Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/06/2025, n. 12224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12224 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12224/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03603/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2020, proposto da
Geco Renew Group S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ulisse Corea, Matteo Paolelli, Luca Ercolano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Fraccastoro in Roma, via del Corso n. 509;
per l'annullamento
- dei seguenti provvedimenti del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. di rigetto della richiesta di accesso agli incentivi di cui al D.M. 16.02.2016:
(i) prot. n. GSEWEB/P20200217284 del 22 aprile 2020 in relazione all’intervento, indentificato con il codice CT00306851, di installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, effettuata sull’immobile, di proprietà del Sig. Aquilino Boffa, sito in Pesco NN (BN), alla Strada Statale 212, Terzo Tronco, 59, (82020), identificato al catasto in foglio 5, particella 621/sub5;
(ii) prot. n. GSEWEB/P20200217361 del 22 aprile 2020 in relazione all’intervento, indentificato con il codice CT00306811, di installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, effettuata sull’immobile, di proprietà del Sig. Aquilino Boffa, sito in Pesco NN (BN), alla Strada Statale 212, Terzo Tronco, 57, (82020), identificato al catasto in foglio 5, particella 621/sub3;
(iii) prot. n. GSEWEB/P20200217360 del 22 aprile 2020 in relazione all’intervento, indentificato con il codice CT00348008, di installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, effettuata sull’immobile, di proprietà del Sig. PO OP, sito in Capaccio (SA), al Viale della Repubblica, s.n.c., (84047), identificato al catasto in foglio 12, particella 2278/sub13;
(iv) prot. n. GSEWEB/P20200217283 del 22 aprile 2020 in relazione all’intervento, indentificato con il codice CT00295979, di installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, effettuata sull’immobile, di proprietà della Sig.ra EP Del Leo, sito in Forio (NA), alla via Bocca, 63, (80075), identificato al catasto in foglio 29, particella 396/sub2;
(v) prot. n. GSEWEB/P20200217282 del 22 aprile 2020 in relazione all’intervento, indentificato con il codice CT00289661, di installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, effettuata sull’immobile, di proprietà del Sig. RI CO, sito in Forio (NA), alla via Parroco Leonardo d’Abundo, 1, (80075), identificato al catasto in foglio 42, particella 1362/sub3;
(vi) prot. n. GSEWEB/P20200217271 del 22 aprile 2020 in relazione all’intervento, indentificato con il codice CT00329323, di installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, effettuata sull’immobile, di proprietà del Sig. OC DE ON, sito in Olevano sul Tusciano (SA), Loc. Festola, 120/A, (84062), identificato al catasto in foglio 20, particella 46/sub2;
(vii) prot. n. GSEWEB/P20200217365 del 22 aprile 2020 in relazione all’intervento, identificato con il codice CT00326342, di installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, effettuata sull’immobile, di proprietà del Sig. OC DE ON, sito in Olevano sul Tusciano (SA), Loc. Festola, 120/A, (84062), identificato al catasto in foglio 20, particella 46/sub3;
(viii) prot. n. GSEWEB/P20200217299 del 22 aprile 2020 in relazione all’intervento, indentificato con il codice CT00296437, di installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, effettuata sull’immobile, di proprietà del Sig. EF FE, sito in Forio (NA), alla via Vicinale Scannella, 35, (80075), identificato al catasto in foglio 43, particella 42/sub4;
(ix) prot. n. GSEWEB/P20200217293 del 22 aprile 2020 in relazione all’intervento, indentificato con il codice CT00307173, di installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, effettuata sull’immobile, di proprietà del Sig. NZ ER, sito in Terzigno (NA), via Panoramica Vesuvio, s.n.c., (80040), identificato al catasto in foglio 25, particella 194/sub4;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, e in particolare, ove occorrer possa, dei relativi preavvisi di rigetto prot. n. GSEWEB/P20200122808 del 4 marzo 2020, prot. n. GSEWEB/P20200122869 del 4 marzo 2020, prot. n. GSEWEB/P20200141375 dell’11 marzo 2020, prot. n. GSEWEB/P20200141212 dell’11 marzo 2020, prot. n. GSEWEB/P20200122735 del 4 marzo 2020, prot. n. GSEWEB/P20200141246 dell’11 marzo 2020, prot. n. GSEWEB/P20200141334 dell’11 marzo 2020, prot. n. GSEWEB/P20200141259 dell’11 marzo 2020 e prot. n. GSEWEB/P20200122879 del 4 marzo 2020;
nonché per l’accertamento
del diritto della Geco Renew Group S.r.l. ad ottenere i benefici di cui D.M. 16.2.2016, come da richieste presentate al GSE;
e la condanna
del GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. a riconoscere alla ricorrente i suddetti incentivi ex D.M. 16.2.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio sono stati impugnati i provvedimenti, più puntualmente indicati in epigrafe, con i quali il G.S.E. ha respinto nove distinte richieste di accesso agli incentivi di cui al D.M. 16.02.2016 avanzate dalla società ricorrente: avverso tali atti sono stati articolati i seguenti motivi di gravame:
1) si denuncia, in primo luogo, il travisamento dei presupposti di fatto posti alla base dei provvedimenti, e un’errata applicazione della disciplina normativa di riferimento da parte della P.A. procedente;
si assume, in particolare, che l’obbligo di “installazione di sistemi di contabilizzazione del calore” sussisterebbe solo in relazione a interventi che presentano una “superficie del campo solare superiore a 100 m2” (cfr. Par. 5.10.2.ix e 6.5 delle Regole Applicative);
dunque, l’art. 4, co. 2, lett. c), del Decreto e il Par. 6.5 delle regole applicative introdurrebbero una specifica deroga al rispetto di uno dei requisiti del contratto di servizio energia e, segnatamente, del requisito di cui all’art. 4, co. 1, lett. f), dell’Allegato II al d.lgs. n. 115/200;
si aggiunge che, se l’obbligo di installare un misuratore di energia derivasse dal contratto di servizio energia (art. 4, co. 1, lett. f), vi sarebbe una evidente disparità di trattamento rispetto al caso in cui il privato richieda “direttamente” di avere accesso agli incentivi di cui al D.M. 16.2.2016, senza avvalersi di una ESCO;
di qui, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, laddove dispongono il rigetto delle richieste di ammissione agli incentivi in considerazione della mancata “installazione di un misuratore di energia termica”, per asserita violazione dell’art. 4, co. 1, lett. f) dell’Allegato II, al d.lgs. n. 115/2008;
2) i provvedimenti impugnati sarebbero, altresì, illegittimi nella parte in cui rilevano, quale causa ostativa all’accesso agli incentivi, la mancata trasmissione di “fatture” e “ricevute inerenti i pagamenti corrisposti finora dal soggetto ammesso alla ESCO, per il servizio derivante dal contratto fornito”, non sussistendo alcuna norma che impone tale adempimento;
sarebbe, infatti, necessaria la sola produzione delle fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento, e non anche di quelle relative ai pagamenti intercorsi tra la ESCO e il soggetto ammesso al beneficio;
in ogni caso, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per violazione del Par. 6.8 delle regole applicative, che dispone l’esenzione “dalla presentazione di fatture e ricevute dei bonifici” degli “interventi realizzati su edifici di privati, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto, per i quali è stato stipulato un contratto di prestazione energetica tra privato ed ESCO, quest’ultima in qualità di soggetto responsabile dell’intervento;
peraltro, l’asserita mancata trasmissione al GSE di “fatture e […] ricevute” relative ai pagamenti intercorsi tra la ESCO e il soggetto ammesso, non costituirebbe una “violazione rilevante” ai fini dell’erogazione degli incentivi e, come tale, non potrebbe comportare in alcun modo il rigetto dell’istanza, trattandosi di violazioni di carattere meramente formale.
Si è costituito il GSE deducendo che, nel corso del giudizio, vi era stato un riesame delle pratiche per sette delle nove istanze respinte, con esito positivo per la ricorrente; nel resto, la parte resistente ha chiesto la reiezione dell’impugnazione.
All’udienza straordinaria dell’11 aprile 2025, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte circa la legittimità dei provvedimenti reiettivi delle istanze proposte dalla società ricorrente e aventi ad oggetto l’accesso ai benefici di cui al D.M. 16.02.2016.
Come in precedenza evidenziato, alcune di tali istanze (sette sulle complessive nove) sono state riesaminate dalla parte resistente nel corso del giudizio, con esito favorevole per la parte istante: dunque, in parte de qua , la materia del contendere deve essere dichiarata cessata.
2. Le censure articolate in ricorso devono, invece, essere sottoposte a scrutinio in riferimento alle due ulteriori istanze di incentivo respinte dal GSE, avuto riguardo alla circostanza che, in relazione ad esse, non è stata avanzata alcuna richiesta di riesame.
Si tratta, in particolare, delle istanze prot. GSEWEB/P20200217271 (codice - CT00329323) e prot. GSEWEB/P20200217365 (codice CT00326342), riferite a immobili appartenenti al medesimo soggetto (cfr. docc. 1 e 2 della produzione di parte resistente).
In entrambi i casi, e come in precedenza evidenziato, il diniego opposto dal GSE è fondato su una pluralità di ragioni, inerenti alla carenza dei necessari presupposti per l’ammissione agli incentivi richiesti: ne discende che l’infondatezza delle censure proposte avverso anche solo uno dei motivi a sostegno del provvedimento impugnato esclude la possibilità di accogliere il gravame.
In termini: “ Per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze. In presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente il riscontro della legittimità delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso, in considerazione del fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermat a” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 febbraio 2024, n. 157).
I due provvedimenti per i quali la materia del contendere non è ancora cessata, hanno il seguente contenuto (nella parte di interesse):
“…. dall’analisi della documentazione pervenuta in data 12.03.2020 è emerso che, non sono state fornite informazioni e/o elementi sufficienti atti a superare i motivi di cui al provvedimento GSE del
11.03.2020 (prot. GSEWEB/P20200141246) e richiamati in premessa.
In particolare, l’ulteriore documentazione trasmessa non è idonea in quanto:
- non vi sono elementi per verificare la presenza, la corretta installazione e il corretto funzionamento di un misuratore di energia termica. Infatti, la richiesta non è corredata di fatture di acquisto del componente, elaborati grafici di inserzione dello strumento, fotografie dell’installazione dello strumento e fotografie dell’attuale misura, come invece richiesto nella richiesta di integrazione;
- con riferimento al precedente alinea, la ESCO ha indicato che non si è provveduto alla fornitura e installazione dello strumento di misura dell’energia termica il ché è in contrasto con quanto riportato nel contratto fornito e ne vanifica i presupposti. Inoltre, stante quanto indicato sul contatore, emerge che il contratto non rispetta i requisiti minimi di cui all’Allegato II del D.Lgs. 115/08 (modello 10 di cui all’Allegato 2 delle Regole Applicative). In particolare:
- il requisito richiesto alla lettera f) non trova riscontro all’interno del contratto in quanto non è prevista la misurazione dell’energia termica utilizzata da ciascuna dall’utenza servita dall’impianto con idonei apparati conformi alla normativa vigente.
- non sono state inviate fatture e relative ricevute di pagamento inerenti gli importi corrisposti finora dal soggetto ammesso a favore della ESCO, per il servizio derivante dal contratto di servizio energia sottoscritto tra le parti ” (cfr. docc. 1 e 2 della produzione di parte ricorrente).
Difatti, il modello elaborato per la “dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti del contratto di servizio energia o di servizio energia plus (accesso diretto)” (ovvero, quello di cui all’Allegato II del D.Lgs. 115/08: modello 10 di cui all’Allegato 2 delle Regole Applicative) prevede, alla lett. F), che dalla parte istante venga resa dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 e dell’art. 23 del D.Lgs. 28/11, relativamente all’esistenza del seguente requisito “ misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, o la sola misurazione nel caso di impianti individuali, dell'energia termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto, con idonei apparati conformi alla normativa vigente ”.
In tal senso, la pacifica assenza di ogni meccanismo idoneo a consentire la misurazione dell’energia utilizzata, esclude la ricorrenza, come rilevato dal Gestore, dei presupposti necessari all’accoglimento dell’istanza.
Del resto, come condivisibilmente osservato dalla parte resistente nelle proprie difese, la normativa di riferimento prevede: “Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia, un contratto deve fare esplicito e vincolante riferimento al presente atto e prevedere la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche […] dell’energia termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto ” (cfr. art. 4, comma 1, lett. f, dell’Allegato II al d.lgs. n. 115/2008).
Ne discende che, nel caso di discostamento dal modello contrattuale in tal modo delineato, non si sarebbe più in presenza di un contratto di servizio energia, ma di un accordo diverso.
Ciò vale a escludere la fondatezza del ricorso, assorbendo il rilievo delle ulteriori contestazioni, secondo la giurisprudenza in precedenza richiamata.
3. In ragione di quanto precede, la materia del contendere deve essere dichiarata in parte cessata; nel resto, il ricorso deve essere respinto.
La decisione resa giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO