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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 4277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4277 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. NT AR nella causa civile iscritta al n° 2004/2024 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
rappresentata e difesa dall'avv.to
Parte_1
ZO IO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Piazza G. Amendola n. 43 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O Il Cancelliere
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
[...]
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza del 13/10/2025, trattata in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 13/02/2024, il sig. convenne in Parte_1 giudizio l' Controparte_1
e, avendo premesso di avere lavorato alle sue dipendenze, dal 28.07.2023, al
[...]
30.09.2023 con la qualifica di operatore socioassistenziale ed inquadrato al livello B1 del CCNL cooperative Sociali, con orario di lavoro di tre giorni a settimana dalle ore
19.00 alle ore 7.00, lamentò di non avere percepito quanto dovuto a titolo di compenso per il lavoro notturno prestato nel mese di luglio, parte della retribuzione dovuta per il mese di agosto ed infine l'intera retribuzione di settembre 2023 nonché i ratei della 13^ mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ed il TFR.
1 Chiese, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento, per i suddetti titoli, di
€ 2.958,66, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e col favore delle spese di lite.
La convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituì in giudizio.
La causa, istruita mediante l'audizione dei testi indicati dal ricorrente, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta che, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito il ricorso va parzialmente accolto.
Hanno, innanzitutto, trovato integrale conferma, in sede istruttoria, le deduzioni attoree concernenti l'esistenza e durata del rapporto di lavoro, le mansioni effettivamente espletate, l'orario rispettato e la retribuzione corrisposta (cfr. sul punto, oltre a quanto riferito dai testi : “sono stato dipendente della Tes_1 [...]
per circa due mesi, non ricordo bene in che mesi di preciso, Controparte_1
ma credo tra agosto e settembre 2023 e sono stato assegnato alla casa protetta per
Inabili. Conosco il sig. perché in quel periodo eravamo colleghi, lavoravamo Pt_1 entrambi presso la casa protetta per e ci davamo il cambio. Il sig. , in CP_2 Pt_1
particolare, faceva le notti e, se ricordo bene, cominciava alle ore 19. Ci vedevamo al cambio turno. Vedevo il sig. almeno due-tre volte a settimana, sempre al cambio Pt_1
turno” e “sono stato dipendente società cooperativa Azione sociale Parte_2 per circa due mesi. Ho cominciato a lavorare lì a luglio, credo dell'anno 23. Lo ricordo chiaramente per l'esperienza negativa che ho vissuto. Ho lavorato due settimane a luglio (tant'è che sono stato retribuito per quelle due settimane, circa 622 euro;
sono state le uniche somme che ho percepito), tutto agosto e a settembre. Il mio contratto scadeva il giorno 30 settembre ma per motivi di salute mi sono dovuto fermare qualche giorno prima. In quel periodo ho lavorato come OSS presso la casa protetta per Inabili “Villa Don Orione” in via Onorato. Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi in quel periodo, anche lui come OSS. Il sig. faceva solo le Pt_1
notti, se non ricordo male circa 3 volte a settimana. I turni di lavoro erano: dalle 7 del mattino fino alle 13; dalle 13 alle 19; e dalle 19 alle 7 del giorno dopo. Se non ricordo male lui cominciava a lavorare alle ore 19 fino alle 7 del giorno dopo. Lo vedevo sempre al cambio turno. Anche io ho fatto causa all'Azione sociale ma il processo
2 ancora non si è concluso”, quanto emerge dai documenti in atti, cfr. unilav e busta paga, all.ti 1 e 3).
Alla luce di tale univoco quadro probatorio, deve ritenersi provato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta, dal 28.07.2023 al 30.09.2023, con mansioni di operatore socioassistenziale (riconducibili al livello B1 del CCNL cooperative Sociali), con orario di lavoro di tre giorni a settimana dalle ore 19.00 alle ore 7.00.
A fronte di tali prove la convenuta, che ne aveva l'onere, non ha provato di aver corrisposto al lavoratore quanto dovuto a titolo di compenso per il lavoro notturno, retribuzione, ratei della 13^ mensilità e trattamento di fine rapporto;
la convenuta va, quindi, condannata a corrispondere al ricorrente quanto dovuto per questi titoli.
Non può, invece, trovare accoglimento la restante domanda a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, non avendo il ricorrente provato, com'era suo onere, di non aver potuto godere di ferie nel corso del rapporto di lavoro;
nessuno dei testi sentiti in giudizio, infatti, ha riferito alcunché sul punto, non potendosi, quindi, evincere tali circostanze dai documenti in atti.
Passando alla quantificazione dei crediti devono condividersi poiché esenti da evidenti vizi logico-giuridici gli analitici conteggi effettuati dallo stesso ricorrente.
In conclusione, la convenuta va condannata a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 2.737,97 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendo a tal fine con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell' Controparte_1
.
[...]
In parziale accoglimento del ricorso condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.737,97 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
3 Condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'erario che liquida in complessivi euro 1.314,00 per compensi professionali.
Pone a carico dello Stato le spese relative alla difesa di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate con separato decreto di pagamento.
Così deciso in Palermo il 14/10/2025.
IL GIUDICE
NT AR
4
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. NT AR nella causa civile iscritta al n° 2004/2024 R.G.L., promossa
Per ___________________ D A
rappresentata e difesa dall'avv.to
Parte_1
ZO IO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Piazza G. Amendola n. 43 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O Il Cancelliere
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
[...]
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza del 13/10/2025, trattata in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 13/02/2024, il sig. convenne in Parte_1 giudizio l' Controparte_1
e, avendo premesso di avere lavorato alle sue dipendenze, dal 28.07.2023, al
[...]
30.09.2023 con la qualifica di operatore socioassistenziale ed inquadrato al livello B1 del CCNL cooperative Sociali, con orario di lavoro di tre giorni a settimana dalle ore
19.00 alle ore 7.00, lamentò di non avere percepito quanto dovuto a titolo di compenso per il lavoro notturno prestato nel mese di luglio, parte della retribuzione dovuta per il mese di agosto ed infine l'intera retribuzione di settembre 2023 nonché i ratei della 13^ mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ed il TFR.
1 Chiese, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento, per i suddetti titoli, di
€ 2.958,66, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e col favore delle spese di lite.
La convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituì in giudizio.
La causa, istruita mediante l'audizione dei testi indicati dal ricorrente, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta che, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito il ricorso va parzialmente accolto.
Hanno, innanzitutto, trovato integrale conferma, in sede istruttoria, le deduzioni attoree concernenti l'esistenza e durata del rapporto di lavoro, le mansioni effettivamente espletate, l'orario rispettato e la retribuzione corrisposta (cfr. sul punto, oltre a quanto riferito dai testi : “sono stato dipendente della Tes_1 [...]
per circa due mesi, non ricordo bene in che mesi di preciso, Controparte_1
ma credo tra agosto e settembre 2023 e sono stato assegnato alla casa protetta per
Inabili. Conosco il sig. perché in quel periodo eravamo colleghi, lavoravamo Pt_1 entrambi presso la casa protetta per e ci davamo il cambio. Il sig. , in CP_2 Pt_1
particolare, faceva le notti e, se ricordo bene, cominciava alle ore 19. Ci vedevamo al cambio turno. Vedevo il sig. almeno due-tre volte a settimana, sempre al cambio Pt_1
turno” e “sono stato dipendente società cooperativa Azione sociale Parte_2 per circa due mesi. Ho cominciato a lavorare lì a luglio, credo dell'anno 23. Lo ricordo chiaramente per l'esperienza negativa che ho vissuto. Ho lavorato due settimane a luglio (tant'è che sono stato retribuito per quelle due settimane, circa 622 euro;
sono state le uniche somme che ho percepito), tutto agosto e a settembre. Il mio contratto scadeva il giorno 30 settembre ma per motivi di salute mi sono dovuto fermare qualche giorno prima. In quel periodo ho lavorato come OSS presso la casa protetta per Inabili “Villa Don Orione” in via Onorato. Conosco il ricorrente perché siamo stati colleghi in quel periodo, anche lui come OSS. Il sig. faceva solo le Pt_1
notti, se non ricordo male circa 3 volte a settimana. I turni di lavoro erano: dalle 7 del mattino fino alle 13; dalle 13 alle 19; e dalle 19 alle 7 del giorno dopo. Se non ricordo male lui cominciava a lavorare alle ore 19 fino alle 7 del giorno dopo. Lo vedevo sempre al cambio turno. Anche io ho fatto causa all'Azione sociale ma il processo
2 ancora non si è concluso”, quanto emerge dai documenti in atti, cfr. unilav e busta paga, all.ti 1 e 3).
Alla luce di tale univoco quadro probatorio, deve ritenersi provato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta, dal 28.07.2023 al 30.09.2023, con mansioni di operatore socioassistenziale (riconducibili al livello B1 del CCNL cooperative Sociali), con orario di lavoro di tre giorni a settimana dalle ore 19.00 alle ore 7.00.
A fronte di tali prove la convenuta, che ne aveva l'onere, non ha provato di aver corrisposto al lavoratore quanto dovuto a titolo di compenso per il lavoro notturno, retribuzione, ratei della 13^ mensilità e trattamento di fine rapporto;
la convenuta va, quindi, condannata a corrispondere al ricorrente quanto dovuto per questi titoli.
Non può, invece, trovare accoglimento la restante domanda a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, non avendo il ricorrente provato, com'era suo onere, di non aver potuto godere di ferie nel corso del rapporto di lavoro;
nessuno dei testi sentiti in giudizio, infatti, ha riferito alcunché sul punto, non potendosi, quindi, evincere tali circostanze dai documenti in atti.
Passando alla quantificazione dei crediti devono condividersi poiché esenti da evidenti vizi logico-giuridici gli analitici conteggi effettuati dallo stesso ricorrente.
In conclusione, la convenuta va condannata a corrispondere in favore del ricorrente la somma di € 2.737,97 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendo a tal fine con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell' Controparte_1
.
[...]
In parziale accoglimento del ricorso condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.737,97 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo.
3 Condanna, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'erario che liquida in complessivi euro 1.314,00 per compensi professionali.
Pone a carico dello Stato le spese relative alla difesa di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate con separato decreto di pagamento.
Così deciso in Palermo il 14/10/2025.
IL GIUDICE
NT AR
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