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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5151/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Sergio Piccione che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Nunzio Ferrante, per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 4 ottobre 2023 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di aver proposto istanza di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, conclusosi a seguito di opposizione con sentenza n. 1336/2022 del 20 giugno 2022; che in data 22 giugno 2022 veniva depositata istanza di correzione di errore materiale della suindicata sentenza in ordine alla decorrenza indicata nel gennaio 2022 in luogo del luglio 2021; che con provvedimento del 16 novembre 2022 veniva disposta tale correzione;
lamentava l'ingiustificata inerzia dell'ente previdenziale nella liquidazione dei ratei della prestazione per il periodo luglio – dicembre 2021 e ne chiedeva la condanna dell' al pagamento degli stessi, con gli CP_1
accessori di legge.
Costituitosi l'Istituto e sostituita l'udienza del 13 febbraio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- L' in memoria difensiva ha eccepito che il rateo del mese di dicembre 2021 è stato già CP_2
liquidato in data 2 novembre 2022, e ha rilevato di aver pagato gli ultimi arretrati (relativi al periodo luglio
– novembre 2021) con la rata di giugno 2024. Tali circostanze risultano pacifiche.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
3.- In ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, si rileva che: - la fondatezza della domanda non è stata affatto contestata;
- l'ente non ha addotto giustificazione del proprio ritardo;
- la liquidazione e anche il pagamento sono avvenuti a distanza di quasi due anni dalla notifica della sentenza che accertava la sussistenza del requisito sanitario (il termine di 120 gg., previsto dall'art. 445 bis c.p.c., riguarda la notifica del decreto di omologa nella diversa ipotesi di assenza di contestazione) e dalla sua correzione. Pertanto, è giusto che le spese vengano compensate solo per 1/3 e per il resto seguano la soccombenza e si liquidino ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e la limitata attività svolta, in 873 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese del giudizio, liquidati in 873 euro, oltre spese generali, iva e cpa, CP_1
distratte in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati;
compensa il resto.
Messina, 14.2.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro