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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/11/2025, n. 5285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5285 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 1869 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Maria Acagnino Presidente rel. dott. Lidia Greco Giudice dott. Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1869/2025 R.G.V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 C.F._1
[...]
e da
, nata a [...] il 4 /12/1973, c. f.: Parte_1
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO CodiceFiscale_2
FALLANCA, presso il cui studio in Sant'Agata Li Battiati (CT) via Giuseppe Mazzini n. 5 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Posta in decisione all'udienza del 16/09/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
A seguito di ricorso per la omologazione della separazione consensuale fra i coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Aci Catena (CT) in data 16/07/1994, è stata fissata udienza di comparizione nella quale, comparsi i coniugi, ha avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice.
Atteso che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate, con le precisazioni specificate in seno al verbale dell'udienza sopraindicata, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1
19/03/1971, e , nata a [...] il 4 Parte_1
/12/1973 alle condizioni indicate nel ricorso e confermate, con le precisazioni in seno al verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che quest'ultima e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aci Catena (atto n.31 parte II serie A anno 1994).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Catania, 3/10//2025.
Il Presidente rel.
Dott. Maria Acagnino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Maria Acagnino Presidente rel. dott. Lidia Greco Giudice dott. Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1869/2025 R.G.V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 C.F._1
[...]
e da
, nata a [...] il 4 /12/1973, c. f.: Parte_1
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO CodiceFiscale_2
FALLANCA, presso il cui studio in Sant'Agata Li Battiati (CT) via Giuseppe Mazzini n. 5 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
Posta in decisione all'udienza del 16/09/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
A seguito di ricorso per la omologazione della separazione consensuale fra i coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Aci Catena (CT) in data 16/07/1994, è stata fissata udienza di comparizione nella quale, comparsi i coniugi, ha avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice.
Atteso che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate, con le precisazioni specificate in seno al verbale dell'udienza sopraindicata, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1
19/03/1971, e , nata a [...] il 4 Parte_1
/12/1973 alle condizioni indicate nel ricorso e confermate, con le precisazioni in seno al verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che quest'ultima e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aci Catena (atto n.31 parte II serie A anno 1994).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Catania, 3/10//2025.
Il Presidente rel.
Dott. Maria Acagnino