Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 566/23 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 14 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 566/23 R.G.L. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente in [...], c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Francesco Micali, c.f. , fax n. 090.6514180, pec C.F._2 [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Email_1
Messina, via XXVII Luglio 34 is.195 -Appellante
CONTRO in persona del Presidente, Controparte_1 con sede in Roma Via Ciro il Grande, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero
Atzeni, c.f. , pec t, fax C.F._3 Email_2
090/9686113, elettivamente domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale Inps in Messina Via Armeria 1– appellato
OGGETTO: pensione antiucipata- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 458 depositata in data 9 marzo 2023
CONCLUSIONI
Iudicello: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare che l'appellante è invalido in misura pari o superiore all'80% e, conseguentemente, riconoscere l requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8, L. CP_ 503/92. Conseguentemente condannare l' al pagamento della suddetta prestazione (pensione di vecchiaia) in favore dell'appellante nella misura di legge e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e/o dalla data che l'autorità giudiziaria adita determinerà dopo l'espletamento della rinnovanda consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. Condannare l' al pagamento delle spese, competenze e CP_1 onorari del presente grado, da distrarre a favore del procuratore che si dichiara
Nella denegata ipotesi in cui la Corte lo ritenga opportuno, ammettere consulenza contabile al fine di accertare il possesso del requisito contributivo. Con riserva di chiedere il risarcimento del danno per il ritardato pagamento, per la svalutazione monetaria ed a titolo di maggior danno.
rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata con vittoria di spese CP_1 dei due gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, , premesso di Parte_1 CP_ possedere il relativo requisito sia contributivo che sanitario, lamentava che l aveva rigettato la domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, L. CP_ 503/92 e chiedeva la condanna dell all'erogazione della prestazione. CP_ Resistendo l acquisiti documenti ed espletata consulenza medico-legale, con sentenza n° 458 depositata in data 9 marzo 2023 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda per carenza del requisito sanitario esonerando il ricorrente dalle spese ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 27 luglio 2023. Parte_1 CP_ Nella resistenza dell espletata consulenza medico-legale, Depositate note di trattazione scritta entro il 14 gennaio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha ritenuto integrato il requisito contributivo ma, condividendo le conclusioni del proprio consulente, ha escluso quello sanitario.
Iudicello in questa sede, ribadito di vantare un versamento contributivo CP_ sufficiente, circostanza che in questa sede l nemmeno contesta, confuta le conclusioni del consulente del tribunale, trasfuse nella sentenza impugnata.
La relazione di consulenza del primo grado attesta tre patologie, e cioè cardiopatia ipertensiva 2° classe NYHA (codice 6442, 45%), broncopneumopatia cronica ostruttiva (45% per analogia) e artrosi (20% per analogia), giungendo attraverso il calcolo riduzionistico ad un valore complessivo del 75%, inferiore all'80% e dunque insufficiente per ottenere il beneficio.
Con l'atto di appello l'assicurato formula le seguenti contestazioni specifiche:
- la patologia cardiaca prevede una percentuale massima del 50% e non si comprende perché il consulente ne abbia assegnata una inferiore;
- è stata omessa la valutazione della cefalea cronica mista (tensiva ed emicranica), delle marcate turbe della memoria prevalentemente recente e del
Pag. 2 di 4 disturbo d'ansia generalizzato, nonostante esse fossero attestate dalla visita neurologica del 20 giugno 2022 ASP 5 Messina, poliambulatorio di Mistretta;
- la patologia osteoarticolare è stata sottovalutata anche alla luce dei diversi referti allegati provenienti sempre da struttura pubblica;
- la patologia dell'apparato respiratorio si è ulteriormente aggravata come da visita pneumologica dell'8 luglio 2023 con esame spirometrico, il cui referto viene allegato all'appello.
La specificità dei rilievi, che non si risolvono in mero dissenso diagnostico, hanno imposto la rinnovazione delle operazioni peritali.
Il consulente nominato da questa Corte, previo puntuale riassunto della documentazione in atti e completo esame anamnestico e obiettivo, in cui è stato assegnato il corretto rilievo alla concreta efficacia invalidante delle singole patologie, con esame delle ridondanze funzionali, ha riscontrato che, in atto,
l'appellante è affetto da patologie che nell'insieme comportano un'invalidità all'80%, ma ha anche rilevato come tale condizione sia manifestamente frutto del peggioramento sopravvenuto, soprattutto sotto l'aspetto della sopravvenuta limitazione dei movimenti articolari di ambo le braccia, non riscontrata in precedenza, e del deficit ventilatorio attestato dal sopra citato esame spirometrico dell'8 luglio 2023, escludendo pertanto che prima di giugno 2023 sia dimostrato il livello invalidante necessario per il diritto invocato.
Il consulente, rispondendo ai rilievi dell'appellante, ha ulteriormente chiarito i puntuali riferimenti alla documentazione in atti dai quali ha tratto la propria conclusione, che questa Corte può condividere. CP_ L che non contesta il requisito contributivo, fa presente in questa sede che andrà comunque applicato il regime delle finestre previsto dall'art. 1 comma 5 legge 247/2007, al quale non sono sottratti gli invalidi in misura non inferiore all'80% "come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo… in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia" (Cass. sez. lav.
1931/2021).
L'appello va pertanto accolto solo in ragione della sopravvenienza del requisito sanitario in corso di causa. Le spese del giudizio vanno dunque compensate.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 luglio 2023 da
[...]
, contro l avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 458 depositata in data 9 marzo 2023,
Pag. 3 di 4 in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante alla pensione di vecchiaia anticipata a decorrere da giugno CP_ 2023, salva l'applicazione del sistema di finestra mobile, condannando l all'erogazione della prestazione con accessori nei limiti dell'art. 16 comma 6 legge
412 del 1991 e compensando le spese di questo grado. Spese di consulenza CP_ separatamente liquidate a carico
Messina 15 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
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