CA
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/11/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. LE MA Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 227 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e promossa
DA
) ora Gestione Liquidatoria ex Parte 1
Parte 1 in persona del Dott. 'in qualità di Commissario Liquidatore della Gestione Parte_2
Via C. Colombo n. 106 (C.F. e P.I. P.IVA 1 Liquidatoria ex Parte 1 corrente in Ancona rappresentata e difesa - giusta procura speciale - dall'Avv. Paolo Micozzi del Foro di Macerata (C.F.
e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata -Piazza C.F.1
Mazzini n. 36 (fax. 0733265281 Giuseppe mail: Email 1 PEC:
Email 2
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.
)e CP 2 CP1 C.F. 2
[…] nata a [...] il [...] (C.F. entrambi residenti in C.F. 3
Falerone (FM) viale della Resistenza n 168/C, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore [...]
Per 1 nato a [...] il [...]), nonché CP 3 nata a [...] il [...]), rappresentati
C.F. 4 ) e AN LA (C.F. e difesi dai sottoscritti avvocati SS CI (C.F.
del Foro di Fermo, pec C.F. 5 , Partita Iva di entrambi : P.IVA 2 '
Email 3 Email 4 che e dichiarano di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi dell'art. 176 cpc al proprio numero di fax 0734/909168 e con gli stessi elettivamente domiciliati presso il proprio studio sito in Porto Sant'Elpidio
(FM), Piazza Giovanni XXIII n. 5, per procura speciale
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 9. 9. 2020 in materia di responsabilità medica
Conclusioni: vedi note di di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado gli attori avevano allegato che la patologia neurologica della quale risultava affetto [...]
Per 1 nato a [...] il [...] ("EFpatia multifocale estrinsecantesi con ritardo evolutivo globale con disfasia prevalentemente motoria, emiparesi destra ed epilessia focale") era da ricondursi alla somministrazione della seconda dose di vaccino esavalente (vaccino combinato anti-difterite, anti-tetano, anti-pertosse acellulare, anti-poliomielite, antiepatite B ed anti-haemophilus influenzae e di tipo B -Infanrix
Hexa -lotto A21CA392A scadenza maggio 2010), avvenuta in data 22 settembre 2008. Da qui la asserita responsabilità del Controparte_4
Si allegava inoltre la responsabilità medica dei sanitari del Punto Vaccini di Montegiorgio che avevano proceduto alla vaccinazione nonostante fossero a conoscenza di come la sorella del minore avesse già presentato delle reazioni avverse al vaccino, circostanza che avrebbe consigliato o di evitarla o di inoculare in più volte dosi ridotte e di invitare i genitori a comunicare il precedente al personale medico in caso di successivo ricovero.
Si prospettava da ultimo la responsabilità della struttura sanitaria dell'Ospedale di Fermo dove il minore era poi stato ricoverato in quanto la diagnosi e la terapia erano intervenute così tardivamente da pregiudicare la guarigione. CP 1Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva la domanda proposta da CP 2
[...] In proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Persona 1 e [...]
CP 3 e condannava il CP 4 convenuto nella misura del 50% e | Pt 1 in quella del 50% al pagamento: a) in favore del minore Persona 1 della somma di Euro 820.022,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a fronte di un grado di invalidità permanente del 60%, una invalidità temporanea assoluta di tre mesi e parziale al 60% per sei mesi;
il tutto previa una personalizzazione massima;
a.1) a favore del medesimo del danno patrimoniale da parziale perdita della capacità lavorativa futura che, in considerazione della verosimile concessione di un assegno di invalidità e della difficoltà di un giudizio prognostico sull'attività lavorativa, pari all'importo di € 205.005,00 parametrato al 30% del danno non patrimoniale sub a); b) a favore dei genitori dell'importo di € 200.000 ciascuno quale risarcimento "del danno morale in sé e per sé considerato, secondo i criteri tabellari indicati dal Tribunale di Milano con nota del 08.03.2018"; c) per la sorella CP_3 che all'epoca dell'evento aveva l'età di tre anni, l'importo di € 50.000 quale risarcimento del danno morale;
d) seguiva il risarcimento delle spese affrontate come ritenute congrue dal CTU, spese delle quali, però, non c'è traccia nel dispositivo.
Il Tribunale riteneva la responsabilità del CP 4 in quanto: "pur conoscendo ovvero potendo conoscere la pericolosità per possibili effetti collaterali derivanti da tale tipologia di vaccino, alla luce delle statistiche redatte anche dall'AIFA e dall'ammissione della stessa casa farmaceutica produttrice che ne ha dato atto nella scheda tecnica, non ne ha impedito l'utilizzo, assumendosi il rischio di arrecare gravissimi danni a coloro che sono stati sottoposti obbligatoriamente a tale tipo di vaccinazione."
Vi aggiungeva anche quella della struttura sanitaria perché la "colpevole condotta tenuta dai sanitari dell Parte 3 Fermo nella fattispecie de quo, tanto che solo grazie al successivo ricovero in data
30.10.2008 presso l'Unità Operativa Neuropsichiatrica Infantile dell'Ospedale "Salesi" di Ancona permise al personale medico di accertare, con appropriate indagini strumentali, che era in corso una grave EFpatia multifocale (ADEM), ed il pronto intervento farmacologico ha permesso di evitare il decesso del bambino, ma non i gravi postumi permanenti ormai purtroppo manifesti".
Il Tribunale affermava altresì che per l'incidenza della provvidenza indennitaria carico del CP 4 : "Preso atto della attuale pendenza di altro giudizio relativo al riconoscimento di tali prestazioni ed alla loro Per quantificazione a favore del minore e dei congiunti posteriore a questo giudizio, ma non soggetto a vis attrattiva in ragione della materia, sarà compito di tale Giudice applicare la "compensatio lucri cum damno" defalcando le somme eventualmente debende da quelle oggi liquidate a titolo risarcitorio."
CP 4 impugnava la predetta decisione. Si costituivano gli appellati che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Si costituiva altresì l' Parte 1
[...] proponendo appello incidentale.
La Corte, previa separazione delle cause, limitata la decisione all'appello del CP 4 e alla domanda di risarcimento dei danni nei suoi confronti (per tale rapporto processuale non v'era bisogno di ulteriore attività istruttoria che invece si prospettava per l'impugnazione dell' Pt 1, lo accoglieva rigettando la domanda di risarcimento dei danni con sentenza n. 392 del 06/03/2024.
Al contempo, si disponeva una integrazione della precedente consulenza medico-legale.
***
Pregiudizialmente deve essere disattesa l'eccezione degli appellati in ordine alla mancata notificazione dell'appello incidentale della Gestione Liquidatoria ex Parte 1 La giurisprudenza di legittimità, nel valutare una fattispecie identica a quella odierna, afferma: "nel caso in esame è pacifico che il C. si sia costituito in appello e non sia rimasto contumace;
ne consegue che nei suoi confronti nessuna notifica dell'appello incidentale doveva essere disposta, non essendo applicabile la previsione dell'art. 292 c.p.c., posto che la sua costituzione aveva perfezionato la regolarità del contraddittorio. Ne' il ricorrente può lamentare di aver perso la possibilità di proporre, a sua volta, un ulteriore appello incidentale, posto che l'impugnazione incidentale tardiva è un istituto processuale finalizzato proprio allo scopo di tutelare la parte che, pur disposta ad accettare l'esito del giudizio del grado precedente, si sia poi determinata a proporre impugnazione fuori termine soltanto a seguito della notifica dell'impugnazione principale" (cfr. Cassazione civile sez. III - 29/12/2023, n. 36541).
Parimenti infondate risulta l'eccezione di inammissibilità ex art. c.p.c 342 c.p.c. ove si consideri che il tenore dell'impugnazione consente una adeguata ricostruzione delle doglianze, degli asseriti errori del giudice a quo e della ricostruzione alternativa prospettata.
E' infondata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per il difetto di pregresse contestazioni dell'elaborato peritale del primo grado (cfr. pag. 36 della costituzione degli appellati: "Nessuna partecipazione allo svolgimento della ctu, nessuna specifica contestazione alla stessa, nessuna richiesta di richiamare il consulente a chiarimenti, nessuna richiesta di rinnovo della ctu."). A tale riguardo è bene ricordare l'arresto della Civile Ord. Sez. 1 Num. 7356 Anno 2025 dove si legge: "Ora, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.
156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass. Sez. U. 21 febbraio 2022, n. 5624). II
Collegio condivide tale principio, il quale sconfessa l'opposta tesi, fatta propria dalla sentenza impugnata, per cui le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituirebbero eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sarebbero soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell'art. 157 c. p. c., dovendo, pertanto, dedursi, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito
(così si era espressa Cass. 3 agosto 2017, n. 19427).".
In breve, le argomentazioni difensive sulla CTU non sono soggette a decadenza e possono essere formulate anche in appello, purché, come nel caso di specie, non alleghino nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, prospettino nuove domande o eccezioni o nuove prove.
Parimenti infondata è l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. ove si consideri che l'esito dell'impugnazione in Cassazione della sentenza che ha mandato assolto da ogni richiesta il CP_4 non pregiudica la presente decisione: in quella si valuta l'asserita responsabilità del CP 4 a causa dell'inoculazione del vaccino, in questa la responsabilità del personale sanitario per il ritardo nella diagnosi e della conseguente terapia della EFpatia multifocale. Per altro verso si deve osservare che il giudice di primo grado non ha applicato l'art. 2055 c.c. ma ha ripartito le colpe al 50% e che sul punto non è stata proposto alcuna doglianza dagli attuali appellati.
A) Con il primo motivo di appello incidentale la Gestione Liquidatoria prospettava il proprio difetto di legittimazione passiva indicando quale soggetto passivo il Controparte 4 cui avrebbero dovuto rivolgersi per ottenere il ristoro dell'indennizzo di cui alla L. n. 210/992.
Il motivo è infondato. Infatti non si versa nell'ipotesi di legittimazione a contraddire (questione di rito) che al pari di quella attiva si valuta esclusivamente su quanto prospettato nella domanda (cf. Cassazione civile sez. 1 - 26/09/2024, n. 25713 e Cassazione civile sez. un. - 16/02/2016, n. 2951) ma in quella della titolarità passiva del rapporto dedotto (questione di merito di cui si tratterà in seguito). In ogni caso gli attori avevano richiesto il risarcimento dei danni (cosa ben diversa dall'indennizzo) sì al CP_4 per gli effetti della vaccinazione, ma anche per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a causa del ritardo della
-
diagnosi e della terapia - alla struttura sanitaria a causa del grave ritardo nella diagnosi e nella terapia di tali effetti.
B) Con il secondo motivo la Gestione allegava l'errore del giudice nell'aver ritenuto fondata la domanda nonostante fosse evidente l'esistenza di un rischio di evento avverso anche grave con riferimento ai vaccini e, ancor prima, a tutti i trattamenti sanitari e che l'obbligo della vaccinazione comportava una valutazione degli interessi collettivi ed individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate "scelte tragiche" del diritto.
Si aggiungeva che i sanitari del centro vaccinale di Montegiorgio che avevano inoculato il vaccino esavalente "Infanrix Hexa" avevano tenuto una condotta assolutamente conforme alle linee guida proprie di tale pratica medica e che sanitari coinvolti nelle prestazioni di erogazione di trattamenti obbligatori "rivestono la qualifica di ausiliari del debitore (rectius Controparte_4 1) ed è evidente che nessuna responsabilità può derivare se l'inadempimento/ danno è causalmente riconducibile non già all'operato dell'ausiliario, bensì a complicanze, al caso fortuito o alla forza maggiore".
Dopo aver negato l'esistenza di un nesso causale tra la vaccinazione la patologia incorsa, si affermava inoltre che nessun addebito poteva essere mosso nei confronti del personale che aveva seguito il minore nei diversi accessi e ricoveri presso l'Ospedale di Fermo poiché la patologia doveva considerarsi una complicanza imprevedibile e/o inevitabile e l'intervento dei sanitari (svolto nell'ambito di un caso di particolare difficoltà tale da ritenere comunque applicabile al caso concreto l'art. 2236 c.c.) era stato effettuato in assenza di linee guida e in presenza di "approccio empirico" sulla scelta della terapia da eseguire.
Il motivo è infondato.
B.I) Come precisato dalla CTU del primo grado: "/' Pt 4 si verifica dopo una vaccinazione (che invece nel
Per caso di c'è stata) oppure dopo una infezione batterica (che nel nostro caso non c'è stata)".
B.II) II CTU riporta altresì che "La sintomatologia inizia da due giorni a quattro settimane dopo una esposizione antigenica (infezione o vaccino)."
B.III) Al minore sono stati inoculate due vaccinazioni esavalenti ("Infanrix hexa") in data 21/07/08 e in data
22/09/08; "alle ore 17.00 del 22/09/08 viene segnalato pianto continuo lamentoso e alle ore 18.45 viene riferito un primo accesso il Pronto Soccorso, che non rileva patologie neurologiche. Il giorno seguente viene effettuata una visita presso il Pediatra curante, che prescrive paracetamolo, supponendo dolore post vaccinale. Il giorno 25/09/08 nuovo accesso presso l'Ospedale di Fermo, che rimanda il bambino a controllo presso il Pediatra curante, che prescrive Amoxicillina. Persiste febbricola, per cui viene effettuato un nuovo accesso, in data 30/09/08 presso l'Ospedale di Fermo, che non rileva patologie neurologiche. Nei giorni successivi vengono segnalati disturbi del comportamento e sintomi neurologici (non dorme, non sorride più, deviazione dello sguardo, rigidità del braccio destro). In data 18/10/08 ore 14:41 effettua Consulenza specialistica Pediatrica presso il PS dell'Ospedale di Fermo: "Riferisce iperpiressia da 4 gg. Attualmente no febbre. Genitori riferiscono che il bimbo ha dolore al braccio dx. Condizioni generali discrete. Pallore cutaneo. Occhio alonato. Ascoltazione cardiaca nella norma. Torace MV aspro soprattutto alle basi.
Eupnoico Sat02 98% FC 140 bpm TC 37° C. Addome trattabile, peristalsi presente, non organomegalia.
MMTT iperemiche con pressione al trago positiva. Ostruzione nasale. Faringe lieve iperemia con muco che scola nell'ipofaringe. FA normotesa. ROT normoevocabili. Es neurologico nella norma per l'età. Mobilità attiva del braccio di destra ridotta ma la mobilità passiva è nella norma e non dolore alla palpazione dei vari segmenti dell'arto sup di destra. Si eseguono esami ematochimici. Si consiglia: eseguire lavaggi nasali con soluzione fisiologica abbondante prima dei pasti;
Tachipirina supp 125 mg: 1 supp se TC> 38°C ogni 4-6 ore;
proseguire con antibioticoterapia già iniziata a domicilio con Clavulin;
monitorare la mobilità dell'arto sup. di destra e se compare tumefazione, arrossamento;
se le condizioni cliniche dovessero peggiorare torna al Per PS per ricovero". In data 19/10/08, alle ore 10.23, viene nuovamente condotto presso il PS dell'Ospedale di Fermo per "il paz già visitato ieri torna per persistenza della sintomatologia". Viene pertanto ricoverato presso la Divisione di Pediatria dell'Ospedale di Fermo. Dall'analisi della cartella clinica relativa al ricovero in oggetto riportiamo i seguenti dati salienti: - Diagnosi di entrata: "Vomito incoercibile con stato soporoso" - Anamnesi patologica prossima: "Da 2 gg febbre fino a 38° con otalgia. In terapia con Zimox. Da stanotte vengono riferiti 18 episodi di vomito con successivo stato soporoso. Si ricovera per accertamenti" Esame obiettivo: "Condizioni generali: scadute.
-
Pallore cutaneo. Pressione sul trago: positiva. Faringe iperemico. Stato soporoso, non rigidità nucale, presenza ipertono arti superiori". La restante obiettività risulta nella norma. Diario clinico (19/10/08):
-
"Consulenza Oculistica. Fondo Oculare: papilla a limiti netti non segni di papilledema in atto. Consigliato controllo della papilla nelle 24 ore se persiste o peggiora sintomatologia" - Diario clinico (21/10/08): "Buone condizioni generali. Apiressia. Un solo episodio di vomito...Alvo regolare. EON normale"
Esami ematici (es. emocromocitometrico, PCR, biochimico, es. urine) nella norma si in data 19/10/08 che in data 22/10/08. - Nella scheda infermieristica viene riportato: "19/10/08 posizionato Sol FIS 500. H 12
CP 5. 20/10/08 h 8 ROCEFIN. Continua inf di elettrolitica. 21/10/08 h 8: ROCEFIN. Continua infusione con elettrolitica ped- h 10.30 stop infusione venosa + ATB" - Diagnosi di uscita: "22/10/08 Disidratazione acuta"
- Prescrizioni alla dimissione: "allattamento materno".
Soltanto a seguito del ricovero del piccolo presso l'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale "Salesi" di Ancona in data 30.10.2008 è eseguita una TAC cerebrale e nel referto si legge: "TC cerebrale (senza contrasto) (30/10/08): "Allo studio TC dell'EF eseguito in urgenza senza somministrazione di m.d.c. si osserva un vasto focolaio d'ipodensità parenchimale temporoparietale e fronto-rolandica sinistra, con modesti segni d'espanso sul trigono ventricolare omolaterale e minimi sulla valle silviana sinistra. Nella norma le cisterne perimesencefaliche. Strutture della linea mediana in asse. Per una migliore caratterizzazione della lesione descritta, indispensabile approfondimento diagnostico con indagine di risonanza magnetica dell'EF, programmata in sedazione per il 31 ottobre
2008 alle ore 15".
TAC cui seguono il 31.10.2008 RM EF (senza e con contrasto), RM EF funzionale;
diffusione, RM EF spettroscopica, Angio-RM del distretto vascolare intracranico, RM EF (senza mdc).
La diagnosi di dimissione: “Encefalopatia multifocale su verosimile base infiammatoria (da seguire)".
B.IV) In sede di CTU il minore (ormai di anni 11) presentava "una emiparesi destra (postura dell'arto superiore destro in semiflessione sul gomito e con mano aperta e supinata;
asimmetria della rima buccale); un ritardo cognitivo (in particolare nei campi del linguaggio, sia nella produzione che nella comprensione), dell'attenzione e della grafia;
una epilessia focale, in terapia con ZE (non crisi epilettiche da due anni)."
Si dava atto che il minore aveva seguito un programma di logopedia ed abilitazione, fino a due anni fa.
Necessitava di aiuto per vestirsi. Usufruiva di un insegnante di sostegno e di un assistente educativo.
B.V) II CTU ha precisato che alla data di accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fermo il minore presentava secondo il primo reperto obiettivo documentato una patologia neurologica in atto in quanto nel referto di PS il motivo della visita viene individuato come: "riferisce iperpiressia da quattro giorni”. L'esame obiettivo mostrava una riduzione della mobilità attiva del braccio di destra, in assenza di segni di trauma.
Argomenta il perito che "il segno clinico di una ipomobilità dell'arto superiore destro doveva essere considerato, fino a dimostrazione del contrario, un segno di interessamento neurologico che doveva essere valutato mediante un esame neurologico approfondito tale segno neurologico certo allarmante avrebbe dovuto portare alla immediata esecuzione di accertamenti neuroradiologici o al trasferimento del piccolo paziente presso un centro clinico di livello superiore, in grado di effettuare tali accertamenti diagnostici".
Quanto alla terapia da seguire l'ausiliario riporta che: "I trattamenti comunemente impiegati ed indicati dalla letteratura scientifica, ovvero gli steroidi e le immunoglobuline per via endovenosa, non si fondano su studi controllati/randomizzati, ma hanno un fondamento empirico, basato sul tentativo di ridurre l'infiammazione del sistema nervoso centrale e di accelerare il recupero clinico." E conclude: "Nel caso in questione, come detto, sono stati persi circa 12 giorni a Fermo, rispetto a quanto sarebbe stato possibile fare per effettuare la diagnosi e la terapia".
Poiché in ordine a tale ritardo il consulente affermava che: "giova ripetere che non è possibile individuare esattamente e con criteri scientifici certi quante possibilità di pieno successo avrebbe avuto l'anticipazione di circa 12 giorni nell'inizio della terapia sul quadro neuropatologico finale." questa Corte disponeva su "la percentuale di successo di una terapia tempestivamente effettuata e quella di una cura iniziata dopo dodici giorni." una ulteriore consulenza.
Il nuovo CTU sottolineava che: "Per quanto attiene la prognosi dei pazienti trattati ci sembra di estrema utilità un lavoro del 2005, a ridosso dei fatti del caso di specie, da cui emerge che la prognosi e l'esito a lungo termine per i pazienti affetti da ADEM erano cambiati radicalmente grazie all'uso diffuso e precoce di steroidi ad alto dosaggio."
La terapia cortisonica ha comportato una prognosi a lungo termine in termini di recupero funzionale e cognitivo molto favorevole (Tabella 2 tratta da "HA, C. D., MI, B. S., GO, D. L., AS, S. I.,
AN, B. L., & HE, C. R. (2003). Neurocognitive outcome after acute disseminated encephalomyelitis) in quanto: "quando la terapia è iniziata nella immediatezza della formulazione della diagnosi, l'esito è favorevole nella maggior parte dei casi, con una percentuale di successo che varia tra il
70% e il 90%".
B.VI) Sulla scorta delle argomentazioni e delle valutazioni che precedono si deve affermare quanto segue.
B.VI.1) E' bene premettere che la responsabilità della struttura sanitaria secondo la sentenza impugnata non si fonda sulle cause della patologia (una grave EFpatia multifocale -ADEM), ma sul ritardo della sua diagnosi e della conseguente terapia: ne consegue che le problematiche sollevate dall'appellate sui rischi del vaccino in quanto tale e sulle scelte e modalità di inoculazione dello stesso da parte del personale del centro vaccinale di Montegiorgio, sulla complicanza inevitabile nonchè sulla loro qualifica come ausiliari del CP 4 (in sede di inoculazione) risultano totalmente inconferenti.
B.VI.2) Alla data dell'accesso del 18.10.2008, quando si effettua una Consulenza specialistica Pediatrica presso il PS dell'Ospedale di Fermo, dal referto si ricava che il minore era febbricitante ed era riferito dai genitori che la febbre durava da quattro giorni, era altresì presente il segno di un'ipomobilità dell'arto superiore destro alla quale si accompagnavano anche ulteriori sintomi di disturbo del comportamento e neurologici ("non dorme, non sorride più, deviazione dello sguardo") che, ingravescenti, avevano giustificato tre precedenti accessi al pronto soccorso. Detto questo e considerati i sintomi eclatanti di un interessamento neurologico (così condivisibilmente il perito del primo grado), sarebbe stato necessario
(con quell'evidenza che esclude ogni difficoltà nella scelta e comporta una grave colpa in capo ai sanitari) un tempestivo esame neuroradiologico approfondito ovvero disporre il trasferimento del paziente in una struttura sanitaria in grado di effettuare tali accertamenti diagnostici, per poi procedere alla terapia cortisonica in caso fosse stata accertata l'ADEM. La riprova del grave errore della struttura sanitaria di Fermo è sottolineata dalla tempestiva procedura di accertamento diagnostico immediatamente posta in essere dai sanitari dell'Ospedale Salesi di Ancona che al già momento del ricovero (30.10.2008) decidevano di eseguire una TAC Cerebrale per poi effettuare una serie di ulteriori esami che consentiranno la diagnosi di Encefalopatia multifocale su verosimile base infiammatoria e la somministrazione di una congrua terapia (steroidi e le immunoglobuline per via endovenosa).
Ne discende che il ritardo di dodici giorni e le conseguenze di cui si è detto devono essere ricondotte alla responsabilità della struttura sanitaria di Fermo che con colpa grave non ha avviato gli accertamenti neurologici necessari e non ha iniziato con tempestività la cura.
In ordine alla terapia si evidenzia che il secondo CTU ha precisato come già nella letteratura scientifica precedente alla fattispecie in esame si desse atto che l'uso di steroidi ad alto dosaggio comportava un recupero funzionale e cognitivo molto favorevole (HA CD, MI BS, GO DL, AS SI, AN BL,
HE CR. Neurocognitive outcome after acute disseminated encephalomyelitis. CP 6
2003; 29:117-123, Weng WC, Peng SS, Per 2 Fan PC, Chien YH, Du JC, Shen YZ. Acute disseminated encephalomyelitis in children: one medical center experience. Controparte 7 2006 Mar-
Apr;47(2):67-71; MI N, AS T. Acute disseminated encephalomyelitis in children. A descriptive study in Tehran, Iran. Saudi Med J. 2007 Mar;
28(3):396-9; RA R. Encefalomielitis aguda diseminada en la niñez [Acute disseminated encephalomyelitis in children]. Rev Neurol. 2006 Apr 10;42 Suppl 3:S75-82.)
Al contempo l'ausiliario, pur precisando che nel 2007 non esisteva una terapia standardizzata per l'ADEM (il difetto di linee guida di cui alla strategia difensiva della struttura sanitaria), la terapia primaria e ottimale era considerata proprio la somministrazione di metilprednisolone ad alto dosaggio per via endovenosa (20-
30 mg/kg/giorno, al massimo 1 g) per 3-5 giorni, seguito da prednisolone (1-2 mg/kg/giorno somministrato per via orale per 1-2 settimane), con riduzione graduale entro 2-6 settimane, vale a dire quella utilizzata dai sanitari dell'Ospedale Salesi di Ancona.
A detta del secondo CTU (pienamente condivisibile alla luce della letteratura medica citata), in caso di una diagnosi tempestiva e della somministrazione di steroidi e quindi senza che non vi fosse stato il ritardo di 12 giorni, "l'esito è favorevole nella maggior parte dei casi, con una percentuale di successo che varia tra il 70%
e il 90%." (Tabella 2 in HA CD, MI BS, GO DL, AS SI, AN BL, HE CR.
Neurocognitive outcome after acute disseminated encephalomyelitis. CP 6 2003;29:117-123.).
L'ausiliario ha condivisibilmente ribattuto le osservazioni del CT della struttura sanitaria evidenziando che: il difetto di dati certi rispetto alla efficacia della terapia superato dal criterio del "più probabile che non" per verificare il nesso causale in ambito civile;
la terapia cortisonica era "già presente ed utilizzata all'epoca dei fatti e che non si è grandemente giovata nel corso degli anni di nuovi farmaci"; la percentuale prospettata dalla difesa nel gradiente del 60% è dalla Tabella riferito alla terapia iniziata con 6 giorni di ritardo.
Con riferimento alle osservazioni della difesa degli appellati, il CTU ha ribadito che la percentuale di successo di una terapia ritardata nella misura indicata, appunto perché legata a una pluralità di fattori deve essere stimata tra il 10% e il 30%, così confermando il gradiente del 70%-90% in caso di intervento terapeutico tempestivo.
C) Con il terzo motivo (articolato) si allega l'incidenza dell'indennizzo e ci si duole della quantificazione dei danni ("si contesta comunque anche il quantum richiesto dagli attori sia direttamente che indirettamente, anche per danno parentale, morale, da incapacità lavorativa e per ogni altra motivazione addotta"). Il motivo è in parte fondato
C.I) Quanto al primo aspetto, nel ribadire la colpa della struttura sanitaria nella diagnosi e nella gestione della terapia, si deve ricordare che il giudice di primo grado ha così deciso: "Nello specifico, quindi, pur in presenza di titoli differenti, vi è unicità di uno dei soggetti responsabili del fatto illecito fonte di danni, precisamente il Controparte_4 ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una
,
provvidenza indennitaria;
per cui, opera la regola del defalco, dall'ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente finalità compensativa. Preso atto della attuale pendenza di altro giudizio Per relativo al riconoscimento di tali prestazioni ed alla loro quantificazione a favore del minore e dei congiunti posteriore a questo giudizio, ma non soggetto a vis attrattiva in ragione della materia, sarà compito di tale Giudice applicare la "compensatio lucri cum damno" defalcando le somme eventualmente debende da quelle oggi liquidate a titolo risarcitorio."
A ben vedere il Tribunale, a torto o a ragione, ha rimesso al giudice dell'indennizzo (e quindi al procedimento come vede come parti il Controparte_4 e gli attuali appellati) il compito di defalcare
"le somme eventualmente debende" da quelle liquidate a titolo risarcitorio.
Nei confronti di questa decisione gli appellanti non rivolgono alcuna censura né con riferimento al rimettere il defalco al diverso né con riguardo alla limitazione soggettiva al Ministero del beneficio della sottrazione.
C.II) In ordine alla quantificazione dei danni si osserva quanto segue.
Dall'esame della prima CTU si ricava che il minore presenta "una emiparesi destra (postura dell'arto superiore destro in semiflessione sul gomito e con mano aperta e supinata;
asimmetria della rima buccale); un ritardo cognitivo (in particolare nei campi del linguaggio, sia nella produzione che nella comprensione), dell'attenzione e della grafia;
una epilessia focale, in terapia con ZE (non crisi epilettiche da due anni)."
Il predetto aveva seguito un programma di logopedia ed abilitazione, fino a due anni prima della visita del
10.9.19. Necessitava di aiuto per vestirsi. Usufruiva di un insegnante di sostegno e di un assistente educativo ne discendeva un grado di invalidità permanente del 60%, una invalidità temporanea assoluta di tre mesi e parziale al 60% per sei mesi.
In ordine alla capacità lavorativa il CTU affermava che: "le attività lavorative future richiedenti integrità degli arti superiori e delle funzioni cognitive superiori gli saranno e per sempre precluse. La rosa delle possibili attività lavorative confacenti alle condizioni di salute di Per 1 pare particolarmente ristretta e fortemente pregiudicata dai rilevanti deficit cognitivi e motori, senza però poter con certezza valutarne la residualità che in ogni caso deve ritenersi minima".
Il secondo CTU ha concluso che in caso di tempestiva diagnosi e di adeguata terapia "l'esito è favorevole nella maggior parte dei casi, con una percentuale di successo che varia tra il 70% e il 90%.", percentuali che
IA Corte ritiene di accorpare nella media dell'80%.
Sulla scorta dei parametri di cui sopra, dopo aver ricordato che gli appellati non hanno proposto appello incidentale sul riparto al 50% tra CP 4 e struttura Parte 1 e che non si versa nell'ipotesi di perdita di
"chances" in quanto l'illecito presenta un nesso causale certo e un evento di danno parimenti certo, si ricava quantoin appresso. C.II.1) Il risarcimento del danno non patrimoniale a favore del minore (di età inferiore a un anno al momento del sinistro) si determina nelle entità di seguito indicate, dopo aver ricordato che la sentenza impugnata ha valutato complessivamente l'importo nella misura di € 820.022,00 senza alcuna distinzione tra le singole voci di danno e previa la concessione del massimo della personalizzazione.
C.II.
1.a) Danno biologico/dinamico-relazionale.
Per il minore che rientra nella fascia di 1 anno per un gradiente del 60% a causa delle gravi patologie sopra descritte tale danno è quantificato congruamente dalle Tabelle Milanesi del 2024 (cfr. Cassazione civile sez.
III, 13/10/2025 n. 27321: "la scelta per l'impiego di una tabella (ritenuta adeguata al caso nei termini innanzi precisati), piuttosto che di un'altra, non deve essere sorretta da un'apposita motivazione (Cass. n.
17389/2025).) nell'importo di € 503.148; tale importo deve essere ridotto del 20% (alla luce di quanto riferito dal secondo CTU in ordine all'80% del 60%) e quindi alla somma di € 402.518,4 e poi ulteriormente diminuito del 50% (per quanto disposto nella sentenza impugnata) sino a € 201.259,2.
C.II.
1.b) Danno da sofferenza soggettiva interiore.
Dopo aver premesso che la sofferenza interiore è rappresentata "dal dolore dell'animo, dalla vergogna, dalla disistima di sé, dalla paura e dalla disperazione" (così nella recente Cassazione civile sez. III
23/02/2025, n. 4746 e i numerosi precedenti riportati), nel caso di specie risulta che: il minore è stato costretto a continui e dolorosi pellegrinaggi presso gli ospedali, gli specialisti i logopedisti e fisioterapisti così avvedendosi sempre più concretamente della gravità delle sue patologie;
è necessariamente consapevole del proprio ritardo cognitivo e della propria difficoltà nel comprendere e nell'esprimersi, nonché del proprio aspetto (emiparesi del braccio destro e asimmetria della rima buccale); avverte di essere accompagnato in classe da un insegnate di sostegno in classe e da un assistente educativo nonché di aver bisogno dell'aiuto di terzi per vestirsi. Sono dunque altamente presumibili (cfr. Cassazione civile sez.
III, 09/10/2025, n. 27102) il suo sconforto, la sua disistima di sè e il suo dolore nel vedersi così diverso dagli altri nell'aspetto, nei modi e nella capacità. Si reput dunque congruo determinare il risarcimento
-come indicato nelle Tabelle Milanesi del 2024 - nell'importo di € 251.574 da ridursi del 20% a € 201.259,2 e quindi per la detrazione del 50% a € 100.629,6.
C.II.
1.c) Personalizzazione.
E' bene premettere che la personalizzazione “è, però, subordinata alla sussistenza di conseguenze peculiari
(tra le molte: Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 5865/2021) ovvero alla possibilità di ritenere provato un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato (esemplificativamente: Cass. n. 2614/2023; Cass. n.
21573/2025)" (Cfr. Cassazione civile sez. III - 13/10/2025, n. 27321). Con maggiore esplicitazione, nella
Cassazione civile sez. VI - 04/03/2021, n. 5865 si legge: "Per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta dunque allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è infatti già ristorato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente. E' necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.".
-In particolare nella Cassazione civile sez. III 11/11/2019, n. 28988 si afferma: "Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma ciò, non perchè abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali": non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perchè solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del
21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). Questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).".
Orbene, dalla lettura della giurisprudenza citata si evince che "le conseguenze peculiari" ovvero il "radicale sconvolgimento delle abitudini della vita del danneggiato" devono necessariamente rappresentare delle conseguenze specifiche ed eccezionali rispetto a quelle dei pregiudizi sofferti "da persone della stessa età" che "abbiano patito quel tipo di lesione".
Dopo aver sottolineato che l'impossibilità o la estrema difficoltà per un minore dell'età inferiore a un anno nel raggiungere un livello normale di esistenza sono equivalenti al radicale sconvolgimento delle abitudini della vita di un soggetto di maggiore età che tali routine ha già sviluppato, si deve osservare che i giudici di legittimità non differenziano tra lesioni e grado di invalidità e quindi non consentono, a parità di gradiente, una astratta distinzione tra patologie più o meno impattanti sullo stile di vita, ma richiedono l'allegazione e la prova di concrete conseguenze specifiche ed eccezionali a fronte di un medesimo quadro patologico.
Nella fattispecie in esame non si ravvisano né specificità né eccezionalità in quanto le ricadute sopra esposte sono tipiche della patologia accusata dal minore.
C.II.
1.d) Danno da inabilità temporanea (per danno biologico/dinamico relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore)
Sul punto è bene sottolineare che il primo CTU ha determinato la "maggior inabilità temporanea, conseguente al ritardo diagnostico" nei giorni di inabilità assoluta e parziale sopra indicati. Spetteranno dunque € 84 giornalieri per la prima componente e € 31 per la seconda;
in ordine al secondo aspetto si precisa che la sofferenza soggettiva è rappresentata dalla lunga sequela di ricoveri, visite mediche e cure di cui il minore ha sicuramente risentito anche se in tenera età. Pertanto con riferimento alla ITT l'importo è pari a € 10.350 per la ITP (al 60%) a € 12.420. L'importo complessivo di € 22.770 dovrà essere ridotto del
20% sino a 18.216 e quindi del 50% a € 9.108. Nulla spetta a titolo di personalizzazione in difetto di allegazione e prova di conseguenze eccezionali o atipiche.
C.II.2) Il danno patrimoniale a favore del minore da perdita di capacità lavorativa specifica.
Il Giudice a quo, dopo aver affermato che la minore età del danneggiato impediva qualsiasi prognosi sulla futura attività e che il predetto sarebbe stato verosimilmente destinatario di un assegno di invalidità, ha quantificato il danno nel 30% di quello non patrimoniale e lo ha determinato nell'importo di € 205.005,00; sul punto non è stato proposto appello da parte dei genitori del minore.
In verità, già prima dell'art. 137, comma 3, del d.lgs. 209/2005 ("in tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale") la giurisprudenza era solita parametrare la perdita futura in caso di soggetto che non svolgeva attività lavorativa al triplo della pensione (oggi assegno) sociale (argomenta da Cassazione civile sez. III,
12/10/2018, n.25370 dove si legge: "in termini ancora più perentori si è espressa, in tempi più recenti, questa Corte, affermando che "la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza d'un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro" - e tale è stata ritenuta dalla sentenza impugnata, lo si ribadisce, la condizione dell'odierna ricorrente - "deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale" (oggi assegno sociale), il ricorso al quale si è ritenuto "consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva si un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 8896 del 2016, cit.).").
Orbene il triplo dell'assegno sociale è attualmente pari a € 21.008,91 (7.002,97 x 3), sicché, secondo le
Tabelle milanesi del 2024 nella parte che riguarda l'attualizzazione del danno patrimoniale futuro per un diciassettenne, come il minore della presente fattispecie, che lavorerà sino al sessantasettesimo anno di età e quindi per 50 anni, il coefficiente è di 40,19 con il risultato di € 844.348,0929 (€ 21.008,91 per 40,19) attualizzati.
A ben vedere (cosi modificando la motivazione della sentenza impugnata) il danno liquidato dalla sentenza impugnata è nettamente inferiore a quello che sarebbe potenzialmente spettato al minore sicché non vi sono ragioni per ridurlo se non applicando, come per le altre voci, la diminuzione del 20% (€ 164.004) e dimezzandolo ulteriormente sino a € 82.002.
C.II.3) Risarcimento del danno per grave lesione parentale
Il giudice di primo grado ha liquidato l'importo di € 200.000 per ciascun genitore e quello di € 50.000 a favore della sorella CP 3 facendo ricorso ai "criteri tabellari indicati dal Tribunale di Milano con nota del 08.03.2018".
La prima questione da esaminare è se anche l'invalidità (e non solo il decesso) di un soggetto possa giustificare il risarcimento di un danno alla sua cerchia parentale. Secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile sez. III, 20/01/2023, n.1752) la risposta è positiva in quanto: "A prescindere dal fatto che l'invocato art. 139 Cod. Ass. determina come massimo livello delle microlesioni il 9%, è del tutto evidente che non sussiste alcun "freno" normativo per il danno parentale nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva: v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541, Cass. sez. 3, ord. 8 aprile 2020 n. 7748 e Cass. sez.
3, ord. 24 aprile 2019 n. 11212 -, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale."
A ben vedere non solo l'invalidità può giustificare il risarcimento ma non è necessario che tale invalidità raggiunga un gradiente elevato o non lieve Per l'articolato percorso giurisprudenziale si veda la Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25729 (dove le lesioni avrebbero dovuto essere "seriamente invalidanti lesioni seriamente invalidanti (Cass., 31 maggio 2003, n. 8827) o che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse che è onere dell'attore allegare e provare".) e la Cassazione civile sez. III, 11/07/2017, n.17058 ("La sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona ferita in modo non lieve costituisce un danno non patrimoniale risarcibile, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002)."
La giurisprudenza più recente fa comunque salva la necessità di allegazione e della prova degli effetti della lesione nell'ambito familiare già presente negli arresti precedenti.
La seconda questione attiene all'atteggiarsi della prova e si richiama a tal fine la Cassazione civile sez. III,
14/02/2023, (ud. 25/01/2023 n.4571dove si legge: "il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla
Corte d'appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n. 25541; Cass. 21/03/2022, n. 9010; Cass. 24/04/2019, n. 11212, ex multis);"
Nel caso di specie già nell'atto introduttivo si rappresentava che i postumi subiti dal minore avevano comportato radicali e fondamentali cambiamenti dello stile di vita della famiglia in quanto il predetto era diventato il centro di continue attenzioni (specialmente a opera della madre) con il coinvolgimento della che aveva subito la focalizzazione dell'interessi dei due genitori nei confronti del fratello. CP sorella
La prova di tali impatti negativi può essere facilmente presunta con gravità, precisione e concordanza non solo dalla rilevante entità dei postumi invalidanti a suo carico ma dal loro concreto atteggiarsi nella descrizione compiuta dal primo CTU che descrive il minore affetto da un tale ritardo cognitivo
(particolarmente nei campi del linguaggio), dell'attenzione, della grafia nonché da un difetto di autonomia
(l'emiparesi al braccio destro) da rendere necessaria un costante appoggio quale l'intervento di un insegnante di sostegno (che si occupa della didattica e delle esigenze specifiche in tale campo dello studente) e di un assistente educativo (che rappresenta un supporto individuale allo studente e ne favorisce l'autonomia e la comunicazione). Soprattutto quest'ultimo apporto che si distanzia dall'aiuto didattico rende evidente l'esigenza di un continuo sostegno da parte dei familiari nella gestione della sua vita.
A tali aspetti pur significativi deve essere aggiunto che il minore ha anche riportato una ITT di tre mesi e una ITP (al 60%) di sei mesi e ha subito continue ospedalizzazioni, visite, esami, approfondimenti, follow up che hanno sicuramente comportato un grave ed emotivamente significativo coinvolgimento dei propri familiari di volta in bilico tra speranza e illusioni.
Non c'è contraddizione tra il diniego della personalizzazione a favore del minore e il riconosciuto cambiamento radicale delle abitudini di vita della cerchia parentale: nel primo caso si sono escluse le conseguenze eccezionali per il minore rispetto a soggetti della stessa età e affetti dalle medesime patologie, nel secondo si sono evidenziate le trasformazioni radicali che tali patologie hanno provocato non a carico del medesimo ma dei parenti.
La terza questione riguarda i criteri per la liquidazione del danno e, in particolare, l'applicabilità delle
Tabelle Milanesi del 2024 per la lesione parentale.
A tale riguardo è opportuno richiamare la Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 2025 n. 1188 dove si legge:
"Con riguardo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, questa Corte ha affermato che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Le tabelle milanesi anteriori al 2022 non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita del rapporto parentale (Cass. 21 aprile 2021, n. 10579; Cass. 29 settembre 2021, n. 26300). La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata e nel giudizio di rinvio il giudice di merito, ove sia chiamato a liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, dovrà fare applicazione di tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati (Cass. 17 maggio 2023, n. 13540)."
Fatto è che nelle Tabelle Milanesi del 2024 compaiono i criteri ritenuti indispensabili dalla giurisprudenza.
Nelle tabelle in parola non si considera l'ipotesi di danno da lesione parentale ma soltanto quello da perdita parentale ("Quanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, manca una tabella ad hoc, ad oggi, in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio. Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato.").
Nelle Tabelle del Tribunale di Roma, invece, figurano i parametri per la liquidazione del danno da lesione parentale ("danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni”) con la precisazione che il risultato finale
"deve essere "moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato" (punto n. 72).
Per ragioni di uniformità risulta opportuno utilizzare, anche per questo danno, le Tabelle Milanesi per la perdita parentale per poi moltiplicare il risultato per il gradiente di pregiudizio.
Per il padre CP 1 nato il [...]
A) età della vittima primaria (anni 1) = 28 punti
B) età della vittima secondaria (anni 31) = 22 punti
C) convivenza = 16 punti
D) sopravvivenza di altri congiunti = 12 punti
E) Qualità e intensità della relazione affettiva = 30 punti Per un totale di punti 92 per € 3.911,00 = € 359.812
Per la madre Controparte 2 nata il [...]
A) età della vittima primaria (anni 1) = 28 punti
B) età della vittima secondaria (anni 25) = 24 punti
C) convivenza = 16 punti
D) sopravvivenza di altri congiunti = 12 punti
E) Qualità e intensità della relazione affettiva = 30 punti
Per un totale di punti 94 per € 3.911,00 = 367.634
Per la sorella CP_3 ata a Fermo il 26/11/05
A) età della vittima primaria (anni 1) = 20 punti
B) età della vittima secondaria (anni 3) = 20 punti
C) convivenza = 20 punti
D) sopravvivenza di altri congiunti = 12 punti
E) Qualità e intensità della relazione affettiva = 20 punti
(si è ritenuto di assegnare 20 punti a causa della tenera età della minore e della relativa intensità e qualità della relazione affettiva con il fratello).
Per un totale di 92 per € 1.698,00 = € 156.216
A ben vedere (così modificando la motivazione della sentenza impugnata) gli importi sono nettamente superiori a quelli di cui alla sentenza impugnata (€ 200.000 per ciascuno dei due genitori e € 50.000 per la sorella) e, in difetto di impugnazione da parte degli appellati, dovranno essere tenute ferme le somme indicate da ridurre del 20% (160.000 + 160.000 + 40.000) e poi del 50% (80.000 + 80.000 + 20.000).
D) Con il quarto motivo, la struttura sanitaria si duole dell'erronea attribuzione di una pari corresponsabilità tra il CP 4 el Pt 1 (ora gestione liquidatoria) in quanto le conseguenze negative sono riconducibili al vaccino medesimo piuttosto che all'asserito ritardo diagnostico.
Il motivo è infondato in quanto è necessario distinguere tra gli effetti negativi del vaccino e quelli del ritardo diagnostico e terapeutico: si rimanda alle due CTU in atti le quali lasciano intendere che se, da una parte il trattamento è da considerarsi lecito in quanto la conseguenza oltre il limite del normalmente tollerabile è da qualificarsi come molta rara (0,9/100.000) a fronte del notorio beneficio per la salute collettiva e ai notevolmente maggiori rischi di letalità secondo i dati OMS relativi alle malattie che il vaccino esavalente mira a ostacolare (difterite, tetano, epatite B, pertosse, Haemophilus influenzae di tipo Be poliomielite), dall'altra se la patologia del minore fosse stata tempestivamente diagnosticata e curata, gli effetti negativi avrebbero potuto essere eliminati nella percentuale del 70%-90%.
Per quanto esposto, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza si deve condannare la Gestione Liquidatoria a corrispondere a e Controparte 2 qualiCP_1 Persona 3 l'importo di € 516.001,8 (€ 201.259,2 + € esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
100.629,6.+ € 9.108 + €205.005,00), a Controparte 2 uali esercenti la responsabilità CP 1 genitoriale sulla minore CP_3 l'importo di € 20.000, a CP 1 in proprio € 80.000 e a
Parte 5 in proprio € 80.000. Gli importi devono essere devalutati secondo gli indici istat dal
01.01.2024 al 18.10.08 e quindi rivalutati dal 18.10.2008 alla pubblicazione della sentenza, sulla somma anno per anno rivalutata spettano, a titolo di danno da ritardo, gli interessi di legge sino alla pubblicazione della sentenza;
sulla somma totale spettano gli interessi di legge dalla pubblicazione al soddisfo.
Le spese i lite dei due gradi seguono la soccombenza prevalente della struttura sanitaria e sono liquidati come da dispositivo con la fascia del valore indeterminabile di complessità alta, a favore dei difensori Avv.ti
SS CI e AN LA dichiaratisi antistatari.
Le spese delle ctu sono definitivamente a carico della struttura sanitaria.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello incidentale proposto da [...]
Parte 1 ora Gestione Liquidatoria ex [...]
Pt 1 nei confronti in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore [...] Controparte_2 CP_1 e onché sentenza in epigrafe, così provvede: Per 1 CP 3 e avverso
- In parziale accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza:
CP 1 Controparte_2 quali esercenti la Condanna la Gestione Liquidatoria a corrispondere a responsabilità genitoriale sul minore Persona 3 l'importo di € 516.001,8 (€ 201.259,2 + € 100.629,6.+
€ 9.108 + €205.005,00), a CP 1 e Controparte 2 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore CP_3 l'importo di € 20.000, a CP_1 in proprio € 80.000 e a Pt 5
[...] in proprio € 80.000. Gli importi devono essere devalutati secondo gli indici istat dal 01.01.2024 al
18.10.08 e quindi rivalutati dal 18.10.2008 alla pubblicazione della sentenza, sulla somma anno per anno rivalutata spettano, a titolo di danno da ritardo, gli interessi di legge sino alla pubblicazione della sentenza;
sulla somma totale spettano gli interessi di legge dalla pubblicazione al soddisfo;
Condanna la Gestione Liquidatoria a corrispondere a favore degli AVV.ti SS CI e AN LA le spese del primo grado che liquida in € 13.430 e quelle del secondo grado in € 14.317 oltre esborsi, spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge
Pone definitivamente a carico della Gestione Liquidatoria le spese delle due CTU come liquidate in atti.
Va disposto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse la generalità e gli altri dati identificativi dei minorenni
Ancona li 18.11.2025
IL PRESIDENTE Est.
LE MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. LE MA Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 227 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e promossa
DA
) ora Gestione Liquidatoria ex Parte 1
Parte 1 in persona del Dott. 'in qualità di Commissario Liquidatore della Gestione Parte_2
Via C. Colombo n. 106 (C.F. e P.I. P.IVA 1 Liquidatoria ex Parte 1 corrente in Ancona rappresentata e difesa - giusta procura speciale - dall'Avv. Paolo Micozzi del Foro di Macerata (C.F.
e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Macerata -Piazza C.F.1
Mazzini n. 36 (fax. 0733265281 Giuseppe mail: Email 1 PEC:
Email 2
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.
)e CP 2 CP1 C.F. 2
[…] nata a [...] il [...] (C.F. entrambi residenti in C.F. 3
Falerone (FM) viale della Resistenza n 168/C, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore [...]
Per 1 nato a [...] il [...]), nonché CP 3 nata a [...] il [...]), rappresentati
C.F. 4 ) e AN LA (C.F. e difesi dai sottoscritti avvocati SS CI (C.F.
del Foro di Fermo, pec C.F. 5 , Partita Iva di entrambi : P.IVA 2 '
Email 3 Email 4 che e dichiarano di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi dell'art. 176 cpc al proprio numero di fax 0734/909168 e con gli stessi elettivamente domiciliati presso il proprio studio sito in Porto Sant'Elpidio
(FM), Piazza Giovanni XXIII n. 5, per procura speciale
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 9. 9. 2020 in materia di responsabilità medica
Conclusioni: vedi note di di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel primo grado gli attori avevano allegato che la patologia neurologica della quale risultava affetto [...]
Per 1 nato a [...] il [...] ("EFpatia multifocale estrinsecantesi con ritardo evolutivo globale con disfasia prevalentemente motoria, emiparesi destra ed epilessia focale") era da ricondursi alla somministrazione della seconda dose di vaccino esavalente (vaccino combinato anti-difterite, anti-tetano, anti-pertosse acellulare, anti-poliomielite, antiepatite B ed anti-haemophilus influenzae e di tipo B -Infanrix
Hexa -lotto A21CA392A scadenza maggio 2010), avvenuta in data 22 settembre 2008. Da qui la asserita responsabilità del Controparte_4
Si allegava inoltre la responsabilità medica dei sanitari del Punto Vaccini di Montegiorgio che avevano proceduto alla vaccinazione nonostante fossero a conoscenza di come la sorella del minore avesse già presentato delle reazioni avverse al vaccino, circostanza che avrebbe consigliato o di evitarla o di inoculare in più volte dosi ridotte e di invitare i genitori a comunicare il precedente al personale medico in caso di successivo ricovero.
Si prospettava da ultimo la responsabilità della struttura sanitaria dell'Ospedale di Fermo dove il minore era poi stato ricoverato in quanto la diagnosi e la terapia erano intervenute così tardivamente da pregiudicare la guarigione. CP 1Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva la domanda proposta da CP 2
[...] In proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Persona 1 e [...]
CP 3 e condannava il CP 4 convenuto nella misura del 50% e | Pt 1 in quella del 50% al pagamento: a) in favore del minore Persona 1 della somma di Euro 820.022,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a fronte di un grado di invalidità permanente del 60%, una invalidità temporanea assoluta di tre mesi e parziale al 60% per sei mesi;
il tutto previa una personalizzazione massima;
a.1) a favore del medesimo del danno patrimoniale da parziale perdita della capacità lavorativa futura che, in considerazione della verosimile concessione di un assegno di invalidità e della difficoltà di un giudizio prognostico sull'attività lavorativa, pari all'importo di € 205.005,00 parametrato al 30% del danno non patrimoniale sub a); b) a favore dei genitori dell'importo di € 200.000 ciascuno quale risarcimento "del danno morale in sé e per sé considerato, secondo i criteri tabellari indicati dal Tribunale di Milano con nota del 08.03.2018"; c) per la sorella CP_3 che all'epoca dell'evento aveva l'età di tre anni, l'importo di € 50.000 quale risarcimento del danno morale;
d) seguiva il risarcimento delle spese affrontate come ritenute congrue dal CTU, spese delle quali, però, non c'è traccia nel dispositivo.
Il Tribunale riteneva la responsabilità del CP 4 in quanto: "pur conoscendo ovvero potendo conoscere la pericolosità per possibili effetti collaterali derivanti da tale tipologia di vaccino, alla luce delle statistiche redatte anche dall'AIFA e dall'ammissione della stessa casa farmaceutica produttrice che ne ha dato atto nella scheda tecnica, non ne ha impedito l'utilizzo, assumendosi il rischio di arrecare gravissimi danni a coloro che sono stati sottoposti obbligatoriamente a tale tipo di vaccinazione."
Vi aggiungeva anche quella della struttura sanitaria perché la "colpevole condotta tenuta dai sanitari dell Parte 3 Fermo nella fattispecie de quo, tanto che solo grazie al successivo ricovero in data
30.10.2008 presso l'Unità Operativa Neuropsichiatrica Infantile dell'Ospedale "Salesi" di Ancona permise al personale medico di accertare, con appropriate indagini strumentali, che era in corso una grave EFpatia multifocale (ADEM), ed il pronto intervento farmacologico ha permesso di evitare il decesso del bambino, ma non i gravi postumi permanenti ormai purtroppo manifesti".
Il Tribunale affermava altresì che per l'incidenza della provvidenza indennitaria carico del CP 4 : "Preso atto della attuale pendenza di altro giudizio relativo al riconoscimento di tali prestazioni ed alla loro Per quantificazione a favore del minore e dei congiunti posteriore a questo giudizio, ma non soggetto a vis attrattiva in ragione della materia, sarà compito di tale Giudice applicare la "compensatio lucri cum damno" defalcando le somme eventualmente debende da quelle oggi liquidate a titolo risarcitorio."
CP 4 impugnava la predetta decisione. Si costituivano gli appellati che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Si costituiva altresì l' Parte 1
[...] proponendo appello incidentale.
La Corte, previa separazione delle cause, limitata la decisione all'appello del CP 4 e alla domanda di risarcimento dei danni nei suoi confronti (per tale rapporto processuale non v'era bisogno di ulteriore attività istruttoria che invece si prospettava per l'impugnazione dell' Pt 1, lo accoglieva rigettando la domanda di risarcimento dei danni con sentenza n. 392 del 06/03/2024.
Al contempo, si disponeva una integrazione della precedente consulenza medico-legale.
***
Pregiudizialmente deve essere disattesa l'eccezione degli appellati in ordine alla mancata notificazione dell'appello incidentale della Gestione Liquidatoria ex Parte 1 La giurisprudenza di legittimità, nel valutare una fattispecie identica a quella odierna, afferma: "nel caso in esame è pacifico che il C. si sia costituito in appello e non sia rimasto contumace;
ne consegue che nei suoi confronti nessuna notifica dell'appello incidentale doveva essere disposta, non essendo applicabile la previsione dell'art. 292 c.p.c., posto che la sua costituzione aveva perfezionato la regolarità del contraddittorio. Ne' il ricorrente può lamentare di aver perso la possibilità di proporre, a sua volta, un ulteriore appello incidentale, posto che l'impugnazione incidentale tardiva è un istituto processuale finalizzato proprio allo scopo di tutelare la parte che, pur disposta ad accettare l'esito del giudizio del grado precedente, si sia poi determinata a proporre impugnazione fuori termine soltanto a seguito della notifica dell'impugnazione principale" (cfr. Cassazione civile sez. III - 29/12/2023, n. 36541).
Parimenti infondate risulta l'eccezione di inammissibilità ex art. c.p.c 342 c.p.c. ove si consideri che il tenore dell'impugnazione consente una adeguata ricostruzione delle doglianze, degli asseriti errori del giudice a quo e della ricostruzione alternativa prospettata.
E' infondata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello per il difetto di pregresse contestazioni dell'elaborato peritale del primo grado (cfr. pag. 36 della costituzione degli appellati: "Nessuna partecipazione allo svolgimento della ctu, nessuna specifica contestazione alla stessa, nessuna richiesta di richiamare il consulente a chiarimenti, nessuna richiesta di rinnovo della ctu."). A tale riguardo è bene ricordare l'arresto della Civile Ord. Sez. 1 Num. 7356 Anno 2025 dove si legge: "Ora, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt.
156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio (Cass. Sez. U. 21 febbraio 2022, n. 5624). II
Collegio condivide tale principio, il quale sconfessa l'opposta tesi, fatta propria dalla sentenza impugnata, per cui le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituirebbero eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sarebbero soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell'art. 157 c. p. c., dovendo, pertanto, dedursi, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito
(così si era espressa Cass. 3 agosto 2017, n. 19427).".
In breve, le argomentazioni difensive sulla CTU non sono soggette a decadenza e possono essere formulate anche in appello, purché, come nel caso di specie, non alleghino nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, prospettino nuove domande o eccezioni o nuove prove.
Parimenti infondata è l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. ove si consideri che l'esito dell'impugnazione in Cassazione della sentenza che ha mandato assolto da ogni richiesta il CP_4 non pregiudica la presente decisione: in quella si valuta l'asserita responsabilità del CP 4 a causa dell'inoculazione del vaccino, in questa la responsabilità del personale sanitario per il ritardo nella diagnosi e della conseguente terapia della EFpatia multifocale. Per altro verso si deve osservare che il giudice di primo grado non ha applicato l'art. 2055 c.c. ma ha ripartito le colpe al 50% e che sul punto non è stata proposto alcuna doglianza dagli attuali appellati.
A) Con il primo motivo di appello incidentale la Gestione Liquidatoria prospettava il proprio difetto di legittimazione passiva indicando quale soggetto passivo il Controparte 4 cui avrebbero dovuto rivolgersi per ottenere il ristoro dell'indennizzo di cui alla L. n. 210/992.
Il motivo è infondato. Infatti non si versa nell'ipotesi di legittimazione a contraddire (questione di rito) che al pari di quella attiva si valuta esclusivamente su quanto prospettato nella domanda (cf. Cassazione civile sez. 1 - 26/09/2024, n. 25713 e Cassazione civile sez. un. - 16/02/2016, n. 2951) ma in quella della titolarità passiva del rapporto dedotto (questione di merito di cui si tratterà in seguito). In ogni caso gli attori avevano richiesto il risarcimento dei danni (cosa ben diversa dall'indennizzo) sì al CP_4 per gli effetti della vaccinazione, ma anche per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a causa del ritardo della
-
diagnosi e della terapia - alla struttura sanitaria a causa del grave ritardo nella diagnosi e nella terapia di tali effetti.
B) Con il secondo motivo la Gestione allegava l'errore del giudice nell'aver ritenuto fondata la domanda nonostante fosse evidente l'esistenza di un rischio di evento avverso anche grave con riferimento ai vaccini e, ancor prima, a tutti i trattamenti sanitari e che l'obbligo della vaccinazione comportava una valutazione degli interessi collettivi ed individuali in questione, al limite di quelle che sono state denominate "scelte tragiche" del diritto.
Si aggiungeva che i sanitari del centro vaccinale di Montegiorgio che avevano inoculato il vaccino esavalente "Infanrix Hexa" avevano tenuto una condotta assolutamente conforme alle linee guida proprie di tale pratica medica e che sanitari coinvolti nelle prestazioni di erogazione di trattamenti obbligatori "rivestono la qualifica di ausiliari del debitore (rectius Controparte_4 1) ed è evidente che nessuna responsabilità può derivare se l'inadempimento/ danno è causalmente riconducibile non già all'operato dell'ausiliario, bensì a complicanze, al caso fortuito o alla forza maggiore".
Dopo aver negato l'esistenza di un nesso causale tra la vaccinazione la patologia incorsa, si affermava inoltre che nessun addebito poteva essere mosso nei confronti del personale che aveva seguito il minore nei diversi accessi e ricoveri presso l'Ospedale di Fermo poiché la patologia doveva considerarsi una complicanza imprevedibile e/o inevitabile e l'intervento dei sanitari (svolto nell'ambito di un caso di particolare difficoltà tale da ritenere comunque applicabile al caso concreto l'art. 2236 c.c.) era stato effettuato in assenza di linee guida e in presenza di "approccio empirico" sulla scelta della terapia da eseguire.
Il motivo è infondato.
B.I) Come precisato dalla CTU del primo grado: "/' Pt 4 si verifica dopo una vaccinazione (che invece nel
Per caso di c'è stata) oppure dopo una infezione batterica (che nel nostro caso non c'è stata)".
B.II) II CTU riporta altresì che "La sintomatologia inizia da due giorni a quattro settimane dopo una esposizione antigenica (infezione o vaccino)."
B.III) Al minore sono stati inoculate due vaccinazioni esavalenti ("Infanrix hexa") in data 21/07/08 e in data
22/09/08; "alle ore 17.00 del 22/09/08 viene segnalato pianto continuo lamentoso e alle ore 18.45 viene riferito un primo accesso il Pronto Soccorso, che non rileva patologie neurologiche. Il giorno seguente viene effettuata una visita presso il Pediatra curante, che prescrive paracetamolo, supponendo dolore post vaccinale. Il giorno 25/09/08 nuovo accesso presso l'Ospedale di Fermo, che rimanda il bambino a controllo presso il Pediatra curante, che prescrive Amoxicillina. Persiste febbricola, per cui viene effettuato un nuovo accesso, in data 30/09/08 presso l'Ospedale di Fermo, che non rileva patologie neurologiche. Nei giorni successivi vengono segnalati disturbi del comportamento e sintomi neurologici (non dorme, non sorride più, deviazione dello sguardo, rigidità del braccio destro). In data 18/10/08 ore 14:41 effettua Consulenza specialistica Pediatrica presso il PS dell'Ospedale di Fermo: "Riferisce iperpiressia da 4 gg. Attualmente no febbre. Genitori riferiscono che il bimbo ha dolore al braccio dx. Condizioni generali discrete. Pallore cutaneo. Occhio alonato. Ascoltazione cardiaca nella norma. Torace MV aspro soprattutto alle basi.
Eupnoico Sat02 98% FC 140 bpm TC 37° C. Addome trattabile, peristalsi presente, non organomegalia.
MMTT iperemiche con pressione al trago positiva. Ostruzione nasale. Faringe lieve iperemia con muco che scola nell'ipofaringe. FA normotesa. ROT normoevocabili. Es neurologico nella norma per l'età. Mobilità attiva del braccio di destra ridotta ma la mobilità passiva è nella norma e non dolore alla palpazione dei vari segmenti dell'arto sup di destra. Si eseguono esami ematochimici. Si consiglia: eseguire lavaggi nasali con soluzione fisiologica abbondante prima dei pasti;
Tachipirina supp 125 mg: 1 supp se TC> 38°C ogni 4-6 ore;
proseguire con antibioticoterapia già iniziata a domicilio con Clavulin;
monitorare la mobilità dell'arto sup. di destra e se compare tumefazione, arrossamento;
se le condizioni cliniche dovessero peggiorare torna al Per PS per ricovero". In data 19/10/08, alle ore 10.23, viene nuovamente condotto presso il PS dell'Ospedale di Fermo per "il paz già visitato ieri torna per persistenza della sintomatologia". Viene pertanto ricoverato presso la Divisione di Pediatria dell'Ospedale di Fermo. Dall'analisi della cartella clinica relativa al ricovero in oggetto riportiamo i seguenti dati salienti: - Diagnosi di entrata: "Vomito incoercibile con stato soporoso" - Anamnesi patologica prossima: "Da 2 gg febbre fino a 38° con otalgia. In terapia con Zimox. Da stanotte vengono riferiti 18 episodi di vomito con successivo stato soporoso. Si ricovera per accertamenti" Esame obiettivo: "Condizioni generali: scadute.
-
Pallore cutaneo. Pressione sul trago: positiva. Faringe iperemico. Stato soporoso, non rigidità nucale, presenza ipertono arti superiori". La restante obiettività risulta nella norma. Diario clinico (19/10/08):
-
"Consulenza Oculistica. Fondo Oculare: papilla a limiti netti non segni di papilledema in atto. Consigliato controllo della papilla nelle 24 ore se persiste o peggiora sintomatologia" - Diario clinico (21/10/08): "Buone condizioni generali. Apiressia. Un solo episodio di vomito...Alvo regolare. EON normale"
Esami ematici (es. emocromocitometrico, PCR, biochimico, es. urine) nella norma si in data 19/10/08 che in data 22/10/08. - Nella scheda infermieristica viene riportato: "19/10/08 posizionato Sol FIS 500. H 12
CP 5. 20/10/08 h 8 ROCEFIN. Continua inf di elettrolitica. 21/10/08 h 8: ROCEFIN. Continua infusione con elettrolitica ped- h 10.30 stop infusione venosa + ATB" - Diagnosi di uscita: "22/10/08 Disidratazione acuta"
- Prescrizioni alla dimissione: "allattamento materno".
Soltanto a seguito del ricovero del piccolo presso l'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell'Ospedale "Salesi" di Ancona in data 30.10.2008 è eseguita una TAC cerebrale e nel referto si legge: "TC cerebrale (senza contrasto) (30/10/08): "Allo studio TC dell'EF eseguito in urgenza senza somministrazione di m.d.c. si osserva un vasto focolaio d'ipodensità parenchimale temporoparietale e fronto-rolandica sinistra, con modesti segni d'espanso sul trigono ventricolare omolaterale e minimi sulla valle silviana sinistra. Nella norma le cisterne perimesencefaliche. Strutture della linea mediana in asse. Per una migliore caratterizzazione della lesione descritta, indispensabile approfondimento diagnostico con indagine di risonanza magnetica dell'EF, programmata in sedazione per il 31 ottobre
2008 alle ore 15".
TAC cui seguono il 31.10.2008 RM EF (senza e con contrasto), RM EF funzionale;
diffusione, RM EF spettroscopica, Angio-RM del distretto vascolare intracranico, RM EF (senza mdc).
La diagnosi di dimissione: “Encefalopatia multifocale su verosimile base infiammatoria (da seguire)".
B.IV) In sede di CTU il minore (ormai di anni 11) presentava "una emiparesi destra (postura dell'arto superiore destro in semiflessione sul gomito e con mano aperta e supinata;
asimmetria della rima buccale); un ritardo cognitivo (in particolare nei campi del linguaggio, sia nella produzione che nella comprensione), dell'attenzione e della grafia;
una epilessia focale, in terapia con ZE (non crisi epilettiche da due anni)."
Si dava atto che il minore aveva seguito un programma di logopedia ed abilitazione, fino a due anni fa.
Necessitava di aiuto per vestirsi. Usufruiva di un insegnante di sostegno e di un assistente educativo.
B.V) II CTU ha precisato che alla data di accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Fermo il minore presentava secondo il primo reperto obiettivo documentato una patologia neurologica in atto in quanto nel referto di PS il motivo della visita viene individuato come: "riferisce iperpiressia da quattro giorni”. L'esame obiettivo mostrava una riduzione della mobilità attiva del braccio di destra, in assenza di segni di trauma.
Argomenta il perito che "il segno clinico di una ipomobilità dell'arto superiore destro doveva essere considerato, fino a dimostrazione del contrario, un segno di interessamento neurologico che doveva essere valutato mediante un esame neurologico approfondito tale segno neurologico certo allarmante avrebbe dovuto portare alla immediata esecuzione di accertamenti neuroradiologici o al trasferimento del piccolo paziente presso un centro clinico di livello superiore, in grado di effettuare tali accertamenti diagnostici".
Quanto alla terapia da seguire l'ausiliario riporta che: "I trattamenti comunemente impiegati ed indicati dalla letteratura scientifica, ovvero gli steroidi e le immunoglobuline per via endovenosa, non si fondano su studi controllati/randomizzati, ma hanno un fondamento empirico, basato sul tentativo di ridurre l'infiammazione del sistema nervoso centrale e di accelerare il recupero clinico." E conclude: "Nel caso in questione, come detto, sono stati persi circa 12 giorni a Fermo, rispetto a quanto sarebbe stato possibile fare per effettuare la diagnosi e la terapia".
Poiché in ordine a tale ritardo il consulente affermava che: "giova ripetere che non è possibile individuare esattamente e con criteri scientifici certi quante possibilità di pieno successo avrebbe avuto l'anticipazione di circa 12 giorni nell'inizio della terapia sul quadro neuropatologico finale." questa Corte disponeva su "la percentuale di successo di una terapia tempestivamente effettuata e quella di una cura iniziata dopo dodici giorni." una ulteriore consulenza.
Il nuovo CTU sottolineava che: "Per quanto attiene la prognosi dei pazienti trattati ci sembra di estrema utilità un lavoro del 2005, a ridosso dei fatti del caso di specie, da cui emerge che la prognosi e l'esito a lungo termine per i pazienti affetti da ADEM erano cambiati radicalmente grazie all'uso diffuso e precoce di steroidi ad alto dosaggio."
La terapia cortisonica ha comportato una prognosi a lungo termine in termini di recupero funzionale e cognitivo molto favorevole (Tabella 2 tratta da "HA, C. D., MI, B. S., GO, D. L., AS, S. I.,
AN, B. L., & HE, C. R. (2003). Neurocognitive outcome after acute disseminated encephalomyelitis) in quanto: "quando la terapia è iniziata nella immediatezza della formulazione della diagnosi, l'esito è favorevole nella maggior parte dei casi, con una percentuale di successo che varia tra il
70% e il 90%".
B.VI) Sulla scorta delle argomentazioni e delle valutazioni che precedono si deve affermare quanto segue.
B.VI.1) E' bene premettere che la responsabilità della struttura sanitaria secondo la sentenza impugnata non si fonda sulle cause della patologia (una grave EFpatia multifocale -ADEM), ma sul ritardo della sua diagnosi e della conseguente terapia: ne consegue che le problematiche sollevate dall'appellate sui rischi del vaccino in quanto tale e sulle scelte e modalità di inoculazione dello stesso da parte del personale del centro vaccinale di Montegiorgio, sulla complicanza inevitabile nonchè sulla loro qualifica come ausiliari del CP 4 (in sede di inoculazione) risultano totalmente inconferenti.
B.VI.2) Alla data dell'accesso del 18.10.2008, quando si effettua una Consulenza specialistica Pediatrica presso il PS dell'Ospedale di Fermo, dal referto si ricava che il minore era febbricitante ed era riferito dai genitori che la febbre durava da quattro giorni, era altresì presente il segno di un'ipomobilità dell'arto superiore destro alla quale si accompagnavano anche ulteriori sintomi di disturbo del comportamento e neurologici ("non dorme, non sorride più, deviazione dello sguardo") che, ingravescenti, avevano giustificato tre precedenti accessi al pronto soccorso. Detto questo e considerati i sintomi eclatanti di un interessamento neurologico (così condivisibilmente il perito del primo grado), sarebbe stato necessario
(con quell'evidenza che esclude ogni difficoltà nella scelta e comporta una grave colpa in capo ai sanitari) un tempestivo esame neuroradiologico approfondito ovvero disporre il trasferimento del paziente in una struttura sanitaria in grado di effettuare tali accertamenti diagnostici, per poi procedere alla terapia cortisonica in caso fosse stata accertata l'ADEM. La riprova del grave errore della struttura sanitaria di Fermo è sottolineata dalla tempestiva procedura di accertamento diagnostico immediatamente posta in essere dai sanitari dell'Ospedale Salesi di Ancona che al già momento del ricovero (30.10.2008) decidevano di eseguire una TAC Cerebrale per poi effettuare una serie di ulteriori esami che consentiranno la diagnosi di Encefalopatia multifocale su verosimile base infiammatoria e la somministrazione di una congrua terapia (steroidi e le immunoglobuline per via endovenosa).
Ne discende che il ritardo di dodici giorni e le conseguenze di cui si è detto devono essere ricondotte alla responsabilità della struttura sanitaria di Fermo che con colpa grave non ha avviato gli accertamenti neurologici necessari e non ha iniziato con tempestività la cura.
In ordine alla terapia si evidenzia che il secondo CTU ha precisato come già nella letteratura scientifica precedente alla fattispecie in esame si desse atto che l'uso di steroidi ad alto dosaggio comportava un recupero funzionale e cognitivo molto favorevole (HA CD, MI BS, GO DL, AS SI, AN BL,
HE CR. Neurocognitive outcome after acute disseminated encephalomyelitis. CP 6
2003; 29:117-123, Weng WC, Peng SS, Per 2 Fan PC, Chien YH, Du JC, Shen YZ. Acute disseminated encephalomyelitis in children: one medical center experience. Controparte 7 2006 Mar-
Apr;47(2):67-71; MI N, AS T. Acute disseminated encephalomyelitis in children. A descriptive study in Tehran, Iran. Saudi Med J. 2007 Mar;
28(3):396-9; RA R. Encefalomielitis aguda diseminada en la niñez [Acute disseminated encephalomyelitis in children]. Rev Neurol. 2006 Apr 10;42 Suppl 3:S75-82.)
Al contempo l'ausiliario, pur precisando che nel 2007 non esisteva una terapia standardizzata per l'ADEM (il difetto di linee guida di cui alla strategia difensiva della struttura sanitaria), la terapia primaria e ottimale era considerata proprio la somministrazione di metilprednisolone ad alto dosaggio per via endovenosa (20-
30 mg/kg/giorno, al massimo 1 g) per 3-5 giorni, seguito da prednisolone (1-2 mg/kg/giorno somministrato per via orale per 1-2 settimane), con riduzione graduale entro 2-6 settimane, vale a dire quella utilizzata dai sanitari dell'Ospedale Salesi di Ancona.
A detta del secondo CTU (pienamente condivisibile alla luce della letteratura medica citata), in caso di una diagnosi tempestiva e della somministrazione di steroidi e quindi senza che non vi fosse stato il ritardo di 12 giorni, "l'esito è favorevole nella maggior parte dei casi, con una percentuale di successo che varia tra il 70%
e il 90%." (Tabella 2 in HA CD, MI BS, GO DL, AS SI, AN BL, HE CR.
Neurocognitive outcome after acute disseminated encephalomyelitis. CP 6 2003;29:117-123.).
L'ausiliario ha condivisibilmente ribattuto le osservazioni del CT della struttura sanitaria evidenziando che: il difetto di dati certi rispetto alla efficacia della terapia superato dal criterio del "più probabile che non" per verificare il nesso causale in ambito civile;
la terapia cortisonica era "già presente ed utilizzata all'epoca dei fatti e che non si è grandemente giovata nel corso degli anni di nuovi farmaci"; la percentuale prospettata dalla difesa nel gradiente del 60% è dalla Tabella riferito alla terapia iniziata con 6 giorni di ritardo.
Con riferimento alle osservazioni della difesa degli appellati, il CTU ha ribadito che la percentuale di successo di una terapia ritardata nella misura indicata, appunto perché legata a una pluralità di fattori deve essere stimata tra il 10% e il 30%, così confermando il gradiente del 70%-90% in caso di intervento terapeutico tempestivo.
C) Con il terzo motivo (articolato) si allega l'incidenza dell'indennizzo e ci si duole della quantificazione dei danni ("si contesta comunque anche il quantum richiesto dagli attori sia direttamente che indirettamente, anche per danno parentale, morale, da incapacità lavorativa e per ogni altra motivazione addotta"). Il motivo è in parte fondato
C.I) Quanto al primo aspetto, nel ribadire la colpa della struttura sanitaria nella diagnosi e nella gestione della terapia, si deve ricordare che il giudice di primo grado ha così deciso: "Nello specifico, quindi, pur in presenza di titoli differenti, vi è unicità di uno dei soggetti responsabili del fatto illecito fonte di danni, precisamente il Controparte_4 ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una
,
provvidenza indennitaria;
per cui, opera la regola del defalco, dall'ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente finalità compensativa. Preso atto della attuale pendenza di altro giudizio Per relativo al riconoscimento di tali prestazioni ed alla loro quantificazione a favore del minore e dei congiunti posteriore a questo giudizio, ma non soggetto a vis attrattiva in ragione della materia, sarà compito di tale Giudice applicare la "compensatio lucri cum damno" defalcando le somme eventualmente debende da quelle oggi liquidate a titolo risarcitorio."
A ben vedere il Tribunale, a torto o a ragione, ha rimesso al giudice dell'indennizzo (e quindi al procedimento come vede come parti il Controparte_4 e gli attuali appellati) il compito di defalcare
"le somme eventualmente debende" da quelle liquidate a titolo risarcitorio.
Nei confronti di questa decisione gli appellanti non rivolgono alcuna censura né con riferimento al rimettere il defalco al diverso né con riguardo alla limitazione soggettiva al Ministero del beneficio della sottrazione.
C.II) In ordine alla quantificazione dei danni si osserva quanto segue.
Dall'esame della prima CTU si ricava che il minore presenta "una emiparesi destra (postura dell'arto superiore destro in semiflessione sul gomito e con mano aperta e supinata;
asimmetria della rima buccale); un ritardo cognitivo (in particolare nei campi del linguaggio, sia nella produzione che nella comprensione), dell'attenzione e della grafia;
una epilessia focale, in terapia con ZE (non crisi epilettiche da due anni)."
Il predetto aveva seguito un programma di logopedia ed abilitazione, fino a due anni prima della visita del
10.9.19. Necessitava di aiuto per vestirsi. Usufruiva di un insegnante di sostegno e di un assistente educativo ne discendeva un grado di invalidità permanente del 60%, una invalidità temporanea assoluta di tre mesi e parziale al 60% per sei mesi.
In ordine alla capacità lavorativa il CTU affermava che: "le attività lavorative future richiedenti integrità degli arti superiori e delle funzioni cognitive superiori gli saranno e per sempre precluse. La rosa delle possibili attività lavorative confacenti alle condizioni di salute di Per 1 pare particolarmente ristretta e fortemente pregiudicata dai rilevanti deficit cognitivi e motori, senza però poter con certezza valutarne la residualità che in ogni caso deve ritenersi minima".
Il secondo CTU ha concluso che in caso di tempestiva diagnosi e di adeguata terapia "l'esito è favorevole nella maggior parte dei casi, con una percentuale di successo che varia tra il 70% e il 90%.", percentuali che
IA Corte ritiene di accorpare nella media dell'80%.
Sulla scorta dei parametri di cui sopra, dopo aver ricordato che gli appellati non hanno proposto appello incidentale sul riparto al 50% tra CP 4 e struttura Parte 1 e che non si versa nell'ipotesi di perdita di
"chances" in quanto l'illecito presenta un nesso causale certo e un evento di danno parimenti certo, si ricava quantoin appresso. C.II.1) Il risarcimento del danno non patrimoniale a favore del minore (di età inferiore a un anno al momento del sinistro) si determina nelle entità di seguito indicate, dopo aver ricordato che la sentenza impugnata ha valutato complessivamente l'importo nella misura di € 820.022,00 senza alcuna distinzione tra le singole voci di danno e previa la concessione del massimo della personalizzazione.
C.II.
1.a) Danno biologico/dinamico-relazionale.
Per il minore che rientra nella fascia di 1 anno per un gradiente del 60% a causa delle gravi patologie sopra descritte tale danno è quantificato congruamente dalle Tabelle Milanesi del 2024 (cfr. Cassazione civile sez.
III, 13/10/2025 n. 27321: "la scelta per l'impiego di una tabella (ritenuta adeguata al caso nei termini innanzi precisati), piuttosto che di un'altra, non deve essere sorretta da un'apposita motivazione (Cass. n.
17389/2025).) nell'importo di € 503.148; tale importo deve essere ridotto del 20% (alla luce di quanto riferito dal secondo CTU in ordine all'80% del 60%) e quindi alla somma di € 402.518,4 e poi ulteriormente diminuito del 50% (per quanto disposto nella sentenza impugnata) sino a € 201.259,2.
C.II.
1.b) Danno da sofferenza soggettiva interiore.
Dopo aver premesso che la sofferenza interiore è rappresentata "dal dolore dell'animo, dalla vergogna, dalla disistima di sé, dalla paura e dalla disperazione" (così nella recente Cassazione civile sez. III
23/02/2025, n. 4746 e i numerosi precedenti riportati), nel caso di specie risulta che: il minore è stato costretto a continui e dolorosi pellegrinaggi presso gli ospedali, gli specialisti i logopedisti e fisioterapisti così avvedendosi sempre più concretamente della gravità delle sue patologie;
è necessariamente consapevole del proprio ritardo cognitivo e della propria difficoltà nel comprendere e nell'esprimersi, nonché del proprio aspetto (emiparesi del braccio destro e asimmetria della rima buccale); avverte di essere accompagnato in classe da un insegnate di sostegno in classe e da un assistente educativo nonché di aver bisogno dell'aiuto di terzi per vestirsi. Sono dunque altamente presumibili (cfr. Cassazione civile sez.
III, 09/10/2025, n. 27102) il suo sconforto, la sua disistima di sè e il suo dolore nel vedersi così diverso dagli altri nell'aspetto, nei modi e nella capacità. Si reput dunque congruo determinare il risarcimento
-come indicato nelle Tabelle Milanesi del 2024 - nell'importo di € 251.574 da ridursi del 20% a € 201.259,2 e quindi per la detrazione del 50% a € 100.629,6.
C.II.
1.c) Personalizzazione.
E' bene premettere che la personalizzazione “è, però, subordinata alla sussistenza di conseguenze peculiari
(tra le molte: Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 5865/2021) ovvero alla possibilità di ritenere provato un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato (esemplificativamente: Cass. n. 2614/2023; Cass. n.
21573/2025)" (Cfr. Cassazione civile sez. III - 13/10/2025, n. 27321). Con maggiore esplicitazione, nella
Cassazione civile sez. VI - 04/03/2021, n. 5865 si legge: "Per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta dunque allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è infatti già ristorato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente. E' necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.".
-In particolare nella Cassazione civile sez. III 11/11/2019, n. 28988 si afferma: "Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma ciò, non perchè abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali": non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perchè solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del
21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). Questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).".
Orbene, dalla lettura della giurisprudenza citata si evince che "le conseguenze peculiari" ovvero il "radicale sconvolgimento delle abitudini della vita del danneggiato" devono necessariamente rappresentare delle conseguenze specifiche ed eccezionali rispetto a quelle dei pregiudizi sofferti "da persone della stessa età" che "abbiano patito quel tipo di lesione".
Dopo aver sottolineato che l'impossibilità o la estrema difficoltà per un minore dell'età inferiore a un anno nel raggiungere un livello normale di esistenza sono equivalenti al radicale sconvolgimento delle abitudini della vita di un soggetto di maggiore età che tali routine ha già sviluppato, si deve osservare che i giudici di legittimità non differenziano tra lesioni e grado di invalidità e quindi non consentono, a parità di gradiente, una astratta distinzione tra patologie più o meno impattanti sullo stile di vita, ma richiedono l'allegazione e la prova di concrete conseguenze specifiche ed eccezionali a fronte di un medesimo quadro patologico.
Nella fattispecie in esame non si ravvisano né specificità né eccezionalità in quanto le ricadute sopra esposte sono tipiche della patologia accusata dal minore.
C.II.
1.d) Danno da inabilità temporanea (per danno biologico/dinamico relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore)
Sul punto è bene sottolineare che il primo CTU ha determinato la "maggior inabilità temporanea, conseguente al ritardo diagnostico" nei giorni di inabilità assoluta e parziale sopra indicati. Spetteranno dunque € 84 giornalieri per la prima componente e € 31 per la seconda;
in ordine al secondo aspetto si precisa che la sofferenza soggettiva è rappresentata dalla lunga sequela di ricoveri, visite mediche e cure di cui il minore ha sicuramente risentito anche se in tenera età. Pertanto con riferimento alla ITT l'importo è pari a € 10.350 per la ITP (al 60%) a € 12.420. L'importo complessivo di € 22.770 dovrà essere ridotto del
20% sino a 18.216 e quindi del 50% a € 9.108. Nulla spetta a titolo di personalizzazione in difetto di allegazione e prova di conseguenze eccezionali o atipiche.
C.II.2) Il danno patrimoniale a favore del minore da perdita di capacità lavorativa specifica.
Il Giudice a quo, dopo aver affermato che la minore età del danneggiato impediva qualsiasi prognosi sulla futura attività e che il predetto sarebbe stato verosimilmente destinatario di un assegno di invalidità, ha quantificato il danno nel 30% di quello non patrimoniale e lo ha determinato nell'importo di € 205.005,00; sul punto non è stato proposto appello da parte dei genitori del minore.
In verità, già prima dell'art. 137, comma 3, del d.lgs. 209/2005 ("in tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale") la giurisprudenza era solita parametrare la perdita futura in caso di soggetto che non svolgeva attività lavorativa al triplo della pensione (oggi assegno) sociale (argomenta da Cassazione civile sez. III,
12/10/2018, n.25370 dove si legge: "in termini ancora più perentori si è espressa, in tempi più recenti, questa Corte, affermando che "la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza d'un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro" - e tale è stata ritenuta dalla sentenza impugnata, lo si ribadisce, la condizione dell'odierna ricorrente - "deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale" (oggi assegno sociale), il ricorso al quale si è ritenuto "consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva si un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato" (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 8896 del 2016, cit.).").
Orbene il triplo dell'assegno sociale è attualmente pari a € 21.008,91 (7.002,97 x 3), sicché, secondo le
Tabelle milanesi del 2024 nella parte che riguarda l'attualizzazione del danno patrimoniale futuro per un diciassettenne, come il minore della presente fattispecie, che lavorerà sino al sessantasettesimo anno di età e quindi per 50 anni, il coefficiente è di 40,19 con il risultato di € 844.348,0929 (€ 21.008,91 per 40,19) attualizzati.
A ben vedere (cosi modificando la motivazione della sentenza impugnata) il danno liquidato dalla sentenza impugnata è nettamente inferiore a quello che sarebbe potenzialmente spettato al minore sicché non vi sono ragioni per ridurlo se non applicando, come per le altre voci, la diminuzione del 20% (€ 164.004) e dimezzandolo ulteriormente sino a € 82.002.
C.II.3) Risarcimento del danno per grave lesione parentale
Il giudice di primo grado ha liquidato l'importo di € 200.000 per ciascun genitore e quello di € 50.000 a favore della sorella CP 3 facendo ricorso ai "criteri tabellari indicati dal Tribunale di Milano con nota del 08.03.2018".
La prima questione da esaminare è se anche l'invalidità (e non solo il decesso) di un soggetto possa giustificare il risarcimento di un danno alla sua cerchia parentale. Secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile sez. III, 20/01/2023, n.1752) la risposta è positiva in quanto: "A prescindere dal fatto che l'invocato art. 139 Cod. Ass. determina come massimo livello delle microlesioni il 9%, è del tutto evidente che non sussiste alcun "freno" normativo per il danno parentale nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva: v. p. es., tra gli arresti recenti, Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 n. 25541, Cass. sez. 3, ord. 8 aprile 2020 n. 7748 e Cass. sez.
3, ord. 24 aprile 2019 n. 11212 -, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale."
A ben vedere non solo l'invalidità può giustificare il risarcimento ma non è necessario che tale invalidità raggiunga un gradiente elevato o non lieve Per l'articolato percorso giurisprudenziale si veda la Cass. civ., sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25729 (dove le lesioni avrebbero dovuto essere "seriamente invalidanti lesioni seriamente invalidanti (Cass., 31 maggio 2003, n. 8827) o che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse che è onere dell'attore allegare e provare".) e la Cassazione civile sez. III, 11/07/2017, n.17058 ("La sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona ferita in modo non lieve costituisce un danno non patrimoniale risarcibile, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002)."
La giurisprudenza più recente fa comunque salva la necessità di allegazione e della prova degli effetti della lesione nell'ambito familiare già presente negli arresti precedenti.
La seconda questione attiene all'atteggiarsi della prova e si richiama a tal fine la Cassazione civile sez. III,
14/02/2023, (ud. 25/01/2023 n.4571dove si legge: "il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla
Corte d'appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n. 25541; Cass. 21/03/2022, n. 9010; Cass. 24/04/2019, n. 11212, ex multis);"
Nel caso di specie già nell'atto introduttivo si rappresentava che i postumi subiti dal minore avevano comportato radicali e fondamentali cambiamenti dello stile di vita della famiglia in quanto il predetto era diventato il centro di continue attenzioni (specialmente a opera della madre) con il coinvolgimento della che aveva subito la focalizzazione dell'interessi dei due genitori nei confronti del fratello. CP sorella
La prova di tali impatti negativi può essere facilmente presunta con gravità, precisione e concordanza non solo dalla rilevante entità dei postumi invalidanti a suo carico ma dal loro concreto atteggiarsi nella descrizione compiuta dal primo CTU che descrive il minore affetto da un tale ritardo cognitivo
(particolarmente nei campi del linguaggio), dell'attenzione, della grafia nonché da un difetto di autonomia
(l'emiparesi al braccio destro) da rendere necessaria un costante appoggio quale l'intervento di un insegnante di sostegno (che si occupa della didattica e delle esigenze specifiche in tale campo dello studente) e di un assistente educativo (che rappresenta un supporto individuale allo studente e ne favorisce l'autonomia e la comunicazione). Soprattutto quest'ultimo apporto che si distanzia dall'aiuto didattico rende evidente l'esigenza di un continuo sostegno da parte dei familiari nella gestione della sua vita.
A tali aspetti pur significativi deve essere aggiunto che il minore ha anche riportato una ITT di tre mesi e una ITP (al 60%) di sei mesi e ha subito continue ospedalizzazioni, visite, esami, approfondimenti, follow up che hanno sicuramente comportato un grave ed emotivamente significativo coinvolgimento dei propri familiari di volta in bilico tra speranza e illusioni.
Non c'è contraddizione tra il diniego della personalizzazione a favore del minore e il riconosciuto cambiamento radicale delle abitudini di vita della cerchia parentale: nel primo caso si sono escluse le conseguenze eccezionali per il minore rispetto a soggetti della stessa età e affetti dalle medesime patologie, nel secondo si sono evidenziate le trasformazioni radicali che tali patologie hanno provocato non a carico del medesimo ma dei parenti.
La terza questione riguarda i criteri per la liquidazione del danno e, in particolare, l'applicabilità delle
Tabelle Milanesi del 2024 per la lesione parentale.
A tale riguardo è opportuno richiamare la Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 2025 n. 1188 dove si legge:
"Con riguardo alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, questa Corte ha affermato che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Le tabelle milanesi anteriori al 2022 non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita del rapporto parentale (Cass. 21 aprile 2021, n. 10579; Cass. 29 settembre 2021, n. 26300). La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata e nel giudizio di rinvio il giudice di merito, ove sia chiamato a liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, dovrà fare applicazione di tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati (Cass. 17 maggio 2023, n. 13540)."
Fatto è che nelle Tabelle Milanesi del 2024 compaiono i criteri ritenuti indispensabili dalla giurisprudenza.
Nelle tabelle in parola non si considera l'ipotesi di danno da lesione parentale ma soltanto quello da perdita parentale ("Quanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, manca una tabella ad hoc, ad oggi, in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile a costruire una tabella fondata sul monitoraggio. Il giudice potrà valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato.").
Nelle Tabelle del Tribunale di Roma, invece, figurano i parametri per la liquidazione del danno da lesione parentale ("danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni”) con la precisazione che il risultato finale
"deve essere "moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato" (punto n. 72).
Per ragioni di uniformità risulta opportuno utilizzare, anche per questo danno, le Tabelle Milanesi per la perdita parentale per poi moltiplicare il risultato per il gradiente di pregiudizio.
Per il padre CP 1 nato il [...]
A) età della vittima primaria (anni 1) = 28 punti
B) età della vittima secondaria (anni 31) = 22 punti
C) convivenza = 16 punti
D) sopravvivenza di altri congiunti = 12 punti
E) Qualità e intensità della relazione affettiva = 30 punti Per un totale di punti 92 per € 3.911,00 = € 359.812
Per la madre Controparte 2 nata il [...]
A) età della vittima primaria (anni 1) = 28 punti
B) età della vittima secondaria (anni 25) = 24 punti
C) convivenza = 16 punti
D) sopravvivenza di altri congiunti = 12 punti
E) Qualità e intensità della relazione affettiva = 30 punti
Per un totale di punti 94 per € 3.911,00 = 367.634
Per la sorella CP_3 ata a Fermo il 26/11/05
A) età della vittima primaria (anni 1) = 20 punti
B) età della vittima secondaria (anni 3) = 20 punti
C) convivenza = 20 punti
D) sopravvivenza di altri congiunti = 12 punti
E) Qualità e intensità della relazione affettiva = 20 punti
(si è ritenuto di assegnare 20 punti a causa della tenera età della minore e della relativa intensità e qualità della relazione affettiva con il fratello).
Per un totale di 92 per € 1.698,00 = € 156.216
A ben vedere (così modificando la motivazione della sentenza impugnata) gli importi sono nettamente superiori a quelli di cui alla sentenza impugnata (€ 200.000 per ciascuno dei due genitori e € 50.000 per la sorella) e, in difetto di impugnazione da parte degli appellati, dovranno essere tenute ferme le somme indicate da ridurre del 20% (160.000 + 160.000 + 40.000) e poi del 50% (80.000 + 80.000 + 20.000).
D) Con il quarto motivo, la struttura sanitaria si duole dell'erronea attribuzione di una pari corresponsabilità tra il CP 4 el Pt 1 (ora gestione liquidatoria) in quanto le conseguenze negative sono riconducibili al vaccino medesimo piuttosto che all'asserito ritardo diagnostico.
Il motivo è infondato in quanto è necessario distinguere tra gli effetti negativi del vaccino e quelli del ritardo diagnostico e terapeutico: si rimanda alle due CTU in atti le quali lasciano intendere che se, da una parte il trattamento è da considerarsi lecito in quanto la conseguenza oltre il limite del normalmente tollerabile è da qualificarsi come molta rara (0,9/100.000) a fronte del notorio beneficio per la salute collettiva e ai notevolmente maggiori rischi di letalità secondo i dati OMS relativi alle malattie che il vaccino esavalente mira a ostacolare (difterite, tetano, epatite B, pertosse, Haemophilus influenzae di tipo Be poliomielite), dall'altra se la patologia del minore fosse stata tempestivamente diagnosticata e curata, gli effetti negativi avrebbero potuto essere eliminati nella percentuale del 70%-90%.
Per quanto esposto, in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza si deve condannare la Gestione Liquidatoria a corrispondere a e Controparte 2 qualiCP_1 Persona 3 l'importo di € 516.001,8 (€ 201.259,2 + € esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
100.629,6.+ € 9.108 + €205.005,00), a Controparte 2 uali esercenti la responsabilità CP 1 genitoriale sulla minore CP_3 l'importo di € 20.000, a CP 1 in proprio € 80.000 e a
Parte 5 in proprio € 80.000. Gli importi devono essere devalutati secondo gli indici istat dal
01.01.2024 al 18.10.08 e quindi rivalutati dal 18.10.2008 alla pubblicazione della sentenza, sulla somma anno per anno rivalutata spettano, a titolo di danno da ritardo, gli interessi di legge sino alla pubblicazione della sentenza;
sulla somma totale spettano gli interessi di legge dalla pubblicazione al soddisfo.
Le spese i lite dei due gradi seguono la soccombenza prevalente della struttura sanitaria e sono liquidati come da dispositivo con la fascia del valore indeterminabile di complessità alta, a favore dei difensori Avv.ti
SS CI e AN LA dichiaratisi antistatari.
Le spese delle ctu sono definitivamente a carico della struttura sanitaria.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello incidentale proposto da [...]
Parte 1 ora Gestione Liquidatoria ex [...]
Pt 1 nei confronti in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul minore [...] Controparte_2 CP_1 e onché sentenza in epigrafe, così provvede: Per 1 CP 3 e avverso
- In parziale accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'impugnata sentenza:
CP 1 Controparte_2 quali esercenti la Condanna la Gestione Liquidatoria a corrispondere a responsabilità genitoriale sul minore Persona 3 l'importo di € 516.001,8 (€ 201.259,2 + € 100.629,6.+
€ 9.108 + €205.005,00), a CP 1 e Controparte 2 quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore CP_3 l'importo di € 20.000, a CP_1 in proprio € 80.000 e a Pt 5
[...] in proprio € 80.000. Gli importi devono essere devalutati secondo gli indici istat dal 01.01.2024 al
18.10.08 e quindi rivalutati dal 18.10.2008 alla pubblicazione della sentenza, sulla somma anno per anno rivalutata spettano, a titolo di danno da ritardo, gli interessi di legge sino alla pubblicazione della sentenza;
sulla somma totale spettano gli interessi di legge dalla pubblicazione al soddisfo;
Condanna la Gestione Liquidatoria a corrispondere a favore degli AVV.ti SS CI e AN LA le spese del primo grado che liquida in € 13.430 e quelle del secondo grado in € 14.317 oltre esborsi, spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge
Pone definitivamente a carico della Gestione Liquidatoria le spese delle due CTU come liquidate in atti.
Va disposto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse la generalità e gli altri dati identificativi dei minorenni
Ancona li 18.11.2025
IL PRESIDENTE Est.
LE MA