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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 24303/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Vicari, Parte_1 per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in data 24/6/2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale, nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. - decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico-legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo - domandando di accertare il proprio stato di invalido civile con diritto all'indennità di accompagnamento, oltre che, in ogni caso, la sua invalidità totale, ai fini dell'assistenza socio sanitaria. A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto di essere affetto dalle patologie specificamente indicate in ricorso, contestando le risultanze della CTU espletata nel procedimento di accertamento preventivo dello stato invalidante, le quali ne determinano, oltre ad una totale invalidità, anche il bisogno di assistenza continua per compiere gli atti ordinari della vita quotidiana, nonché l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e domandandone il rigetto. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo digitale della fase di accertamento tecnico preventivo e dei documenti prodotti, nonché con il rinnovo della CTU medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione, posto che il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente il 24/5/2024 ed il presente ricorso depositato, in forma telematica, il 24/6/2024, sicché nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso è solo in parte fondato. 3.1 L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione.
2 Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della CTU;
il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. In proposito, la Suprema Corte ha osservato che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 27010 del 24/10/2018). Nel caso in esame, all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo è stato emesso decreto di omologa parziale del 26/7/2024, con il quale è stata omologata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3, co. 3, legge n. 104/92. Di contro, quanto al mancato riconoscimento dell'invalidità totale e degli ulteriori requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento, parte ricorrente ha censurato in modo specifico la perizia resa nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla CTU, sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento. 3.2 Orbene, il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa fase processuale, sulla base degli esami clinici e complementari effettuati e dell'esame della documentazione sanitaria allegata a corredo dell'istanza, tenendo in considerazione tanto la perizia già resa nel corso dell'a.t.p., quanto le diverse conclusioni diagnostiche del CTP, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente, in ragione delle patologie da cui è affetto, è persona totalmente disautonoma e, pertanto, si trova nelle condizioni di cui all'art. 2 legge n. 118/1971 (100% invalidità, ai soli fini dell'assistenza socio- sanitaria) e contestualmente di cui all'art. 1 della Legge 18/1980, (indennità di accompagnamento), solo a decorrere dal mese di settembre 2024. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
3 Peraltro, a fronte della completezza e dalla esaustività della relazione peritale, le parti non hanno sollevato contestazioni sotto alcuno specifico profilo sanitario, né evidenziato errori o incongruenze nell'elaborato peritale. Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente – che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti – può affermarsi il diritto di parte ricorrente alla prestazione assistenziale richiesta, a decorrere dal mese di settembre 2024.
4. Posto che l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alle prestazioni invocate ha decorrenza non solo successiva alla domanda amministrativa del 24/2/2020, ma anche all'intero procedimento di accertamento tecnico preventivo - sicché quando la parte ben avrebbe potuto introdurre una nuova domanda amministrativa - ritiene il decidente che sussistano gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi del presente giudizio (cfr. Cass., 24/6/2009, n. 14846, Cass. 26/6/2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16/4/2009 e Cass. 30/3/2011, n. 7307). Vanno poste definitivamente a carico dell' infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di a.t.p., già liquidate, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara che il ricorrente è invalido totale, in possesso del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/1980, dal mese di settembre 2024. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze Pt_2 tecniche d'ufficio, già liquidate. Roma, 18 febbraio 2025. Il Giudice Laura Cerroni
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