CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 712/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
NA NI, RE
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3824/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.ISC.IP n. 02876202500001750000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014153730000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014153730000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014153730000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014153730000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014153730000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200005188277000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002840317000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220004007244000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220009040362000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220011948030000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130008426327000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130008426327000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140010359692000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150022652962000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150022652962000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150022652962000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150022652962000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150022652962000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150022652962000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160010456092000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160016570240000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170011406291000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170024978231000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170024978231000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170024978231000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180018730735000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180021850275000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180021850275000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180021850275000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030677776000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030677776000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220021928950000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220024719152000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220024719152000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220024719152000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230000054727000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230001886625000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230012221349000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230034595331000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230034595331000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230037681618000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240016741839000 REGISTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 537 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 205 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 431 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 238/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, impugna la Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria (fascicolo n. 2025/9204) n. 02876202500001750000 notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione a n. 26 cartelle di pagamento insolute.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per: 1) omessa notifica delle cartelle;
2) prescrizione e/o decadenza dei crediti posti in riscossione;
3) difetto di motivazione per omessa allegazione delle cartelle.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La parte ricorrente si duole dell'illegittimità dell'intimazione impugnata per omessa notifica degli atti ad essa afferenti e della conseguente prescrizione e/o decadenza del diritto alla riscossione dei crediti intimati.
I motivi di doglianza sono infondati.
L'Agente della riscossione ha fornito la prova che la comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata regolarmente preceduta dalla notifica delle cartelle, nonché dall'emissione, ai fini interruttivi dei termini di prescrizione, delle intimazioni di pagamento nn. 02820189012125002000, 02820189014138650000,
02820219003025705000, 02820249013339750000 e 02820249007274635000, rispettivamente notificate in data 04.06.2019, 19.01.2019, 13.01.2022, 18.02.2024 e 29.08.2024. Le predette intimazioni di pagamento non sono state impugnate nei termini di legge dal contribuente. Ciò ha comportato la definitività dei crediti richiesti in riscossione e l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti.
Invero, secondo il recentissimo orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 6436 dell'11.03.2025), se l'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. 602/1973 non viene impugnata, al fine di far valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, quale l'intervenuta prescrizione, il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere, dal contribuente, vicende estintive anteriori alla sua notifica. Sul punto, la Cassazione ha infatti chiarito che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri dell'atto successivo (cfr. Cass., Sez. trib., ord. n.
22108 del 05.08.2024).Il diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento, cristallizzatisi alla data di notifica dell'atto di intimazione non impugnato, è soggetto al decorso di un nuovo termine di prescrizione, la cui durata dipende dalla natura del tributo richiesto (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397). Nel caso in esame, tra la data di notificazione dei richiamati atti interruttivi della prescrizione e l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non risulta decorso né il termine di prescrizione decennale, relativo ai crediti erariali, né quello quinquennale, relativo a interessi, sanzioni e tributi locali posti in riscossione. Non sussiste il difetto di motivazione dell'atto impugnato. In tema di riscossione esattoriale,
l'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106) prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria debba contenere esclusivamente l'indicazione, con riferimento all'an (titolo) e al quantum (entità), del credito tributario per cui si procede. Si tratta, infatti, di un atto a contenuto informativo e sollecitatorio, che si esaurisce nell'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca. Oltretutto, non è fondato il rilievo relativo alla mancata allegazione degli atti richiamati, avendo la Suprema Corte più volte affermato (da ultimo con ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024 ) la legittimità di una motivazione per relationem agli atti presupposti, nella specie cartelle di pagamento, che, in quanto già destinati alla medesima parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano, pertanto, di allegazione.
Per quanto esposto il ricorso è infondato e va rigettato.Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che sili quidano in euro 2.408,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
NA NI, RE
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3824/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.ISC.IP n. 02876202500001750000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014153730000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014153730000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014153730000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014153730000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120014153730000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200005188277000 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210002840317000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220004007244000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220009040362000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220011948030000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130008426327000 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130008426327000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140010359692000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150022652962000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150022652962000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150022652962000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150022652962000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150022652962000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150022652962000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160010456092000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160016570240000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170011406291000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170024978231000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170024978231000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170024978231000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180018730735000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180021850275000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180021850275000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180021850275000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030677776000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030677776000 TO (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220021928950000 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220024719152000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220024719152000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220024719152000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230000054727000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230001886625000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230012221349000 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230034595331000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230034595331000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230037681618000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240016741839000 REGISTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 537 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 205 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 431 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 238/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, impugna la Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria (fascicolo n. 2025/9204) n. 02876202500001750000 notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione a n. 26 cartelle di pagamento insolute.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per: 1) omessa notifica delle cartelle;
2) prescrizione e/o decadenza dei crediti posti in riscossione;
3) difetto di motivazione per omessa allegazione delle cartelle.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La parte ricorrente si duole dell'illegittimità dell'intimazione impugnata per omessa notifica degli atti ad essa afferenti e della conseguente prescrizione e/o decadenza del diritto alla riscossione dei crediti intimati.
I motivi di doglianza sono infondati.
L'Agente della riscossione ha fornito la prova che la comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata regolarmente preceduta dalla notifica delle cartelle, nonché dall'emissione, ai fini interruttivi dei termini di prescrizione, delle intimazioni di pagamento nn. 02820189012125002000, 02820189014138650000,
02820219003025705000, 02820249013339750000 e 02820249007274635000, rispettivamente notificate in data 04.06.2019, 19.01.2019, 13.01.2022, 18.02.2024 e 29.08.2024. Le predette intimazioni di pagamento non sono state impugnate nei termini di legge dal contribuente. Ciò ha comportato la definitività dei crediti richiesti in riscossione e l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti.
Invero, secondo il recentissimo orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 6436 dell'11.03.2025), se l'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. 602/1973 non viene impugnata, al fine di far valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, quale l'intervenuta prescrizione, il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere, dal contribuente, vicende estintive anteriori alla sua notifica. Sul punto, la Cassazione ha infatti chiarito che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri dell'atto successivo (cfr. Cass., Sez. trib., ord. n.
22108 del 05.08.2024).Il diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento, cristallizzatisi alla data di notifica dell'atto di intimazione non impugnato, è soggetto al decorso di un nuovo termine di prescrizione, la cui durata dipende dalla natura del tributo richiesto (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397). Nel caso in esame, tra la data di notificazione dei richiamati atti interruttivi della prescrizione e l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non risulta decorso né il termine di prescrizione decennale, relativo ai crediti erariali, né quello quinquennale, relativo a interessi, sanzioni e tributi locali posti in riscossione. Non sussiste il difetto di motivazione dell'atto impugnato. In tema di riscossione esattoriale,
l'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106) prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria debba contenere esclusivamente l'indicazione, con riferimento all'an (titolo) e al quantum (entità), del credito tributario per cui si procede. Si tratta, infatti, di un atto a contenuto informativo e sollecitatorio, che si esaurisce nell'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca. Oltretutto, non è fondato il rilievo relativo alla mancata allegazione degli atti richiamati, avendo la Suprema Corte più volte affermato (da ultimo con ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024 ) la legittimità di una motivazione per relationem agli atti presupposti, nella specie cartelle di pagamento, che, in quanto già destinati alla medesima parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano, pertanto, di allegazione.
Per quanto esposto il ricorso è infondato e va rigettato.Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che sili quidano in euro 2.408,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.