ovvero la piattaforma, nonché le credenziali dei singoli operatori, sono regolarmente state effettuate ed installate, come da dichiarazione dallo stesso sottoscritta (doc. 3).
• In secondo luogo, l'ammissione di aver effettuato una serie di pagamenti relativi a fatture precedenti a quelle oggetto del monitorio (Cfr. doc. 2 fascicolo monitorio telematico), è una implicita ammissione, per facta concludentia, della corretta esecuzione di tutto quanto previsto dall'accordo e posto a carico della odierna opposta, ivi compreso quel tanto decantato piano specifico assunto come pretestuoso quanto inesistente motivo di inadempimento.
• Infatti, al riguardo, è evidente che il pagamento eseguito dalla opponente è relativo alla concreta fruizione del servizio oggetto dell'accordo che non poteva essere operativo ove fosse stato privo delle personalizzazioni afferenti alla specifica attività regionale del CAP di riferimento.
• A tal fine si depositano una serie di schermate che dimostrano il recupero e l'inserimento di anagrafiche dei prenotatori (ossia le farmacie a tutt'oggi regolarmente presenti sul sistema!), degli erogatori (ossia le singole strutture eroganti a tutt'oggi regolarmente presenti sul sistema!) e delle effettive prenotazioni degli utenti con le date delle visite pianificate (doc. 4)…superiore documento 4 che attesta inequivocabilmente
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che era oltremodo operativa l'attività di controparte grazie alle complessive prestazioni operate dalla opposta, esistono.
…• Per tutto quanto precede, si è fornito il compendio probatorio attestante che la complessiva attività prevista a carico dell'opposta (e consistente in: I. Definizione di singole utenze, II. Gestione dei listini, III. Attivazione servizi, IV. Gestione delle abilitazioni degli utenti, V. Coordinamento Tecnico) è stata perfettamente realizzata.
• Pertanto, anche in ordine all'attività gestionale del software, si è dimostrato, con la documentazione prodotta sinora, che essa è consistita nella personalizzazione, configurazione, parametrizzazione, formazione agli operatori e manutenzione tecnica sistemistica delle componenti tecnologiche;
tutte queste prestazioni sono state regolarmente eseguite, in quanto, se, come è stato dimostrato (Cfr. doc. 4), ci sono state prenotazioni, il sistema non poteva che essere perfettamente configurato e funzionante.
…• Controparte…si domanda il perché sono state richieste somme ulteriori rispetto ai Cont canoni trimestrali, atteso come, sempre a dire della opponente, la “giammai…ha fornito a CAP servizi supplementari”; anche in tale circostanza si deve eccepire Pt_1
la assoluta erroneità della avversa deduzione per i seguenti motivi.
….
• Infatti, nell'accordo sottoscritto dalle parti è previsto che, oltre al canone di servizio annuale (all'interno del quale sono inclusi i primi 50 operatori), forfettariamente pattuito in € 10.000,00 (€ 2.500,00 trimestrali), la opponente si è impegnata a corrispondere anche gli ulteriori seguenti importi: i. € 120,00 per ogni singolo operatore eccedente i 50 già forfettariamente pattuiti (pertanto € 30,00 trimestrali); ii.
€ 1,00 per ciascuna prestazione gestita e/o registrata dal sistema.
• Esaminando le fatture oggetto del procedimento monitorio, queste prestazioni aggiuntive sono limitate a soli n. 2 operatori aggiuntivi (eccedenti i 50 forfettari) ed a poche decine di prestazioni gestite e/o erogate dal sistema.
• Infatti, a dimostrazione di ciò e nel dettaglio:
v la fattura n. 1160 del 2.05.2018, di complessivi € 3.139,06 i.c. riferita al I trimestre
2018, espone n. 2 operatori (eccedenti i 50 forfettari) e n. 13 prestazioni gestite e/o registrate dal sistema;
v la fattura n. 1576 del 23.07.2018, di complessivi € 74,42 i.c. riferita al II trimestre
2018, espone n. 2 operatori (eccedenti i 50 forfettari) e n. 1 prestazione gestita e/o registrata dal sistema;
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v la fattura n. 2578 del 31.12.2018, di complessivi € 6.246,40 i.c. riferita al III e IV trimestre 2018, espone n. 2 operatori (eccedenti i 50 forfettari) e n. 2 prestazioni gestite e/o registrate dal sistema;
v la fattura n. 1848 del 13.09.2019, di complessivi € 6.246,40 i.c. riferita al I e II trimestre 2019, espone n. 2 operatori (eccedenti i 50 forfettari) e n. 2 prestazioni gestite e/o registrate dal sistema.
• Per quanto detto, si è dimostrata la specifica causale delle prestazioni ulteriori rispetto al canone di servizio annuale”.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conseguente conferma del decreto ingiuntivo e per l'inammissibilità dell'istanza di risoluzione, non formalizzata in domanda riconvenzionale.
I.4.- Con ord. 08/07/2021 è stata accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. (“atteso che, in base a sommaria valutazione, l'opposizione è costruita su un'eccezione di parziale inadempimento formulata dal debitore ingiunto (eccezione determinante, come tale,
l'onere probatorio della controparte circa il corretto adempimento) - il quale non nega la sussistenza del rapporto (comprovato da: contratto, fatture ed estratti autentici, pagamento di un canone annuale) -, ma le relative ragioni sembrano (allo stato delle acquisizioni processuali e salva definitiva valutazione di merito all'esito dell'istruttoria) sfornite di riscontri probatori (non vi è neppure un documento allegato dall'opponente all'atto introduttivo a sostegno della propria tesi), di talchè l'eccezione risulta allo stato formulata in termini meramente assertivi, conseguendone che non può dirsi integrato il requisito dell'allegazione”).
Con ord. 15/09/2022 le parti sono state invitate al dialogo bonario, fallito.
Con ord. 29/06/2023 sono state motivatamente disattese le istanze di prova orale, nuovamente riproposte dall'opponente a verb. ud. 29/02/2024; il rigetto è stato implicitamente confermato con ord. 29/02/2024 (non constano effettive difese finali delle parti a riguardo).
Con la medesima ord. 29/06/2023 è stata avanzata alle parti una proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., come di seguito:
“rilevato che, essendo stata in precedenza concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e alla luce del rigetto delle istanze istruttorie, è opportuno, pure al fine di favorire la pronta definizione della lite e di realizzare apprezzabili economie di tempi e di risorse per le parti e per l'Ufficio (anche nell'eventuale sede
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esecutiva), formulare, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., una proposta di conciliazione – come tale priva di qualunque valore di anticipazione dell'eventuale decisione finale, in rito o nel merito – nei termini che seguono:
1) a definitiva tacitazione di ogni pretesa, scaturente dai fatti dedotti in causa, parte opponente versa a parte opposta la somma onnicomprensiva e attualizzata di
€17.000,00, eventualmente in tranches da concordarsi e comunque nel termine di un anno;
2) corresponsione, in favore dell'opposta, di contributo spese di €2.000,00 per compenso professionale anche per la fase monitoria, oltre IVA e accessori di legge;
rammentato che, oltre al contegno delle parti integrante mancata risposta alla proposta o rifiuto della stessa sostanzialmente ingiustificato, valutabile per norma generale nella sede della regolamentazione finale delle spese, potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 91, co. 1, seconda parte, c.p.c.; rammentato, inoltre, l'art. 96, co. 3, c.p.c.”.
Alla successiva ud. 29/02/2024, fissata per le verifica della posizione delle parti in relazione alla proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., la parte opposta vi ha aderito, mentre la parte opponente non vi ha aderito, offrendo in controproposta la somma di €5.000,00.
Fallita anche la strada conciliativa, la causa, istruita perciò con la sola prova documentale, perviene dunque all'udienza cartolare del 13/03/2025, nella quale, precisate le conclusioni e visto il deposito di memorie finali autorizzate, è stata trattenuta in decisione senza termini.
II.- L'opposizione va rigettata.
II.1.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, va ricordato che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore
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convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa a essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, posto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, “eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”.
Dunque, che nel caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultano “invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento” (ex ceteris, Cass. nn. 13674/2006,
3373/2010, 15659/2011).
In tal senso, va infine specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogniqualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore medesimo, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
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Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata, come anzidetto, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Deve altresì richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004). Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto,
a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
II.2.- Ciò posto, incontestato e documentato il rapporto negoziale, comprovato anche da versamento di canone annuale, le posizioni delle parti divergono sull'effettiva portata dell'adempimento delle prestazioni negoziali da parte dell'opposta.
Nella citata ord. 08/07/2021 si è rilevata la totale assenza di riscontri probatori, anche solo embrionali, da parte del debitore a sostegno della tesi del parziale inadempimento, qualificandosi allo stato l'eccezione come “formulata in termini meramente assertivi, conseguendone che non può dirsi integrato il requisito dell'allegazione”.
Nelle successive difese non vi è stata alcuna integrazione documentale da parte dell'opponente (in via esemplificativa, non vi è neppure traccia di missive di contestazione) e per vero, complessivamente, non consta esposizione di argomentazioni atte a superare il riferito approdo reiettivo.
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In dettaglio, le considerazioni esposte nella detta sede sommaria vanno confermate all'esito dell'istruttoria, in assenza di ulteriori apporti difensivi, avendo di contro il creditore fornito la prova del proprio corretto adempimento, per il tramite delle argomentazioni, fornite di supporto documentale, riassunte al par. I.3. (come da comparsa di costituzione).
A seguito delle articolate difese introduttive del creditore, il debitore non ha reso alcuna contestazione effettiva alla prima difesa utile (prima udienza), se non per il tramite di uno stringato rilievo nei confronti del doc. 4; nel seguito, non ha poi provveduto al deposito della memoria n. 1) di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..
In generale, non consta più convincente alternativa ricostruzione di contrasto, finanche nelle successive difese, fornita dall'opponente (limitatosi anche nelle prospettazioni finali alla sostanziale riproposizione dell'impianto introduttivo) tesa a superare la dimostrata operatività del servizio.
Infine, l'opponente non ha dimostrato con mezzi di prova ammissibili e rilevanti l'esistenza di ulteriori fatti negativamente incidenti sul diritto al pagamento del corrispettivo vantato dalla controparte come riconosciuto con l'ingiunzione opposta.
In difetto di inadempimento del creditore, nulla deve disporsi in ordine all'istanza di risoluzione avanzata dal debitore, in ogni caso in radice non esaminabile in difetto di domanda riconvenzionale.
II.3.- Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
II.4.- In relazione al rifiuto dell'opponente della proposta conciliativa, viste le istanze del creditore (“valutare la condotta processuale avversaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.”), sulla base dell'esito della lite non può procedersi ai sensi dell'art. 91, co.1, seconda parte, c.p.c..
Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva, avendo l'opponente tra l'altro anche offerto una somma a titolo transattivo.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n.
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17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonchè del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per le ultime due).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 14/12/2020, da
[...]
nei confronti di , ogni contraria Parte_1 Controparte_1
istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali relative al presente giudizio di opposizione, che liquida in €3.387,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19/03/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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