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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1106/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est.
dott. Fulvio Mastro Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1106 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
12.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
,rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 c.f.: C.F. 1
,
Roberto Inzolia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catania, alla via
Montello n. 1, giusta procura in atti;
E
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 c.f.:
, C.F._2
Chiara Gallone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), al C.so
Garibaldi n. 121, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 18.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola (NA) il 24.05.2019, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale, e precisando che dalla loro unione non erano nati figli, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 12.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM, che esprimeva parere favorevole.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 4077/2023) emessa in data 04.10.2023 e pubblicata il 13.10.2023 con attestazione del passaggio in giudicato del 03.04.2025; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si trascrivono: "omologare le condizioni economiche pattuite tra le parti, ovverosia l'assenza di qualsivoglia obbligo reciproco, in considerazione della brevità del matrimonio, della piena capacità lavorativa di entrambi e, soprattutto, dell'assenza di prole e di beni in comune;
- dichiarare compensate le spese legali".
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: C.F. 1 ) e Parte_2 (c.f.: Parte_1
contratto in Afragola (NA) il 24.05.2019 (atto n. 49, Parte C.F. 2 و
II, Serie A, anno 2019;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 12.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est.
dott. Fulvio Mastro Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1106 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
12.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
,rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 c.f.: C.F. 1
,
Roberto Inzolia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Catania, alla via
Montello n. 1, giusta procura in atti;
E
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 c.f.:
, C.F._2
Chiara Gallone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), al C.so
Garibaldi n. 121, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 18.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola (NA) il 24.05.2019, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione giudiziale, e precisando che dalla loro unione non erano nati figli, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 12.06.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM, che esprimeva parere favorevole.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (nr. 4077/2023) emessa in data 04.10.2023 e pubblicata il 13.10.2023 con attestazione del passaggio in giudicato del 03.04.2025; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si trascrivono: "omologare le condizioni economiche pattuite tra le parti, ovverosia l'assenza di qualsivoglia obbligo reciproco, in considerazione della brevità del matrimonio, della piena capacità lavorativa di entrambi e, soprattutto, dell'assenza di prole e di beni in comune;
- dichiarare compensate le spese legali".
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: C.F. 1 ) e Parte_2 (c.f.: Parte_1
contratto in Afragola (NA) il 24.05.2019 (atto n. 49, Parte C.F. 2 و
II, Serie A, anno 2019;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 12.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro