CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DEANTONI GIULIO, Presidente
DI TT, RE
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Prof.avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Prof.avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli, 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M02G400863/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M02G400863/2024 IRAP 2018
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Prof.avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli, 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401107/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401107/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401107/2024 IRPEF-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Prof.avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli, 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401108/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401108/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401108/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate di Cremona, la
Ricorrente_1 in liquidazione, nonché Ricorrente_2 e Ricorrente_3, in qualità di soci della predetta S.n.c., hanno proposto ricorso, chiedendone l'annullamento, avverso:
1) l'avviso di accertamento n. T9M02G400863/2024 per l'anno 2018 emesso nei confronti della Società;
2) gli avvisi di accertamento n. T9M01G401107/2024 e n. T9M01G401108/2024 emessi, rispettivamente, nei confronti dei soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3.
Con il ricorso i deducenti premettono che:
- nell'anno d'imposta 2018 le dichiarazioni fiscali, tra cui le liquidazioni periodiche IVA, erano state
“artatamente” predisposte e presentate da tale Nominativo_1, per i tramite dello Società_1 S.r. l. e dei collaboratori ivi operanti, a cui il Ricorrente_2 si era incolpevolmente affidato;
- i controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate, anche sulla base della documentazione contabile spontaneamente trasmessa dal contribuente, avevano posto in luce la difformità esistente, per l'anno 2018, tra le operazioni attive e passive effettivamente poste in essere dalla Snc, precisamente annotate nei propri registri, e le voci indicate nelle dichiarazioni fiscali (ricavi e componenti negativi, reddito d'impresa, valore della produzione lorda, volume d'affari, iva a debito e a credito);
- i valori riportati nelle dichiarazioni fiscali non erano attinenti all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa nell'anno 2018 e riguardavano componenti attivi/positivi e passivi/negativi estranei alla Ricorrente_1
Snc, al suo amministratore e ai suoi soci, giacché in modo truffaldino confezionati dal
Nominativo_1 (e dai suoi collaboratori) senza alcun coinvolgimento dei ricorrenti, che ne avevano incolpevolmente subito le conseguenze;
- per tali ragioni, le dichiarazioni fiscali in atti non potevano in alcun modo costituire la fonte delle verifiche dell'Ufficio, che avrebbe dovuto procedere alla liquidazione dei soli importi eventualmente dovuti dai contribuenti sulla base dell'effettiva contabilità societaria, previo annullamento degli avvisi di accertamento qui impugnati.
Dopo aver illustrato la genesi e lo sviluppo dei loro rapporti con il Nominativo_1, concludendo nel senso di essere stati da quest'ultimo truffati, i ricorrenti eccepiscono l'illegittimità degli avvisi impugnati per avere l'Ufficio, a loro dire, proceduto in via induttiva alla rideterminazione del reddito e del valore della produzione netta, pur potendo procedere in via analitica, trovandosi nella materiale disponibilità della contabilità della Ricorrente_1 Snc, spontaneamente consegnata dai contribuenti.
Il conteggio e la liquidazione delle imposte eventualmente ancora dovute dalla società (IVA e IRAP) e dai suoi soci devono essere effettuati utilizzando l'effettiva contabilità della Società Ricorrente_1 Snc, che documenta le reali operazioni attive e passive effettuate nel corso dell'anno 2018, unica documentazione da cui poter trarre gli elementi impositivi.
Le discrepanze tra la documentazione allegata al ricorso e i dati trasmessi telematicamente con le dichiarazioni fiscali sono imputabili, secondo i ricorrenti, solo all'attività fraudolenta del Nominativo_1 con lo Società_1 Srl.
L'esatta ricostruzione della contabilità societaria e personale dei ricorrenti può essere effettuata tramite la ricostruzione analitica ricavata dai riscontri effettivi in contabilità, la cui documentazione viene prodotta con il ricorso.
2.- Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Cremona, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.
Premette la resistente che gli avvisi di accertamento qui impugnati seguono quelli già notificati per l'anno d'imposta 2017, emessi a seguito della segnalazione della Direzione Regionale della Lombardia, stante l'incongruenza tra gli importi inseriti nelle dichiarazioni presentate dalla Società in riferimento al predetto anno d'imposta e i dati rilevati dal c.d. Spesometro integrato;
detti avvisi sono stati oggetto del ricorso definito con sentenza n. 195/2024 depositata il 3 dicembre 2024.
Dopo aver illustrato le modalità con le quali è pervenuta all'accertamento delle maggiori imposte richieste, la resistente richiama, per condividerle, le considerazioni svolte dalla Corte in merito all'annualità precedente.
In particolare, ritiene comunque riconducibile ai ricorrenti l'operato dell'intermediario delegato, non essendo stati forniti elementi che consentano di ritenere che il predetto possa aver posto in essere attività truffaldina nei confronti dei predetti.
3.- Respinta l'istanza di sospensione, all'udienza odierna le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi, che ivi sono state così declinate:
- per il ricorrente: “In via principale: revocare e/o annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci e/o comunque totalmente improduttivi di effetti giuridici gli avvisi di accertamento” impugnati “e/o – in ogni caso – di ogni atto a essi prodromico, connesso e/o consequenziale, per i motivi tutti di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente”; “In ogni caso: emettere ogni altra pronuncia connessa e/o comunque conseguente alle domande che precedono;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”;
- per la resistente: “rigetto del ricorso, con riferimento ai tre avvisi di accertamento impugnati (…) condanna della Ricorrente alle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Come più sopra illustrato, i ricorrenti hanno censurano gli avvisi impugnati invocando, a sostegno dell'erroneità degli accertamenti operati dall'Amministrazione, la responsabilità del commercialista
Nominativo_1 nella redazione inveritiera delle dichiarazioni fiscali presentate dalla Società.
Essi non contestano il fatto, pacifico e accertato con gli atti impugnati, che le dichiarazioni presentate siano difformi rispetto alle scritture contabili, ma segnalano come tali dichiarazioni siano state predisposte ad arte dal citato intermediario all'insaputa dei soci della Ricorrente_1. Ciò posto, va richiamato il principio più volte sostenuto dalla Suprema Corte con argomentazioni pienamente condivise da questo Ufficio, secondo cui “l'infedeltà dell'intermediario che, incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand'anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, in base al principio di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997” (Cass. 21 luglio 2017 n. 18.086).
Il contribuente, peraltro, incorre comunque nelle sanzioni, allorquando l'azione o l'omissione causativa della violazione sia stata volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o con negligenza (Cass. 23 gennaio 2004 n. 1198).
In particolare, la causa di non punibilità – limitatamente alle sanzioni – si applica quando il contribuente dimostra, a norma dell'art. 6, terzo comma, d.lgs. n. 472/1997, che il pagamento del tributo non è stato eseguito “per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”.
Orbene, come già ampiamente evidenziato con la sentenza pronunciata da questa Corte con riferimento all'anno d'imposta 2017, nel caso di specie i ricorrenti non hanno dimostrato di aver denunciato il Nominativo_1 per l'illecita redazione delle dichiarazioni fiscali, ma si sono limitati ad allegare una sentenza penale del Tribunale di Milano emessa nei confronti del Nominativo_1 il 14 febbraio 2019 di condanna del medesimo per reati in materia associativa e fiscale, non collegati alle vicende per cui qui è causa.
Peraltro, con detta sentenza è stata ravvisata la responsabilità penale del Nominativo_1 in ordine a vari reati, tra i quali quello di aver compiuto, nella qualità di amministratore di fatto di talune società, alcune frodi fiscali, come, ad esempio, l'aver predisposto “a favore di tali imprese” fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con ciò emergendo la dedizione del predetto non già ad attività truffaldine nei confronti dei propri clienti, bensì ad attività poste in essere a vantaggio degli stessi mediante abbattimento della base imponibile
(come avvenuto con gli odierni ricorrenti).
In ogni caso, la Società ricorrente non risulta menzionata nell'elenco delle persone offese, né in quello delle imprese nei confronti delle quali il Nominativo_1 avrebbe agito in malafede.
D'altro canto, non si comprende come il Nominativo_1 abbia potuto agire all'insaputa dei ricorrenti, tenuto conto non soltanto delle rilevanti differenze riportate tra i dati riportati nelle dichiarazioni e comunicazioni periodiche rispetto a quelli inviati dalla società, ma anche del fatto che la condotta dell'intermediario, di fatto, ha consentito alla società (e, conseguentemente, ai soci di questa) di ottenere consistenti risparmi d'imposta.
Del resto, non è stato neppure allegato il movente che avrebbe animato la condotta truffaldina del Nominativo_1 in danno dei ricorrenti.
L'ampia durata del rapporto professionale intercorso tra la Società e il Nominativo_1 (dal 2015 al 2020), l'elevato ammontare delle differenze riscontrabili (quanto a ricavi e costi) tra i dati posti in dichiarazione e quelli delle scritture contabili, nonché il vantaggio di cui la società ha beneficiato per effetto dell'attività dell'intermediario consentono di ritenere non provata l'esclusiva responsabilità del Nominativo_1 nella falsa predisposizione delle dichiarazioni oggetto degli impugnati accertamenti.
Dunque, i ricorrenti, diversamente da quanto da essi sostenuto, non possono ritenersi estranei alla condotta commessa dal Nominativo_1.
Quanto al metodo con il quale l'ufficio ha rideterminato il volume d'affari, i costi e il reddito, va evidenziato che l'Ufficio non ha operato in maniera induttiva, come genericamente sostenuto dai ricorrenti, ma in modo analitico, procedendo all'analisi della documentazione contabile disponibile.
Come emerge dall'esame dell'avviso emesso nei confronti della Società, la documentazione consegnata all'Ufficio in sede di contraddittorio è stata analizzata per verificarne la rispondenza con le dichiarazioni fiscali e lo Spesometro.
Quanto alle operazioni passive, l'Ufficio ha confermato le sole voci di costo documentate, coincidenti con quelle portate dalle fatture prodotte e ha espunto quelle voci di costo che non hanno trovato riscontro nei documenti esibiti, operando quindi in maniera analitica.
Quanto alle operazioni attive, ha esaminato e confermato i dati e gli importi documentati (fatture di vendita esibite), che sono risultati coerenti con la dichiarazione trasmessa dalla contribuente, in relazione alla quale, quindi, non ha operata alcuna rettifica.
Anche per l'annualità 2018 – come già per l'annualità 2017 – deve poi ritenersi infondato il motivo con il quale si censura, invero genericamente, la mancata valutazione di documentazione.
Al riguardo, è sufficiente considerare che la documentazione analizzata dall'Ufficio (pagg. 6 e 7 dell'avviso emesso nei confronti della Società) è la stessa di cui i ricorrenti denunciano l'omessa valutazione in questa sede (pag. 10 del ricorso).
Né i ricorrenti hanno indicato puntuali voci di costi o ricavi in ordine alle quali lamentare eventuali discrepanze rispetto agli importi ricostruiti negli avvisi di accertamento.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, conseguentemente, respinto.
6.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo al valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
respinge il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere all'Ufficio le spese di causa liquidate in € 3.500.
Cremona, 16 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Matteo Grimaldi Dott. Giulio Deantoni
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DEANTONI GIULIO, Presidente
DI TT, RE
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 67/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Prof.avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Prof.avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli, 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M02G400863/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M02G400863/2024 IRAP 2018
proposto da Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Prof.avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli, 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401107/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401107/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401107/2024 IRPEF-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Prof.avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli, 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401108/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401108/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401108/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 107/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate di Cremona, la
Ricorrente_1 in liquidazione, nonché Ricorrente_2 e Ricorrente_3, in qualità di soci della predetta S.n.c., hanno proposto ricorso, chiedendone l'annullamento, avverso:
1) l'avviso di accertamento n. T9M02G400863/2024 per l'anno 2018 emesso nei confronti della Società;
2) gli avvisi di accertamento n. T9M01G401107/2024 e n. T9M01G401108/2024 emessi, rispettivamente, nei confronti dei soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3.
Con il ricorso i deducenti premettono che:
- nell'anno d'imposta 2018 le dichiarazioni fiscali, tra cui le liquidazioni periodiche IVA, erano state
“artatamente” predisposte e presentate da tale Nominativo_1, per i tramite dello Società_1 S.r. l. e dei collaboratori ivi operanti, a cui il Ricorrente_2 si era incolpevolmente affidato;
- i controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate, anche sulla base della documentazione contabile spontaneamente trasmessa dal contribuente, avevano posto in luce la difformità esistente, per l'anno 2018, tra le operazioni attive e passive effettivamente poste in essere dalla Snc, precisamente annotate nei propri registri, e le voci indicate nelle dichiarazioni fiscali (ricavi e componenti negativi, reddito d'impresa, valore della produzione lorda, volume d'affari, iva a debito e a credito);
- i valori riportati nelle dichiarazioni fiscali non erano attinenti all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa nell'anno 2018 e riguardavano componenti attivi/positivi e passivi/negativi estranei alla Ricorrente_1
Snc, al suo amministratore e ai suoi soci, giacché in modo truffaldino confezionati dal
Nominativo_1 (e dai suoi collaboratori) senza alcun coinvolgimento dei ricorrenti, che ne avevano incolpevolmente subito le conseguenze;
- per tali ragioni, le dichiarazioni fiscali in atti non potevano in alcun modo costituire la fonte delle verifiche dell'Ufficio, che avrebbe dovuto procedere alla liquidazione dei soli importi eventualmente dovuti dai contribuenti sulla base dell'effettiva contabilità societaria, previo annullamento degli avvisi di accertamento qui impugnati.
Dopo aver illustrato la genesi e lo sviluppo dei loro rapporti con il Nominativo_1, concludendo nel senso di essere stati da quest'ultimo truffati, i ricorrenti eccepiscono l'illegittimità degli avvisi impugnati per avere l'Ufficio, a loro dire, proceduto in via induttiva alla rideterminazione del reddito e del valore della produzione netta, pur potendo procedere in via analitica, trovandosi nella materiale disponibilità della contabilità della Ricorrente_1 Snc, spontaneamente consegnata dai contribuenti.
Il conteggio e la liquidazione delle imposte eventualmente ancora dovute dalla società (IVA e IRAP) e dai suoi soci devono essere effettuati utilizzando l'effettiva contabilità della Società Ricorrente_1 Snc, che documenta le reali operazioni attive e passive effettuate nel corso dell'anno 2018, unica documentazione da cui poter trarre gli elementi impositivi.
Le discrepanze tra la documentazione allegata al ricorso e i dati trasmessi telematicamente con le dichiarazioni fiscali sono imputabili, secondo i ricorrenti, solo all'attività fraudolenta del Nominativo_1 con lo Società_1 Srl.
L'esatta ricostruzione della contabilità societaria e personale dei ricorrenti può essere effettuata tramite la ricostruzione analitica ricavata dai riscontri effettivi in contabilità, la cui documentazione viene prodotta con il ricorso.
2.- Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Cremona, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti considerazioni.
Premette la resistente che gli avvisi di accertamento qui impugnati seguono quelli già notificati per l'anno d'imposta 2017, emessi a seguito della segnalazione della Direzione Regionale della Lombardia, stante l'incongruenza tra gli importi inseriti nelle dichiarazioni presentate dalla Società in riferimento al predetto anno d'imposta e i dati rilevati dal c.d. Spesometro integrato;
detti avvisi sono stati oggetto del ricorso definito con sentenza n. 195/2024 depositata il 3 dicembre 2024.
Dopo aver illustrato le modalità con le quali è pervenuta all'accertamento delle maggiori imposte richieste, la resistente richiama, per condividerle, le considerazioni svolte dalla Corte in merito all'annualità precedente.
In particolare, ritiene comunque riconducibile ai ricorrenti l'operato dell'intermediario delegato, non essendo stati forniti elementi che consentano di ritenere che il predetto possa aver posto in essere attività truffaldina nei confronti dei predetti.
3.- Respinta l'istanza di sospensione, all'udienza odierna le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti introduttivi, che ivi sono state così declinate:
- per il ricorrente: “In via principale: revocare e/o annullare e/o dichiarare nulli e/o inefficaci e/o comunque totalmente improduttivi di effetti giuridici gli avvisi di accertamento” impugnati “e/o – in ogni caso – di ogni atto a essi prodromico, connesso e/o consequenziale, per i motivi tutti di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente”; “In ogni caso: emettere ogni altra pronuncia connessa e/o comunque conseguente alle domande che precedono;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”;
- per la resistente: “rigetto del ricorso, con riferimento ai tre avvisi di accertamento impugnati (…) condanna della Ricorrente alle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Come più sopra illustrato, i ricorrenti hanno censurano gli avvisi impugnati invocando, a sostegno dell'erroneità degli accertamenti operati dall'Amministrazione, la responsabilità del commercialista
Nominativo_1 nella redazione inveritiera delle dichiarazioni fiscali presentate dalla Società.
Essi non contestano il fatto, pacifico e accertato con gli atti impugnati, che le dichiarazioni presentate siano difformi rispetto alle scritture contabili, ma segnalano come tali dichiarazioni siano state predisposte ad arte dal citato intermediario all'insaputa dei soci della Ricorrente_1. Ciò posto, va richiamato il principio più volte sostenuto dalla Suprema Corte con argomentazioni pienamente condivise da questo Ufficio, secondo cui “l'infedeltà dell'intermediario che, incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand'anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, in base al principio di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997” (Cass. 21 luglio 2017 n. 18.086).
Il contribuente, peraltro, incorre comunque nelle sanzioni, allorquando l'azione o l'omissione causativa della violazione sia stata volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o con negligenza (Cass. 23 gennaio 2004 n. 1198).
In particolare, la causa di non punibilità – limitatamente alle sanzioni – si applica quando il contribuente dimostra, a norma dell'art. 6, terzo comma, d.lgs. n. 472/1997, che il pagamento del tributo non è stato eseguito “per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”.
Orbene, come già ampiamente evidenziato con la sentenza pronunciata da questa Corte con riferimento all'anno d'imposta 2017, nel caso di specie i ricorrenti non hanno dimostrato di aver denunciato il Nominativo_1 per l'illecita redazione delle dichiarazioni fiscali, ma si sono limitati ad allegare una sentenza penale del Tribunale di Milano emessa nei confronti del Nominativo_1 il 14 febbraio 2019 di condanna del medesimo per reati in materia associativa e fiscale, non collegati alle vicende per cui qui è causa.
Peraltro, con detta sentenza è stata ravvisata la responsabilità penale del Nominativo_1 in ordine a vari reati, tra i quali quello di aver compiuto, nella qualità di amministratore di fatto di talune società, alcune frodi fiscali, come, ad esempio, l'aver predisposto “a favore di tali imprese” fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con ciò emergendo la dedizione del predetto non già ad attività truffaldine nei confronti dei propri clienti, bensì ad attività poste in essere a vantaggio degli stessi mediante abbattimento della base imponibile
(come avvenuto con gli odierni ricorrenti).
In ogni caso, la Società ricorrente non risulta menzionata nell'elenco delle persone offese, né in quello delle imprese nei confronti delle quali il Nominativo_1 avrebbe agito in malafede.
D'altro canto, non si comprende come il Nominativo_1 abbia potuto agire all'insaputa dei ricorrenti, tenuto conto non soltanto delle rilevanti differenze riportate tra i dati riportati nelle dichiarazioni e comunicazioni periodiche rispetto a quelli inviati dalla società, ma anche del fatto che la condotta dell'intermediario, di fatto, ha consentito alla società (e, conseguentemente, ai soci di questa) di ottenere consistenti risparmi d'imposta.
Del resto, non è stato neppure allegato il movente che avrebbe animato la condotta truffaldina del Nominativo_1 in danno dei ricorrenti.
L'ampia durata del rapporto professionale intercorso tra la Società e il Nominativo_1 (dal 2015 al 2020), l'elevato ammontare delle differenze riscontrabili (quanto a ricavi e costi) tra i dati posti in dichiarazione e quelli delle scritture contabili, nonché il vantaggio di cui la società ha beneficiato per effetto dell'attività dell'intermediario consentono di ritenere non provata l'esclusiva responsabilità del Nominativo_1 nella falsa predisposizione delle dichiarazioni oggetto degli impugnati accertamenti.
Dunque, i ricorrenti, diversamente da quanto da essi sostenuto, non possono ritenersi estranei alla condotta commessa dal Nominativo_1.
Quanto al metodo con il quale l'ufficio ha rideterminato il volume d'affari, i costi e il reddito, va evidenziato che l'Ufficio non ha operato in maniera induttiva, come genericamente sostenuto dai ricorrenti, ma in modo analitico, procedendo all'analisi della documentazione contabile disponibile.
Come emerge dall'esame dell'avviso emesso nei confronti della Società, la documentazione consegnata all'Ufficio in sede di contraddittorio è stata analizzata per verificarne la rispondenza con le dichiarazioni fiscali e lo Spesometro.
Quanto alle operazioni passive, l'Ufficio ha confermato le sole voci di costo documentate, coincidenti con quelle portate dalle fatture prodotte e ha espunto quelle voci di costo che non hanno trovato riscontro nei documenti esibiti, operando quindi in maniera analitica.
Quanto alle operazioni attive, ha esaminato e confermato i dati e gli importi documentati (fatture di vendita esibite), che sono risultati coerenti con la dichiarazione trasmessa dalla contribuente, in relazione alla quale, quindi, non ha operata alcuna rettifica.
Anche per l'annualità 2018 – come già per l'annualità 2017 – deve poi ritenersi infondato il motivo con il quale si censura, invero genericamente, la mancata valutazione di documentazione.
Al riguardo, è sufficiente considerare che la documentazione analizzata dall'Ufficio (pagg. 6 e 7 dell'avviso emesso nei confronti della Società) è la stessa di cui i ricorrenti denunciano l'omessa valutazione in questa sede (pag. 10 del ricorso).
Né i ricorrenti hanno indicato puntuali voci di costi o ricavi in ordine alle quali lamentare eventuali discrepanze rispetto agli importi ricostruiti negli avvisi di accertamento.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, conseguentemente, respinto.
6.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo al valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
respinge il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere all'Ufficio le spese di causa liquidate in € 3.500.
Cremona, 16 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Matteo Grimaldi Dott. Giulio Deantoni