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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli Presidente dr. Virginia Zuppetta Consigliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 710 del ruolo generale delle cause dell'anno
2021
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese dall'avv. Alessio Epifani, presso il cui C.F._2
studio, in Seclì (Le) alla via Galatone n. 95, sono elettivamente domiciliate in virtù di mandato in atti
APPELLANTI
E
unipersonale (c.f./p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar di Pordenone del 05.11.2018 (rep. n. 299772 – racc. n. 32631) la Persona_1
(c.f./p. iva ), in persona del Parte_3 P.IVA_2
dott. (nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, nella qualità di procuratore speciale investito di tutti i poteri a C.F._3
lui attribuiti in forza di procura speciale per atto per notar da Roma del Persona_2 02.08.2018 (rep. n. 18551 - racc. n. 8917), rilasciata dal dott. munito dei Persona_3
necessari poteri in forza della delibera del consiglio di Amministrazione del 03.04.2017, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario D'Oria e Vittorio D'Oria, presso il cui studio, in
Maglie alla via Matteotti n. 21 - è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
, c.f. Controparte_3 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 12.7.23, le parti hanno precisato le conclusioni, con memorie depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così sintetizzato dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1868/2021 del
18.6.2021, pubblicata in pari data: “Con atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificati in data 21.2.2017, e proponevano opposizione avverso il Parte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3578/2016, (proc. n. 12554/2016 R.G.), emesso dal
Tribunale di Lecce il 15.12.2016, notificato a il 12.1.2017 e a Parte_1 Pt_2
il 13.1.2017. Con separato atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data
[...]
24.2.2017, proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, notificatogli Controparte_3
il 17.1.2017.
Principiando dai fatti contenuti negli atti introduttivi di e , le Parte_2 Parte_1
attrici contestavano l'ingiunzione rivolta loro ed a in solido tra loro, in qualità di Controparte_3
fideiussori della Mavan s.r.l., della somma di € 148.660,41 per scoperto di conto corrente societario n.
1124179) in favore di oltre interessi di mora, spese ed accessori, Controparte_4
adducendo le seguenti motivazioni: reputavano illegittima l'applicazione sia delle commissioni di massimo scoperto, sia delle commissioni di messa a disposizione fondi in quanto non pattuite;
ritenevano illegittimo il saggio di interesse praticato perché oltre soglia. In ordine alla fideiussione, contestavano: il mancato adempimento agli obblighi informativi incombenti sull'Istituto di credito;
l'avere continuato, la Banca, a far credito alla Mavan s.r.l. nonostante le sue peggiorate condizioni economiche, la decadenza dall'azione intrapresa ex art. 1956 c.c. e ss. per essere spirato il termine semestrale per essa previsto e la nullità del negozio fideiussorio contratto ai fini della concessione di sconfinamenti in favore della Mavan s.r.l., per la sua assoluta genericità ed indeterminatezza, mancando questo di un riferimento ad un conto corrente, ad un affidamento o ad un finanziamento esistenti in capo alla Società dagli opponenti garantita.
Concludevano chiedendo: di accertare e dichiarare l'invalidità parziale del rapporto di apertura di credito;
di accertare l'esatto dare-avere tra le parti contrattuali;
di accertare e dichiarare la nullità del contratto di fidejussione per vessatorietà delle clausole di esonero e rinuncia nel negozio previste;
accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore per effetto dell'art. 1956 c.c. e per violazione del dovere di informativa incombente sulla Banca;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali del mutuo inerenti alla determinazione degli interessi corrispettivi e di mora per usurarietà di tali saggi ed alla capitalizzazione trimestrale degli stessi.
Si costituiva con comparsa di risposta che contestava quanto ex adverso Controparte_4
sostenuto circa le condizioni contrattuali di mutuo ed apertura di credito, precisando che la non CP_4
avrebbe potuto comunicare ai fideiussori informazioni circa l'esposizione debitoria della Società garantita vista la loro posizione di amministratori e soci. L'opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese.
in particolare, lamentava che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base del solo Controparte_3
salda-conto e di un estratto conto incompleto. Aggiungeva, poi, che lo scoperto era frutto di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché della loro usurarietà ed, infine, dell'illegittima applicazione di c.m.s. e giorni valuta fittizi;
con vittoria di spese.
Concludeva chiedendo: la sospensione ex art. 649 c.c. della provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
di accertare e dichiarare l'illegittimità del rapporto di credito a causa di c.m.s., giorni valuta ed interessi contrari alle norme di legge e nullità delle clausole contenute nei contratti oggetto di causa.
Si costituiva con comparsa di risposta che contestava quanto ex adverso Controparte_4
sostenuto circa le condizioni contrattuali di mutuo ed apertura di credito. L'opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese.
I tre procedimenti venivano riuniti.
Con ordinanza del 28.9.2018 il Tribunale di Lecce rigettava l'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il 30.1.2019 la e per essa – nella sua qualità di Controparte_1
procuratrice - la come interveniente ex art. 111 c.p.c. ed in qualità di Parte_3 cessionaria del credito oggetto di causa e vantato dalla Banca opposta e chiedeva l'estromissione dal giudizio della cedente Controparte_4
Con ordinanza del 10.4.2019 il Tribunale di Lecce rigettava l'istanza di revoca dell'ordinanza del
28.9.2018.
La causa veniva istruita tramite prove documentali e c.t.u. e decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa discussione orale.
Con la suddetta sentenza n. 1868/2021, il Tribunale di Lecce così statuiva “accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3578/2016, emesso dal Tribunale di Lecce il
15.12.2016, notificato a il 12.1.2017, a il 13.1.2017, a Parte_1 Parte_2
il 17.1.2017; 2) condanna gli opponenti in solido, al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
in qualità di procuratrice di della somma di € Parte_3 Controparte_1
129.217,40 , oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese di CTU nell'importo già liquidato con separato decreto.”
Il primo giudice così motivava: “Dunque, ad esito della consulenza tecnica d'ufficio è emerso: che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era stata pattuita e correttamente applicata, lo stesso dicasi per i giorni valuta. In particolare, circa il primo punto era prevista una capitalizzazione reciproca degli interessi con capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che passivi. Pertanto il c.t.u. non ha proceduto ad alcuna depurazione da anatocismo.
Risultano pattuite le spese di apertura e chiusura conto per un totale di € 8.189,80, da cui il ctu ha eliminato ogni capitalizzazione.
Per quanto concerne la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità della clausola di determinazione e di applicazione delle commissioni di massimo scoperto, per carenza di una valida causa negoziale, si ritiene che la stessa, nella presente controversia, sia parzialmente fondata. ….. nella presente controversia le commissioni di massimo scoperto risultano pattuite salvo che per € 13.258,68 (scaturenti da mancata pattuizione nei periodi quarto trimestre 2004-secondo trimestre 2009 e terzo trimestre 2009-secondo trimestre 2016). Questi sono stati, dunque, espunti dall'ammontare residuo del debito.
Infine, in relazione alla presenza di tassi applicati oltre soglia e, dunque, usurari, è emerso da c.t.u. che al momento della apertura di credito il saggio convenuto era inferiore ai limiti posti dalla normativa antiusura;
anche per ciò che concerne i tassi applicati successivamente, in corso di rapporto, sulla linea delle istruzioni di Banca d'Italia in materia, si è rilevata la loro corretta applicazione in ottemperanza alla l. 108/96. Per quel che riguarda, poi, il contratto di fideiussione gli attori lo hanno consapevolmente sottoscritto.
Costituisce onere del fideiussore, ex art. 1956 c.c. provare che l'Istituto di credito era a conoscenza della situazione di dissesto finanziario della Società garantita. Ma vi è di più, i fideiussori erano tutti soci ed amministratori della Mavan s.r.l., pertanto potenzialmente in grado di conoscere le reali condizioni patrimoniali della debitrice.
Circa la nullità delle clausole fideiussorie e loro vessatorietà, le doglianze appaiono indeterminate e generiche.
Per quel che concerne, in conclusione, la decadenza ex art. 1957 c.c. dell'opposta dall'azione utile alla contestazione del mancato pagamento, si osserva che questa non si è verificata, essendo presenti gli atti di messa in mora della Mavan s.r.l. e fideiussori risalenti al 2015 e rispettosi del periodo semestrale, decorrente dalla data di scadenza dell'obbligazione principale, entro cui far valere il credito..”
Le sig.re e hanno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2
la decisione del primo giudice, cui ha resistito la e per essa, quale Controparte_1
mandataria Parte_3
Nessuno si è costituito per . Controparte_3
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 12.7.2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Con il primo motivo di appello, le appellanti deducono: “Erroneità della sentenza impugnata per vizio della motivazione laddove il primo giudicante ha ritenuto che è stata introdotta una nuova domanda contenuta nella memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. di e Parte_1
inerente la violazione ad opera della a tutela della concorrenza Parte_2 Controparte_5
e del mercato.”; assume l'appellante che “Il primo Giudice ha errato nel ritenere: a. che con la seconda memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. la difesa delle signore e ha Parte_1 Parte_2
introdotto domande o eccezioni nuove, posto che già nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3478/2016 veniva dedotta la nullità delle fideiussioni ex adverso richiamate per assoluta genericità, indeterminatezza, vessatorietà delle clausole di estensione dei termini di esercizio dell'azione e degli obblighi di informativa;
decadenza della copertura fideiussoria per decorrenza dei termini massimi per esercizio dell'azione; decadenza dalla copertura fideiussoria per omesso rispetto dei doveri di informativa. Nonché veniva dedotta la nullità delle fideiussioni per violazione della legge 287/1990 poichè dall'esame delle stesse emergeva come fossero pressoché conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e di cui la Banca
d'Italia aveva censurato la validità poiché frutto di un'intesa anticoncorrenziale in contrasto con la normativa antitrust. b. Sicché nessuna nuova domanda è stata avanzata dalla difesa delle signore . Pt_2
Il motivo è infondato.
La corte concorda con la decisione del primo giudice: “Occorre preliminarmente esaminare l'inammissibilità della nuova domanda contenuta nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 di Parte_1
e inerente la violazione ad opera della Banca opposta della legge 287/1990 a
[...] Parte_2
tutela di concorrenza e mercato. Nella seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. non è, infatti, consentito introdurre domande o eccezioni nuove, ma esclusivamente a queste replicare o proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Nella specie, l'Istituto di credito non ha mai sollevato tale questione nella sua comparsa di risposta, da cui sarebbe eventualmente discesa la possibilità di replica delle nelle rispettive memorie ex art. 183 c.p.c.. Giova ricordare, inoltre, ad ulteriormente Pt_2
avvalorare tale assunto, che, a rigor di logica giuridica, l'eventuale ammissibilità di tale nova avrebbe comportato l'impossibilità dell'Autorità giudicante di rilevare d'ufficio (stante l'assenza di domande ed eccezioni sul punto negli atti introduttivi), entro la prima udienza, la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale per le Imprese con sede in Napoli.”
Invero, la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è stata proposta solo con la memoria istruttoria ex art. 183, 6° co., n° 2, l'atto di citazione e la prima memoria ex art. 183, 6° co., n° 1, contengono solo contestazioni generiche relative ai detti contratti fideiussori, senza alcun accenno all'accertamento della eventuale intesa anticoncorrenziale.
In disparte, il fatto che l'art. 3, comma 1, lett. c) del d. lgsl. n. 168/2003 – come sottolineato dal primo giudice - attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa "le controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287". Detta disposizione stabilisce in particolare che "le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni".
L'art. 3, comma 1, lett. d) del d. lgsl. n. 168/2003, inoltre, attribuisce alla medesima sezione specializzata tutte "le controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea". B. Con il secondo motivo di appello, le appellanti lamentano l' “Erroneità della sentenza impugnata per vizio della motivazione concernente le risultanze della CTU economico-contabile eseguita sul contratto di c/c n. 1124179 nonché dei quesiti posti dal Giudice.”, lamentano che “pur a fronte di specifica pattuizione di capitalizzazione trimestrale reciproca, ciò che è necessario mettere in luce è che la totale irrisorietà della misura del tasso attivo (0,10%) rispetto a quello passivo (13,37 %) previsto in contratto, neutralizza di fatto la previsione della reciprocità della suddetta capitalizzazione con conseguente squilibrio intercorrente tra le parti. Nel caso di specie formalmente è stata rispettata la capitalizzazione trimestrale reciproca, salvo poi frustrarla nella pratica applicativa come si evince dal netto divario intercorrente tra il tasso attivo e quello passivo praticato. Sicché la giurisprudenza ha osservato come la previsione di capitalizzazione su base reciproca debba trovare nella sostanza una effettiva applicazione, pena l'elusione del principio di reciprocità statuito dalla delibera CIRC del 09.02.2000.
Da quanto detto, emerge con tutta evidenza come il primo giudicante sia incorso in un errore di fatto, non avendo, a fronte di quanto argomentato, espunto dal rapporto dare-avere intercorrente tra le parti la somma derivante dalle capitalizzazione trimestrali degli intresi passivi applicati in costanza di rapporto di conto corrente”.
Il motivo è infondato.
Invero, secondo la Suprema Corte “il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento (Cass., 24/04/2024, n.11014, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori). La specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli artt. 1283
e 1284 cod. civ. richiedono perché essi producano a loro volta interessi (cioè il cosiddetto anatocismo), deve in ogni caso essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo.”
Nella fattispecie, la previsione di reciprocità degli interessi è stata redatta per iscritto e gli interessi sono sempre risultati al di sotto dei tassi soglia anti usura. Pertanto, correttamente il primo giudice, recependo le conclusioni del ctu, ha ritenuto dovuto l'importo maturato per effetto della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi attivi e passivi
C. Con il terzo motivo di appello, le appellanti lamentano l' “Erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art 1956 c.c. e vizio della motivazione concernente la violazione dei doveri di informazione inerenti i contratti di fideiussione sottoscritti.” Assumono che “Preliminarmente giova precisare che giammai è stata socia della Mavan s.r.l. né ha mai assunto cariche in seno Parte_2
alla predetta società, essendo ella semplice fideiussore di quest'ultima società nei confronti della Banca
Popolare Pugliese Soc. Coop. per az.. Sicché mai alcuna comunicazione tempestiva è ad essa pervenuta dalla in merito alle difficoltà economiche in cui versava la società se non dopo che Controparte_4
la situazione di crisi della società si è irreversibilmente cronicizzata anche a fronte delle sistematiche concessioni di sconfinamento concesse dall'Istituto di credito. Trattandosi di fideiussioni omnibus, dunque per obbligazioni presenti e future, l'omessa informazione della situazione anzidetta non ha posto oggettivamente la signora nelle condizioni di tutelare la sua posizione – evidentemente Parte_2
vulnerata dall'incidere della situazione di dissesto economico della Mavan s.r.l. – mediante l'azionamento delle tutele legali previste.”
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal primo giudice “Costituisce onere del fideiussore, ex art. 1956 c.c. provare che l'Istituto di credito era a conoscenza della situazione di dissesto finanziario della Società garantita. Ma vi è di più, i fideiussori erano tutti soci ed amministratori della Mavan s.r.l., pertanto potenzialmente in grado di conoscere le reali condizioni patrimoniali della debitrice.”
I fideiussori, invero, non hanno provato che la banca fosse a conoscenza sulla situazione debitoria della Mavan e abbia omesso di fornire informazioni ai garanti. Inoltre, i fideiussori erano tutti potenzialmente in grado di conoscere le reali condizioni patrimoniali della debitrice garantita: i sigg.ri e dalla data di Controparte_3 Parte_1
costituzione di Mavan s.r.l. e fino al suo fallimento, sono stati ininterrottamente
Amministratori e legali rappresentanti della società garantita;
i garanti sono tutti fratelli germani, soci della Mavan s.r.l. e hanno prestato la loro attività all'interno dell'azienda familiare.
D. Con il quarto motivo di appello, le appellanti lamentano l' “Erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art 1957 c.c. e vizio della motivazione concernente la nullità dei contratti di fideiussione e violazione dall'art. 2 L. n. 287/1990 “Legge Antitrust” - fideiussione modello ABI 2003.”
Precisano che “Negli atti processuali contenuti nel fascicolo d'ufficio già mai si rinviene la circostanza secondo la quale l'opposta abbia agitato giudizialmente nel termine semestrale sia Controparte_4
nei confronti della Mavan s.r.l. che nei confronti dei fideiussori posto che l'azione giudiziale esperita nei confronti dei fideiussori avviene circa dopo un anno da quando era stata revocata la linea di credito alla società Mavan s.r.l. con richiesta di rientro dalle esposizioni debitorie. Sicché non Controparte_4
ha certamente rispettato il termine semestrale previsto dall'art 1957 c.c. e pertanto è decaduta dall'azione finalizzata alla contestazione del mancato pagamento.”
Il motivo è infondato.
E' agli atti che la banca ha agito nei termini.
Infatti, molto prima della scadenza del semestre previsto dall'art. 1957 c.c., a carico di
Mavan s.r.l. pendeva già la procedura concorsuale poi conclusasi con la dichiarazione di fallimento intervenuta nel giugno 2016, sicché contro la debitrice non erano sostanzialmente proponibili istanze e azioni di recupero diverse da quelle previste appunto dalla legge fallimentare. Sul punto la Suprema Corte ha così disposto: “La decadenza della fideiussione - prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione - non può operare allorché esista un ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore nei confronti del debitore principale, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando sia evidente "a priori" e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo addebitarsi a negligenza del creditore e, quindi, considerarsi produttiva dell'estinzione della garanzia.
(Nella specie, il giudice di merito aveva individuato l'ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore nell'apertura della procedura di concordato preventivo del debitore).Cass. 1979, n. 2958
In disparte che l'art. 6 del contratto di fideiussione prevede appunto che il garante “resta obbligato verso la Banca fino alla totale estinzione di ogni credito da essa vantato verso il debitore”.
Va ora esaminato l'appello incidentale proposto dall' . Controparte_6
Con il primo motivo di appello incidentale, la deduce “SULLA Controparte_1
PARTE DELLA SENTENZA CHE HA ERRONEAMENTE RITENUTO NON
DOVUTA LA SOMMA DI €. 13.258,68 PER COMMISSIONI DI MASSIMO
SCOPERTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1339 E 1419, 2° CO., C.C., IN
RELAZIONE ALL'ART. 27, 4° CO., D.L. 24 GENNAIO 2012 N. 1, CONVERTITO IN L. 24 MARZO 2012 N. 27 E ALL'ART. 117 BIS rileva che “Errata ed CP_7
ingiusta è la sentenza incidentalmente impugnata, nella parte in cui ha ridotto di €. 13.258,68
l'ammontare complessivo delle somme dovute dagli appellanti principali.”
Il motivo è infondato.
La corte, anche su questo punto, concorda con la decisione del primo giudice che facendo proprie le conclusioni del ctu ha così statuito: “Ebbene, nella presente controversia le commissioni di massimo scoperto risultano pattuite salvo che per € 13.258,68 (scaturenti da mancata pattuizione nei periodi quarto trimestre 2004-secondo trimestre 2009 e terzo trimestre 2009-secondo trimestre 2016).
Questi sono stati, dunque, espunti dall'ammontare residuo del debito.”
Con il secondo motivo di appello incidentale, la deduce “SULLA Controparte_1
PARTE DELLA SENTENZA CHE HA COMPENSATO INTEGRALMENTE LE
SPESE DEL GIUDIZIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 92 C.P.C.”. sostiene che “Ha errato il Tribunale a compensare le spese di lite, per giunta interamente, sul presupposto della soccombenza reciproca. È il caso di ricordare che, mentre il decreto ingiuntivo era stato emesso per l'importo di €.
148.660,41, la sentenza ha condannato gli appellanti al pagamento della somma di €. 129.217,40.”
Il motivo è fondato.
La revoca del decreto ingiuntivo opposto e la riduzione in minima parte dell'importo per cui vi è condanna non giustifica la compensazione totale delle spese di lite del primo grado di giudizio. La corte ritiene, pertanto, che le spese del primo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza anche virtuale, vengono poste a carico delle odierne appellanti, così come liquidate in dispositivo.
Per tutto quanto sopra argomentato, l'appello principale deve essere rigettato e l'appello incidentale va accolto per quanto di ragione, come sopra specificato. l'opposizione rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1868/2021, del 18.6.2021, pubbl. in pari data, resa dal
Tribunale di Lecce, rigetta l'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale così dispone: - per il primo grado condanna gli opponenti , Controparte_3 Parte_1
e in solido, al pagamento in favore della Parte_2 Parte_3
in qualità di procuratrice di delle spese processuali liquidate
[...] Controparte_1
in complessivi €. 4.000,00 per compensi;
- per il presente grado, condanna le odierne appellanti, e Parte_1
al pagamento in favore della in qualità Parte_2 Parte_3
di procuratrice di delle spese processuali liquidate in complessivi Controparte_1
€. 3.900,00,
- oltre, per entrambi i gradi di giudizio i.v.a., c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge;
- pone le spese di ctu a carico di , di e di Controparte_3 Parte_1
Parte_2
Conferma nel resto l'impugnata sentenza
Lecce, 20.5.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)