TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia OSto ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 680/2023 r.g.
T R A
(nata a [...] -LE- il 02.05.1956 ed ivi residente;
Parte_1
c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Dongiovanni CodiceFiscale_1 come da mandato in atti, attrice
E
(c.f.: , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Casarano (LE), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Pisanò come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 10.11.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 20.01.2023, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce il
[...] Controparte_1 esponendo: - che in data 10.12.2020, alle ore 18:00 circa, ella, in compagnia della sorella , transitava a piedi all'esterno di un locale commerciale Parte_2 sito al civico n. 11/A del Condominio di Via Carlo Magno in : - che, mentre si CP_1 accingeva a salire i gradini di accesso ai giardinetti pubblici circostanti il complesso condominiale, inciampava sul secondo gradino, cadendo rovinosamente nell'aiuola posta in prossimità; - che la caduta doveva ricondursi alla difformità di altezze esistente tra i due gradini esterni all'edificio privato, costituente insidia imprevedibile e non visibile, in quanto non segnalata, né percettibile;
- che, in seguito all'occorso, ella aveva subito gravi lesioni (“frattura scomposta della testa omerale destra, irritazione cutanea regione mammaria e sottomammaria dx”), quantificabili come segue: a) € 19.400,00 per invalidità permanente (danno biologico ed estetico) stimata pari al 10%; b) € 3.465,00 per 35 giorni di invalidità temporanea totale;
c) €
1.732,50 per 35 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; d) € 866,25 per 35 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; e) € 75,34 per spese mediche;
per un totale di € 25.539,09; - che l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita non aveva sortito esito;
- che sussisteva la grave responsabilità dell CP_2 convenuto, proprietario dello spazio pubblico oggetto dell'infortunio e, pertanto, deputato alla relativa custodia e manutenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051
c. c.; - che i gradini oggetto dell'infortunio accidentale presentavano caratteristiche non conformi alla normativa vigente e, in particolare, a quanto disposto dal D.M.
14.06.1989 n. 236 in tema di “prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento dell'eliminazione delle barriere architettoniche”: - che l'anomalia denunciata presentava in ogni caso tutte le caratteristiche dell'insidia e trabocchetto: la sua localizzazione, le condizioni di visibilità e l'assenza delle dovute cautele, quali un marca-gradino che evidenziasse tale irregolarità, l'assenza di un corrimano laterale, la mancata segnalazione dell'insidia avevano reso tale situazione di pericolo imprevedibile ed inevitabile, donde la responsabilità dell'Ente convenuto anche ex art. 2043 c.c.. Concludeva chiedendo: accertata la responsabilità del CP_1 nella verificazione del sinistro de quo, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o ex art.
[...]
2043 c.c., condannarlo al ristoro in favore di lei dei danni alla persona subiti, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere, il tutto nella misura di €
25.539,09 o in quella diversa di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal sinistro al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa depositata in data 24.04.2023 si costituiva in giudizio il contestando l'accadimento riferito, negando la sussistenza di Controparte_1 alcuna anomalia o irregolarità nella situazione dei luoghi, respingendo ogni responsabilità nel verificarsi dell'occorso (sia ex art. 2051 c.c., che ex art. 2043 c.c.), riconducibile piuttosto a disattenzione e/o negligenza dell'attrice nell'incedere e contrastando la richiesta attorea di rivalutazione monetaria e interessi;
concludeva chiedendo rigettarsi la domanda attrice, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; reso da l'interrogatorio formale deferitole;
escussi i testi Parte_1 indicati ed ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attrice; nell'udienza del 10.11.2025, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione orale, venivano precisate le conclusioni e il
Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come strade, marciapiedi e giardinetti pubblici;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016).
L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione;
pertanto, su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto (come una macchia oleosa sulla strada: cfr. Cass 1725/2019).
In quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'ente dimostri che la presenza del materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c..
Nel corso dell'istruttoria la teste (sorella dell'attrice, che Parte_2 nell'occorso la accompagnava assisteva alla caduta e nell'immediatezza verificava anche lo stato dei luoghi) dichiarava: “Confermo che io e la sig.ra Parte_1
il giorno 10.12.2020 transitavamo a piedi in via Carlo Magno all'altezza del
[...] civico n. 11/A ove all'epoca dei fatti era ubicato un negozio di abbigliamento denominato PE OS … Preciso che io e mia sorella camminavamo a piedi sul marciapiede dopo essere uscite dal negozio EP OS … Preciso che io mi trovavo accanto a mia sorella e, mentre ci dirigevamo verso la mia auto, parcheggiata lungo la via Carlo Magno, mia sorella inciampava nel primo gradino di una scalinata posta vicino al negozio. Preciso che i gradini di detta scalinata erano ampi sia in larghezza che in profondità … Riconosco nelle foto che mi vengono esibite, prodotte nel fascicolo di parte attrice in sede di costituzione in giudizio, i gradini di che trattasi”.
La teste indifferente a sua volta dichiarava: “Io uscivo Testimone_1 dal portone di casa mia sito in via Carlo Magno, 11/A, non ricordo esattamente
l'orario, comunque credo intorno alle 18:00, ricordo che era buio, io aprivo per uscire ed ho visto questa signora, la sig.ra , che inciampava sui gradini. Pt_1
Specifico che i gradini sono molto brutti, occorre stare attenti nel percorrerli, sono solo due gradini di differente altezza l'uno dall'altro … confermo che, abitando lì, percorro abitualmente i gradini in questione … Occorre percorrere per forza questi due gradini sia per entrare sia per uscire dal mio condominio che è posto al civico n.
11/A di via Carlo Magno sia per entrare nel negozio LO … confermo che il secondo gradino è più alto rispetto al primo … a me personalmente quando non sono stata attenta, sono inciampata pur conoscendo i gradini … ricordo che, all'incirca cinque, sei o sette anni fa alcune persone sono inciampate sui gradini, forse una o due di sera. Io abito in quel condominio da trentasei anni … Confermo che i suddetti gradini sono privi di marca-gradino e di corrimano… Confermo che la sig.ra non riusciva a muovere il braccio destro e si lamentava di forti Pt_1 dolori … Abbiamo accompagnato a piedi la sig. dal negozio LO, Parte_1 insieme alla sig.ra fino alla macchina di quest'ultima e la Parte_2 stessa ha detto che l'avrebbe accompagnata all'ospedale”.
Ancora, la teste indifferente dichiarava: “Sono affittuaria Testimone_2 del locale commerciale sito al civico 11 di via Carlo Magno in dall'anno CP_1
2020. In quell'anno per pochi mesi sono stata affittuaria anche del locale posto alla stessa via al civico 11/B (l'11/A corrisponde al condominio). Ricordo che nel dicembre 2020, nel tardo pomeriggio, anche se non so precisare l'ora … entrò nel locale commerciale la sig.ra accompagnata da altre due signore di cui Tes_1 non conosco il nome, una delle quali lamentava un indolenzimento al braccio. Io le ho offerto uno sgabello e un bicchiere d'acqua mentre la signora che la accompagnava telefonava a qualcuno perché la venissero a prendere”.
Pertanto, è emerso in giudizio che l'occorso si è verificato in via Carlo Magno in all'altezza dei gradini posti in prossimità del civico 11 (ossia su strada o CP_1 comunque in zona cittadina, di cui l'Amministrazione Comunale aveva la custodia, con i conseguenti obblighi di vigilanza e manutenzione) intorno alle ore 18,00 del
10.12.2020, che era buio e che la caduta dell'attrice è stata determinata dalla presenza
–sulla medesima via, in prossimità dei giardinetti pubblici circostanti il
[...] di due gradini di altezze diverse (la cui difformità non era Parte_3 segnalata e nemmeno percepibile, stante l'oscurità), in cui, transitando a piedi, inciampava , rovinando al suolo e procurandosi lesioni. Parte_1
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada, il avrebbe quindi dovuto Controparte_1 eliminare la diversità tra le alzate dei due gradini, o, quantomeno, segnalarne la presenza o renderla percepibile con un'illuminazione ad hoc o un marca-gradino, o munendola almeno di un corrimano nel tratto interessato, affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie.
Per sottrarsi in tutto o in parte a responsabilità per l'accaduto il CP_1 nemmeno ha dimostrato che l'attrice avesse in precedenza frequentato i luoghi e fosse a conoscenza della difformità nell'altezza dei gradini e che, quindi, da essa fosse esigibile una attenzione maggiore nell'incedere rispetto a quella ordinaria;
peraltro, l'addotta presenza di rampe non imponeva all'attrice -normodotata- di avvalersene, né poteva pretendersi che ella percorresse il viale calpestabile pedonale anziché transitare sui gradini de quibus, non essendo percepibile l'insidia in questi insita.
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile all'Amministrazione Comunale di , per aver violato l'obbligo di costruire, conservare e/o manutenere in CP_1 stato di sicurezza la via Carlo Magno all'altezza del civico 11 (in prossimità del quale vi erano i gradini in questione) in modo da prevenire danni agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attrice, dall'elaborato redatto dalla C.t.u. dott.ssa nominata in corso di giudizio (le cui indagini appaiono Persona_1 puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico- scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che in data 10.12.2020 , a seguito di una caduta Parte_1 accidentale, riportò la frattura pluriframmentaria scomposta del terzo prossimale dell'omero destro, trattata mediante osteosintesi con placca e viti;
- che le lesioni (di natura traumatica contusivo-fratturativo) ben potevano ricorrere nel corso ed a causa della caduta riferita dall'infortunata; - che ella non aveva precedenti morbosi;
- che per il trattamento delle lesioni riportate la sig.ra fu assistita dagli ortopedici Pt_1 del Presidio Ospedaliero di Scorrano, sia in regime di urgenza che ambulatorialmente;
- che, in considerazione della entità delle lesioni, della storia clinica, dell'esito degli accertamenti e del periodo medio di riparazione previsto per lesioni analoghe a quelle riportate dall''attrice, il periodo di inabilità biologica temporanea totale poteva stimarsi in 7 giorni, con un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale medialmente valutato al 75% di 30 giorni, un successivo periodo mediamente valutato al 50% ed al 25% rispettivamente di 30 giorni cadauno, nonché la permanenza di postumi nella misura del 7% (rappresentati da esiti algo- disfunzionali di apprezzabile entità di frattura pluriframmentaria del terzo prossimale dell'omero destro in destrimane trattata con osteosintesi con placca e viti in situ); - che le spese mediche sostenute erano congrue e pertinenti e non ne erano prevedibili di ulteriori in futuro.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso (64 anni) e anche in applicazione delle più recenti tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attrice la somma, già valutata all'attualità, di € 16.001,00 (di cui € 805,00 per I.T.T., € 2.587,50 per I.T.P. al 75%,
€ 1.725,00 per I.T.P. al 50%, € 862,50 per I.T.P. al 25%, € 10.021,00 per danno biologico permanente) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da essa sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attrice, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di € 75,00.
In conclusione, spetta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 16.076,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza dell'Ente convenuto segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia OSto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il a risarcire l'attrice dei danni subiti a causa Controparte_1 della caduta occorsale in data 10.12.2020 in nei pressi di CP_1 Parte_3 nella complessiva misura di € 16.076,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
2) condanna altresì il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 3.838,30, di cui €
284,40 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e compensi CP_1 liquidati alla C.t.u. nominata in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 11 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia OSto)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia OSto ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 680/2023 r.g.
T R A
(nata a [...] -LE- il 02.05.1956 ed ivi residente;
Parte_1
c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Dongiovanni CodiceFiscale_1 come da mandato in atti, attrice
E
(c.f.: , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Casarano (LE), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Pisanò come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 10.11.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 20.01.2023, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce il
[...] Controparte_1 esponendo: - che in data 10.12.2020, alle ore 18:00 circa, ella, in compagnia della sorella , transitava a piedi all'esterno di un locale commerciale Parte_2 sito al civico n. 11/A del Condominio di Via Carlo Magno in : - che, mentre si CP_1 accingeva a salire i gradini di accesso ai giardinetti pubblici circostanti il complesso condominiale, inciampava sul secondo gradino, cadendo rovinosamente nell'aiuola posta in prossimità; - che la caduta doveva ricondursi alla difformità di altezze esistente tra i due gradini esterni all'edificio privato, costituente insidia imprevedibile e non visibile, in quanto non segnalata, né percettibile;
- che, in seguito all'occorso, ella aveva subito gravi lesioni (“frattura scomposta della testa omerale destra, irritazione cutanea regione mammaria e sottomammaria dx”), quantificabili come segue: a) € 19.400,00 per invalidità permanente (danno biologico ed estetico) stimata pari al 10%; b) € 3.465,00 per 35 giorni di invalidità temporanea totale;
c) €
1.732,50 per 35 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; d) € 866,25 per 35 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; e) € 75,34 per spese mediche;
per un totale di € 25.539,09; - che l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita non aveva sortito esito;
- che sussisteva la grave responsabilità dell CP_2 convenuto, proprietario dello spazio pubblico oggetto dell'infortunio e, pertanto, deputato alla relativa custodia e manutenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051
c. c.; - che i gradini oggetto dell'infortunio accidentale presentavano caratteristiche non conformi alla normativa vigente e, in particolare, a quanto disposto dal D.M.
14.06.1989 n. 236 in tema di “prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento dell'eliminazione delle barriere architettoniche”: - che l'anomalia denunciata presentava in ogni caso tutte le caratteristiche dell'insidia e trabocchetto: la sua localizzazione, le condizioni di visibilità e l'assenza delle dovute cautele, quali un marca-gradino che evidenziasse tale irregolarità, l'assenza di un corrimano laterale, la mancata segnalazione dell'insidia avevano reso tale situazione di pericolo imprevedibile ed inevitabile, donde la responsabilità dell'Ente convenuto anche ex art. 2043 c.c.. Concludeva chiedendo: accertata la responsabilità del CP_1 nella verificazione del sinistro de quo, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o ex art.
[...]
2043 c.c., condannarlo al ristoro in favore di lei dei danni alla persona subiti, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere, il tutto nella misura di €
25.539,09 o in quella diversa di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal sinistro al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa depositata in data 24.04.2023 si costituiva in giudizio il contestando l'accadimento riferito, negando la sussistenza di Controparte_1 alcuna anomalia o irregolarità nella situazione dei luoghi, respingendo ogni responsabilità nel verificarsi dell'occorso (sia ex art. 2051 c.c., che ex art. 2043 c.c.), riconducibile piuttosto a disattenzione e/o negligenza dell'attrice nell'incedere e contrastando la richiesta attorea di rivalutazione monetaria e interessi;
concludeva chiedendo rigettarsi la domanda attrice, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; reso da l'interrogatorio formale deferitole;
escussi i testi Parte_1 indicati ed ammessi;
disposta ed espletata consulenza tecnica medico-legale d'ufficio sulla persona dell'attrice; nell'udienza del 10.11.2025, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione orale, venivano precisate le conclusioni e il
Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come strade, marciapiedi e giardinetti pubblici;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016).
L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione;
pertanto, su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto (come una macchia oleosa sulla strada: cfr. Cass 1725/2019).
In quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'ente dimostri che la presenza del materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c..
Nel corso dell'istruttoria la teste (sorella dell'attrice, che Parte_2 nell'occorso la accompagnava assisteva alla caduta e nell'immediatezza verificava anche lo stato dei luoghi) dichiarava: “Confermo che io e la sig.ra Parte_1
il giorno 10.12.2020 transitavamo a piedi in via Carlo Magno all'altezza del
[...] civico n. 11/A ove all'epoca dei fatti era ubicato un negozio di abbigliamento denominato PE OS … Preciso che io e mia sorella camminavamo a piedi sul marciapiede dopo essere uscite dal negozio EP OS … Preciso che io mi trovavo accanto a mia sorella e, mentre ci dirigevamo verso la mia auto, parcheggiata lungo la via Carlo Magno, mia sorella inciampava nel primo gradino di una scalinata posta vicino al negozio. Preciso che i gradini di detta scalinata erano ampi sia in larghezza che in profondità … Riconosco nelle foto che mi vengono esibite, prodotte nel fascicolo di parte attrice in sede di costituzione in giudizio, i gradini di che trattasi”.
La teste indifferente a sua volta dichiarava: “Io uscivo Testimone_1 dal portone di casa mia sito in via Carlo Magno, 11/A, non ricordo esattamente
l'orario, comunque credo intorno alle 18:00, ricordo che era buio, io aprivo per uscire ed ho visto questa signora, la sig.ra , che inciampava sui gradini. Pt_1
Specifico che i gradini sono molto brutti, occorre stare attenti nel percorrerli, sono solo due gradini di differente altezza l'uno dall'altro … confermo che, abitando lì, percorro abitualmente i gradini in questione … Occorre percorrere per forza questi due gradini sia per entrare sia per uscire dal mio condominio che è posto al civico n.
11/A di via Carlo Magno sia per entrare nel negozio LO … confermo che il secondo gradino è più alto rispetto al primo … a me personalmente quando non sono stata attenta, sono inciampata pur conoscendo i gradini … ricordo che, all'incirca cinque, sei o sette anni fa alcune persone sono inciampate sui gradini, forse una o due di sera. Io abito in quel condominio da trentasei anni … Confermo che i suddetti gradini sono privi di marca-gradino e di corrimano… Confermo che la sig.ra non riusciva a muovere il braccio destro e si lamentava di forti Pt_1 dolori … Abbiamo accompagnato a piedi la sig. dal negozio LO, Parte_1 insieme alla sig.ra fino alla macchina di quest'ultima e la Parte_2 stessa ha detto che l'avrebbe accompagnata all'ospedale”.
Ancora, la teste indifferente dichiarava: “Sono affittuaria Testimone_2 del locale commerciale sito al civico 11 di via Carlo Magno in dall'anno CP_1
2020. In quell'anno per pochi mesi sono stata affittuaria anche del locale posto alla stessa via al civico 11/B (l'11/A corrisponde al condominio). Ricordo che nel dicembre 2020, nel tardo pomeriggio, anche se non so precisare l'ora … entrò nel locale commerciale la sig.ra accompagnata da altre due signore di cui Tes_1 non conosco il nome, una delle quali lamentava un indolenzimento al braccio. Io le ho offerto uno sgabello e un bicchiere d'acqua mentre la signora che la accompagnava telefonava a qualcuno perché la venissero a prendere”.
Pertanto, è emerso in giudizio che l'occorso si è verificato in via Carlo Magno in all'altezza dei gradini posti in prossimità del civico 11 (ossia su strada o CP_1 comunque in zona cittadina, di cui l'Amministrazione Comunale aveva la custodia, con i conseguenti obblighi di vigilanza e manutenzione) intorno alle ore 18,00 del
10.12.2020, che era buio e che la caduta dell'attrice è stata determinata dalla presenza
–sulla medesima via, in prossimità dei giardinetti pubblici circostanti il
[...] di due gradini di altezze diverse (la cui difformità non era Parte_3 segnalata e nemmeno percepibile, stante l'oscurità), in cui, transitando a piedi, inciampava , rovinando al suolo e procurandosi lesioni. Parte_1
In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada, il avrebbe quindi dovuto Controparte_1 eliminare la diversità tra le alzate dei due gradini, o, quantomeno, segnalarne la presenza o renderla percepibile con un'illuminazione ad hoc o un marca-gradino, o munendola almeno di un corrimano nel tratto interessato, affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie.
Per sottrarsi in tutto o in parte a responsabilità per l'accaduto il CP_1 nemmeno ha dimostrato che l'attrice avesse in precedenza frequentato i luoghi e fosse a conoscenza della difformità nell'altezza dei gradini e che, quindi, da essa fosse esigibile una attenzione maggiore nell'incedere rispetto a quella ordinaria;
peraltro, l'addotta presenza di rampe non imponeva all'attrice -normodotata- di avvalersene, né poteva pretendersi che ella percorresse il viale calpestabile pedonale anziché transitare sui gradini de quibus, non essendo percepibile l'insidia in questi insita.
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile all'Amministrazione Comunale di , per aver violato l'obbligo di costruire, conservare e/o manutenere in CP_1 stato di sicurezza la via Carlo Magno all'altezza del civico 11 (in prossimità del quale vi erano i gradini in questione) in modo da prevenire danni agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attrice, dall'elaborato redatto dalla C.t.u. dott.ssa nominata in corso di giudizio (le cui indagini appaiono Persona_1 puntuali, esaustive e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico- scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che in data 10.12.2020 , a seguito di una caduta Parte_1 accidentale, riportò la frattura pluriframmentaria scomposta del terzo prossimale dell'omero destro, trattata mediante osteosintesi con placca e viti;
- che le lesioni (di natura traumatica contusivo-fratturativo) ben potevano ricorrere nel corso ed a causa della caduta riferita dall'infortunata; - che ella non aveva precedenti morbosi;
- che per il trattamento delle lesioni riportate la sig.ra fu assistita dagli ortopedici Pt_1 del Presidio Ospedaliero di Scorrano, sia in regime di urgenza che ambulatorialmente;
- che, in considerazione della entità delle lesioni, della storia clinica, dell'esito degli accertamenti e del periodo medio di riparazione previsto per lesioni analoghe a quelle riportate dall''attrice, il periodo di inabilità biologica temporanea totale poteva stimarsi in 7 giorni, con un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale medialmente valutato al 75% di 30 giorni, un successivo periodo mediamente valutato al 50% ed al 25% rispettivamente di 30 giorni cadauno, nonché la permanenza di postumi nella misura del 7% (rappresentati da esiti algo- disfunzionali di apprezzabile entità di frattura pluriframmentaria del terzo prossimale dell'omero destro in destrimane trattata con osteosintesi con placca e viti in situ); - che le spese mediche sostenute erano congrue e pertinenti e non ne erano prevedibili di ulteriori in futuro.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età della danneggiata all'epoca dell'occorso (64 anni) e anche in applicazione delle più recenti tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attrice la somma, già valutata all'attualità, di € 16.001,00 (di cui € 805,00 per I.T.T., € 2.587,50 per I.T.P. al 75%,
€ 1.725,00 per I.T.P. al 50%, € 862,50 per I.T.P. al 25%, € 10.021,00 per danno biologico permanente) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da essa sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attrice, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di € 75,00.
In conclusione, spetta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 16.076,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza dell'Ente convenuto segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia OSto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il a risarcire l'attrice dei danni subiti a causa Controparte_1 della caduta occorsale in data 10.12.2020 in nei pressi di CP_1 Parte_3 nella complessiva misura di € 16.076,00, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
2) condanna altresì il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 3.838,30, di cui €
284,40 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e compensi CP_1 liquidati alla C.t.u. nominata in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 11 novembre 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia OSto)