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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/07/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1836/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1836/2025 V.G. posta in decisione il
25/06/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] (avv. Stefania Casella)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...] (avv. Samantha Avveduti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
28/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 18 aprile 2008 in Durazzo
(Albania), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Lugo (RA) al n.167, Parte II, serie C, anno 2015; preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, si autorizzano a vivere separati, impegnandosi al reciproco rispetto ed a non interferire nelle rispettive vite private;
2) I figli minori e continueranno a vivere e ad avere residenza Persona_1 Persona_2 anagrafica presso la madre, che attualmente è in Lugo (RA) Via Passamonti n.18.
3) il OR , attualmente domiciliato in Lugo (RA), Via Paurosa, rientrerà CP_1 presso la casa familiare di Via Passamonti n.18, appena la SI.ra la libererà Parte_1
(unitamente ai figli minori) dai propri effetti personali e da altri beni mobili di appartenenza che, sin da ora, le parti concordano ed indicano più precisamente in: n. 1) stampante e n. 1) computer n. 1) tappeto sala, tutte le stoviglie, n. 1 televisore e n. 1 albero di natale. Le parti concordano che l'immobile di Via Passamonti n. 18 (di proprietà esclusiva del IG ), CP_1 dovrà essere liberato dalla IGa , entro e non oltre il giorno 31 agosto 2025. Parte_1
A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo e fino a quando la casa familiare sarà abitata dalla SI.ra , questa provvederà a pagare le utenze dell'immobile che il SI. Pt_1
avrà cura di comunicare tempestivamente in quanto intestate allo stesso (per i consumi CP_1
a decorrere dal mese di marzo c.a.). La SI.ra , effettuato il pagamento delle utenze Pt_1
(entro la scadenza) ne darà tempestiva comunicazione al SI. mediante invio whatsApp CP_1 di relativa ricevuta.
4) A tacitazione di ogni questione e/o pretesa economica, stante il contributo economico prestato dalla SI.ra nel corso degli anni di matrimonio (che ha agevolato il Parte_1 puntuale pagamento della rata del mutuo ipotecario relativo alla casa familiare di proprietà esclusiva del marito), le parti convengono che il SI. , contestualmente alla CP_1 sottoscrizione del presente ricorso congiunto, provveda a versare alla moglie la somma di
€.40.000,00 mediante bonifico istantaneo sul conto corrente personale della stessa il cui IBAN verrà messo a disposizione.
5) I figli minori e rispettivamente di anni 14 e 12 anni, sono affidati in modo Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio separato, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale dei desiderata e delle aspirazioni di questi ultimi.
In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, i coniugi si danno atto del reciproco impegno a voler svolgere il loro ruolo di genitori nei confronti dei figli minori, in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione e convengono di voler evitare interferenze di altre persone sulla formazione e la crescita dei figli, fermo restando il ruolo a ciascuno spettante.
I genitori si impegnano a fornirsi diretta e reciproca comunicazione delle informazioni riguardanti i figli, a non coinvolgerli in discussioni e a non assumere, alla loro presenza, atteggiamenti squalificanti nei confronti dell'altro genitore.
I figli minori e anno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo Per_1 Per_2 con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
5) Tenuto conto del preminente interesse e desiderio della prole e degli impegni lavorativi dei genitori, gli stessi convengono che i figli minori e nella settimana in cui Per_1 Per_2 trascorreranno poi il week end con il padre staranno con lo stesso, un giorno alla settimana
(da concordarsi tra le parti tenuto conto anche del desiderio dei figli), dall'uscita da scuola fino all'ora che verrà concordata, di volta in volta, potendo anche pernottare presso lo stesso: in tale ultimo caso, la giornata potrà essere continuativa con il weekend da trascorrere con il padre. Quando, invece, il fine settimana lo trascorreranno con la madre, i figli potranno stare con il padre due giorni alla settimana -giornate anche consecutive e secondo orari da concordare tra le parti.
Per quanto riguarda il week end, otranno trascorrerlo con il padre a decorrere Per_1 Per_2 dal venerdì sera, in orario da concordare tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e del desiderio dei minori, fino alla domenica sera ove, entro le 23, dovranno fare rientro presso la residenza della madre. Durante le vacanze estive l'orario a decorrere dal quale i figli staranno con il padre (nelle giornate di propria competenza) verrà concordato tra i genitori tenuto conto degli impegni di lavoro (e non) di entrambi nonché del desiderio dei minori.
I ricorrenti potranno tenere con sé i figli minori, previo accordo e compatibilmente con le esigenze degli stessi, per due settimane, anche non consecutive durante le ferie estive (da comunicare entro il 31 di maggio di ogni anno). Durante le festività natalizie e pasquali i minori staranno con i genitori seguendo il calendario comune ad eccezione degli orari che dovranno essere gli stessi previsti per le vacanze estive e rispettando l'alternanza delle giornate festive di anno in anno tra i genitori.
6) I ricorrenti, in considerazione della collocazione prevalente presso la madre, concordano che il padre, sig. , corrisponda un contributo a titolo di mantenimento in favore CP_1 di entrambi i figli minori dell'importo di € 400,00 mensili, e si impegna, fin da ora, a prestare la massima collaborazione alla predisposizione di quanto necessario per l'ottenimento, in via esclusiva, in capo alla madre dell'assegno unico.
Le parti convengono altresì che il SI. corrisponda il 50% delle spese CP_1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna, che i ricorrenti dichiarano di conoscere, secondo le seguenti specificazioni:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc /tablet) imposta dalla scuola e) assicurazione scolastica;
e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Il genitore che ha anticipato le spese straordinarie sopra elencate ne darà comunicazione all'altro genitore (via e-mail o con raccomandata o messaggio telefonico) inviando la documentazione comprovante l'esborso. Il rimborso avverrà entro 15 giorni successivi alla richiesta;
7) I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente ad ogni pretesa di loro personale mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8) I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio, od al rinnovo, dei documenti validi per l'espatrio, unitamente ai figli, impegnandosi al tempestivo adempimento delle necessarie formalità a semplice richiesta.
10) Le parti danno atto che solo con il puntuale e corretto adempimento di ogni condizione del presente ricorso si dichiarano pienamente soddisfatti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
14) Tutte le spese del presente procedimento sono a carico dei ricorrenti nella misura del 50%
e ciascuno provvederà a pagare direttamente il proprio legale di fiducia incaricato.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1836/2025 V.G. posta in decisione il
25/06/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] (avv. Stefania Casella)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...] (avv. Samantha Avveduti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
28/04/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 18 aprile 2008 in Durazzo
(Albania), in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Lugo (RA) al n.167, Parte II, serie C, anno 2015; preso atto che l'udienza del 05/06/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, si autorizzano a vivere separati, impegnandosi al reciproco rispetto ed a non interferire nelle rispettive vite private;
2) I figli minori e continueranno a vivere e ad avere residenza Persona_1 Persona_2 anagrafica presso la madre, che attualmente è in Lugo (RA) Via Passamonti n.18.
3) il OR , attualmente domiciliato in Lugo (RA), Via Paurosa, rientrerà CP_1 presso la casa familiare di Via Passamonti n.18, appena la SI.ra la libererà Parte_1
(unitamente ai figli minori) dai propri effetti personali e da altri beni mobili di appartenenza che, sin da ora, le parti concordano ed indicano più precisamente in: n. 1) stampante e n. 1) computer n. 1) tappeto sala, tutte le stoviglie, n. 1 televisore e n. 1 albero di natale. Le parti concordano che l'immobile di Via Passamonti n. 18 (di proprietà esclusiva del IG ), CP_1 dovrà essere liberato dalla IGa , entro e non oltre il giorno 31 agosto 2025. Parte_1
A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo e fino a quando la casa familiare sarà abitata dalla SI.ra , questa provvederà a pagare le utenze dell'immobile che il SI. Pt_1
avrà cura di comunicare tempestivamente in quanto intestate allo stesso (per i consumi CP_1
a decorrere dal mese di marzo c.a.). La SI.ra , effettuato il pagamento delle utenze Pt_1
(entro la scadenza) ne darà tempestiva comunicazione al SI. mediante invio whatsApp CP_1 di relativa ricevuta.
4) A tacitazione di ogni questione e/o pretesa economica, stante il contributo economico prestato dalla SI.ra nel corso degli anni di matrimonio (che ha agevolato il Parte_1 puntuale pagamento della rata del mutuo ipotecario relativo alla casa familiare di proprietà esclusiva del marito), le parti convengono che il SI. , contestualmente alla CP_1 sottoscrizione del presente ricorso congiunto, provveda a versare alla moglie la somma di
€.40.000,00 mediante bonifico istantaneo sul conto corrente personale della stessa il cui IBAN verrà messo a disposizione.
5) I figli minori e rispettivamente di anni 14 e 12 anni, sono affidati in modo Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio separato, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale dei desiderata e delle aspirazioni di questi ultimi.
In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, i coniugi si danno atto del reciproco impegno a voler svolgere il loro ruolo di genitori nei confronti dei figli minori, in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione e convengono di voler evitare interferenze di altre persone sulla formazione e la crescita dei figli, fermo restando il ruolo a ciascuno spettante.
I genitori si impegnano a fornirsi diretta e reciproca comunicazione delle informazioni riguardanti i figli, a non coinvolgerli in discussioni e a non assumere, alla loro presenza, atteggiamenti squalificanti nei confronti dell'altro genitore.
I figli minori e anno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo Per_1 Per_2 con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
5) Tenuto conto del preminente interesse e desiderio della prole e degli impegni lavorativi dei genitori, gli stessi convengono che i figli minori e nella settimana in cui Per_1 Per_2 trascorreranno poi il week end con il padre staranno con lo stesso, un giorno alla settimana
(da concordarsi tra le parti tenuto conto anche del desiderio dei figli), dall'uscita da scuola fino all'ora che verrà concordata, di volta in volta, potendo anche pernottare presso lo stesso: in tale ultimo caso, la giornata potrà essere continuativa con il weekend da trascorrere con il padre. Quando, invece, il fine settimana lo trascorreranno con la madre, i figli potranno stare con il padre due giorni alla settimana -giornate anche consecutive e secondo orari da concordare tra le parti.
Per quanto riguarda il week end, otranno trascorrerlo con il padre a decorrere Per_1 Per_2 dal venerdì sera, in orario da concordare tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e del desiderio dei minori, fino alla domenica sera ove, entro le 23, dovranno fare rientro presso la residenza della madre. Durante le vacanze estive l'orario a decorrere dal quale i figli staranno con il padre (nelle giornate di propria competenza) verrà concordato tra i genitori tenuto conto degli impegni di lavoro (e non) di entrambi nonché del desiderio dei minori.
I ricorrenti potranno tenere con sé i figli minori, previo accordo e compatibilmente con le esigenze degli stessi, per due settimane, anche non consecutive durante le ferie estive (da comunicare entro il 31 di maggio di ogni anno). Durante le festività natalizie e pasquali i minori staranno con i genitori seguendo il calendario comune ad eccezione degli orari che dovranno essere gli stessi previsti per le vacanze estive e rispettando l'alternanza delle giornate festive di anno in anno tra i genitori.
6) I ricorrenti, in considerazione della collocazione prevalente presso la madre, concordano che il padre, sig. , corrisponda un contributo a titolo di mantenimento in favore CP_1 di entrambi i figli minori dell'importo di € 400,00 mensili, e si impegna, fin da ora, a prestare la massima collaborazione alla predisposizione di quanto necessario per l'ottenimento, in via esclusiva, in capo alla madre dell'assegno unico.
Le parti convengono altresì che il SI. corrisponda il 50% delle spese CP_1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ravenna, che i ricorrenti dichiarano di conoscere, secondo le seguenti specificazioni:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc /tablet) imposta dalla scuola e) assicurazione scolastica;
e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Il genitore che ha anticipato le spese straordinarie sopra elencate ne darà comunicazione all'altro genitore (via e-mail o con raccomandata o messaggio telefonico) inviando la documentazione comprovante l'esborso. Il rimborso avverrà entro 15 giorni successivi alla richiesta;
7) I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente e reciprocamente ad ogni pretesa di loro personale mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
8) I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio, od al rinnovo, dei documenti validi per l'espatrio, unitamente ai figli, impegnandosi al tempestivo adempimento delle necessarie formalità a semplice richiesta.
10) Le parti danno atto che solo con il puntuale e corretto adempimento di ogni condizione del presente ricorso si dichiarano pienamente soddisfatti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
14) Tutte le spese del presente procedimento sono a carico dei ricorrenti nella misura del 50%
e ciascuno provvederà a pagare direttamente il proprio legale di fiducia incaricato.”
Così deciso in Ravenna il 25.06.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè