Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 11
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per procedimento induttivo

    L'Ufficio non ha operato in maniera induttiva, ma in modo analitico, procedendo all'analisi della documentazione contabile disponibile. Le operazioni passive sono state confermate solo per le voci di costo documentate e sono state espunte quelle non riscontrate. Le operazioni attive sono state confermate in quanto coerenti con la dichiarazione.

  • Rigettato
    Responsabilità del commercialista per redazione inveritiera delle dichiarazioni fiscali

    L'infedeltà dell'intermediario non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta, salvo che non si dimostri che il pagamento non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. I ricorrenti non hanno denunciato il commercialista per l'illecita redazione delle dichiarazioni, ma hanno allegato una sentenza penale non collegata alle vicende in causa. Inoltre, la condotta del commercialista ha consentito risparmi d'imposta ai ricorrenti e non è stato provato il movente truffaldino. Non è provata l'esclusiva responsabilità del commercialista.

  • Rigettato
    Mancata valutazione di documentazione

    La documentazione analizzata dall'Ufficio è la stessa di cui i ricorrenti denunciano l'omessa valutazione. I ricorrenti non hanno indicato puntuali voci di costi o ricavi in ordine alle quali lamentare eventuali discrepanze.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per procedimento induttivo

    L'Ufficio non ha operato in maniera induttiva, ma in modo analitico, procedendo all'analisi della documentazione contabile disponibile. Le operazioni passive sono state confermate solo per le voci di costo documentate e sono state espunte quelle non riscontrate. Le operazioni attive sono state confermate in quanto coerenti con la dichiarazione.

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    Responsabilità del commercialista per redazione inveritiera delle dichiarazioni fiscali

    L'infedeltà dell'intermediario non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta, salvo che non si dimostri che il pagamento non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. I ricorrenti non hanno denunciato il commercialista per l'illecita redazione delle dichiarazioni, ma hanno allegato una sentenza penale non collegata alle vicende in causa. Inoltre, la condotta del commercialista ha consentito risparmi d'imposta ai ricorrenti e non è stato provato il movente truffaldino. Non è provata l'esclusiva responsabilità del commercialista.

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    Mancata valutazione di documentazione

    La documentazione analizzata dall'Ufficio è la stessa di cui i ricorrenti denunciano l'omessa valutazione. I ricorrenti non hanno indicato puntuali voci di costi o ricavi in ordine alle quali lamentare eventuali discrepanze.

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    L'Ufficio non ha operato in maniera induttiva, ma in modo analitico, procedendo all'analisi della documentazione contabile disponibile. Le operazioni passive sono state confermate solo per le voci di costo documentate e sono state espunte quelle non riscontrate. Le operazioni attive sono state confermate in quanto coerenti con la dichiarazione.

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    L'infedeltà dell'intermediario non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta, salvo che non si dimostri che il pagamento non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. I ricorrenti non hanno denunciato il commercialista per l'illecita redazione delle dichiarazioni, ma hanno allegato una sentenza penale non collegata alle vicende in causa. Inoltre, la condotta del commercialista ha consentito risparmi d'imposta ai ricorrenti e non è stato provato il movente truffaldino. Non è provata l'esclusiva responsabilità del commercialista.

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    La documentazione analizzata dall'Ufficio è la stessa di cui i ricorrenti denunciano l'omessa valutazione. I ricorrenti non hanno indicato puntuali voci di costi o ricavi in ordine alle quali lamentare eventuali discrepanze.

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    L'Ufficio non ha operato in maniera induttiva, ma in modo analitico, procedendo all'analisi della documentazione contabile disponibile. Le operazioni passive sono state confermate solo per le voci di costo documentate e sono state espunte quelle non riscontrate. Le operazioni attive sono state confermate in quanto coerenti con la dichiarazione.

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    L'infedeltà dell'intermediario non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta, salvo che non si dimostri che il pagamento non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. I ricorrenti non hanno denunciato il commercialista per l'illecita redazione delle dichiarazioni, ma hanno allegato una sentenza penale non collegata alle vicende in causa. Inoltre, la condotta del commercialista ha consentito risparmi d'imposta ai ricorrenti e non è stato provato il movente truffaldino. Non è provata l'esclusiva responsabilità del commercialista.

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    La documentazione analizzata dall'Ufficio è la stessa di cui i ricorrenti denunciano l'omessa valutazione. I ricorrenti non hanno indicato puntuali voci di costi o ricavi in ordine alle quali lamentare eventuali discrepanze.

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    L'Ufficio non ha operato in maniera induttiva, ma in modo analitico, procedendo all'analisi della documentazione contabile disponibile. Le operazioni passive sono state confermate solo per le voci di costo documentate e sono state espunte quelle non riscontrate. Le operazioni attive sono state confermate in quanto coerenti con la dichiarazione.

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    L'infedeltà dell'intermediario non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta, salvo che non si dimostri che il pagamento non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. I ricorrenti non hanno denunciato il commercialista per l'illecita redazione delle dichiarazioni, ma hanno allegato una sentenza penale non collegata alle vicende in causa. Inoltre, la condotta del commercialista ha consentito risparmi d'imposta ai ricorrenti e non è stato provato il movente truffaldino. Non è provata l'esclusiva responsabilità del commercialista.

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    L'infedeltà dell'intermediario non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta, salvo che non si dimostri che il pagamento non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. I ricorrenti non hanno denunciato il commercialista per l'illecita redazione delle dichiarazioni, ma hanno allegato una sentenza penale non collegata alle vicende in causa. Inoltre, la condotta del commercialista ha consentito risparmi d'imposta ai ricorrenti e non è stato provato il movente truffaldino. Non è provata l'esclusiva responsabilità del commercialista.

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    L'Ufficio non ha operato in maniera induttiva, ma in modo analitico, procedendo all'analisi della documentazione contabile disponibile. Le operazioni passive sono state confermate solo per le voci di costo documentate e sono state espunte quelle non riscontrate. Le operazioni attive sono state confermate in quanto coerenti con la dichiarazione.

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    L'infedeltà dell'intermediario non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta, salvo che non si dimostri che il pagamento non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. I ricorrenti non hanno denunciato il commercialista per l'illecita redazione delle dichiarazioni, ma hanno allegato una sentenza penale non collegata alle vicende in causa. Inoltre, la condotta del commercialista ha consentito risparmi d'imposta ai ricorrenti e non è stato provato il movente truffaldino. Non è provata l'esclusiva responsabilità del commercialista.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona
    Numero : 11
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo