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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11687 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
, nata a [...] il [...] , , rappresentata Persona_1 CodiceFiscale_1
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SIFO SABRINA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...] , C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SIFO SABRINA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/06/2025 e , premettendo di Persona_1 Controparte_1 aver intrattenuto una relazione affettiva - dalla cui unione nasceva la figlia minore Persona_2
, nata a [...] il [...]- conclusasi la relazione, rappresentavano la volontà di
[...] regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla predetta minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ -L'affidamento della minore è condiviso con collocazione privilegiata con la madre;
-La sig.ra abiterà la casa Persona_1 familiare sita in Pozzuoli (Na) alla Traversa di Via Napoli n. 34 con la figlia;
- Il sig Controparte_1 verserà, entro il giorno dieci di ogni mese, alla sig.ra la somma di € 300,00 mensili Persona_1 per il mantenimento della figlia, che verrà rivalutata ogni anno, in base alla intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente oltre il 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli, documentate e preventivamente concordate;
-Il sig. rinuncia al Controparte_1
50% dell'assegno unico in favore della sig.ra ;-Che, in caso di disaccordo tra le parti, il diritto Per_1 di visita verrà regolato come segue: il padre potrà vedere la figlia per due/tre pomeriggi a settimana
(quando la sig.ra è occupata nella sua attività di volontariato che svolge a rotazione) Per_1 dall'uscita di scuola fino al giorno successivo con riaccompagno a scuola. Inoltre a fine settimana alternati dal venerdì, uscita di scuola, alla domenica alle ore 21,00. I giorni di Pasqua o di pasquetta alternati annualmente. Alternando annualmente con i genitori dal 23 al 30 dicembre e dal il 31 dicembre al sei gennaio. Nelle vacanze estive potrà tenere la minore per quindici giorni, da comunicare preventivamente alla madre entro il 30 maggio di ogni anno. Il giorno del compleanno, onomastico e festa della mamma, la minore starà con la madre così come il giorno del compleanno, onomastico e festa del papà starà con il padre. Il compleanno ed onomastico della minore verrà festeggiato, ad anni alterni, con un genitore la mattina e con l'altro la sera”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia , nata a [...] il [...]; Persona_2
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino