Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 712
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    L'agente della riscossione ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento, le quali, non essendo state impugnate, hanno reso definitivi i crediti.

  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza dei crediti

    Le intimazioni di pagamento notificate in data antecedente a quella di iscrizione ipotecaria, non essendo state impugnate, hanno interrotto i termini di prescrizione. Tra la notifica di tali atti e l'atto impugnato non è decorso il termine di prescrizione decennale o quinquennale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione per omessa allegazione delle cartelle

    La motivazione dell'atto impugnato è sufficiente in quanto fa riferimento agli atti presupposti (cartelle di pagamento) che sono già stati notificati al contribuente e sono da lui conosciuti o conoscibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 712
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 712
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo