Decreto cautelare 1 agosto 2018
Ordinanza cautelare 11 settembre 2018
Sentenza 30 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 30/10/2023, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 00988/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01059/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1059 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vacchiano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Malavolta e Debora Tartaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione OS, Sviluppo OS S.p.A., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società E.P. Elevatori Promontati S.r.l., Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti depositati in data 22 ottobre 2018:
- del decreto dirigenziale della Regione OS n. 8438 del 14 maggio 2018, successivamente notificato, con cui è stata disposta la revoca integrale del contributo concesso alla Vacchiano s.r.l. con precedente decreto dirigenziale n. 5549 dell'11 novembre 2015, relativamente al bando per gli " aiuti alle micro, piccole e medie imprese per il sostegno dei processi di internazionalizzazione " di cui al decreto n. 6684/2014 – POR Creo Fesr 2014-2010 – Azione 3.4.2) a) internazionalizzazione del sistema produttivo regionale: aiuti export manifatturiero, per un importo pari a € 64.998,00 a fronte di un investimento ammesso pari a € 129.996,00, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso anche incognito, ove lesivo per la ricorrente, tra cui:
- la comunicazione pec Prot. 198/Rev del 20 marzo 2018 della società Sviluppo OS spa da quest'ultima inviata alla Regione OS il 22 marzo 2018 (pervenuta al prot. n. 161212) con cui è stata comunicata la conclusione della fase istruttoria del procedimento di revoca confermando la sussistenza della causa di revoca totale dell'agevolazione concessa con il succitato decreto dirigenziale n. 5549/2018 all'impresa Vacchiano S.r.l.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione OS e della Sviluppo OS S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio la Vacchiano S.r.l. impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previsa sospensione cautelare dell’efficacia, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Resistevano al ricorso la Regione OS e la società per azioni Sviluppo OS.
La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio dell’11 settembre 2018, era respinta con ordinanza della Sezione n. 520/2018.
Con atto depositato nel fascicolo di causa in data 7 settembre 2023 la società ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
All’udienza pubblica del 18 ottobre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
Attesa la dichiarazione della Vacchiano S.r.l., al Collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in considerazione della complessità delle questioni che hanno formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO