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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5884 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 02/07/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 8476/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso, dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo (c.f. fax: C.F._2
0815640644; indirizzo PEC: , e Francesco Cirillo Email_1
(c.f. numero di fax: 0815640644; PEC: C.F._3
, con studio in Napoli alla Via Benedetto Email_2
Cariteo, 8 ove elettivamente domicilia
- ricorrente -
CONTRO
(già (P.IVA ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per delega in calce al alla memoria di costituzione dal Prof. Avv. Marco Marazza - CodiceFiscale_4
Fax 06 8088208 – PEC - e.mail Email_3
e dall'Avv. Domenico De Feo ( - Email_4 CodiceFiscale_5
Fax 06 8088208 – PEC - e.mail Email_5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Email_4
De Mathia in Napoli, Via G. Martucci n. 56; atti
- resistente - RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.5.2022 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannarla: a) al risarcimento in favore del sig. del danno Parte_1
professionale (danno emergente) nella misura, come specificata in premessa, di € 2.000,41 mensili dal mese di gennaio del 2020 e sino al deposito del presente ricorso ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) al risarcimento in favore del sig. del danno all'immagine nella misura, come specificata in premessa, di € Parte_1
30.000,00 netti ovvero per quella diversa somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Accertare e dichiarare la illegittimità della collocazione in
CIGO del sig. da parte della convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in Parte_1
proprio favore della somma di € 36.888,67 oltre interessi e rivalutazione monetaria, adeguamento TFR, ovvero per quella diversa somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”.
In particolare, il ricorrente ha dedotto: di essere stato assunto dalla resistente (già
[...]
ed ancor prima RSI Sistemi), con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno CP_2
ed indeterminato, in data 19 maggio 2003, con la qualifica d'impiegato del 2° livello del
CCNL “Commercio distribuzione e servizi”; che dal settembre 2004 gli veniva riconosciuto il primo livello del CCNL commercio, con relativo aumento stipendiale, fino a pervenire alla qualifica di Quadro in data 01.07.2006; di essere stato oggetto di demansionamento da parte della Società resistente e di aver dovuto incardinare un giudizio conclusosi con sentenza della Corte di appello di Napoli n. 904/2017, che ha accertato l'avvenuto demansionamento sino al 2010 e condannato la Società al conseguente risarcimento del danno;
che, essendo rimasta immutata la situazione lavorativa, incardinava ulteriore giudizio dinanzi il Tribunale di Napoli RG. 19193/2018 chiedendo di accertare l'illegittimità della condotta datoriale;
che, nel corso di questo giudizio, in data 18.12.2019, veniva sottoscritto tra le parti un accordo transattivo con il quale accettava temporaneamente, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di firma della conciliazione, di essere assegnato in mansioni inferiori al suo attuale inquadramento e corrispondenti invece al livello 1° del vigente
CCNL di categoria settore commercio, terziario, distribuzione e servizi presso la sede di
Napoli, fermo restando il trattamento giuridico ed economico del livello di Quadro posseduto;
che, comunque, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di cui sopra, la
Società non aveva adempiuto a quanto concordato, non adibendolo a mansioni rientranti nel livello 1 CCNL Commercio;
che era stato posto in CIGO, unitamente ad un solo altro suo collega, senza che, nei loro confronti, fosse rispettata la rotazione;
che aveva, pertanto, subito sia un danno professionale che all'immagine, quantificati, rispettivamente, in €
2.000,41/mese dal gennaio 2020 sino al deposito del ricorso, e in € 30.000,00, nonché un danno derivante dalla illegittima collocazione in CIGO, quantificato in € 36.888,67.
Si è costituita in giudizio tempestivamente la contestando il Controparte_1
fondamento delle domande sulla base di una serie articolata di argomentazioni e concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, autorizzato il deposito di note illustrative e di precedenti giurisprudenziali, la causa viene decisa, all'esito della disposta trattazione scritta, dopo la scadenza del termine per il deposito delle note scritte, con la presente sentenza, comunicata alle parti.
***
Partendo dall'esame della domanda avente ad oggetto l'accertamento del demansionamento nel periodo oggetto di causa, in via preliminare, deve rammentarsi che, nel caso in cui un lavoratore deduca di essere stato dequalificato, egli, in sostanza, lamenta un inesatto adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo, derivante dall'art. 2103 c.c., di adibirlo “alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito …”.
Pertanto, è sul datore di lavoro che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo.
In particolare, la Suprema Corte si è così pronunciata nella sentenza n. 4766/06: “… anche in materia di dequalificazione deve, quindi, affermarsi la applicabilità del principio affermato in generale dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533) secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, perché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento". Pertanto, allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o un demansionamento o comunque un inesatto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 c.c. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (ovvero, in base al principio generale di cui all'art.
1218 c.c., comunque da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile)”.
Deve, inoltre, evidenziarsi che la fattispecie in esame ricade temporalmente nella disciplina di cui all'art. 2103 c.c. come modificata dal D. Lgs. 81/2015.
E' noto che l'art. 3 del citato d.lgs. 81 del 2015 ha sostituito il criterio dell'equivalenza alle
“mansioni effettivamente svolte” con quello che permette l'assegnazione di “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento”, indicando, pertanto, quale parametro di giudizio “le astratte previsioni del sistema di classificazione adottato dal contratto collettivo applicabile al rapporto”. A differenza che nel passato, è, quindi, legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente.
Poiché, in definitiva, il legislatore del 2015 ha esteso al settore del lavoro alle dipendenze di privati un regime analogo a quello previsto dall'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 per il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, possono mutuarsi anche per il settore privato,
i principi espressi dalla Suprema Corte per i quali assume rilievo il solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, (Cass. n. 7106 del 2014, Cass. n. 18817 del 2018; Cass. n. 21485 del 06/10/2020).
Ne consegue che, il nuovo art. 2103 impone di arrestare la verifica dell'equivalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte all'accertamento del formale livello di inquadramento del lavoratore interessato e alla riconducibilità delle nuove mansioni a quel livello.
Ciò posto, alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, può affermarsi, in relazione al periodo oggetto di causa, che il ricorrente è stato assegnato dalla società datrice di lavoro, in violazione dei precetti di cui all'art. 2087 c.c. e all'art. 2103 c.c., a mansioni non riconducibili al livello di inquadramento, risultante per effetto dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 18 dicembre 2019, con il quale l'ing. , tra l'altro, Pt_1
accettava temporaneamente, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di firma della conciliazione, di essere assegnato in mansioni inferiori al suo attuale inquadramento
(Quadro) e corrispondenti al livello 1° del vigente CCNL di categoria settore commercio, terziario, distribuzione e servizi presso la sede di Napoli, fermo restando il trattamento giuridico ed economico del livello di Quadro posseduto (doc. 9 in atti del ricorrente).
E' opportuno, innanzitutto, rammentare, per la ben percepibile inferenza sul giudizio di equivalenza “formale” di cui al nuovo testo dell'art. 2103 c.c., che, secondo, il CCNL di categoria, appartengono al 1° livello di inquadramento: “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.
Come è evidente, le caratteristiche del 1° livello sono: l'assegnazione di funzioni ad alto contenuto professionale con la responsabilità di direzione esecutiva che prevede il sovraintendere di unità produttive o funzione organizzativa;
l'iniziativa e l'autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità assegnate.
E' necessario, quindi, esaminare le deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa.
Il teste di parte ricorrente, il sig. ha dichiarato: “ADR: Sono dipendente Testimone_1
della società convenuta dal luglio 2002 con mansioni, da ultimo, di monitoraggio e test di servizi video ma negli anni ne ho svolte altre;
ho conosciuto il ricorrente nel maggio 2008 quando sono tornato dalla sede di
Torino per trasferimento;
ho avuto modo di lavorare con il ricorrente nel periodo dalla fine del 2015 al
2018 forse 2019; in questo periodo abbiamo lavorato nel progetto “rosso data” che era rivolto alla gestione di reti mobili e fisse per la Telecom;
svolgevamo mansioni diverse ma simili;
lui si occupava in via tendenziale della produzione dei dati e io caricavo il dato prodotto in macchine deputate alla gestione delle reti mobili e fisse;
non so nello specifico cosa facesse nella produzione del dato ma posso dire che certamente
c'erano delle direttive precostituite da parte del cliente (Vodafone) a cui lui doveva attenersi al fine di produrre il dato per comunicarlo a chi doveva caricarlo;
eravamo tantissimi addetti a questo progetto sia alla fase della produzione che a quella del caricamento;
dall'anno 2020 sono a conoscenza delle mansioni del ricorrente in quanto ero presente nella sede di Napoli dove lavorava il ricorrente pur se ero in regime di trasferta;
lavoravano nello stesso ufficio, lui era addetto alle gare di appalto e io non svolgevo mansioni in quel momento;
ho una causa in corso in questo momento per demansionamento;
poichè non avevo mansioni avevo modo di verificare quello che lui faceva;
in particolare lui verificava i requisiti minimali per accedere alla gara di appalto;
spesso si rivolgeva ai colleghi per chiedere contezza di questi requisiti;
le gare d'appalto non erano frequenti io ne ho vista, in due mesi, gennaio febbraio 2020, solo una, ricordo quella della RAI;
da marzo 2020 è iniziata la CIG per il covid che è durata fino al marzo/aprile 2021; siamo stati messi in
Cig entrambi in relazione a mansioni che né io né lui abbiamo mai svolto;
tutti gli appartenenti al gruppo
“rosso data” non sono andati in cig mentre io e il ricorrente e altri due colleghi siamo stati messi in cig, noi per l'intero anno mentre gli altri due sono rientrati prima;
noi avevamo mansioni fungibili con gli altri;
dopo la cig siamo rientrati in smart working ma in realtà non svolgevamo mansioni;
tanto so perché viviamo a distanza di poco più di due Km e ci frequentiamo;
a settembre 2021 gli è stata assegnata l'attività di predisposizione del cablaggio della fibra ottica e ciò fino al dicembre 2021; si trattava di un'attività di segnatura meramente ricognitiva delle infrastrutture precedenti senza alcun margine di valutazione;
doveva semplicemente scaricare il file, leggibile da un programma gratuito e sovrascrivere la tracciatura sapendo, in base alle direttive tecniche preesistenti, che il nuovo elemento doveva corrispondere a quello già esistente di rame;
per svolgere quest'attività si confrontava telefonicamente con un ing. neo assunta con Persona_1
il terzo livello di inquadramento;
nel 2022, a marzo gli è stato chiesto di fare un'attività di controllo sulla tracciatura della fibra ottica fatta da altri, quindi si limitava a verificare se le tracciature rosse e blu messe da altri fossero veritiere sulla base delle direttive tecniche;
tanto so perché io non avevo mansioni e quindi per distrarmi mi recavo un paio di giorni a settimana nel suo ufficio a casa sua quindi vedevo cosa faceva.”.
Il teste di parte resistente, , ha dichiarato: “ADR: sono dipendente della Testimone_2
convenuta dal 2001 con mansioni di dirigente e fino all'anno scorso ero responsabile della struttura di ingegneria mentre da quest'anno mi occupo di sviluppo commerciale;
conosco il ricorrente dal 2012/13 in quanto ero responsabile della struttura in cui operava anche il sig. abbiamo poi lavorato insieme da Pt_1
gennaio a marzo 2020 nel senso che io l'ho coinvolto in un progetto di sviluppo quindi abbiamo avuto contatti diretti;
lui aveva il ruolo di studiare il mercato per capire quali opportunità l'azienda avesse per intercettare delle gare a cui partecipare;
si trattava di un'attività prevalentemente fatta a livello regionale;
in altre regioni ci sono figure che si occupano dello stesso tipo di attività, anche inquadrati come
[...]
la società svolge due tipi di due attività, una più strategica a cui partecipava in questo Controparte_3
periodo il ricorrente che è quella che ho detto e l'altra più esecutiva che segue all'aggiudicazione delle gare;
oltre a valutare la sussistenza dei requisiti per partecipare alla gare, il ricorrente doveva anche capire che tipo di investimenti stavano facendo le aziende, quali attività stavano implementando e capire se c'erano attività di interesse per l'azienda; il ruolo svolto in questo periodo dal ricorrente di solito è svolto da dirigenti, quadri
o lavoratori di primo livello, trattandosi di attività strategica;
a memoria ricordo, l'abbiano svolto e lo svolgono l'ing. e l'ing. in seguito c'è stato il covid per cui tale Testimone_3 Testimone_4
attività è rimasta sospesa;
nel 2021 io sono stato responsabile della divisione delle telecomunicazioni e i responsabili dei progetti sullo sviluppo della fibra ottica erano e che Persona_2 Persona_3
erano a diretto contatto con il si trattava di un'attività di analisi, di fattibilità e implementazione Pt_1 della fibra ottica in tutto il paese;
il avrebbe dovuto aiutare nella pianificazione della attività Pt_1 Per_3
e nella supervisione e nel coordinamento dell'attività di progettazione che avrebbero dovuto fare i nostri colleghi;
facevamo riunioni settimanali in cui mi veniva relazionato che nella fase di training c'erano state difficoltà perché il ricorrente non ha raggiunto, durante la fase di formazione, il livello di autonomia, raggiunto da altri, per il coordinamento che avrebbe dovuto svolgere;
per quanto mi hanno riferito i colleghi,
c'era mancanza di collaborazione e volontà da parte del anche se i formatori erano gli stessi per Pt_1
tutti; in generale i progetti sulla fibra sono variegati perché richiedono attività di coordinamento, di reportistica e di interfacciamento con il cliente;
ma come ho detto non si è riusciti a coinvolgere il in Pt_1
queste attività; credo che sulla sede di Napoli l'unico ad avere il ruolo del con cui è andato in cassa Pt_1
integrazione, fosse lui;
è stato messo in cassa integrazione perché l'attività a cui era addetto, in quella fase, era stata sospesa per il covid.”.
La teste di parte istante, , ha dichiarato: “ADR: Sono dipendente della convenuta Testimone_5
da maggio 2021 con mansioni di progettista di rete di fibra ottica, inquadrata nel 3 livello sin dall'assunzione; conosco il ricorrente in quanto per qualche mese tra ottobre e dicembre 2021 abbiamo lavorato insieme per la progettazione della rete FTTH di e in quell'occasione ho fatto formazione al ricorrente dalle basi fino alle norme tecniche in quanto si trattava di mansioni che lui non aveva mai svolto;
tutto è avvenuto da remoto in quanto era il periodo del Covid;
aldilà di questo non ricordo di cosa si occupasse il ricorrente;
il ricorrente non era contento di fare questa formazione in quanto la riteneva dequalificante, io per tale motivo ne parlai anche con il mio responsabile in quanto non vedevo in lui un grande interesse ad apprendere;
il responsabile mi disse che lo scopo della formazione era quello di far conseguire al ricorrente un certo livello di conoscenza del progetto affinché lui potesse un domani svolgere una funzione di controllo della qualità della progettazione anche nel rapportarsi al cliente;
l'attività consisteva nel tracciare l'infrastruttura civile all'interno della quale venivano allocati i cavi di fibra ottica;
confermo quindi quanto scritto nel capo 66 del ricorso che descrive ciò che ho detto;
confermo il capo 73 del ricorso;
non conosco gli inquadramenti degli altri colleghi che sono addetti alla mia stessa attività; bisognava seguire una linea guida dettata dalla norma tecnica ma a seconda del territorio potevano utilizzarsi diverse tecniche di scavo scegliendo quella più adeguata, ciò implicava la conoscenza delle basi della progettazione ma non era necessaria una laurea in ingegneria;
in caso di errori di progettazione la società poteva incorrere nel pagamento di penali.”. L'ultimo teste di parte resistente ha dichiarato: “ADR: sono dipendente della Persona_3
convenuta da ultimo con mansioni di engagement manager e inquadramento come quadro, non ricordo con precisione da quale anno;
conosco il ricorrente in quanto nel 2021 ero responsabile di un perimetro di attività e di persone e c'era bisogno di un ulteriore supporto e l'azienda mi disse che potevo rivolgermi al collega, quindi in quel periodo abbiamo collaborato;
si trattava per entrambi di una nuova attività, costruzione di infrastrutture di fibra ottica;
noi avevamo l'onere di costruire la progettazione garantendo la conformità alle linee guida fornite dal cliente;
così come ho fatto io, ho chiesto al collega di relazionarsi con dei colleghi che già erano esperti del lavoro;
tra questi vi era il teste che ho visto uscire in precedenza, sig.ra
l'obiettivo era quello di garantire il risultato nei confronti del cliente sia in termini di qualità che Tes_5
di rispetto delle scadenze;
di fatto il ricorrente non si è mai attivato nel collaborare in quanto il lavoro continuavo a farlo io, tanto che abbiamo ricevuto delle richieste di penali in quanto la mole di lavoro era tale che si sono verificati degli errori;
il periodo di lavoro insieme è durato dall'estate del 2021 fino all'estate del
2022 circa;
la mia richiesta al ricorrente era quella di controllare insieme a me il lavoro svolto dai colleghi prima della consegna al cliente;
di fatto dopo vari mesi ha risposto alle mie richieste ma in sostanza aveva un atteggiamento poco collaborativo e passivo quindi non ho potuto contare sulla sua collaborazione;
aldilà di questo periodo, finito il progetto, non ho avuto modo di lavorare con il ricorrente quindi non so di cosa si sia occupato.”;
Orbene, valutando i dati emersi dall'istruttoria, possono trarsi le seguenti considerazioni: sulla prima attività svolta dall'ing. (da febbraio 2020 ai primi giorni di aprile del Pt_1
2020) prima di essere collocato in CIGO, il teste ha riferito che l'attività si Tes_1
sostanziava nel verificare i requisiti minimali per accedere alla gara di appalto e che spesso, peraltro, il si rivolgeva ai colleghi per chiedere contezza di questi requisiti;
che, Pt_1
inoltre, le gare d'appalto non erano frequenti, tanto che personalmente ne aveva vista, in due mesi, gennaio/febbraio 2020, solo una, quella della RAI;
in relazione allo stesso periodo nulla di utile apporta la deposizione del teste , che oltre a confermare Testimone_2
l'attività di valutazione dei requisiti per partecipare alle gare, già riferita dal teste Tes_1
come attività consistente semplicemente nel leggere il bando, individuare i requisiti e chiederne la sussistenza ai superiori, racconta di una generica attività di studio del mercato da parte del “per capire quali opportunità l'azienda avesse per intercettare delle gare Pt_1 a cui partecipare”, senza tuttavia spiegare in cosa consistesse in concreto questa attività di studio.
In relazione al periodo decorrente dal rientro del dalla CIG a settembre 2021, Pt_1
riferisce unicamente il teste (non avendo contezza gli altri testi del lavoro svolto Tes_1
dal nel periodo in questione), che ha dichiarato che il ricorrente è rimasto inattivo Pt_1
per l'intero periodo.
Sulle mansioni svolte dall'ing. da ottobre del 2021, invece, è utile la deposizione Pt_1
della teste , inquadrata nel livello 3° del CCNL di categoria, che ha formato il Testimone_5
sulla nuova mansione cd. FTTH;
in particolare la teste ha confermato il capitolo 66 Pt_1
del ricorso in cui è scritto: “Premesso che non progetta nulla, il compito effettivo è Pt_1
quello di inserire a sistema tramite l'applicativo QGIS i dati consegnati dal cliente e contenente i disegni delle infrastrutture esistenti della rete telefonica fissa (scavi, tubi, pozzetti, morsettiere, palificazione, ecc.). In pratica, bisogna inserire a livello grafico, sulla base della mappa esistente, armadi, pali, cavi, pozzetti, morsettiere, tubazione, al fine di consegnare al cliente una planimetria completa contenente le infrastrutture in fibra ottica ecc.”; nonché il capitolo 73 del ricorso secondo cui: “L'attività è massiva tant'è che viene chiesto al una produttività di almeno tre lavorazioni a settimana;
”. Pt_1
Tale deposizione, di per sé attendibile avendo la teste contezza diretta dei fatti, trova conferma nella deposizione del teste che pure ha sottolineato che: “si trattava di Tes_1
un'attività di segnatura meramente ricognitiva delle infrastrutture precedenti senza alcun margine di valutazione;
doveva semplicemente scaricare il file, leggibile da un programma gratuito e sovrascrivere la tracciatura sapendo, in base alle direttive tecniche preesistenti, che il nuovo elemento doveva corrispondere a quello già esistente di rame;
per svolgere quest'attività si confrontava telefonicamente con un ing. neo assunta con il Persona_1
terzo livello di inquadramento;
nel 2022, a marzo gli è stato chiesto di fare un'attività di controllo sulla tracciatura della fibra ottica fatta da altri, quindi si limitava a verificare se le tracciature rosse e blu messe da altri fossero veritiere sulla base delle direttive tecniche…”.
Dal complesso dell'istruttoria è emerso inoltre come l'azienda, all'indomani della conciliazione, non abbia da subito assegnato all'ing. mansioni corrispondenti al Pt_1 livello 1°, ma mansioni tutte da apprendere e che lo avrebbero poi, eventualmente, portato a svolgere compiti in autonomia e più qualificanti, come quelli di coordinamento. Tale circostanza è confermata non solo dalla teste (“lo scopo della formazione era Tes_5
quello di far conseguire al ricorrente un certo livello di conoscenza del progetto affinché lui potesse un domani svolgere una funzione di controllo della qualità della progettazione anche nel rapportarsi al cliente…”), ma anche dalle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, e Tes_2 Per_3
In conclusione, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi può dirsi acclarato che il nei Pt_1
periodi considerati non ha svolto mansioni adeguate al 1° livello all'epoca rivestito, non essendo rinvenibile in quelle descritte dai testi nessuna delle caratteristiche della declaratoria del 1° livello (né un alto contenuto professionale, né una responsabilità di direzione esecutiva comportante il sovraintendere di unità produttive o una funzione organizzativa, né una iniziativa e una autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità assegnate), ed è addirittura rimasto inattivo per vari mesi.
In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, non vi è dubbio che il ricorrente sia stato dequalificato.
Appurata la illegittima adibizione del ricorrente a mansioni inferiori al livello di inquadramento, deve essere esaminata la domanda risarcitoria.
Giova, a questo punto, rammentare che, in tema di demansionamento e di dequalificazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, sentenza n. 6572 del 24/03/2006) hanno affermato da tempo che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.
Si è altresì statuito (Sez. L, sentenza n. 6797 del 19/03/2013; Sez. L, sentenza n. 19785 del
17/09/2010) che, in simili ipotesi, occorre la specifica allegazione dell'esistenza di un pregiudizio -di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile- provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Tale pregiudizio non si pone, in altri termini, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c., del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v. Cass. 26 gennaio 2015 n.
1327; Cass. n. 29047 del 05/12/2017; Cass. n. 9901 del 20/04/2018).
Il giudice può, invero, desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere incombe pur sempre sul lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, determinandone l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis
Cass. n. 21 del 03/01/2019; Cass. n. 25743 del 15/10/2018; Cass. n. 22930 del
10/11/2015; Cass. 19 settembre 2014, n. 19778; Cass. 26 febbraio 2009 n. 4652; Cass. 26 novembre 2008 n. 28274; Cass. Sez. Un. 24 marzo 2006 n. 6572).
Nel caso in esame sotto il profilo del “danno conseguenza” in ricorso è stato dedotto che
“l'istante con 22 anni di esperienza nel settore informatico in ambito gestionale come responsabile di progetti
e risorse è stata assegnato da gennaio 2020 in mansioni di tipo esecutivo, prive di alto contenuto professionale, responsabilità di direzione esecutiva, potere iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità delegate;
98. Il settore in cui opera, quello informatico in notoria rapida evoluzione.
Possiamo tranquillamente affermare che l'informatica ha completamente modificato il modo di comunicare e vivere. L'evoluzione dei software, oramai parte integrante di qualsiasi processo lavorativo, è continua così come dei servizi e prodotti;
99. Lo svolgimento di mansioni dequalificanti ed il mancato aggiornamento professionale impedisce l'accrescimento delle conoscenze e competenze acquisite ed allo stesso tempo, il mancato utilizzo delle stesse, per un periodo lungo, in un settore in rapida evoluzione, accelera il processo di depauperamento del valore professionale sul mercato del lavoro;
100. Maggiore è il disvalore tra le nuove mansioni ed il livello di inquadramento, maggiore è il depauperamento e lo svilimento professionale, la perdita delle esperienze e competenze maturate, lo svilimento;
”.
Orbene, è evidente che l'adibizione a mansioni inferiori a quelle del livello di inquadramento risultante dall'accordo transattivo e ancor più l'inattività per alcuni mesi, hanno comportato l'impossibilità per il ricorrente non solo di acquisire esperienza ma anche di porre in atto il necessario aggiornamento professionale con conseguente impossibilità di accrescere le sue conoscenze e competenze, e ciò per periodi seppure frazionati, in quanto interrotti dalla collocazione in CIG, reiterati e, per di più, in un settore in rapida evoluzione.
Pertanto, tenuto conto della rapidità dell'evoluzione tecnologica del sistema, della lontananza delle nuove mansioni dai contenuti di tipo direttivo del livello di inquadramento e della reiterazione del demansionamento, si ritiene equo quantificare il danno nella misura del 50% della retribuzione mensile percepita (€ 2.863,00) pari a € 1.431,50 mensili da corrispondersi nei periodi da gennaio 2020 a fine aprile 2020 e da giugno 2021 alla data di deposito del presente ricorso. Su tali somme competono interessi e rivalutazione monetaria dalla presente pronuncia al saldo.
Di contro, quanto al danno all'immagine che il ricorrente assume di aver subito, reputa chi scrive che gli elementi istruttori emersi non diano conto di una marginalizzazione del da parte dei colleghi nel contesto lavorativo nè di una negativa percezione della sua Pt_1
persona.
Dunque, il relativo capo di domanda va rigettato.
Passando all'esame della domanda di accertamento dell'illegittima collocazione in CIGO si osserva quanto segue.
Risulta per tabulas che: la convenuta, ai sensi del Decreto del 17 marzo 2020 n.18, ha inviato alle OO.SS., con comunicazione via pec del 6 aprile 2020, richiesta di esame congiunto per il ricorso alla CIGO (assegno ordinario ricorrendo alla causale COVID-19 ai sensi dell'art. 19), per un numero di lavoratori pari a 1.613 unità e distribuiti sulle unità produttive di
Roma, Milano, Torino, Orbassano, Ivrea, Bologna, Firenze, Genova, Modena, Napoli, Pisa,
Padova, Trieste, Pomigliano d'Arco, Bari, Palermo;
a seguito delle consultazioni sindacali, con accordo sindacale del 9 aprile 2020, la società ha avviato la procedura di ricorso alla
CIGO per 1613 unità distribuite su tutto il territorio nazionale;
per la sede di Napoli
(doc.n°13 in atti) ha coinvolto 128 dipendenti
E' altresì pacifico che il , su 117 dipendenti, è stato l'unico a Napoli in ambito Pt_1
gruppo , unitamente al collega ad essere collocato in CIGO per Testimone_1
l'intero periodo sino alla fine;
infatti, inizialmente nel reparto cd. TEM sono stati collocati in Cassa quattro lavoratori, di cui due subito rientrati, una dopo 3 settimane ( Persona_4
e l'altra dopo 2 mesi ( (doc.14 in atti del ricorrente), mentre solo i
[...] Persona_5
dipendenti e sono rimasti in cassa integrazione sino alla fine del periodo, Pt_1 Tes_1
ovvero fino aprile 2021.
In particolare, per il , si legge nella procedura, quanto ai criteri di scelta: è Pt_1 Pt_1
l'unico consulente con profilo di release network engineer della sede di Napoli. L'attività che svolgeva prima dell'emergenza COVID al momento è stoppata (attività interna ad investimento presales).”; si legge ancora dalla procedura che il viene impattato dalla Pt_1
CIGO con il ruolo di , nonostante sulla base dell'accordo sindacale sottoscritto dalle Pt_2
parti, per tre anni, la qualifica acquisita dallo stesso doveva essere quella di Impiegato di 1° livello (doc. 13 in atti).
Nel verbale di accordo sindacale, inoltre, viene stabilito “Viene richiesta la riduzione per gran parte delle attività aziendali, come meglio dettagliatone all'allegato 1, ferma restando l'equa distribuzione tra i lavoratori rispetto alle posizioni fungibili, e con riferimento alle medesime attività e/o progetti”.
Al riguardo la società ha dedotto che il non ha potuto ruotare rispetto agli altri Pt_1
colleghi (117 nella sede di Napoli) poiché era “l'unico consulente con profilo di release network engineer della sede di Napoli”.
La tesi difensiva della convenuta non è condivisibile se solo si considera che il è Pt_1
stato collocato in Cig sulla base del profilo formale di ” che tuttavia, per Controparte_3
quanto sopra accertato, comportava lo svolgimento di mansioni, assegnategli all'indomani della sottoscrizione della conciliazione, non solo espletate per poco più di un mese, ma per di più dequalificanti, non corrispondendo ai requisiti professionali del livello 1° del CCNL di categoria in violazione dell'art. 2103 c.c. e certamente, aldilà del riferimento solo formale al profilo rivestito, da ritenersi fungibili con quelle svolte da altri dipendenti perché, come si
è visto, si trattava di mansioni prettamente operative, del tutto analoghe a quelle svolte da molti colleghi del , rimasti invece esclusi totalmente dalla sospensione in CIGO. Pt_1
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità della sospensione per collocazione in CIGO del ricorrente.
In tema si osserva che avendo la posizione dei lavoratori natura di diritto soggettivo (a percepire la retribuzione per la prestazione lavorativa che non sia divenuta impossibile) e non essendo prevista in ordine a tale situazione soggettiva un'idoneità ablatoria del provvedimento che la degradi in interesse legittimo, ben possono i lavoratori sospesi sollecitare l'accertamento incidenter tantum dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, chiedendo che il giudice ordinario lo disapplichi (ex art. 5 legge 20 marzo
1865 n. 2248, All. E) e conseguentemente accerti l'“illegittimità” (nel significato sopra precisato) della sospensione dal lavoro (resa insuscettibile di essere orientata secondo criteri di scelta previamente comunicati), facendo così valere l'inadempimento del datore di lavoro alla stregua dei canoni generali, non più schermati da alcun valido provvedimento di sospensione (sulla possibilità della disapplicazione dell'atto amministrativo ad opera del giudice ordinario ogni qual volta incida in situazioni di diritto soggettivo, cfr. Cass. SS.UU.
18 novembre 1997 n. 11435).
Per quanto attiene alle conseguenze dell'accertata illegittimità, si rileva che la Corte di
Cassazione ha chiarito che la domanda proposta dal lavoratore, finalizzata alla richiesta delle differenze tra il trattamento di CIGS e la retribuzione ordinaria, ha ad oggetto un credito al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Cass. sez. lav., n. 25139/2010;
Cass. civ. Sez. lavoro, 09/11/2001, n. 13926).
Con la conseguenza che in caso di sospensione illegittima opera - in ordine all'obbligazione retributiva - l'ordinario regime dell'adempimento previsto dall'art. 1218 c.c.
Pertanto, la domanda va accolta e, per l'effetto, rilevata l'illegittimità del collocamento in
Cassa Integrazione Guadagni del ricorrente per il periodo dal maggio 2020 al maggio 2021, va dichiarato il diritto dello stesso al risarcimento del danno subito per la sospensione dal lavoro, commisurato alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro e l'integrazione salariale effettivamente percepita nell'anzidetto periodo, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo saldo;
va, quindi, condannata la resistente al risarcimento del danno nella precisata misura.
In ordine alla quantificazione del dovuto, possono essere condivisi i calcoli sviluppati da parte attrice, in quanto esenti da omissioni o vizi logici e coerenti nell'elaborazione contabile e, d'altronde, non contestati specificamente dalla società.
Pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.802,33, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la convenuta al risarcimento del danno professionale in favore del ricorrente nella misura del 50% della retribuzione mensile percepita (€ 2.863,00) pari a € 1.431,50 mensili da corrispondersi nei periodi da gennaio 2020 ad aprile 2020 e da giugno 2021 alla data di deposito del presente ricorso (12.5.22), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate ex art. 429 c.p.c. dalla pronuncia al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.802,33,
a titolo di risarcimento del danno subito per la sospensione dal lavoro, commisurato alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro e l'integrazione salariale effettivamente percepita nell'anzidetto periodo, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo saldo;
c) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 oltre Iva
e Cpa come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi Napoli, così deciso in data 16/07/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 02/07/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 8476/2022 R.G. promossa da:
, C.F. , rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso, dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo (c.f. fax: C.F._2
0815640644; indirizzo PEC: , e Francesco Cirillo Email_1
(c.f. numero di fax: 0815640644; PEC: C.F._3
, con studio in Napoli alla Via Benedetto Email_2
Cariteo, 8 ove elettivamente domicilia
- ricorrente -
CONTRO
(già (P.IVA ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per delega in calce al alla memoria di costituzione dal Prof. Avv. Marco Marazza - CodiceFiscale_4
Fax 06 8088208 – PEC - e.mail Email_3
e dall'Avv. Domenico De Feo ( - Email_4 CodiceFiscale_5
Fax 06 8088208 – PEC - e.mail Email_5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Email_4
De Mathia in Napoli, Via G. Martucci n. 56; atti
- resistente - RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.5.2022 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui alla premessa, la illegittimità della condotta posta in essere dalla in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannarla: a) al risarcimento in favore del sig. del danno Parte_1
professionale (danno emergente) nella misura, come specificata in premessa, di € 2.000,41 mensili dal mese di gennaio del 2020 e sino al deposito del presente ricorso ovvero per quella diversa data e somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) al risarcimento in favore del sig. del danno all'immagine nella misura, come specificata in premessa, di € Parte_1
30.000,00 netti ovvero per quella diversa somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Accertare e dichiarare la illegittimità della collocazione in
CIGO del sig. da parte della convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in Parte_1
proprio favore della somma di € 36.888,67 oltre interessi e rivalutazione monetaria, adeguamento TFR, ovvero per quella diversa somma che reputerà di giustizia il giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.”.
In particolare, il ricorrente ha dedotto: di essere stato assunto dalla resistente (già
[...]
ed ancor prima RSI Sistemi), con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno CP_2
ed indeterminato, in data 19 maggio 2003, con la qualifica d'impiegato del 2° livello del
CCNL “Commercio distribuzione e servizi”; che dal settembre 2004 gli veniva riconosciuto il primo livello del CCNL commercio, con relativo aumento stipendiale, fino a pervenire alla qualifica di Quadro in data 01.07.2006; di essere stato oggetto di demansionamento da parte della Società resistente e di aver dovuto incardinare un giudizio conclusosi con sentenza della Corte di appello di Napoli n. 904/2017, che ha accertato l'avvenuto demansionamento sino al 2010 e condannato la Società al conseguente risarcimento del danno;
che, essendo rimasta immutata la situazione lavorativa, incardinava ulteriore giudizio dinanzi il Tribunale di Napoli RG. 19193/2018 chiedendo di accertare l'illegittimità della condotta datoriale;
che, nel corso di questo giudizio, in data 18.12.2019, veniva sottoscritto tra le parti un accordo transattivo con il quale accettava temporaneamente, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di firma della conciliazione, di essere assegnato in mansioni inferiori al suo attuale inquadramento e corrispondenti invece al livello 1° del vigente
CCNL di categoria settore commercio, terziario, distribuzione e servizi presso la sede di
Napoli, fermo restando il trattamento giuridico ed economico del livello di Quadro posseduto;
che, comunque, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di cui sopra, la
Società non aveva adempiuto a quanto concordato, non adibendolo a mansioni rientranti nel livello 1 CCNL Commercio;
che era stato posto in CIGO, unitamente ad un solo altro suo collega, senza che, nei loro confronti, fosse rispettata la rotazione;
che aveva, pertanto, subito sia un danno professionale che all'immagine, quantificati, rispettivamente, in €
2.000,41/mese dal gennaio 2020 sino al deposito del ricorso, e in € 30.000,00, nonché un danno derivante dalla illegittima collocazione in CIGO, quantificato in € 36.888,67.
Si è costituita in giudizio tempestivamente la contestando il Controparte_1
fondamento delle domande sulla base di una serie articolata di argomentazioni e concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, autorizzato il deposito di note illustrative e di precedenti giurisprudenziali, la causa viene decisa, all'esito della disposta trattazione scritta, dopo la scadenza del termine per il deposito delle note scritte, con la presente sentenza, comunicata alle parti.
***
Partendo dall'esame della domanda avente ad oggetto l'accertamento del demansionamento nel periodo oggetto di causa, in via preliminare, deve rammentarsi che, nel caso in cui un lavoratore deduca di essere stato dequalificato, egli, in sostanza, lamenta un inesatto adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo, derivante dall'art. 2103 c.c., di adibirlo “alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito …”.
Pertanto, è sul datore di lavoro che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo.
In particolare, la Suprema Corte si è così pronunciata nella sentenza n. 4766/06: “… anche in materia di dequalificazione deve, quindi, affermarsi la applicabilità del principio affermato in generale dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533) secondo cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, perché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento". Pertanto, allorquando da parte di un lavoratore sia allegata una dequalificazione o un demansionamento o comunque un inesatto adempimento dell'obbligo del datore di lavoro ex art. 2103 c.c. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'una o l'altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (ovvero, in base al principio generale di cui all'art.
1218 c.c., comunque da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile)”.
Deve, inoltre, evidenziarsi che la fattispecie in esame ricade temporalmente nella disciplina di cui all'art. 2103 c.c. come modificata dal D. Lgs. 81/2015.
E' noto che l'art. 3 del citato d.lgs. 81 del 2015 ha sostituito il criterio dell'equivalenza alle
“mansioni effettivamente svolte” con quello che permette l'assegnazione di “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento”, indicando, pertanto, quale parametro di giudizio “le astratte previsioni del sistema di classificazione adottato dal contratto collettivo applicabile al rapporto”. A differenza che nel passato, è, quindi, legittimo lo spostamento del lavoratore a mansioni che appartengono allo stesso livello di inquadramento cui appartenevano quelle svolte in precedenza dallo stesso dipendente, non dovendosi più accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente.
Poiché, in definitiva, il legislatore del 2015 ha esteso al settore del lavoro alle dipendenze di privati un regime analogo a quello previsto dall'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 per il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, possono mutuarsi anche per il settore privato,
i principi espressi dalla Suprema Corte per i quali assume rilievo il solo criterio dell'equivalenza formale delle mansioni con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione, (Cass. n. 7106 del 2014, Cass. n. 18817 del 2018; Cass. n. 21485 del 06/10/2020).
Ne consegue che, il nuovo art. 2103 impone di arrestare la verifica dell'equivalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte all'accertamento del formale livello di inquadramento del lavoratore interessato e alla riconducibilità delle nuove mansioni a quel livello.
Ciò posto, alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, può affermarsi, in relazione al periodo oggetto di causa, che il ricorrente è stato assegnato dalla società datrice di lavoro, in violazione dei precetti di cui all'art. 2087 c.c. e all'art. 2103 c.c., a mansioni non riconducibili al livello di inquadramento, risultante per effetto dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 18 dicembre 2019, con il quale l'ing. , tra l'altro, Pt_1
accettava temporaneamente, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di firma della conciliazione, di essere assegnato in mansioni inferiori al suo attuale inquadramento
(Quadro) e corrispondenti al livello 1° del vigente CCNL di categoria settore commercio, terziario, distribuzione e servizi presso la sede di Napoli, fermo restando il trattamento giuridico ed economico del livello di Quadro posseduto (doc. 9 in atti del ricorrente).
E' opportuno, innanzitutto, rammentare, per la ben percepibile inferenza sul giudizio di equivalenza “formale” di cui al nuovo testo dell'art. 2103 c.c., che, secondo, il CCNL di categoria, appartengono al 1° livello di inquadramento: “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.
Come è evidente, le caratteristiche del 1° livello sono: l'assegnazione di funzioni ad alto contenuto professionale con la responsabilità di direzione esecutiva che prevede il sovraintendere di unità produttive o funzione organizzativa;
l'iniziativa e l'autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità assegnate.
E' necessario, quindi, esaminare le deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa.
Il teste di parte ricorrente, il sig. ha dichiarato: “ADR: Sono dipendente Testimone_1
della società convenuta dal luglio 2002 con mansioni, da ultimo, di monitoraggio e test di servizi video ma negli anni ne ho svolte altre;
ho conosciuto il ricorrente nel maggio 2008 quando sono tornato dalla sede di
Torino per trasferimento;
ho avuto modo di lavorare con il ricorrente nel periodo dalla fine del 2015 al
2018 forse 2019; in questo periodo abbiamo lavorato nel progetto “rosso data” che era rivolto alla gestione di reti mobili e fisse per la Telecom;
svolgevamo mansioni diverse ma simili;
lui si occupava in via tendenziale della produzione dei dati e io caricavo il dato prodotto in macchine deputate alla gestione delle reti mobili e fisse;
non so nello specifico cosa facesse nella produzione del dato ma posso dire che certamente
c'erano delle direttive precostituite da parte del cliente (Vodafone) a cui lui doveva attenersi al fine di produrre il dato per comunicarlo a chi doveva caricarlo;
eravamo tantissimi addetti a questo progetto sia alla fase della produzione che a quella del caricamento;
dall'anno 2020 sono a conoscenza delle mansioni del ricorrente in quanto ero presente nella sede di Napoli dove lavorava il ricorrente pur se ero in regime di trasferta;
lavoravano nello stesso ufficio, lui era addetto alle gare di appalto e io non svolgevo mansioni in quel momento;
ho una causa in corso in questo momento per demansionamento;
poichè non avevo mansioni avevo modo di verificare quello che lui faceva;
in particolare lui verificava i requisiti minimali per accedere alla gara di appalto;
spesso si rivolgeva ai colleghi per chiedere contezza di questi requisiti;
le gare d'appalto non erano frequenti io ne ho vista, in due mesi, gennaio febbraio 2020, solo una, ricordo quella della RAI;
da marzo 2020 è iniziata la CIG per il covid che è durata fino al marzo/aprile 2021; siamo stati messi in
Cig entrambi in relazione a mansioni che né io né lui abbiamo mai svolto;
tutti gli appartenenti al gruppo
“rosso data” non sono andati in cig mentre io e il ricorrente e altri due colleghi siamo stati messi in cig, noi per l'intero anno mentre gli altri due sono rientrati prima;
noi avevamo mansioni fungibili con gli altri;
dopo la cig siamo rientrati in smart working ma in realtà non svolgevamo mansioni;
tanto so perché viviamo a distanza di poco più di due Km e ci frequentiamo;
a settembre 2021 gli è stata assegnata l'attività di predisposizione del cablaggio della fibra ottica e ciò fino al dicembre 2021; si trattava di un'attività di segnatura meramente ricognitiva delle infrastrutture precedenti senza alcun margine di valutazione;
doveva semplicemente scaricare il file, leggibile da un programma gratuito e sovrascrivere la tracciatura sapendo, in base alle direttive tecniche preesistenti, che il nuovo elemento doveva corrispondere a quello già esistente di rame;
per svolgere quest'attività si confrontava telefonicamente con un ing. neo assunta con Persona_1
il terzo livello di inquadramento;
nel 2022, a marzo gli è stato chiesto di fare un'attività di controllo sulla tracciatura della fibra ottica fatta da altri, quindi si limitava a verificare se le tracciature rosse e blu messe da altri fossero veritiere sulla base delle direttive tecniche;
tanto so perché io non avevo mansioni e quindi per distrarmi mi recavo un paio di giorni a settimana nel suo ufficio a casa sua quindi vedevo cosa faceva.”.
Il teste di parte resistente, , ha dichiarato: “ADR: sono dipendente della Testimone_2
convenuta dal 2001 con mansioni di dirigente e fino all'anno scorso ero responsabile della struttura di ingegneria mentre da quest'anno mi occupo di sviluppo commerciale;
conosco il ricorrente dal 2012/13 in quanto ero responsabile della struttura in cui operava anche il sig. abbiamo poi lavorato insieme da Pt_1
gennaio a marzo 2020 nel senso che io l'ho coinvolto in un progetto di sviluppo quindi abbiamo avuto contatti diretti;
lui aveva il ruolo di studiare il mercato per capire quali opportunità l'azienda avesse per intercettare delle gare a cui partecipare;
si trattava di un'attività prevalentemente fatta a livello regionale;
in altre regioni ci sono figure che si occupano dello stesso tipo di attività, anche inquadrati come
[...]
la società svolge due tipi di due attività, una più strategica a cui partecipava in questo Controparte_3
periodo il ricorrente che è quella che ho detto e l'altra più esecutiva che segue all'aggiudicazione delle gare;
oltre a valutare la sussistenza dei requisiti per partecipare alla gare, il ricorrente doveva anche capire che tipo di investimenti stavano facendo le aziende, quali attività stavano implementando e capire se c'erano attività di interesse per l'azienda; il ruolo svolto in questo periodo dal ricorrente di solito è svolto da dirigenti, quadri
o lavoratori di primo livello, trattandosi di attività strategica;
a memoria ricordo, l'abbiano svolto e lo svolgono l'ing. e l'ing. in seguito c'è stato il covid per cui tale Testimone_3 Testimone_4
attività è rimasta sospesa;
nel 2021 io sono stato responsabile della divisione delle telecomunicazioni e i responsabili dei progetti sullo sviluppo della fibra ottica erano e che Persona_2 Persona_3
erano a diretto contatto con il si trattava di un'attività di analisi, di fattibilità e implementazione Pt_1 della fibra ottica in tutto il paese;
il avrebbe dovuto aiutare nella pianificazione della attività Pt_1 Per_3
e nella supervisione e nel coordinamento dell'attività di progettazione che avrebbero dovuto fare i nostri colleghi;
facevamo riunioni settimanali in cui mi veniva relazionato che nella fase di training c'erano state difficoltà perché il ricorrente non ha raggiunto, durante la fase di formazione, il livello di autonomia, raggiunto da altri, per il coordinamento che avrebbe dovuto svolgere;
per quanto mi hanno riferito i colleghi,
c'era mancanza di collaborazione e volontà da parte del anche se i formatori erano gli stessi per Pt_1
tutti; in generale i progetti sulla fibra sono variegati perché richiedono attività di coordinamento, di reportistica e di interfacciamento con il cliente;
ma come ho detto non si è riusciti a coinvolgere il in Pt_1
queste attività; credo che sulla sede di Napoli l'unico ad avere il ruolo del con cui è andato in cassa Pt_1
integrazione, fosse lui;
è stato messo in cassa integrazione perché l'attività a cui era addetto, in quella fase, era stata sospesa per il covid.”.
La teste di parte istante, , ha dichiarato: “ADR: Sono dipendente della convenuta Testimone_5
da maggio 2021 con mansioni di progettista di rete di fibra ottica, inquadrata nel 3 livello sin dall'assunzione; conosco il ricorrente in quanto per qualche mese tra ottobre e dicembre 2021 abbiamo lavorato insieme per la progettazione della rete FTTH di e in quell'occasione ho fatto formazione al ricorrente dalle basi fino alle norme tecniche in quanto si trattava di mansioni che lui non aveva mai svolto;
tutto è avvenuto da remoto in quanto era il periodo del Covid;
aldilà di questo non ricordo di cosa si occupasse il ricorrente;
il ricorrente non era contento di fare questa formazione in quanto la riteneva dequalificante, io per tale motivo ne parlai anche con il mio responsabile in quanto non vedevo in lui un grande interesse ad apprendere;
il responsabile mi disse che lo scopo della formazione era quello di far conseguire al ricorrente un certo livello di conoscenza del progetto affinché lui potesse un domani svolgere una funzione di controllo della qualità della progettazione anche nel rapportarsi al cliente;
l'attività consisteva nel tracciare l'infrastruttura civile all'interno della quale venivano allocati i cavi di fibra ottica;
confermo quindi quanto scritto nel capo 66 del ricorso che descrive ciò che ho detto;
confermo il capo 73 del ricorso;
non conosco gli inquadramenti degli altri colleghi che sono addetti alla mia stessa attività; bisognava seguire una linea guida dettata dalla norma tecnica ma a seconda del territorio potevano utilizzarsi diverse tecniche di scavo scegliendo quella più adeguata, ciò implicava la conoscenza delle basi della progettazione ma non era necessaria una laurea in ingegneria;
in caso di errori di progettazione la società poteva incorrere nel pagamento di penali.”. L'ultimo teste di parte resistente ha dichiarato: “ADR: sono dipendente della Persona_3
convenuta da ultimo con mansioni di engagement manager e inquadramento come quadro, non ricordo con precisione da quale anno;
conosco il ricorrente in quanto nel 2021 ero responsabile di un perimetro di attività e di persone e c'era bisogno di un ulteriore supporto e l'azienda mi disse che potevo rivolgermi al collega, quindi in quel periodo abbiamo collaborato;
si trattava per entrambi di una nuova attività, costruzione di infrastrutture di fibra ottica;
noi avevamo l'onere di costruire la progettazione garantendo la conformità alle linee guida fornite dal cliente;
così come ho fatto io, ho chiesto al collega di relazionarsi con dei colleghi che già erano esperti del lavoro;
tra questi vi era il teste che ho visto uscire in precedenza, sig.ra
l'obiettivo era quello di garantire il risultato nei confronti del cliente sia in termini di qualità che Tes_5
di rispetto delle scadenze;
di fatto il ricorrente non si è mai attivato nel collaborare in quanto il lavoro continuavo a farlo io, tanto che abbiamo ricevuto delle richieste di penali in quanto la mole di lavoro era tale che si sono verificati degli errori;
il periodo di lavoro insieme è durato dall'estate del 2021 fino all'estate del
2022 circa;
la mia richiesta al ricorrente era quella di controllare insieme a me il lavoro svolto dai colleghi prima della consegna al cliente;
di fatto dopo vari mesi ha risposto alle mie richieste ma in sostanza aveva un atteggiamento poco collaborativo e passivo quindi non ho potuto contare sulla sua collaborazione;
aldilà di questo periodo, finito il progetto, non ho avuto modo di lavorare con il ricorrente quindi non so di cosa si sia occupato.”;
Orbene, valutando i dati emersi dall'istruttoria, possono trarsi le seguenti considerazioni: sulla prima attività svolta dall'ing. (da febbraio 2020 ai primi giorni di aprile del Pt_1
2020) prima di essere collocato in CIGO, il teste ha riferito che l'attività si Tes_1
sostanziava nel verificare i requisiti minimali per accedere alla gara di appalto e che spesso, peraltro, il si rivolgeva ai colleghi per chiedere contezza di questi requisiti;
che, Pt_1
inoltre, le gare d'appalto non erano frequenti, tanto che personalmente ne aveva vista, in due mesi, gennaio/febbraio 2020, solo una, quella della RAI;
in relazione allo stesso periodo nulla di utile apporta la deposizione del teste , che oltre a confermare Testimone_2
l'attività di valutazione dei requisiti per partecipare alle gare, già riferita dal teste Tes_1
come attività consistente semplicemente nel leggere il bando, individuare i requisiti e chiederne la sussistenza ai superiori, racconta di una generica attività di studio del mercato da parte del “per capire quali opportunità l'azienda avesse per intercettare delle gare Pt_1 a cui partecipare”, senza tuttavia spiegare in cosa consistesse in concreto questa attività di studio.
In relazione al periodo decorrente dal rientro del dalla CIG a settembre 2021, Pt_1
riferisce unicamente il teste (non avendo contezza gli altri testi del lavoro svolto Tes_1
dal nel periodo in questione), che ha dichiarato che il ricorrente è rimasto inattivo Pt_1
per l'intero periodo.
Sulle mansioni svolte dall'ing. da ottobre del 2021, invece, è utile la deposizione Pt_1
della teste , inquadrata nel livello 3° del CCNL di categoria, che ha formato il Testimone_5
sulla nuova mansione cd. FTTH;
in particolare la teste ha confermato il capitolo 66 Pt_1
del ricorso in cui è scritto: “Premesso che non progetta nulla, il compito effettivo è Pt_1
quello di inserire a sistema tramite l'applicativo QGIS i dati consegnati dal cliente e contenente i disegni delle infrastrutture esistenti della rete telefonica fissa (scavi, tubi, pozzetti, morsettiere, palificazione, ecc.). In pratica, bisogna inserire a livello grafico, sulla base della mappa esistente, armadi, pali, cavi, pozzetti, morsettiere, tubazione, al fine di consegnare al cliente una planimetria completa contenente le infrastrutture in fibra ottica ecc.”; nonché il capitolo 73 del ricorso secondo cui: “L'attività è massiva tant'è che viene chiesto al una produttività di almeno tre lavorazioni a settimana;
”. Pt_1
Tale deposizione, di per sé attendibile avendo la teste contezza diretta dei fatti, trova conferma nella deposizione del teste che pure ha sottolineato che: “si trattava di Tes_1
un'attività di segnatura meramente ricognitiva delle infrastrutture precedenti senza alcun margine di valutazione;
doveva semplicemente scaricare il file, leggibile da un programma gratuito e sovrascrivere la tracciatura sapendo, in base alle direttive tecniche preesistenti, che il nuovo elemento doveva corrispondere a quello già esistente di rame;
per svolgere quest'attività si confrontava telefonicamente con un ing. neo assunta con il Persona_1
terzo livello di inquadramento;
nel 2022, a marzo gli è stato chiesto di fare un'attività di controllo sulla tracciatura della fibra ottica fatta da altri, quindi si limitava a verificare se le tracciature rosse e blu messe da altri fossero veritiere sulla base delle direttive tecniche…”.
Dal complesso dell'istruttoria è emerso inoltre come l'azienda, all'indomani della conciliazione, non abbia da subito assegnato all'ing. mansioni corrispondenti al Pt_1 livello 1°, ma mansioni tutte da apprendere e che lo avrebbero poi, eventualmente, portato a svolgere compiti in autonomia e più qualificanti, come quelli di coordinamento. Tale circostanza è confermata non solo dalla teste (“lo scopo della formazione era Tes_5
quello di far conseguire al ricorrente un certo livello di conoscenza del progetto affinché lui potesse un domani svolgere una funzione di controllo della qualità della progettazione anche nel rapportarsi al cliente…”), ma anche dalle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, e Tes_2 Per_3
In conclusione, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi può dirsi acclarato che il nei Pt_1
periodi considerati non ha svolto mansioni adeguate al 1° livello all'epoca rivestito, non essendo rinvenibile in quelle descritte dai testi nessuna delle caratteristiche della declaratoria del 1° livello (né un alto contenuto professionale, né una responsabilità di direzione esecutiva comportante il sovraintendere di unità produttive o una funzione organizzativa, né una iniziativa e una autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità assegnate), ed è addirittura rimasto inattivo per vari mesi.
In ragione di quanto fin qui esposto, dunque, non vi è dubbio che il ricorrente sia stato dequalificato.
Appurata la illegittima adibizione del ricorrente a mansioni inferiori al livello di inquadramento, deve essere esaminata la domanda risarcitoria.
Giova, a questo punto, rammentare che, in tema di demansionamento e di dequalificazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, sentenza n. 6572 del 24/03/2006) hanno affermato da tempo che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.
Si è altresì statuito (Sez. L, sentenza n. 6797 del 19/03/2013; Sez. L, sentenza n. 19785 del
17/09/2010) che, in simili ipotesi, occorre la specifica allegazione dell'esistenza di un pregiudizio -di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile- provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Tale pregiudizio non si pone, in altri termini, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c., del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale (v. Cass. 26 gennaio 2015 n.
1327; Cass. n. 29047 del 05/12/2017; Cass. n. 9901 del 20/04/2018).
Il giudice può, invero, desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere incombe pur sempre sul lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, determinandone l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis
Cass. n. 21 del 03/01/2019; Cass. n. 25743 del 15/10/2018; Cass. n. 22930 del
10/11/2015; Cass. 19 settembre 2014, n. 19778; Cass. 26 febbraio 2009 n. 4652; Cass. 26 novembre 2008 n. 28274; Cass. Sez. Un. 24 marzo 2006 n. 6572).
Nel caso in esame sotto il profilo del “danno conseguenza” in ricorso è stato dedotto che
“l'istante con 22 anni di esperienza nel settore informatico in ambito gestionale come responsabile di progetti
e risorse è stata assegnato da gennaio 2020 in mansioni di tipo esecutivo, prive di alto contenuto professionale, responsabilità di direzione esecutiva, potere iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità delegate;
98. Il settore in cui opera, quello informatico in notoria rapida evoluzione.
Possiamo tranquillamente affermare che l'informatica ha completamente modificato il modo di comunicare e vivere. L'evoluzione dei software, oramai parte integrante di qualsiasi processo lavorativo, è continua così come dei servizi e prodotti;
99. Lo svolgimento di mansioni dequalificanti ed il mancato aggiornamento professionale impedisce l'accrescimento delle conoscenze e competenze acquisite ed allo stesso tempo, il mancato utilizzo delle stesse, per un periodo lungo, in un settore in rapida evoluzione, accelera il processo di depauperamento del valore professionale sul mercato del lavoro;
100. Maggiore è il disvalore tra le nuove mansioni ed il livello di inquadramento, maggiore è il depauperamento e lo svilimento professionale, la perdita delle esperienze e competenze maturate, lo svilimento;
”.
Orbene, è evidente che l'adibizione a mansioni inferiori a quelle del livello di inquadramento risultante dall'accordo transattivo e ancor più l'inattività per alcuni mesi, hanno comportato l'impossibilità per il ricorrente non solo di acquisire esperienza ma anche di porre in atto il necessario aggiornamento professionale con conseguente impossibilità di accrescere le sue conoscenze e competenze, e ciò per periodi seppure frazionati, in quanto interrotti dalla collocazione in CIG, reiterati e, per di più, in un settore in rapida evoluzione.
Pertanto, tenuto conto della rapidità dell'evoluzione tecnologica del sistema, della lontananza delle nuove mansioni dai contenuti di tipo direttivo del livello di inquadramento e della reiterazione del demansionamento, si ritiene equo quantificare il danno nella misura del 50% della retribuzione mensile percepita (€ 2.863,00) pari a € 1.431,50 mensili da corrispondersi nei periodi da gennaio 2020 a fine aprile 2020 e da giugno 2021 alla data di deposito del presente ricorso. Su tali somme competono interessi e rivalutazione monetaria dalla presente pronuncia al saldo.
Di contro, quanto al danno all'immagine che il ricorrente assume di aver subito, reputa chi scrive che gli elementi istruttori emersi non diano conto di una marginalizzazione del da parte dei colleghi nel contesto lavorativo nè di una negativa percezione della sua Pt_1
persona.
Dunque, il relativo capo di domanda va rigettato.
Passando all'esame della domanda di accertamento dell'illegittima collocazione in CIGO si osserva quanto segue.
Risulta per tabulas che: la convenuta, ai sensi del Decreto del 17 marzo 2020 n.18, ha inviato alle OO.SS., con comunicazione via pec del 6 aprile 2020, richiesta di esame congiunto per il ricorso alla CIGO (assegno ordinario ricorrendo alla causale COVID-19 ai sensi dell'art. 19), per un numero di lavoratori pari a 1.613 unità e distribuiti sulle unità produttive di
Roma, Milano, Torino, Orbassano, Ivrea, Bologna, Firenze, Genova, Modena, Napoli, Pisa,
Padova, Trieste, Pomigliano d'Arco, Bari, Palermo;
a seguito delle consultazioni sindacali, con accordo sindacale del 9 aprile 2020, la società ha avviato la procedura di ricorso alla
CIGO per 1613 unità distribuite su tutto il territorio nazionale;
per la sede di Napoli
(doc.n°13 in atti) ha coinvolto 128 dipendenti
E' altresì pacifico che il , su 117 dipendenti, è stato l'unico a Napoli in ambito Pt_1
gruppo , unitamente al collega ad essere collocato in CIGO per Testimone_1
l'intero periodo sino alla fine;
infatti, inizialmente nel reparto cd. TEM sono stati collocati in Cassa quattro lavoratori, di cui due subito rientrati, una dopo 3 settimane ( Persona_4
e l'altra dopo 2 mesi ( (doc.14 in atti del ricorrente), mentre solo i
[...] Persona_5
dipendenti e sono rimasti in cassa integrazione sino alla fine del periodo, Pt_1 Tes_1
ovvero fino aprile 2021.
In particolare, per il , si legge nella procedura, quanto ai criteri di scelta: è Pt_1 Pt_1
l'unico consulente con profilo di release network engineer della sede di Napoli. L'attività che svolgeva prima dell'emergenza COVID al momento è stoppata (attività interna ad investimento presales).”; si legge ancora dalla procedura che il viene impattato dalla Pt_1
CIGO con il ruolo di , nonostante sulla base dell'accordo sindacale sottoscritto dalle Pt_2
parti, per tre anni, la qualifica acquisita dallo stesso doveva essere quella di Impiegato di 1° livello (doc. 13 in atti).
Nel verbale di accordo sindacale, inoltre, viene stabilito “Viene richiesta la riduzione per gran parte delle attività aziendali, come meglio dettagliatone all'allegato 1, ferma restando l'equa distribuzione tra i lavoratori rispetto alle posizioni fungibili, e con riferimento alle medesime attività e/o progetti”.
Al riguardo la società ha dedotto che il non ha potuto ruotare rispetto agli altri Pt_1
colleghi (117 nella sede di Napoli) poiché era “l'unico consulente con profilo di release network engineer della sede di Napoli”.
La tesi difensiva della convenuta non è condivisibile se solo si considera che il è Pt_1
stato collocato in Cig sulla base del profilo formale di ” che tuttavia, per Controparte_3
quanto sopra accertato, comportava lo svolgimento di mansioni, assegnategli all'indomani della sottoscrizione della conciliazione, non solo espletate per poco più di un mese, ma per di più dequalificanti, non corrispondendo ai requisiti professionali del livello 1° del CCNL di categoria in violazione dell'art. 2103 c.c. e certamente, aldilà del riferimento solo formale al profilo rivestito, da ritenersi fungibili con quelle svolte da altri dipendenti perché, come si
è visto, si trattava di mansioni prettamente operative, del tutto analoghe a quelle svolte da molti colleghi del , rimasti invece esclusi totalmente dalla sospensione in CIGO. Pt_1
Va, quindi, dichiarata l'illegittimità della sospensione per collocazione in CIGO del ricorrente.
In tema si osserva che avendo la posizione dei lavoratori natura di diritto soggettivo (a percepire la retribuzione per la prestazione lavorativa che non sia divenuta impossibile) e non essendo prevista in ordine a tale situazione soggettiva un'idoneità ablatoria del provvedimento che la degradi in interesse legittimo, ben possono i lavoratori sospesi sollecitare l'accertamento incidenter tantum dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, chiedendo che il giudice ordinario lo disapplichi (ex art. 5 legge 20 marzo
1865 n. 2248, All. E) e conseguentemente accerti l'“illegittimità” (nel significato sopra precisato) della sospensione dal lavoro (resa insuscettibile di essere orientata secondo criteri di scelta previamente comunicati), facendo così valere l'inadempimento del datore di lavoro alla stregua dei canoni generali, non più schermati da alcun valido provvedimento di sospensione (sulla possibilità della disapplicazione dell'atto amministrativo ad opera del giudice ordinario ogni qual volta incida in situazioni di diritto soggettivo, cfr. Cass. SS.UU.
18 novembre 1997 n. 11435).
Per quanto attiene alle conseguenze dell'accertata illegittimità, si rileva che la Corte di
Cassazione ha chiarito che la domanda proposta dal lavoratore, finalizzata alla richiesta delle differenze tra il trattamento di CIGS e la retribuzione ordinaria, ha ad oggetto un credito al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (Cass. sez. lav., n. 25139/2010;
Cass. civ. Sez. lavoro, 09/11/2001, n. 13926).
Con la conseguenza che in caso di sospensione illegittima opera - in ordine all'obbligazione retributiva - l'ordinario regime dell'adempimento previsto dall'art. 1218 c.c.
Pertanto, la domanda va accolta e, per l'effetto, rilevata l'illegittimità del collocamento in
Cassa Integrazione Guadagni del ricorrente per il periodo dal maggio 2020 al maggio 2021, va dichiarato il diritto dello stesso al risarcimento del danno subito per la sospensione dal lavoro, commisurato alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro e l'integrazione salariale effettivamente percepita nell'anzidetto periodo, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo saldo;
va, quindi, condannata la resistente al risarcimento del danno nella precisata misura.
In ordine alla quantificazione del dovuto, possono essere condivisi i calcoli sviluppati da parte attrice, in quanto esenti da omissioni o vizi logici e coerenti nell'elaborazione contabile e, d'altronde, non contestati specificamente dalla società.
Pertanto, la società convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.802,33, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la convenuta al risarcimento del danno professionale in favore del ricorrente nella misura del 50% della retribuzione mensile percepita (€ 2.863,00) pari a € 1.431,50 mensili da corrispondersi nei periodi da gennaio 2020 ad aprile 2020 e da giugno 2021 alla data di deposito del presente ricorso (12.5.22), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate ex art. 429 c.p.c. dalla pronuncia al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.802,33,
a titolo di risarcimento del danno subito per la sospensione dal lavoro, commisurato alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro e l'integrazione salariale effettivamente percepita nell'anzidetto periodo, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo saldo;
c) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 oltre Iva
e Cpa come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi Napoli, così deciso in data 16/07/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato