TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2314 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VENTRIGLIA LUIGI, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. VAJANA MARINA, giusta procura depositata telematicamente;
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-interveniente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 4.10.23 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
e proponendo impugnazione avverso la
[...] Controparte_4 cartella di pagamento n.2912022900572291900 (in realtà un avviso di intimazione, del quale non ha espressamente indicato gli atti presupposti) eccependo la violazione di legge, il difetto di notifica e la prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio (alla quale veniva notificato il ricorso nonostante la CP_2 stessa non fosse richiamata nell'epigrafe del ricorso tra i resistenti) contestando le avverse pretese. Si costituiva rilevando l'irritualità del ricorso, la tardività ai sensi dell'art. CP_1
617 c.p.c. nonché il proprio difetto di legittimazione in ordine all'eccezione di prescrizione.
1 Il Giudice convocava le parti in presenza al fine di chiedere chiarimenti e la parte ricorrente, all'udienza del 29.5.24 chiedeva ed otteneva termine per note, senza poi giovarsene.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc delle parti resistenti in sostituzione dell'udienza del 25.3.25.
Motivi della decisione
Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez.
VI, 02.09.2020, n. 18256:
“13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma
1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr.
Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o
a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);”.
2 Tutte le eccezioni, eccetto quella di prescrizione, vanno ricondotte nell'ambito di applicazione dell'art. 617 cpc in quanto relative a vizi dell'intimazione di pagamento (carenza di motivazione, violazione di legge, etc) e sono tardive.
Invero dalla produzione si evince che la notifica dell'AVI sia avvenuta in CP_1 data 2.9.23 a fronte dell'iscrizione del ricorso in data 4.10.23. Sul punto sono stati richiesti chiarimenti alla parte ricorrente, che non li ha forniti.
Quanto all'eccezione di prescrizione, vi è carenza di legittimazione da parte di
CP_1
Infatti “Deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è
l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, c.c., si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo […] Il difetto di "legitimatio ad causam" è rilevabile
d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito
- invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta” (v. SSUU 7514 dell'8.03.2022).
3 L'unico legittimato a contraddire su tale eccezione compete alla sola , che in CP_2 questo procedimento riveste il ruolo di interveniente.
L'Istituto ha dedotto di aver notificato:
1) l'ava n. 59120160001697439000 in data 17/11/2016;
2) l'ava n. 59120170000695547000 in data 11/01/2018;
3) l'ava n. 59120180000504775000 in data 20/06/2018.
In realtà per gli AVA nn. 1 e 3 non è stata prodotta dall' alcuna ricevuta PEC CP_2
(di consegna e accettazione) in formato “.eml” o “.msg” e che a tale mancanza non può sopperire il documento dati Atto.xml, il quale non permette l'apertura del file né di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica della ricorrente. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “la violazione delle forme digitali (…) che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" determina la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme
(le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione
(…) e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato”,(Cass. civ., ord. n. 16189 del 08.06.2023).
La mancata prova della notifica degli avvisi, per consolidata giurisprudenza, non comporta tout court l'invalidità del processo di riscossione, in quanto “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).” (Sez. 6
- L, Ordinanza n. 24506 del 30.11.2016).
Il primo atto utile, nel caso di specie, è l'intimazione di pagamento oggi impugnata. Per quel che concerne l'ava n. 59120160001697439000, avente ad oggetto contributi relativi agli anni 2015 e 2016, non v'è dubbio che dal momento della maturazione degli stessi alla notifica dell'intimazione di pagamento del 2.9.23 il termine quinquennale di prescrizione era già spirato.
4 Viceversa, l'ava n. 59120180000504775000 ha ad oggetto crediti maturati nel 2017 e 2018 (con scadenza del termine quinquennale nel 2022 e 2023), mentre per l'AVA
n. 59120170000695547000 vi è la ricevuta di accettazione e consegna via PEC del
18.1.18, con scadenza del termine di prescrizione al 18.1.23.
Inoltre, occorre tenere conto anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Invero l'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa per effetto della disciplina emergenziale per il Covid nel periodo 8.3.2020-
31.8.2021: l'art. 68 D.L. 18.2020 convertito in L. 27.2020, e successive proroghe, da ultimo ex D.L. 73.2021, convertito in L. 106.2021, al 1° comma prevede infatti che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, e, al comma 4-bis, dispone che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: (…) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Ai sensi del richiamato art. 12, 1° e 2° comma, d. lgs. 159.2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli
5 adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. In altri termini, l'art. 68 del D.L. 18.2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159.2015 il quale, al comma
1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli
Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).
Sennonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Alla luce della disciplina emergenziale il credito non può ritenersi prescritto.
Le spese nei confronti di seguono la soccombenza (cause di previdenza, CP_1 valore fino a 26.000 euro, parametri minimi del dm 55/2014), quelle nei confronti di possono essere compensate integralmente alla luce della vicenda CP_2 processuale nel suo complesso e della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritto il credito di cui all'AVA n. 59120160001697439000; rigetta per il resto.
Condanna parte ricorrente a rifondere ad le spese di lite che liquida in euro CP_1
2.697,00; compensa le spese tra parte ricorrente ed . CP_2
Così deciso in Agrigento, 25/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
6