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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1582/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di ZE, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 15/09/2022 al n. 1582/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. GORI SARA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , , E_ C.F._2 NTroparte_2
, anche quali eredi di , elettivamente NTroparte_3 Persona_1 domiciliati presso lo studio dell'Avv. VILLANI FRANCESCO, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI-
nonché
(C.F./P.IVA ), AR P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FEDERICO RUSSO e dell'avv. SILVIA
TRAVERSO, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
- PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 836/2022 emessa dal Tribunale di PI e pubblicata in data 22/06/2022; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 30.04.2025 all'esito dell'udienza del 15.04.2025 celebrata cartolarmente, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante principale: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di ZE, rigettata ogni diversa e contraria istanza, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente atto, in parziale riforma della sentenza 836/2022 del Tribunale di PI - Giudice Onorario
Dott.ssa Corinna Beconi, del 21.06.2022, pubblicata in data 22.06.2022, accogliere, nei limiti dei motivi di appello proposti, le conclusioni di primo grado di seguito riportate:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Sig.ra MARIA della Sig.ra E_ CP_2
del Sig. e del Sig. tutti in solido
[...] NTroparte_3 Persona_1 tra loro, quali proprietari e custodi del terreno posto in Castelnuovo Val di Cecina (PI),
Località Madonna al Piano, identificato al Catasto terreni di detto Comune al foglio 42, part. 122 e per l'effetto condannare la Sig.ra la Sig.ra E_
e il Sig. sia in proprio che quali eredi del Sig. NTroparte_2 NTroparte_3
in solido tra loro, a risarcire tutti i danni patiti e patendi dall'attrice Persona_1
a seguito del sinistro de quo agitur, patrimoniali e non, danno biologico, danno morale
e/o danno esistenziale e/o da personalizzazione, da vita di relazione inclusi e danno figurato casalinga nella misura che risulterà dovuta, per un importo che in via orientativa e senza vincolo alcuno si indica in €. 15.000,00.- con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino alla notifica dell' atto di citazione e successivamente ex art. 1284, comma 4, c.c. sino al saldo, oltre ad €. 2.953,25. a titolo di rimborso per danno emergente dovuto alle spese legali necessarie dell'Avv. Paolo
Baracchino relative alla fase stragiudiziale ante causam come da documento allegato in atti, per un totale pari ad €. 17.953,25.- o nella misura maggiore o minore che risulterà dovuta, danni tutti subiti a seguito del sinistro de quo agitur. Con vittoria di spese e competenze di negoziazione, giudizio, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
Con vittoria di competenze legali, spese, spese generali, CAP ed IVA, come per legge, del secondo grado di giudizio”;
Per parte appellate appellanti incidentali + altri: “si riporta alla comparsa CP_1 di costituzione e risposta e agli atti difensivi (ndr: 'Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e, in accoglimento dell'appello incidentale introdotto dalla comparente riformare l'impugnata sentenza e condannare l' a risarcire tutti i danni subiti da AR
, rilevando indenni i comparenti , , e Parte_1 E_ NTroparte_2 , da ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria. In ogni caso con vittoria di NTroparte_3 spese ed onorari di causa, per entrambi i gradi del giudizio”; NTr per parte appellata “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di ZE, contrariis rejectis, richiamate tutte le difese e le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
346 c.p.c., riservata ogni ulteriore conclusione, deduzione ed eccezione, in via principale: respingere integralmente sia l'appello principale promosso dalla sig.ra
che anche l'appello incidentale promosso dai sig.ri , Pt_1 E_
, e , avverso alla sentenza n. 836 del NTroparte_2 Persona_1 NTroparte_3
2022 del Tribunale di PI, in quanto del tutto infondati in fatto ed in diritto e, comunque, non provati, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, sia con riferimento all'an che al quantum richiesto, e per l'effetto assolvere l'esponente dalle domande formulate dalle controparti appellanti, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, n. 836 del 2022, emessa dal Tribunale di PI in data
21.06.2022, Giudice Dott.ssa Corinna Beconi, datata 21.06.2022, pubblicata in data
22.06.2022, nel procedimento R.G. n. 1260/2018, mai notificata, e nell'inconcessa ipotesi in cui venga riformata in peius la medesima sentenza oggetto di impugnazione, ridursi l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa, tenendo in considerazione il concorso causale da parte della danneggiata stessa nell'aggravamento del preteso danno, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1227 c.c. e sempre ponendo il relativo importo a carico dei sig.ri , E_
, e , accertando e dichiarando, in via NTroparte_2 Persona_1 NTroparte_3 di ulteriore subordine, le quote di responsabilità tra i vari soggetti appellati, e per
l'effetto la responsabilità in quote tra i soggetti appellati, accertando altresì, anche ai fini dell'esercizio dell'eventuale azione di regresso, la quota di responsabilità di tutti i soggetti evocati in giudizio, ove ritenuti corresponsabili, e ridurre l'importo del danno risarcibile su ciascuna parte gravante secondo la predetta quota. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi gradi del giudizio”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di ZE , , , E_ NTroparte_2 Persona_1 CP_5
proponendo appello avverso la
[...] NTroparte_6 sentenza n. 836/22 con la quale il Tribunale di PI aveva condannato E_ , , , a pagare in suo favore
[...] NTroparte_2 Persona_1 NTroparte_3
l'importo di euro 6.972,75 a titolo di danno biologico, euro 2877,37 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi, quale risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni provocate dalla caduta in un tombino sito in un terreno risultano cointestato ai convenuti. In particolare il primo giudice, riteneva la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei comproprietari del terreno all'interno del quale si trovava il tombino con il coperchio NT semi aperto, escludendo invece quella di sulla considerazione del fatto che, pur risultando collocato all'interno del pozzetto un contatore dell'utenza idrica intestato al defunto e ormai dismesso, la manutenzione del manufatto non era Persona_2 riconducibile all'ente di gestione del servizio idrico, ma spettava esclusivamente al proprietario del fondo.
Sulla base delle risultanze della CTU, il Tribunale riconosceva dunque il risarcimento del danno biologico conseguente alle lesioni che la donna si era procurata cadendo, escludendo il danno morale, nonchè la personalizzazione per mancanza di specifica prova. A titolo di danno patrimoniale veniva attribuito il solo costo delle spese mediche sostenute in conseguenze delle lesioni, mentre era esclusa la perdita economica correlata all'impossibilità di svolgere l'attività casalinga, non essendo stato provato alcun esborso per l'aiuto di una colf. Il primo giudice accertava quindi un concorso colposo della danneggiata, ex art. 1227 co I c.c., pari al 50%, per essersi la stessa introdotta, nell'atto di cogliere delle more, in una proprietà privata costituita da un campo incolto, senza prestare la necessaria attenzione. Il primo giudice escludeva infine il riconoscimento degli interessi ex art. 1284 co 4 c.c. e dichiarava le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errata valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento al non corretto riconoscimento del concorso colposo della danneggiata pari al 50%;
2) errata e non motivata esclusione del risarcimento del danno morale;
3)errata compensazione delle spese di lite.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano , , E_ NTroparte_2
, , che contestavano le censure mosse dalla parte Persona_1 NTroparte_3 appellante nei confronti della sentenza impugnata, avverso la quale proponevano a loro volta appello incidentale per il seguente motivo: NT 1)erroneo esonero della responsabilità di che chiedevano fosse condannata a rilevarli indenni da quanto dovuto in favore dell'attrice. NT Si costituiva altresì che contestava gli appelli proposti, sia in via principale sia incidentale, chiedendo la conferma della sentenza;
insisteva in subordine nelle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
A seguito della morte di la causa veniva riassunta ex art. 303 c.p.c. Persona_1 nei confronti dei di lui eredi.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 30.04.2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato che verso le
8,30 del 31.08.2014, mentre stava percorrendo una strada di campagna Parte_1 in Castelnuovo Val di Cecina, località Madonna al Piano, intenta a cogliere delle more, si addentrava in un campo incolto, risultato di proprietà dei convenuti e cadeva dentro un tombino che si trovava all'interno di esso.
Del pari non contestato è che il suddetto tombino costituiva l'alloggio di un contatore dell'acqua già intestato al defunto e da Persona_2 tempo disattivato, pur essendo rimasto il relativo impianto.
La controversia si incentra in primo luogo sull'individuazione del soggetto responsabile;
si discute in particolare del fatto se foto all 1 parte convenuta in cui pacificamente sono rappresentati i luoghi dopo il sinistro con il tombino ricoperto debbano essere ritenuti tali i proprietari del terreno all'interno del quale si trovava il tombino in cui è caduta la piuttosto Pt_1 NT che l' quale ente gestore dei servizi idrici e, dunque, tenuta alla custodia anche delle strutture connesse, ivi compreso il tombino contenente il contatore. Del pari controverso è il riconoscimento di un concorso di colpa della parte danneggiata, nonché l'esatta quantificazione del danno non patrimoniale, con particolare riferimento alla prova del danno morale. NTr
2. Il motivo di appello incidentale: la responsabilità di – Nell'ordine va in primo luogo esaminato l'unico motivo di appello incidentale, attinente l'an della responsabilità, con il quale , , , E_ NTroparte_2 NTroparte_3 anche quali eredi di , hanno chiesto che venisse riconosciuta la Persona_1
NT responsabilità di , chiamata in causa in primo grado affinchè, nella sua qualità di gestore del servizio idrico, fosse considerata tenuta alla custodia anche del tombino all'interno del quale era caduta l'attrice, con conseguente sua condanna, in luogo dei convenuti, a risarcire tutti i danni da questa eventualmente subiti.
In proposito il Tribunale ha rilevato che 'i testi indotti da parte terza chiamata (Biondoli,
, , hanno Tes_1 Tes_2 confermato che l'alloggio per contenere il contatore e la sua manutenzione sono di competenza del proprietario del contatore, che non viene rimosso quando viene chiusa NT l'utenza; è irrilevante che nel corso dei lavori di sistemazione di altra parte della condotta idrica, abbia messo in sicurezza il pozzetto munendolo di tappo di ghisa, dal momento che il pozzetto non ha funzionalità per il servizio idrico, ma serve solo per contenere quel contatore'.
Sulla premessa dunque che l'art. 2051 c.c. 'stabilisce una presunzione di colpa per i danni cagionati da cose in custodia che grava su colui che esercita il potere fisico sulla cosa stessa…', il primo giudice concludeva quindi affermando che 'i danni conseguiti al sinistro per cui è causa, pertanto, devono essere imputati ai convenuti…'. Gli appellanti incidentali evidenziavano, di contro, che il tombino, della cui esistenza loro nulla sapevano prima del sinistro, era asservito anche ad altre condutture, oltre quella del deceduto avendo mantenuto una utilità per il gestore del servizio CP_1 idrico, che ne aveva dunque la diretta disponibilità e l'onere di manutenzione, come dimostrato dalle modifiche unilateralmente apportate allo stesso in corso di causa.
Tanto premesso, nel caso di specie, come detto, non è contestato che la sia Pt_1 caduta in un tombino posto in un terreno incolto di proprietà dei NTroparte_7
Il concetto di custodia, che la giurisprudenza della Cassazione ha elaborato in funzione dell'art. 2051 c.c., quale relazione di fatto con il bene, correlata alla astratta possibilità NT di controllo e di intervento in qualsiasi momento, non si attaglia alla posizione di con riguardo al tombino in questione, sito all'interno di un terreno privato e destinato ad alloggiare un contatore dismesso. NT In particolare, nel caso di specie ha prodotto (all 2 primo grado) il regolamento del servizio di distribuzione e fornitura acqua potabile in vigore dall'1.01.2012 - dunque vigente al momento del sinistro per cui è causa - da cui risulta chiaramente come l'ente gestore del sistema idrico fosse proprietario unicamente del contatore, non anche del suo alloggiamento all'interno di un pozzetto situato nel terreno a cui l'utenza idrica - al momento dei fatti dismessa – era stata asservita.
Specificamente, al punto 6 dell'art 22 del detto regolamento si legge che 'L'utente è responsabile delle parti dell'impianto realizzate dopo il limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata' Al successivo punto 7 è quindi precisato che: 'In ogni caso la custodia e la manutenzione di tutti gli impianti o parte degli stessi, che ricadono all'interno della proprietà privata, è ad intero carico dei proprietari ovvero dei legittimi possessori o detentori degli immobili, ove gli impianti stessi si trovano. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 e dall'art. 23bis (controllo, accesso e proprietà del contatore)'. All'articolo 26 punto 2 del medesimo regolamento è inoltre previsto che
'l'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.All'articolo 25 punto 5 del regolamento Acquedotto 2008 si legge altresì che: 'l'utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni dell' , tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura. CP_4
Deve, inoltre, mettere a disposizione dell' lo spazio necessario alla posa di tali CP_4 apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, i vani di alloggio e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura. La fornitura e posa in opera dello sportello a protezione del contattore è a carico dell'utente, comprese le spese per la sua successiva manutenzione'.
Dunque gli odierni appellanti incidentali, al momento in cui avevano ereditato il terreno, erano divenuti titolari anche della struttura di contenimento del vecchio contatore della proprietà, con conseguente loro responsabilità esclusiva anche relativamente alle condizioni manutentive della sua copertura, che non è contestato abbia causato la caduta della Pt_1
Oltre a ciò dall'istruttoria espletata è emerso, come succintamente, ma condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, che il pozzetto il questione non solo NT non era stato realizzato da , ma era stato destinato unicamente a costituire l'alloggio del contatore dell'acqua al servizio del fondo divenuto di proprietà degli appellanti incidentali, senza rivestire nessuna ulteriore funzione per l'ente di gestione del servizio idrico. NT
, dipendente che riferiva di essersi recato sul luogo dopo il sinistro, Testimone_3 confermava che il pozzetto in questione, che conteneva unicamente il contatore relativo alla fornitura idrica già intestata a era costituito da un manufatto in cemento CP_1 la cui manutenzione e gestione erano di competenza del proprietario del terreno in cui NT si trovava, precisando che una volta chiuso il contatore non era onerata anche di rimuoverlo. , che premetteva di essere stato, fino al 2020, responsabile Testimone_4
NT del servizio reti idriche , confermava che il vano di cemento in questione non era NT stato realizzato da ed era da sempre stato destinato solo a contenere il contatore, senza avere per l'azienda alcuna funzione, escludendo in particolare che vi fossero all'interno eventuali valvole di manovra per il sezionamento dell'acqua. , Testimone_5
NT responsabile per la zona Alta Val di Cecina dichiarava che 'Il tappo che si vede nelle foto non è nostro, le opere non sono di ASA', Il teste spiegava infine che successivamente al sinistro sopra al detto pozzetto era stato da loro messo un tappo di ghisa ASA, spiegando: 'ci sembrava opportuno evitare che qualcun altro si facesse del male', ma ribadendo che il detto tombino 'non ha funzionalità per il servizio idrico, serve solo per contenere quel contatore'.
Trattandosi dunque di un manufatto che, pur essendo destinato a contenere il contatore NT dell'acqua relativo al servizio idrico gestito da , è risultato essere stato realizzato da privati, su terreno privato, senza che dall'istruttoria sia emerso che lo stesso fosse in qualche modo riconducibile ad un autonomo utilizzo da parte dell'ente di gestione idrica, NT deve essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. di Né in senso contrario può essere ritenuto rilevante il fatto che dall'istruttoria sia emerso NT che dopo la caduta di cui è causa abbia apposto una grata in ghisa a copertura del tombino contenente il contatore dismesso (come da foto di cui sopra), adempimento che i testi hanno spiegato in termini meramente cautelativi, all'evidente scopo di evitare ulteriori coinvolgimenti dell'ente, vista la presenza di un contatore dell'acqua allocato NT nel pozzetto. Per come sopra specificato, infatti, aveva la titolarità unicamente del contatore – poi dismesso – esulando dalla sua sfera di controllo e dunque di custodia il manufatto creato in una proprietà privata per costituirne l'alloggio. Né è risultato in alcun modo che l'ente di gestione idrico, prima del sinistro, avesse svolto qualche intervento nel detto pozzetto alterandone e/o modificandone la copertura (come invece avvenuto dopo il sinistro, nei termini illustrati e rappresentati nella foto in atti).
Dunque, considerato che la caduta non è avvenuta a causa di una porzione di struttura NT idrica riconducibile ad , bensì della non corretta chiusura del pozzetto destinato a contenere un contatore dell'acqua, come tale nella disponibilità di fatto unicamente dei proprietari del fondo in cui si trovava, il motivo di appello non può trovare accoglimento.
3. Il primo motivo di appello principale: il concorso di colpa della parte danneggiata – Con il primo motivo di appello principale la ha contestato il Pt_1 riconoscimento di un suo concorso colposo nella causazione della caduta pari al 50%.
Il Tribunale ha in proposito così argomentato: 'è fatto pacifico in causa e comprovato sia dalle testimonianze assunte che verificabile dalle foto prodotte in giudizio, che
l'attrice, mentre passeggiava su una stradina interpoderale, è uscita dal tracciato e si è addentrata nel campo limitrofo girando intorno al cespuglio di more nel tentativo di cogliere i frutti, il campo appariva incolto e con erba alta (cfr. testimonianze) e, pur non essendo presenti cartelli che ne vietavano l'ingresso, dalle foto prodotte appare evidente come non si tratti di zona di transito ma di aperta campagna e il terreno non si presenti sgombro e pianeggiante;
quindi l'attrice si è liberamente determinata a uscire dal tracciato della strada e a inoltrarsi nel campo, senza prestare la dovuta attenzione, con comportamento imprudente. Quindi va accolta l'eccezione svolta dai convenuti e ridotto il risarcimento in misura del 50% per la concorrente condotta colposa della danneggiata'.
L'appellante principale ha lamentato l'erronea interpretazione delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti, deducendo che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che tutti i testimoni avevano dichiarato che il pozzetto era completamente coperto dall'erba e quindi non 'poco visibile', come affermato dal primo giudice, bensì assolutamente non visibile. Oggetto di censura era altresì la parte della sentenza in cui si affermava che la si era inoltrata per diversi metri dentro il Pt_1 terreno altrui, mentre dalle foto in atti si poteva evincere che il tombino in cui era caduta si trovava a pochi metri dal ciglio della strada, in terreno pianeggiante, sgombro e con erba non alta.
Tanto premesso, il motivo è infondato per come di seguito specificato.
Per quanto concerne il contegno della parte danneggiata, la Suprema Corte, in numerose pronunce (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1° febbraio
2018; Cass 03/04/2019 n. 9315; Cass. 7/11/2021 n. 34886), ha stabilito che la condotta della parte lesa, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (così, in motivazione, Cass. sent. n. 11152 del 27 aprile 2023; Cass. n° 12796 del 10.05.2024).
Tanto premesso in diritto, si osserva in fatto come nel caso in esame , Testimone_6 sentita come testimone, dopo aver precisato di essere la figlia dell'attrice, ha specificato di trovarsi con la madre al momento del sinistro in oggetto e di averla vista cadere nel tombino, riconoscendo i luoghi nelle fotografie di cui al documenti 1 del fascicolo dei convenuti che gli veniva mostrato, indicando in particolare il tombino a sinistra della foto, dietro il cespuglio. La stessa teste evidenziava che al momento della caduta il tombino era 'aperto e coperto d'erba' spiegando in particolare 'preciso che c'era un tappeto d'erba e qualche rovo, il tombino era alla base del cespuglio di rovi'. Confermava infine che il terreno all'interno del quale la madre era caduta non era recintato e non vi erano cartelli, evidenziando che la madre non era arrivata a cogliere le more nel cespuglio: 'stava andando ed è caduta'. Anche , sorella dell'attrice, confermava di essere stata presente ai fatti e di Testimone_7 aver visto cadere l'attrice, riferendo: 'stava andando al roveto, ma mentre gli girava attorno è caduta nel tombino'. Confermava che il tombino si trovava alla base del perimetro formato dalla pianta di more e che era privo di chiusura e coperto di erba.
, sentito come testimone, ha dichiarato 'Mi trovavo dietro di loro, non Testimone_8 ho visto quando è caduta nella buca, l'ho vista quando ha cominciato a urlare e si trovava ancora con una gamba per intero dentro questo tombino'. Nel verbale di esame testimoniale si è dato quindi atto che il suddetto teste, visionando i documenti prodotti come allegati 31 e 32 del fascicolo dell'attore, ha dichiarato: ' Riconosco i luoghi, questa
è la strada comunale e il cespuglio di more, il tombino non si trovava sulla strada ma si trovava a fianco del cespuglio di more coperto dall'erba come si vede nelle foto'. Il medesimo testimone ha quindi riferito di aver visto che 'il tappo del tombino era in fondo al buco', confermando che il terreno all'interno del quale la era caduta non Pt_1 risultava recintato e non vi erano cartelli di nessun genere.
Dunque, dalle complessive risultanze istruttore, risulta provato che la durante Pt_1 una passeggiata in una zona di compagna con alcuni parenti e conoscenti, si allontanava dalla strada sterrata ed entrava, seppure per pochi metri, in un campo adiacente di proprietà privata. La stessa camminava quindi nel campo incolto, cercando, per cogliere delle more, di avvicinarsi ad un grosso roveto, a cui non sarebbe mai giunta, visto che cadeva poco prima in un tombino nascosto dall'erba alla base del cespuglio e all'evidenza senza una adeguata chiusura (alcuni testi hanno detto che era privo di chiusura, altri di aver visto il tappo in fondo al buco, certo è che il tombino era privo di una copertura adeguata al camminamento, visto che la donna vi sprofondava con tutta la gamba, come riferito dai testi).
Tuttavia, nella peculiare circostanza di luogo, il fatto che il tombino, non avente copertura idonea al passaggio di persone, fosse coperto dall'erba di un campo, non vale ad escludere il concorso di colpa della danneggiata, proprio perché la stessa è imprudentemente uscita dalla strada sterrata, questa sì deputata al passaggio di persone, entrando in una proprietà privata in cui, ancorchè non recintata e priva di cartelli, non era autorizzata ad entrare. A tale prima grave imprudenza se ne aggiunge poi un'altra: una volta che la donna aveva deciso di addentrarsi in un campo di proprietà altrui, all'evidenza incolto e non deputato al passaggio di persone, avrebbe dovuto procedere usando una cautela particolarmente intensa, commisurata allo stato dei luoghi, ponendo particolare attenzione al suolo e a dove via via apponeva i piedi, soprattutto avvicinandosi alla zona vicino al grosso roveto. Alla luce di tali elementi deve ritenersi corretta la valutazione fatta dal primo giudice, nella parte in cui ha riconosciuto il concorso colposo della vittima nella misura del 50%.
4.Il secondo motivo di appello principale: il danno morale – Venendo quindi al quantum del danno risarcibile, non è investito da alcun motivo di gravame ed è in questa sede irretrattabile, il fatto che, in conseguenza della caduta, la subiva 20 giorni Pt_1 di invalidità temporanea totale, ulteriori 20 di inabilità al 75%, ancora 20 al 50% e 30 di invalidità al 25%, oltre a riportare una invalidità permanente pari al 6 – 7%. Del pari non contestata è la liquidazione del danno biologico in applicazione delle tabelle milanesi aggiornate al 2021, vigenti ratione temporis.
Su tali presupposti il primo giudice, tenuto conto che la danneggiata al momento del sinistro aveva 62 anni e quantificata l'invalidità permanete nella misura del 7%, attribuiva al 'punto base' il valore di euro 1798,14 e riconosceva quindi a titolo di danno biologico permanente l'importo complessivo di euro 8748,00, cui sommare l'ulteriore importo di euro 5197,50, liquidata a titolo di danno biologico temporaneo.
Mentre non è contestata l'esclusione dell'aumento del danno biologico per la c.d.
'personalizzazione', il motivo di appello si incentra sulla mancata liquidazione del danno morale, con la seguente statuizione: 'La richiesta di liquidazione del danno morale va respinta (vedi infra in motivazione)', a cui, tuttavia, nella motivazione della sentenza non risulta seguire nessun ulteriore approfondimento sul punto. In proposito si osserva che ancorchè in sede di comparsa conclusionale la parte appellante principale riproponga anche la quantificazione della c.d. personalizzazione, non essendo la stessa stata oggetto di specifico motivo di appello non potrà in questa sede essere esaminata.
Il Tribunale risulta aver quindi liquidato il danno biologico permanente tenendo conto del valore del punto base per la sola componente biologica, esclusa invece quella morale.
Il motivo con cui ci si duole del mancato risarcimento della componente morale del danno è fondato nei termini di seguito specificati.
Va premesso che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (cfr. sent. n.
235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la
Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto (ovvero la salute), la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. ex plurimis, Cass. n. 901 del
17/01/2018). Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il solo concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 07/09/2023 n. 26140),
“l'unitarietà del danno non patrimoniale va intesa nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori
(artt. 1223, 226, 2056, 2059 c.c.); mentre la onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici)”.
Dunque, se occorre evitare duplicazioni del danno, è necessario però, al contempo, anche dare conto di ogni nocumento conseguente all'illecito, sia verificando quali siano i valori della persona lesi (salute, dignità, affetti, identità personale, estrinsecazione del proprio modo di essere nelle diverse sfere dell'esistenza ecc.), sia tenendo presente che, come ben evidenziato dalla suddetta pronuncia di legittimità, “il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale: sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato
(c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).”
Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione, della sofferenza per la percezione della propria menomazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (cfr. Cass. ord, n. 23469 del
28/09/2018). Si tratta, com'è intuibile, di dar voce ed esteriorità (e, dunque, una veste socialmente riconoscibile) a moti propri dell'animo umano (della psiche), a forme di un
'interno psichico' che intimamente riflettono i toni di un equilibrio emotivo che violentemente si turba, o i tratti di una frustrazione dettata dalla forzata rinuncia ad appagamenti attesi e improvvisamente mancati nelle dimensioni della quotidianità o della vita di relazione (cfr. così Cass. n° 6443/2023).
L'operazione che (a fini risarcitori) traduce in termini monetari simili sfuggenti realtà interiori non può che affidarsi alla valorizzazione operativa di indicatori esterni collaudati sul piano dell'esperienza comune, come accade, con specifico riferimento al danno alla salute, nella valorizzazione operativa dei fatti notori, delle massime di esperienza o delle presunzioni (tutti legati alla lettura dei comportamenti individuali frustrati dalla specifica menomazione accertata) che sovente accade di riscontrare in tale ambito, allorché le ragioni della persona vengano colpite sotto la forma dell'aggressione dell'integrità psico- fisica.
Tali valutazioni sono state espresse e ricondotte entro criteri di specifico calcolo nei parametri indicati nelle tabelle milanesi 2021 applicate ratione temporis, in cui a fronte di una invalidità del 7% è indicato un incremento del 'punto base' del 25% 'per sofferenza' (portando ad un aumento del punto base da euro 1.798,14 ad euro
2.247,68) nell'indiscutibile presupposto che le lesioni che determinino quel tipo di inabilità creino, secondo l'id quod plerumque accidit, una sofferenza in chi le patisce - da sommarsi al puro danno biologico, per dar vita a quel complessivo danno non patrimoniale di cui si è preferita l'indicazione unitaria a far data dalle note pronunce di
San Martino 2008.
Anche secondo i più recenti arresti giurisprudenziali (cfr. da ultimo Cass. 7126/2021), nella liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, tutti gli aspetti scaturenti dalla lesione all'integrità psicofisica del soggetto andranno esaminati, anche sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
E che non vi siano spazi in tale ricostruzione per danni in re ipsa si ricava agevolmente se solo si osserva che la componente morale del danno non patrimoniale è suscettibile di essere provata anche in via presuntiva, con riferimento al dolore fisico commisurabile al tipo di lesione, in uno con il protrarsi della invalidità e della malattia per svariati mesi che, oltre ad avere pesato sulla qualità della vita durante tale lasso di tempo ha poi lasciato dei postumi la cui percezione, secondo l'id quod plerumque accidit, è fonte di malessere ed abbattimento.
A tale proposito, nel caso di specie, il CTU ha descritto l'invalidità permanente dell'attrice come consistente nelle conseguenze residuate all'esito della diagnosi di 'insufficienza respiratoria in paziente con fratture costali post-traumatiche scomposte a destra con consolidamento parenchimale secondario, sottile falda di PNX e minimo versamento pleurico a destra', oltre a 'trauma contusivo-distorsivo spalla destra e ginocchio sinistro'.
Il CTU ha evidenziato come residuasse una sintomatologia dolorosa a carico del torace, della spalla destra e del ginocchio sinistro, con limitazione funzionale sia della spalla destra, sia del ginocchio sinistro. In particolare ha osservato che vi era limitazione nelle rotazioni e nell'abduzione della spalla, mentre il ginocchio sinistro era rimasto instabile.
Da tale quadro clinico deve ritenersi, sia derivato, secondo l'id quod plerumque accidit, oltre che un danno di natura strettamente biologica, anche un danno consistente nella sofferenza soggettiva che è naturale presumere sia derivata da quel tipo di postumi permanenti e che le tabelle hanno determinato in una percentuale standard, ricavata in via esperienziale e riconoscibile in mancanza di aspetti peculiari.
Alla luce dell'accoglimento del suddetto motivo di appello, nei termini sopra indicati, deve dunque procedersi alla nuova quantificazione del danno non patrimoniale, considerando nell'ambito dello stesso anche la componente 'morale'.
Ciò comporta che si debba procedere ad una nuova liquidazione del danno, secondo le tabelle attualmente vigenti, posto che è pacifico nella giurisprudenza della Suprema
Corte (ex plurimis: Cass. n. 5008/05, n. 5908/98; n. 6356/96; n. 8465/94) il principio a mente del quale le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, con la conseguenza che solo da tale momento esse restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta e che quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione - nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate comporta, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. Cass. 22.11.2019
n. 30519; v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass. 22265/ 2018).
Ciò detto, le tabelle applicabili devono essere individuate in quelle milanesi aggiornate al 2024, considerato che le tabelle relative alla c.d. micropermanenti ex art 139 CdA sono applicabili ai soli casi espressamente richiamati di responsabilità medica e sinistri stradali (dunque in casi differenti da quello in esame) e che la Tabella Unica Nazionale, entrata in vigore a partire dal 5.03.2025, è dall'art. 5 del regolamento espressamente indicata come applicabile ai sinistri verificatisi successivamente a tale data (si evidenzia sul punto che la pronuncia della Cassazione n° 11319 del 29.04.2025 con un obiter dictum pare far intendere che tale delimitazione temporale potrebbe non sussistere, ma nel caso concreto non affronta direttamente la questione, affermando: 'per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la
Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209″), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato
D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)”. In mancanza di precedenti di legittimità relativi all'ambito di applicazione della TUN si ritiene dunque preferibile restare aderenti al dato letterale della norma che appare piuttosto univoco circa l'applicazione ai soli sinistri successivi all'entrata in vigore della nuova tabella.
Fatta tale premessa, considerato che, come detto, nel caso di specie non è in contestazione che la all'epoca del sinistro avesse 62 anni e non è stato oggetto Pt_1 di impugnazione la quantificazione dei postumi computati dal Tribunale nella misura del
7%, in applicazione delle vigenti tabelle milanesi (aggiornate al 1.01.2024), la Pt_1 ha riportato un danno da invalidità permanente pari complessivamente ad euro
12.709,00 già considerato l'incremento del punto base per la cd. sofferenza soggettiva
(di cui euro 10.167,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 2.542,00
a titolo di componente di sofferenza soggettiva interiore). Non coinvolgendo l'accoglimento del motivo di appello la quantificazione del danno da invalidità temporanea, per la stessa non si dà luogo ad alcuna riquantificazione, dovendosi confermare l'importo liquidato dal primo giudice in complessive euro
5.197,50 (1.980,00 + 1.485,00 + 990,00 + 742,50),
Il danno non patrimoniale complessivamente subito dalla deve quindi essere Pt_1 quantificato in complessive euro 17.906,50 (euro 12709,00 + euro 5197,50).
Dunque, stante il riconoscimento del concorso colposo della parte danneggiata, che in questa sede si è inteso confermare nella misura del 50%, il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile in favore della è pari ad euro 8.953,25 (euro Pt_1
17.906,50:2).
Quanto a rivalutazione e interessi il primo giudice il Tribunale ha così statuito in parte motiva: 'la somma deve essere devalutata alla data del sinistro e quindi applicati gli interessi legali fino al saldo', salvo poi, in dispositivo, prevedere che sulla somma liquidata a titolo di 'danno biologico' fossero computati 'rivalutazione e interessi legali da calcolarsi come in parte motiva'.
In proposito deve premettersi come secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante, Cass. n. 11190/1998; Cass. n.
2580/2003; Cass. n. 24468/2020; Cass. n. 36878/2021) l'obbligazione del risarcimento del danno da fatto illecito ha natura di debito di valore, in quanto volto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso, con la conseguenza che l'adeguamento dell'effettivo valore monetario al momento della decisione (per effetto della svalutazione monetaria) e il riconoscimento degli interessi compensativi (per il ritardato pagamento della somma risarcitoria dovuta) integrano una componente del danno stesso che nasce dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria.
Da ciò discende il principio, ripetutamente enunciato dalla Cassazione, secondo il quale
- posto che il risarcimento del danno da fatto illecito, come detto, costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi e la svalutazione non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del prodursi del danno, così che la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria - una volta che sia impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti e il giudice dell'impugnazione, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore, restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e alla misura degli stessi (cfr. da ultimo Cass. n° 17004/2023, conf. Cass. S.U., n. 8520/2007; Cass.
n. 9926/2010; Cass. n. 15709/2011).
Tanto premesso, va in questa sede rivisto il calcolo di rivalutazione e interessi sulla somma avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (a far data dalla decisione delle
SS.UU. n. 1712/1995).
Pertanto, sulla somma, come sopra liquidata a titolo di danno non patrimoniale in moneta attuale (operazione che serve a ricostruire il patrimonio del danneggiato nella consistenza ante illecito), va stimato l'effetto della mora debendi, proprio perché il creditore di un'obbligazione di valore, per via del ritardato pagamento da parte del suo debitore, perde la possibilità di investire proficuamente -e ricavarne così un lucro finanziario- la somma dovutagli a titolo di risarcimento.
Pertanto, nel caso di specie, sono dovuti gli interessi compensativi sul capitale devalutato alla data del sinistro, secondo gli indici Istat FOI generale (pervenendosi all'importo di euro 7417,77) e da allora annualmente rivalutato, determinandosi così
l'importo complessivo di euro 9.978,00.
A tanto, maggiorato degli ulteriori interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo, va condannato a pagare l'appellato.
Quanto al richiesto riconoscimento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284 co 4
c.c., negati dal primo giudice e su cui ha insistito l'appellante in sede di conclusioni, si osserva quanto segue.
L'art. 1224 c.c., invero, rubricato come “danni nelle obbligazioni pecuniarie”, disciplina gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie (cd. obbligazioni di valuta),
“cioè quelle che al momento in cui sorgono sono già determinate in denaro, o determinabili con un mero calcolo matematico, senza bisogno di alcuna aestimatio da parte del giudice” (cfr. Cass. 24 gennaio 2020 n. 1637); l'art. 1282 c.c., parimenti, cui si riferisce l'art. 1284 c.c., disciplina espressamente gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie.
Dunque, non può nel caso in esame trovare accoglimento la pretesa dell'appellante di computare gli interessi sulla somma via via rivalutata al tasso previsto dalla legislazione speciale per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284 comma quarto c.c., posto che si tratta di previsione dettata per le obbligazioni pecuniarie e purché esse abbiano ad oggetto crediti liquidi ed esigibili;
peraltro, ove si unissero le due diverse discipline – quella per le obbligazioni di valore e quella per le obbligazioni di valuta - si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. 24 gennaio 2020, ordinanza n. 1637, Cass. Sez. 2, 5 maggio 2016, n. 9039, nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre 2008, n. 26008, non massimata sul punto;
nonché Cass. 4 ottobre 1999, n. 11021).
Va quindi verificato se il detto tasso di interessi di cui all'art. 1284 co 4 c.c. sia invece applicabile anche per il periodo successivo all'avvenuta trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (a seguito della liquidazione del danno con la sentenza).
L'art. 1284 co 4 c.c., con il quale è stato determinato, quale tasso legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo civile, il tasso di interesse cd. "commerciale" di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 (“se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”), individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, il carattere generale della norma, immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica, oltre che dalla sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4 c.c., è stato infatti introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu "deflattiva" del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre (cfr. in tal senso anche la relazione illustrativa della L. 132/2014 laddove la modifica apportata all'art. 1284 c.c., consistente nell'aggiunta del comma 4, è inserita nella rubrica “misure per il contrasto nel ritardo dei pagamenti” ed è finalizzata a “evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso - in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse - e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato”).
Ciò detto, recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale normativa si applica a qualsivoglia tipologia di obbligazione, dunque senza limitazione a quelle di fonte negoziale (cfr. Cass. n. 61/2023). Con la suddetta pronuncia la Suprema Corte ha inteso superare il precedente indirizzo – formatosi in particolare con riferimento alla speciale obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in casi di eccessiva durata processuale ai sensi della L. 89/2001 - secondo il quale l'art. 1284 co 4 c.c. disciplinerebbe il saggio degli interessi legali, applicato a seguito di avvio della lite o di una procedura arbitrale, in correlazione unicamente alle obbligazioni pecuniarie aventi fonte in un contratto (cfr. in particolare Cass., n. 28409 del 07/11/2018,; conf.: Cass. n. 8289 del 25/03/2019;
Cass. n. 8050 del 21/03/2019; Cass. n. 14512 del 09/05/2022). Si è detto in proposito come l'estensione dell'art. 1284 co 4 c.c. alle obbligazioni di ogni natura, non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del disposto dell'art. 1224 c.c. In primo luogo, si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l'art. 1284, comma 4, c.c., riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra. Deve quindi ritenersi ragionevole che nell'art. 1284, comma 4, c.c., si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volontà delle parti in ordine alla determinazione del tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all'inizio del processo, senza che questo debba necessariamente intendersi come un riferimento ad un particolare e limitato campo di applicazione della disposizione, idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito di applicazione.
Tale estensione a tutte le obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte – quindi non solo negoziale - non toglie tuttavia che debba trattarsi comunque di obbligazioni di natura pecuniaria, aventi ad oggetto un credito liquido ed esigibile.
Ciò dunque esclude l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 co 4 c.c. all'obbligazione risarcitoria in esame fino alla pronuncia giudiziale, momento in cui la condanna al risarcimento del danno, da obbligazione di valore, diventa di valuta. Da questo punto in poi non sussistono più ostacoli all'applicazione, anche nel caso di specie di obbligazione risarcitoria da responsabilità medica, di tale tipo di interessi moratori ex art. 1284 co 4 c.c.
In conclusione, nel caso in esame sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, senza il riconoscimento di interessi moratori al tasso previsto per le transazioni commerciali;
sul complessivo credito così ottenuto, decorrono poi gli interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo.
Solo per completezza si osserva che il ricalcolo di rivalutazione e interessi in questa sede, avendo come presupposto la nuova quantificazione del danno non potrà investire anche il danno patrimoniale liquidato dal Tribunale e non coinvolto da alcuna riforma in sede di appello.
4.Il terzo motivo di appello principale: la compensazione delle spese di lite di primo grado – Il terzo motivo di appello principale rimane assorbito dalla nuova regolamentazione delle spese processuali, conseguente alla parziale riforma della pronuncia di primo grado, in forza del disposto dell'art. 336 c.p.c., per come di seguito specificato.
5.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01). Ovviamente la riliquidazione delle spese di primo grado investe unicamente le parti nei NT riguardi delle quali vi è stata riforma, dunque nella fattispecie deve essere esclusa nei cui confronti è stata invece confermata la statuizione di primo grado. NT Per dunque andranno liquidate solo le spese relative al presente grado di appello, secondo il principio della soccombenza nei suoi confronti della parte appellante incidentale NTroparte_7
Con riferimento, invece, alle spese di lite tra la da una parte e Parte_1 [...]
, , , dall'altra, si ritiene sussistano i CP_1 NTroparte_2 NTroparte_3 presupposti per compensare le spese di lite dei due gradi in misura della metà.
Il riconoscimento del concorso di colpa della parte danneggiata ex art. 1227 co I c.c. non è infatti statuizione che limita i suoi effetti alla riduzione del quantum (che di per sé solo non costituirebbe ragione di soccombenza reciproca per il noto principio espresso da Cass. n. 32061 del 31 ottobre 2022), ma è destinato ad incidere anche sull'an, configurando una condotta della vittima idonea a integrare concausa del danno, con ciò legittimando la compensazione.
Quanto alla restante metà delle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico dei
, , , in solido tra loro, in ragione E_ NTroparte_2 NTroparte_3 della loro prevalente soccombenza. Sulla base di analogo criterio le spese di CTU e CTP di primo grado, liquidate come in atti, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle parti appellanti incidentali, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di ZE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce: 1) respinge l'appello incidentale;
2) in parziale accoglimento dell'appello principale, riconosciuta la componente di sofferenza soggettiva del danno non patrimoniale, condanna , E_
, , in proprio e quali eredi di , in solido NTroparte_2 NTroparte_3 Persona_1 tra loro, a corrispondere a l'importo di euro 9.978,00 a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale, comprensivo di rivalutazione e interessi compensativi come indicato in motivazione e oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 co 4 c.c. dalla presente sentenza al saldo effettivo;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio tra , da una parte e Parte_1 dall'altra , , in proprio e quali E_ NTroparte_2 NTroparte_3 eredi di , compensate in ragione della metà; condanna Persona_1 E_
, , in proprio e quali eredi di ,
[...] NTroparte_2 NTroparte_3 Persona_1 dall'altra parte, in solido tra loro, a rifondere a la restante metà delle Parte_1 spese di lite che si liquidano (con riferimento alla suddetta metà): quanto al primo grado in euro 2538,50 per compenso da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 1983,00 per compenso da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di CTU e CTP, liquidate come in atti, a carico di , da una Parte_1 parte e , , in proprio e quali eredi E_ NTroparte_2 NTroparte_3 di , dall'altra, in misura del 50% per ciascuna parte processuale;
Persona_1
6)condanna , , in proprio e quali E_ NTroparte_2 NTroparte_3 eredi di , in solido tra loro, a rifondere a Persona_1 NTroparte_8
le spese di lite del presente grado di appello che si liquidano in euro 3966,00
[...] per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
6)ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in ZE, nella camera di consiglio del 8.07.2025 dalla Corte di Appello di
ZE su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di ZE, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 15/09/2022 al n. 1582/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. GORI SARA, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , , E_ C.F._2 NTroparte_2
, anche quali eredi di , elettivamente NTroparte_3 Persona_1 domiciliati presso lo studio dell'Avv. VILLANI FRANCESCO, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE E APPELLANTI INCIDENTALI-
nonché
(C.F./P.IVA ), AR P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FEDERICO RUSSO e dell'avv. SILVIA
TRAVERSO, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
- PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 836/2022 emessa dal Tribunale di PI e pubblicata in data 22/06/2022; trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 30.04.2025 all'esito dell'udienza del 15.04.2025 celebrata cartolarmente, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante principale: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di ZE, rigettata ogni diversa e contraria istanza, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente atto, in parziale riforma della sentenza 836/2022 del Tribunale di PI - Giudice Onorario
Dott.ssa Corinna Beconi, del 21.06.2022, pubblicata in data 22.06.2022, accogliere, nei limiti dei motivi di appello proposti, le conclusioni di primo grado di seguito riportate:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Sig.ra MARIA della Sig.ra E_ CP_2
del Sig. e del Sig. tutti in solido
[...] NTroparte_3 Persona_1 tra loro, quali proprietari e custodi del terreno posto in Castelnuovo Val di Cecina (PI),
Località Madonna al Piano, identificato al Catasto terreni di detto Comune al foglio 42, part. 122 e per l'effetto condannare la Sig.ra la Sig.ra E_
e il Sig. sia in proprio che quali eredi del Sig. NTroparte_2 NTroparte_3
in solido tra loro, a risarcire tutti i danni patiti e patendi dall'attrice Persona_1
a seguito del sinistro de quo agitur, patrimoniali e non, danno biologico, danno morale
e/o danno esistenziale e/o da personalizzazione, da vita di relazione inclusi e danno figurato casalinga nella misura che risulterà dovuta, per un importo che in via orientativa e senza vincolo alcuno si indica in €. 15.000,00.- con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto fino alla notifica dell' atto di citazione e successivamente ex art. 1284, comma 4, c.c. sino al saldo, oltre ad €. 2.953,25. a titolo di rimborso per danno emergente dovuto alle spese legali necessarie dell'Avv. Paolo
Baracchino relative alla fase stragiudiziale ante causam come da documento allegato in atti, per un totale pari ad €. 17.953,25.- o nella misura maggiore o minore che risulterà dovuta, danni tutti subiti a seguito del sinistro de quo agitur. Con vittoria di spese e competenze di negoziazione, giudizio, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
Con vittoria di competenze legali, spese, spese generali, CAP ed IVA, come per legge, del secondo grado di giudizio”;
Per parte appellate appellanti incidentali + altri: “si riporta alla comparsa CP_1 di costituzione e risposta e agli atti difensivi (ndr: 'Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e, in accoglimento dell'appello incidentale introdotto dalla comparente riformare l'impugnata sentenza e condannare l' a risarcire tutti i danni subiti da AR
, rilevando indenni i comparenti , , e Parte_1 E_ NTroparte_2 , da ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria. In ogni caso con vittoria di NTroparte_3 spese ed onorari di causa, per entrambi i gradi del giudizio”; NTr per parte appellata “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di ZE, contrariis rejectis, richiamate tutte le difese e le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del primo grado di giudizio anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
346 c.p.c., riservata ogni ulteriore conclusione, deduzione ed eccezione, in via principale: respingere integralmente sia l'appello principale promosso dalla sig.ra
che anche l'appello incidentale promosso dai sig.ri , Pt_1 E_
, e , avverso alla sentenza n. 836 del NTroparte_2 Persona_1 NTroparte_3
2022 del Tribunale di PI, in quanto del tutto infondati in fatto ed in diritto e, comunque, non provati, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, sia con riferimento all'an che al quantum richiesto, e per l'effetto assolvere l'esponente dalle domande formulate dalle controparti appellanti, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, n. 836 del 2022, emessa dal Tribunale di PI in data
21.06.2022, Giudice Dott.ssa Corinna Beconi, datata 21.06.2022, pubblicata in data
22.06.2022, nel procedimento R.G. n. 1260/2018, mai notificata, e nell'inconcessa ipotesi in cui venga riformata in peius la medesima sentenza oggetto di impugnazione, ridursi l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa, tenendo in considerazione il concorso causale da parte della danneggiata stessa nell'aggravamento del preteso danno, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1227 c.c. e sempre ponendo il relativo importo a carico dei sig.ri , E_
, e , accertando e dichiarando, in via NTroparte_2 Persona_1 NTroparte_3 di ulteriore subordine, le quote di responsabilità tra i vari soggetti appellati, e per
l'effetto la responsabilità in quote tra i soggetti appellati, accertando altresì, anche ai fini dell'esercizio dell'eventuale azione di regresso, la quota di responsabilità di tutti i soggetti evocati in giudizio, ove ritenuti corresponsabili, e ridurre l'importo del danno risarcibile su ciascuna parte gravante secondo la predetta quota. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi gradi del giudizio”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di ZE , , , E_ NTroparte_2 Persona_1 CP_5
proponendo appello avverso la
[...] NTroparte_6 sentenza n. 836/22 con la quale il Tribunale di PI aveva condannato E_ , , , a pagare in suo favore
[...] NTroparte_2 Persona_1 NTroparte_3
l'importo di euro 6.972,75 a titolo di danno biologico, euro 2877,37 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi, quale risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni provocate dalla caduta in un tombino sito in un terreno risultano cointestato ai convenuti. In particolare il primo giudice, riteneva la responsabilità ex art. 2051 c.c. dei comproprietari del terreno all'interno del quale si trovava il tombino con il coperchio NT semi aperto, escludendo invece quella di sulla considerazione del fatto che, pur risultando collocato all'interno del pozzetto un contatore dell'utenza idrica intestato al defunto e ormai dismesso, la manutenzione del manufatto non era Persona_2 riconducibile all'ente di gestione del servizio idrico, ma spettava esclusivamente al proprietario del fondo.
Sulla base delle risultanze della CTU, il Tribunale riconosceva dunque il risarcimento del danno biologico conseguente alle lesioni che la donna si era procurata cadendo, escludendo il danno morale, nonchè la personalizzazione per mancanza di specifica prova. A titolo di danno patrimoniale veniva attribuito il solo costo delle spese mediche sostenute in conseguenze delle lesioni, mentre era esclusa la perdita economica correlata all'impossibilità di svolgere l'attività casalinga, non essendo stato provato alcun esborso per l'aiuto di una colf. Il primo giudice accertava quindi un concorso colposo della danneggiata, ex art. 1227 co I c.c., pari al 50%, per essersi la stessa introdotta, nell'atto di cogliere delle more, in una proprietà privata costituita da un campo incolto, senza prestare la necessaria attenzione. Il primo giudice escludeva infine il riconoscimento degli interessi ex art. 1284 co 4 c.c. e dichiarava le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) errata valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento al non corretto riconoscimento del concorso colposo della danneggiata pari al 50%;
2) errata e non motivata esclusione del risarcimento del danno morale;
3)errata compensazione delle spese di lite.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano , , E_ NTroparte_2
, , che contestavano le censure mosse dalla parte Persona_1 NTroparte_3 appellante nei confronti della sentenza impugnata, avverso la quale proponevano a loro volta appello incidentale per il seguente motivo: NT 1)erroneo esonero della responsabilità di che chiedevano fosse condannata a rilevarli indenni da quanto dovuto in favore dell'attrice. NT Si costituiva altresì che contestava gli appelli proposti, sia in via principale sia incidentale, chiedendo la conferma della sentenza;
insisteva in subordine nelle istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
A seguito della morte di la causa veniva riassunta ex art. 303 c.p.c. Persona_1 nei confronti dei di lui eredi.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 30.04.2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato che verso le
8,30 del 31.08.2014, mentre stava percorrendo una strada di campagna Parte_1 in Castelnuovo Val di Cecina, località Madonna al Piano, intenta a cogliere delle more, si addentrava in un campo incolto, risultato di proprietà dei convenuti e cadeva dentro un tombino che si trovava all'interno di esso.
Del pari non contestato è che il suddetto tombino costituiva l'alloggio di un contatore dell'acqua già intestato al defunto e da Persona_2 tempo disattivato, pur essendo rimasto il relativo impianto.
La controversia si incentra in primo luogo sull'individuazione del soggetto responsabile;
si discute in particolare del fatto se foto all 1 parte convenuta in cui pacificamente sono rappresentati i luoghi dopo il sinistro con il tombino ricoperto debbano essere ritenuti tali i proprietari del terreno all'interno del quale si trovava il tombino in cui è caduta la piuttosto Pt_1 NT che l' quale ente gestore dei servizi idrici e, dunque, tenuta alla custodia anche delle strutture connesse, ivi compreso il tombino contenente il contatore. Del pari controverso è il riconoscimento di un concorso di colpa della parte danneggiata, nonché l'esatta quantificazione del danno non patrimoniale, con particolare riferimento alla prova del danno morale. NTr
2. Il motivo di appello incidentale: la responsabilità di – Nell'ordine va in primo luogo esaminato l'unico motivo di appello incidentale, attinente l'an della responsabilità, con il quale , , , E_ NTroparte_2 NTroparte_3 anche quali eredi di , hanno chiesto che venisse riconosciuta la Persona_1
NT responsabilità di , chiamata in causa in primo grado affinchè, nella sua qualità di gestore del servizio idrico, fosse considerata tenuta alla custodia anche del tombino all'interno del quale era caduta l'attrice, con conseguente sua condanna, in luogo dei convenuti, a risarcire tutti i danni da questa eventualmente subiti.
In proposito il Tribunale ha rilevato che 'i testi indotti da parte terza chiamata (Biondoli,
, , hanno Tes_1 Tes_2 confermato che l'alloggio per contenere il contatore e la sua manutenzione sono di competenza del proprietario del contatore, che non viene rimosso quando viene chiusa NT l'utenza; è irrilevante che nel corso dei lavori di sistemazione di altra parte della condotta idrica, abbia messo in sicurezza il pozzetto munendolo di tappo di ghisa, dal momento che il pozzetto non ha funzionalità per il servizio idrico, ma serve solo per contenere quel contatore'.
Sulla premessa dunque che l'art. 2051 c.c. 'stabilisce una presunzione di colpa per i danni cagionati da cose in custodia che grava su colui che esercita il potere fisico sulla cosa stessa…', il primo giudice concludeva quindi affermando che 'i danni conseguiti al sinistro per cui è causa, pertanto, devono essere imputati ai convenuti…'. Gli appellanti incidentali evidenziavano, di contro, che il tombino, della cui esistenza loro nulla sapevano prima del sinistro, era asservito anche ad altre condutture, oltre quella del deceduto avendo mantenuto una utilità per il gestore del servizio CP_1 idrico, che ne aveva dunque la diretta disponibilità e l'onere di manutenzione, come dimostrato dalle modifiche unilateralmente apportate allo stesso in corso di causa.
Tanto premesso, nel caso di specie, come detto, non è contestato che la sia Pt_1 caduta in un tombino posto in un terreno incolto di proprietà dei NTroparte_7
Il concetto di custodia, che la giurisprudenza della Cassazione ha elaborato in funzione dell'art. 2051 c.c., quale relazione di fatto con il bene, correlata alla astratta possibilità NT di controllo e di intervento in qualsiasi momento, non si attaglia alla posizione di con riguardo al tombino in questione, sito all'interno di un terreno privato e destinato ad alloggiare un contatore dismesso. NT In particolare, nel caso di specie ha prodotto (all 2 primo grado) il regolamento del servizio di distribuzione e fornitura acqua potabile in vigore dall'1.01.2012 - dunque vigente al momento del sinistro per cui è causa - da cui risulta chiaramente come l'ente gestore del sistema idrico fosse proprietario unicamente del contatore, non anche del suo alloggiamento all'interno di un pozzetto situato nel terreno a cui l'utenza idrica - al momento dei fatti dismessa – era stata asservita.
Specificamente, al punto 6 dell'art 22 del detto regolamento si legge che 'L'utente è responsabile delle parti dell'impianto realizzate dopo il limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata' Al successivo punto 7 è quindi precisato che: 'In ogni caso la custodia e la manutenzione di tutti gli impianti o parte degli stessi, che ricadono all'interno della proprietà privata, è ad intero carico dei proprietari ovvero dei legittimi possessori o detentori degli immobili, ove gli impianti stessi si trovano. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 e dall'art. 23bis (controllo, accesso e proprietà del contatore)'. All'articolo 26 punto 2 del medesimo regolamento è inoltre previsto che
'l'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.All'articolo 25 punto 5 del regolamento Acquedotto 2008 si legge altresì che: 'l'utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni dell' , tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura. CP_4
Deve, inoltre, mettere a disposizione dell' lo spazio necessario alla posa di tali CP_4 apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, i vani di alloggio e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura. La fornitura e posa in opera dello sportello a protezione del contattore è a carico dell'utente, comprese le spese per la sua successiva manutenzione'.
Dunque gli odierni appellanti incidentali, al momento in cui avevano ereditato il terreno, erano divenuti titolari anche della struttura di contenimento del vecchio contatore della proprietà, con conseguente loro responsabilità esclusiva anche relativamente alle condizioni manutentive della sua copertura, che non è contestato abbia causato la caduta della Pt_1
Oltre a ciò dall'istruttoria espletata è emerso, come succintamente, ma condivisibilmente evidenziato dal primo giudice, che il pozzetto il questione non solo NT non era stato realizzato da , ma era stato destinato unicamente a costituire l'alloggio del contatore dell'acqua al servizio del fondo divenuto di proprietà degli appellanti incidentali, senza rivestire nessuna ulteriore funzione per l'ente di gestione del servizio idrico. NT
, dipendente che riferiva di essersi recato sul luogo dopo il sinistro, Testimone_3 confermava che il pozzetto in questione, che conteneva unicamente il contatore relativo alla fornitura idrica già intestata a era costituito da un manufatto in cemento CP_1 la cui manutenzione e gestione erano di competenza del proprietario del terreno in cui NT si trovava, precisando che una volta chiuso il contatore non era onerata anche di rimuoverlo. , che premetteva di essere stato, fino al 2020, responsabile Testimone_4
NT del servizio reti idriche , confermava che il vano di cemento in questione non era NT stato realizzato da ed era da sempre stato destinato solo a contenere il contatore, senza avere per l'azienda alcuna funzione, escludendo in particolare che vi fossero all'interno eventuali valvole di manovra per il sezionamento dell'acqua. , Testimone_5
NT responsabile per la zona Alta Val di Cecina dichiarava che 'Il tappo che si vede nelle foto non è nostro, le opere non sono di ASA', Il teste spiegava infine che successivamente al sinistro sopra al detto pozzetto era stato da loro messo un tappo di ghisa ASA, spiegando: 'ci sembrava opportuno evitare che qualcun altro si facesse del male', ma ribadendo che il detto tombino 'non ha funzionalità per il servizio idrico, serve solo per contenere quel contatore'.
Trattandosi dunque di un manufatto che, pur essendo destinato a contenere il contatore NT dell'acqua relativo al servizio idrico gestito da , è risultato essere stato realizzato da privati, su terreno privato, senza che dall'istruttoria sia emerso che lo stesso fosse in qualche modo riconducibile ad un autonomo utilizzo da parte dell'ente di gestione idrica, NT deve essere esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. di Né in senso contrario può essere ritenuto rilevante il fatto che dall'istruttoria sia emerso NT che dopo la caduta di cui è causa abbia apposto una grata in ghisa a copertura del tombino contenente il contatore dismesso (come da foto di cui sopra), adempimento che i testi hanno spiegato in termini meramente cautelativi, all'evidente scopo di evitare ulteriori coinvolgimenti dell'ente, vista la presenza di un contatore dell'acqua allocato NT nel pozzetto. Per come sopra specificato, infatti, aveva la titolarità unicamente del contatore – poi dismesso – esulando dalla sua sfera di controllo e dunque di custodia il manufatto creato in una proprietà privata per costituirne l'alloggio. Né è risultato in alcun modo che l'ente di gestione idrico, prima del sinistro, avesse svolto qualche intervento nel detto pozzetto alterandone e/o modificandone la copertura (come invece avvenuto dopo il sinistro, nei termini illustrati e rappresentati nella foto in atti).
Dunque, considerato che la caduta non è avvenuta a causa di una porzione di struttura NT idrica riconducibile ad , bensì della non corretta chiusura del pozzetto destinato a contenere un contatore dell'acqua, come tale nella disponibilità di fatto unicamente dei proprietari del fondo in cui si trovava, il motivo di appello non può trovare accoglimento.
3. Il primo motivo di appello principale: il concorso di colpa della parte danneggiata – Con il primo motivo di appello principale la ha contestato il Pt_1 riconoscimento di un suo concorso colposo nella causazione della caduta pari al 50%.
Il Tribunale ha in proposito così argomentato: 'è fatto pacifico in causa e comprovato sia dalle testimonianze assunte che verificabile dalle foto prodotte in giudizio, che
l'attrice, mentre passeggiava su una stradina interpoderale, è uscita dal tracciato e si è addentrata nel campo limitrofo girando intorno al cespuglio di more nel tentativo di cogliere i frutti, il campo appariva incolto e con erba alta (cfr. testimonianze) e, pur non essendo presenti cartelli che ne vietavano l'ingresso, dalle foto prodotte appare evidente come non si tratti di zona di transito ma di aperta campagna e il terreno non si presenti sgombro e pianeggiante;
quindi l'attrice si è liberamente determinata a uscire dal tracciato della strada e a inoltrarsi nel campo, senza prestare la dovuta attenzione, con comportamento imprudente. Quindi va accolta l'eccezione svolta dai convenuti e ridotto il risarcimento in misura del 50% per la concorrente condotta colposa della danneggiata'.
L'appellante principale ha lamentato l'erronea interpretazione delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione in atti, deducendo che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che tutti i testimoni avevano dichiarato che il pozzetto era completamente coperto dall'erba e quindi non 'poco visibile', come affermato dal primo giudice, bensì assolutamente non visibile. Oggetto di censura era altresì la parte della sentenza in cui si affermava che la si era inoltrata per diversi metri dentro il Pt_1 terreno altrui, mentre dalle foto in atti si poteva evincere che il tombino in cui era caduta si trovava a pochi metri dal ciglio della strada, in terreno pianeggiante, sgombro e con erba non alta.
Tanto premesso, il motivo è infondato per come di seguito specificato.
Per quanto concerne il contegno della parte danneggiata, la Suprema Corte, in numerose pronunce (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1° febbraio
2018; Cass 03/04/2019 n. 9315; Cass. 7/11/2021 n. 34886), ha stabilito che la condotta della parte lesa, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (così, in motivazione, Cass. sent. n. 11152 del 27 aprile 2023; Cass. n° 12796 del 10.05.2024).
Tanto premesso in diritto, si osserva in fatto come nel caso in esame , Testimone_6 sentita come testimone, dopo aver precisato di essere la figlia dell'attrice, ha specificato di trovarsi con la madre al momento del sinistro in oggetto e di averla vista cadere nel tombino, riconoscendo i luoghi nelle fotografie di cui al documenti 1 del fascicolo dei convenuti che gli veniva mostrato, indicando in particolare il tombino a sinistra della foto, dietro il cespuglio. La stessa teste evidenziava che al momento della caduta il tombino era 'aperto e coperto d'erba' spiegando in particolare 'preciso che c'era un tappeto d'erba e qualche rovo, il tombino era alla base del cespuglio di rovi'. Confermava infine che il terreno all'interno del quale la madre era caduta non era recintato e non vi erano cartelli, evidenziando che la madre non era arrivata a cogliere le more nel cespuglio: 'stava andando ed è caduta'. Anche , sorella dell'attrice, confermava di essere stata presente ai fatti e di Testimone_7 aver visto cadere l'attrice, riferendo: 'stava andando al roveto, ma mentre gli girava attorno è caduta nel tombino'. Confermava che il tombino si trovava alla base del perimetro formato dalla pianta di more e che era privo di chiusura e coperto di erba.
, sentito come testimone, ha dichiarato 'Mi trovavo dietro di loro, non Testimone_8 ho visto quando è caduta nella buca, l'ho vista quando ha cominciato a urlare e si trovava ancora con una gamba per intero dentro questo tombino'. Nel verbale di esame testimoniale si è dato quindi atto che il suddetto teste, visionando i documenti prodotti come allegati 31 e 32 del fascicolo dell'attore, ha dichiarato: ' Riconosco i luoghi, questa
è la strada comunale e il cespuglio di more, il tombino non si trovava sulla strada ma si trovava a fianco del cespuglio di more coperto dall'erba come si vede nelle foto'. Il medesimo testimone ha quindi riferito di aver visto che 'il tappo del tombino era in fondo al buco', confermando che il terreno all'interno del quale la era caduta non Pt_1 risultava recintato e non vi erano cartelli di nessun genere.
Dunque, dalle complessive risultanze istruttore, risulta provato che la durante Pt_1 una passeggiata in una zona di compagna con alcuni parenti e conoscenti, si allontanava dalla strada sterrata ed entrava, seppure per pochi metri, in un campo adiacente di proprietà privata. La stessa camminava quindi nel campo incolto, cercando, per cogliere delle more, di avvicinarsi ad un grosso roveto, a cui non sarebbe mai giunta, visto che cadeva poco prima in un tombino nascosto dall'erba alla base del cespuglio e all'evidenza senza una adeguata chiusura (alcuni testi hanno detto che era privo di chiusura, altri di aver visto il tappo in fondo al buco, certo è che il tombino era privo di una copertura adeguata al camminamento, visto che la donna vi sprofondava con tutta la gamba, come riferito dai testi).
Tuttavia, nella peculiare circostanza di luogo, il fatto che il tombino, non avente copertura idonea al passaggio di persone, fosse coperto dall'erba di un campo, non vale ad escludere il concorso di colpa della danneggiata, proprio perché la stessa è imprudentemente uscita dalla strada sterrata, questa sì deputata al passaggio di persone, entrando in una proprietà privata in cui, ancorchè non recintata e priva di cartelli, non era autorizzata ad entrare. A tale prima grave imprudenza se ne aggiunge poi un'altra: una volta che la donna aveva deciso di addentrarsi in un campo di proprietà altrui, all'evidenza incolto e non deputato al passaggio di persone, avrebbe dovuto procedere usando una cautela particolarmente intensa, commisurata allo stato dei luoghi, ponendo particolare attenzione al suolo e a dove via via apponeva i piedi, soprattutto avvicinandosi alla zona vicino al grosso roveto. Alla luce di tali elementi deve ritenersi corretta la valutazione fatta dal primo giudice, nella parte in cui ha riconosciuto il concorso colposo della vittima nella misura del 50%.
4.Il secondo motivo di appello principale: il danno morale – Venendo quindi al quantum del danno risarcibile, non è investito da alcun motivo di gravame ed è in questa sede irretrattabile, il fatto che, in conseguenza della caduta, la subiva 20 giorni Pt_1 di invalidità temporanea totale, ulteriori 20 di inabilità al 75%, ancora 20 al 50% e 30 di invalidità al 25%, oltre a riportare una invalidità permanente pari al 6 – 7%. Del pari non contestata è la liquidazione del danno biologico in applicazione delle tabelle milanesi aggiornate al 2021, vigenti ratione temporis.
Su tali presupposti il primo giudice, tenuto conto che la danneggiata al momento del sinistro aveva 62 anni e quantificata l'invalidità permanete nella misura del 7%, attribuiva al 'punto base' il valore di euro 1798,14 e riconosceva quindi a titolo di danno biologico permanente l'importo complessivo di euro 8748,00, cui sommare l'ulteriore importo di euro 5197,50, liquidata a titolo di danno biologico temporaneo.
Mentre non è contestata l'esclusione dell'aumento del danno biologico per la c.d.
'personalizzazione', il motivo di appello si incentra sulla mancata liquidazione del danno morale, con la seguente statuizione: 'La richiesta di liquidazione del danno morale va respinta (vedi infra in motivazione)', a cui, tuttavia, nella motivazione della sentenza non risulta seguire nessun ulteriore approfondimento sul punto. In proposito si osserva che ancorchè in sede di comparsa conclusionale la parte appellante principale riproponga anche la quantificazione della c.d. personalizzazione, non essendo la stessa stata oggetto di specifico motivo di appello non potrà in questa sede essere esaminata.
Il Tribunale risulta aver quindi liquidato il danno biologico permanente tenendo conto del valore del punto base per la sola componente biologica, esclusa invece quella morale.
Il motivo con cui ci si duole del mancato risarcimento della componente morale del danno è fondato nei termini di seguito specificati.
Va premesso che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (cfr. sent. n.
235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la
Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto (ovvero la salute), la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. ex plurimis, Cass. n. 901 del
17/01/2018). Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il solo concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 07/09/2023 n. 26140),
“l'unitarietà del danno non patrimoniale va intesa nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori
(artt. 1223, 226, 2056, 2059 c.c.); mentre la onnicomprensività del danno non patrimoniale va intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative “in peius” della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici)”.
Dunque, se occorre evitare duplicazioni del danno, è necessario però, al contempo, anche dare conto di ogni nocumento conseguente all'illecito, sia verificando quali siano i valori della persona lesi (salute, dignità, affetti, identità personale, estrinsecazione del proprio modo di essere nelle diverse sfere dell'esistenza ecc.), sia tenendo presente che, come ben evidenziato dalla suddetta pronuncia di legittimità, “il giudice di merito deve valutare la fenomenologia della lesione non patrimoniale: sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato
(c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”).”
Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione, della sofferenza per la percezione della propria menomazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (cfr. Cass. ord, n. 23469 del
28/09/2018). Si tratta, com'è intuibile, di dar voce ed esteriorità (e, dunque, una veste socialmente riconoscibile) a moti propri dell'animo umano (della psiche), a forme di un
'interno psichico' che intimamente riflettono i toni di un equilibrio emotivo che violentemente si turba, o i tratti di una frustrazione dettata dalla forzata rinuncia ad appagamenti attesi e improvvisamente mancati nelle dimensioni della quotidianità o della vita di relazione (cfr. così Cass. n° 6443/2023).
L'operazione che (a fini risarcitori) traduce in termini monetari simili sfuggenti realtà interiori non può che affidarsi alla valorizzazione operativa di indicatori esterni collaudati sul piano dell'esperienza comune, come accade, con specifico riferimento al danno alla salute, nella valorizzazione operativa dei fatti notori, delle massime di esperienza o delle presunzioni (tutti legati alla lettura dei comportamenti individuali frustrati dalla specifica menomazione accertata) che sovente accade di riscontrare in tale ambito, allorché le ragioni della persona vengano colpite sotto la forma dell'aggressione dell'integrità psico- fisica.
Tali valutazioni sono state espresse e ricondotte entro criteri di specifico calcolo nei parametri indicati nelle tabelle milanesi 2021 applicate ratione temporis, in cui a fronte di una invalidità del 7% è indicato un incremento del 'punto base' del 25% 'per sofferenza' (portando ad un aumento del punto base da euro 1.798,14 ad euro
2.247,68) nell'indiscutibile presupposto che le lesioni che determinino quel tipo di inabilità creino, secondo l'id quod plerumque accidit, una sofferenza in chi le patisce - da sommarsi al puro danno biologico, per dar vita a quel complessivo danno non patrimoniale di cui si è preferita l'indicazione unitaria a far data dalle note pronunce di
San Martino 2008.
Anche secondo i più recenti arresti giurisprudenziali (cfr. da ultimo Cass. 7126/2021), nella liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, tutti gli aspetti scaturenti dalla lesione all'integrità psicofisica del soggetto andranno esaminati, anche sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
E che non vi siano spazi in tale ricostruzione per danni in re ipsa si ricava agevolmente se solo si osserva che la componente morale del danno non patrimoniale è suscettibile di essere provata anche in via presuntiva, con riferimento al dolore fisico commisurabile al tipo di lesione, in uno con il protrarsi della invalidità e della malattia per svariati mesi che, oltre ad avere pesato sulla qualità della vita durante tale lasso di tempo ha poi lasciato dei postumi la cui percezione, secondo l'id quod plerumque accidit, è fonte di malessere ed abbattimento.
A tale proposito, nel caso di specie, il CTU ha descritto l'invalidità permanente dell'attrice come consistente nelle conseguenze residuate all'esito della diagnosi di 'insufficienza respiratoria in paziente con fratture costali post-traumatiche scomposte a destra con consolidamento parenchimale secondario, sottile falda di PNX e minimo versamento pleurico a destra', oltre a 'trauma contusivo-distorsivo spalla destra e ginocchio sinistro'.
Il CTU ha evidenziato come residuasse una sintomatologia dolorosa a carico del torace, della spalla destra e del ginocchio sinistro, con limitazione funzionale sia della spalla destra, sia del ginocchio sinistro. In particolare ha osservato che vi era limitazione nelle rotazioni e nell'abduzione della spalla, mentre il ginocchio sinistro era rimasto instabile.
Da tale quadro clinico deve ritenersi, sia derivato, secondo l'id quod plerumque accidit, oltre che un danno di natura strettamente biologica, anche un danno consistente nella sofferenza soggettiva che è naturale presumere sia derivata da quel tipo di postumi permanenti e che le tabelle hanno determinato in una percentuale standard, ricavata in via esperienziale e riconoscibile in mancanza di aspetti peculiari.
Alla luce dell'accoglimento del suddetto motivo di appello, nei termini sopra indicati, deve dunque procedersi alla nuova quantificazione del danno non patrimoniale, considerando nell'ambito dello stesso anche la componente 'morale'.
Ciò comporta che si debba procedere ad una nuova liquidazione del danno, secondo le tabelle attualmente vigenti, posto che è pacifico nella giurisprudenza della Suprema
Corte (ex plurimis: Cass. n. 5008/05, n. 5908/98; n. 6356/96; n. 8465/94) il principio a mente del quale le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, con la conseguenza che solo da tale momento esse restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta e che quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione - nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate comporta, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. Cass. 22.11.2019
n. 30519; v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass. 22265/ 2018).
Ciò detto, le tabelle applicabili devono essere individuate in quelle milanesi aggiornate al 2024, considerato che le tabelle relative alla c.d. micropermanenti ex art 139 CdA sono applicabili ai soli casi espressamente richiamati di responsabilità medica e sinistri stradali (dunque in casi differenti da quello in esame) e che la Tabella Unica Nazionale, entrata in vigore a partire dal 5.03.2025, è dall'art. 5 del regolamento espressamente indicata come applicabile ai sinistri verificatisi successivamente a tale data (si evidenzia sul punto che la pronuncia della Cassazione n° 11319 del 29.04.2025 con un obiter dictum pare far intendere che tale delimitazione temporale potrebbe non sussistere, ma nel caso concreto non affronta direttamente la questione, affermando: 'per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la
Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (“Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209″), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi – non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato
D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni “ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)”. In mancanza di precedenti di legittimità relativi all'ambito di applicazione della TUN si ritiene dunque preferibile restare aderenti al dato letterale della norma che appare piuttosto univoco circa l'applicazione ai soli sinistri successivi all'entrata in vigore della nuova tabella.
Fatta tale premessa, considerato che, come detto, nel caso di specie non è in contestazione che la all'epoca del sinistro avesse 62 anni e non è stato oggetto Pt_1 di impugnazione la quantificazione dei postumi computati dal Tribunale nella misura del
7%, in applicazione delle vigenti tabelle milanesi (aggiornate al 1.01.2024), la Pt_1 ha riportato un danno da invalidità permanente pari complessivamente ad euro
12.709,00 già considerato l'incremento del punto base per la cd. sofferenza soggettiva
(di cui euro 10.167,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale ed euro 2.542,00
a titolo di componente di sofferenza soggettiva interiore). Non coinvolgendo l'accoglimento del motivo di appello la quantificazione del danno da invalidità temporanea, per la stessa non si dà luogo ad alcuna riquantificazione, dovendosi confermare l'importo liquidato dal primo giudice in complessive euro
5.197,50 (1.980,00 + 1.485,00 + 990,00 + 742,50),
Il danno non patrimoniale complessivamente subito dalla deve quindi essere Pt_1 quantificato in complessive euro 17.906,50 (euro 12709,00 + euro 5197,50).
Dunque, stante il riconoscimento del concorso colposo della parte danneggiata, che in questa sede si è inteso confermare nella misura del 50%, il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile in favore della è pari ad euro 8.953,25 (euro Pt_1
17.906,50:2).
Quanto a rivalutazione e interessi il primo giudice il Tribunale ha così statuito in parte motiva: 'la somma deve essere devalutata alla data del sinistro e quindi applicati gli interessi legali fino al saldo', salvo poi, in dispositivo, prevedere che sulla somma liquidata a titolo di 'danno biologico' fossero computati 'rivalutazione e interessi legali da calcolarsi come in parte motiva'.
In proposito deve premettersi come secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante, Cass. n. 11190/1998; Cass. n.
2580/2003; Cass. n. 24468/2020; Cass. n. 36878/2021) l'obbligazione del risarcimento del danno da fatto illecito ha natura di debito di valore, in quanto volto alla reintegrazione del patrimonio della parte lesa nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato l'evento dannoso, con la conseguenza che l'adeguamento dell'effettivo valore monetario al momento della decisione (per effetto della svalutazione monetaria) e il riconoscimento degli interessi compensativi (per il ritardato pagamento della somma risarcitoria dovuta) integrano una componente del danno stesso che nasce dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria.
Da ciò discende il principio, ripetutamente enunciato dalla Cassazione, secondo il quale
- posto che il risarcimento del danno da fatto illecito, come detto, costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi e la svalutazione non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del prodursi del danno, così che la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria - una volta che sia impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti e il giudice dell'impugnazione, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore, restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e alla misura degli stessi (cfr. da ultimo Cass. n° 17004/2023, conf. Cass. S.U., n. 8520/2007; Cass.
n. 9926/2010; Cass. n. 15709/2011).
Tanto premesso, va in questa sede rivisto il calcolo di rivalutazione e interessi sulla somma avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (a far data dalla decisione delle
SS.UU. n. 1712/1995).
Pertanto, sulla somma, come sopra liquidata a titolo di danno non patrimoniale in moneta attuale (operazione che serve a ricostruire il patrimonio del danneggiato nella consistenza ante illecito), va stimato l'effetto della mora debendi, proprio perché il creditore di un'obbligazione di valore, per via del ritardato pagamento da parte del suo debitore, perde la possibilità di investire proficuamente -e ricavarne così un lucro finanziario- la somma dovutagli a titolo di risarcimento.
Pertanto, nel caso di specie, sono dovuti gli interessi compensativi sul capitale devalutato alla data del sinistro, secondo gli indici Istat FOI generale (pervenendosi all'importo di euro 7417,77) e da allora annualmente rivalutato, determinandosi così
l'importo complessivo di euro 9.978,00.
A tanto, maggiorato degli ulteriori interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo, va condannato a pagare l'appellato.
Quanto al richiesto riconoscimento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284 co 4
c.c., negati dal primo giudice e su cui ha insistito l'appellante in sede di conclusioni, si osserva quanto segue.
L'art. 1224 c.c., invero, rubricato come “danni nelle obbligazioni pecuniarie”, disciplina gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie (cd. obbligazioni di valuta),
“cioè quelle che al momento in cui sorgono sono già determinate in denaro, o determinabili con un mero calcolo matematico, senza bisogno di alcuna aestimatio da parte del giudice” (cfr. Cass. 24 gennaio 2020 n. 1637); l'art. 1282 c.c., parimenti, cui si riferisce l'art. 1284 c.c., disciplina espressamente gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie.
Dunque, non può nel caso in esame trovare accoglimento la pretesa dell'appellante di computare gli interessi sulla somma via via rivalutata al tasso previsto dalla legislazione speciale per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284 comma quarto c.c., posto che si tratta di previsione dettata per le obbligazioni pecuniarie e purché esse abbiano ad oggetto crediti liquidi ed esigibili;
peraltro, ove si unissero le due diverse discipline – quella per le obbligazioni di valore e quella per le obbligazioni di valuta - si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. 24 gennaio 2020, ordinanza n. 1637, Cass. Sez. 2, 5 maggio 2016, n. 9039, nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre 2008, n. 26008, non massimata sul punto;
nonché Cass. 4 ottobre 1999, n. 11021).
Va quindi verificato se il detto tasso di interessi di cui all'art. 1284 co 4 c.c. sia invece applicabile anche per il periodo successivo all'avvenuta trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (a seguito della liquidazione del danno con la sentenza).
L'art. 1284 co 4 c.c., con il quale è stato determinato, quale tasso legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo civile, il tasso di interesse cd. "commerciale" di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 (“se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”), individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, il carattere generale della norma, immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica, oltre che dalla sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4 c.c., è stato infatti introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu "deflattiva" del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre (cfr. in tal senso anche la relazione illustrativa della L. 132/2014 laddove la modifica apportata all'art. 1284 c.c., consistente nell'aggiunta del comma 4, è inserita nella rubrica “misure per il contrasto nel ritardo dei pagamenti” ed è finalizzata a “evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso - in ragione dell'applicazione del tasso legale d'interesse - e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato”).
Ciò detto, recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale normativa si applica a qualsivoglia tipologia di obbligazione, dunque senza limitazione a quelle di fonte negoziale (cfr. Cass. n. 61/2023). Con la suddetta pronuncia la Suprema Corte ha inteso superare il precedente indirizzo – formatosi in particolare con riferimento alla speciale obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in casi di eccessiva durata processuale ai sensi della L. 89/2001 - secondo il quale l'art. 1284 co 4 c.c. disciplinerebbe il saggio degli interessi legali, applicato a seguito di avvio della lite o di una procedura arbitrale, in correlazione unicamente alle obbligazioni pecuniarie aventi fonte in un contratto (cfr. in particolare Cass., n. 28409 del 07/11/2018,; conf.: Cass. n. 8289 del 25/03/2019;
Cass. n. 8050 del 21/03/2019; Cass. n. 14512 del 09/05/2022). Si è detto in proposito come l'estensione dell'art. 1284 co 4 c.c. alle obbligazioni di ogni natura, non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del disposto dell'art. 1224 c.c. In primo luogo, si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l'art. 1284, comma 4, c.c., riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra. Deve quindi ritenersi ragionevole che nell'art. 1284, comma 4, c.c., si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volontà delle parti in ordine alla determinazione del tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all'inizio del processo, senza che questo debba necessariamente intendersi come un riferimento ad un particolare e limitato campo di applicazione della disposizione, idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito di applicazione.
Tale estensione a tutte le obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte – quindi non solo negoziale - non toglie tuttavia che debba trattarsi comunque di obbligazioni di natura pecuniaria, aventi ad oggetto un credito liquido ed esigibile.
Ciò dunque esclude l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 co 4 c.c. all'obbligazione risarcitoria in esame fino alla pronuncia giudiziale, momento in cui la condanna al risarcimento del danno, da obbligazione di valore, diventa di valuta. Da questo punto in poi non sussistono più ostacoli all'applicazione, anche nel caso di specie di obbligazione risarcitoria da responsabilità medica, di tale tipo di interessi moratori ex art. 1284 co 4 c.c.
In conclusione, nel caso in esame sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, senza il riconoscimento di interessi moratori al tasso previsto per le transazioni commerciali;
sul complessivo credito così ottenuto, decorrono poi gli interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo.
Solo per completezza si osserva che il ricalcolo di rivalutazione e interessi in questa sede, avendo come presupposto la nuova quantificazione del danno non potrà investire anche il danno patrimoniale liquidato dal Tribunale e non coinvolto da alcuna riforma in sede di appello.
4.Il terzo motivo di appello principale: la compensazione delle spese di lite di primo grado – Il terzo motivo di appello principale rimane assorbito dalla nuova regolamentazione delle spese processuali, conseguente alla parziale riforma della pronuncia di primo grado, in forza del disposto dell'art. 336 c.p.c., per come di seguito specificato.
5.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01). Ovviamente la riliquidazione delle spese di primo grado investe unicamente le parti nei NT riguardi delle quali vi è stata riforma, dunque nella fattispecie deve essere esclusa nei cui confronti è stata invece confermata la statuizione di primo grado. NT Per dunque andranno liquidate solo le spese relative al presente grado di appello, secondo il principio della soccombenza nei suoi confronti della parte appellante incidentale NTroparte_7
Con riferimento, invece, alle spese di lite tra la da una parte e Parte_1 [...]
, , , dall'altra, si ritiene sussistano i CP_1 NTroparte_2 NTroparte_3 presupposti per compensare le spese di lite dei due gradi in misura della metà.
Il riconoscimento del concorso di colpa della parte danneggiata ex art. 1227 co I c.c. non è infatti statuizione che limita i suoi effetti alla riduzione del quantum (che di per sé solo non costituirebbe ragione di soccombenza reciproca per il noto principio espresso da Cass. n. 32061 del 31 ottobre 2022), ma è destinato ad incidere anche sull'an, configurando una condotta della vittima idonea a integrare concausa del danno, con ciò legittimando la compensazione.
Quanto alla restante metà delle spese di lite, le stesse devono essere poste a carico dei
, , , in solido tra loro, in ragione E_ NTroparte_2 NTroparte_3 della loro prevalente soccombenza. Sulla base di analogo criterio le spese di CTU e CTP di primo grado, liquidate come in atti, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle parti appellanti incidentali, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di ZE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce: 1) respinge l'appello incidentale;
2) in parziale accoglimento dell'appello principale, riconosciuta la componente di sofferenza soggettiva del danno non patrimoniale, condanna , E_
, , in proprio e quali eredi di , in solido NTroparte_2 NTroparte_3 Persona_1 tra loro, a corrispondere a l'importo di euro 9.978,00 a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale, comprensivo di rivalutazione e interessi compensativi come indicato in motivazione e oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 co 4 c.c. dalla presente sentenza al saldo effettivo;
3) conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio tra , da una parte e Parte_1 dall'altra , , in proprio e quali E_ NTroparte_2 NTroparte_3 eredi di , compensate in ragione della metà; condanna Persona_1 E_
, , in proprio e quali eredi di ,
[...] NTroparte_2 NTroparte_3 Persona_1 dall'altra parte, in solido tra loro, a rifondere a la restante metà delle Parte_1 spese di lite che si liquidano (con riferimento alla suddetta metà): quanto al primo grado in euro 2538,50 per compenso da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 1983,00 per compenso da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di CTU e CTP, liquidate come in atti, a carico di , da una Parte_1 parte e , , in proprio e quali eredi E_ NTroparte_2 NTroparte_3 di , dall'altra, in misura del 50% per ciascuna parte processuale;
Persona_1
6)condanna , , in proprio e quali E_ NTroparte_2 NTroparte_3 eredi di , in solido tra loro, a rifondere a Persona_1 NTroparte_8
le spese di lite del presente grado di appello che si liquidano in euro 3966,00
[...] per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
6)ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in ZE, nella camera di consiglio del 8.07.2025 dalla Corte di Appello di
ZE su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni