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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6956/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6956/2024, promosso da:
nata in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Francesco SANFILIPPO MONACHINO;
RICORRENTE contro
(Questura di Mantova); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 12.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 5.6.2024, ha impugnato il provvedimento n. prot. n. CAT. Parte_1
Imm./I° Sez./61/2023 del 29.5.2023 (notificato l'8.5.2024), con cui la Questura di Mantova ha rigettato la sua richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, in qualità di coniuge di El DI OU, straniero regolarmente soggiornante.
Il provvedimento impugnato si fonda sul rilievo che l'interessata, giunta irregolarmente sul territorio nazionale, è priva di un pregresso titolo di soggiorno da convertire ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Ulteriore contestazione sollevata dall'amministrazione attiene al fatto che l'istante, al momento del suo arrivo alla frontiera aerea di Torino nel febbraio 2019, risulterebbe aver utilizzato il passaporto di un'altra persona, condotta che ha comportato l'iscrizione a suo carico di un procedimento penale per i reati di ricettazione, falsa attestazione a pubblico ufficiale e sostituzione di persona da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (proc. n. 21368/2019 R.G.N.R.).
Nel ricorso, la straniera ha contestato le valutazioni operate dall'amministrazione, evidenziando altresì
Pag. 1 di 3 di essere stata costretta a trasferirsi in Italia a causa dell'urgente necessità di sottrarsi ai maltrattamenti subiti nel suo Paese di origine da parte dei familiari.
L'istante ha, quindi, chiesto l'annullamento o comunque l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato, nonché l'accertamento del suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, con condanna dell'amministrazione alla refusione delle spese di lite.
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, il 2.10.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria con vittoria di spese.
Parte resistente ha allegato una relazione redatta dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Mantova, nella quale vengono ribaditi i motivi del diniego.
3. Concessi i termini ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. per l'integrazione delle difese, espletato l'interrogatorio libero della ricorrente ed acquisiti ulteriori documenti (tra i quali, la sentenza di assoluzione emessa dal GUP del Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato a definizione del procedimento penale sopra indicato), il Giudice ha fissato udienza per la discussione della causa in data 12.12.2024, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il 10.12.2024 il difensore di ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è Parte_1 riportato al contenuto dei precedenti atti difensivi, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere, innanzitutto, che oggetto del presente giudizio non sono gli eventuali vizi del procedimento amministrativo o del procedimento impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente a ottenere il rilascio del titolo di soggiorno invocato. Di qui, l'irrilevanza di qualsiasi doglianza in ordine a vizi di legittimità che avrebbero inficiato il provvedimento amministrativo.
È di conseguenza inammissibile la domanda che parte ricorrente ha formulato in via preliminare, diretta all'annullamento o comunque alla declaratoria dell'illegittimità del provvedimento dell'amministrazione, atteso che la legge (v. l'art. 2 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
2. L'ulteriore domanda di accertamento del diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari merita accoglimento.
Va, in primo luogo, precisato che nessuna valenza ostativa può essere attribuita alle imputazioni a carico della ricorrente per i reati sopra citati.
Al di là della considerazione che si tratta di addebiti ormai risalenti nel tempo, con Parte_1 sentenza del GUP del Tribunale di Torino n. 1872/2024 emessa il 22.10.2024 (v. motivazione allegata alle note scritte del 10.12.2024) è stata assolta dagli stessi: quanto al contestato delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), per l'insussistenza del fatto e, quanto al delitto di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale ex art. 495 c.p. (in esso assorbito quello di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p.), per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sulla scorta di una motivazione qui integralmente condivisa. In detta pronuncia, infatti, è stato evidenziato che, sùbito dopo i controlli di frontiera, la straniera era stata immediatamente identificata tramite il suo passaporto, cosicché la condotta delittuosa in precedenza tenuta non aveva avuto «concrete conseguenze in termini di lesione del bene giuridico tutelato se non quella relativa alla necessità di un contenuto tempo per lo svolgimento degli accertamenti del caso».
Pag. 2 di 3 Passando, poi, ad esaminare la condizione personale dell'interessata, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale»; disposizione che, per effetto della sent. n. 202/2013 della Corte costituzionale, è applicabile anche alla posizione dello straniero che – come l'odierna ricorrente – abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato.
Ebbene, nell'ottica della valutazione imposta dalla norma citata, non può trascurarsi che Parte_1 risiede in Italia da ormai circa cinque anni, essendovi giunta nel 2019. Ella vive, inoltre, con il
[...] coniuge El DI OU (sposato il 5.2.2013 in Marocco: v. docc.
2-3 del fascicolo di parte ricorrente), regolarmente soggiornante in Italia in forza di permesso per lavoro subordinato in scadenza l'8.8.2025 (v. doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente) e percettore di redditi adeguati al sostentamento proprio e della moglie (v. docc. 4 e 5, nonché le buste paga depositate sub doc. 4 allegato alla nota scritta del 30.10.2024).
L'istante ha anche dato prova concreta del suo radicamento in Italia e della sua effettiva volontà di integrarsi, tramite la frequenza di un corso di lingua italiana (v. doc. 3 allegato alla nota del 30.10.2024).
Si ritiene, allora, indubbio che il rimpatrio forzoso della ricorrente e il suo conseguente allontanamento dal coniuge si risolverebbero in un'inammissibile violazione del suo diritto all'unità familiare, oggetto di riconoscimento costituzionale e sovranazionale (v. gli artt. 29 ss. Cost., 7 e 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 8 e 12 CEDU).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto di Parte_1 all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
[...]
3. Atteso che l'accoglimento del ricorso si fonda (anche) su elementi probatori che la Questura di Mantova non ha potuto valutare nel corso del procedimento amministrativo, in quanto sopravvenuti in corso di causa (il riferimento è alla sentenza di assoluzione sopra citata), sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, accerta il diritto di sopra generalizzata, all'ottenimento di un permesso di Parte_1 soggiorno per motivi familiari;
ordina, per l'effetto, alla Questura di Mantova il rilascio di tale titolo;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brescia, il 10 gennaio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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