CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
AR VINCENZO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2068/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Curatela Fallimentare Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021-003-SC-000003306-0-001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente si riporta in atti e chiede la cessata materia del contendere
Resistente si riporta alle controdeduzione in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19.06.2024 per conto del Fallimento della Ricorrente_1 S.r.l., (P.IVA_1), con sede in Luogo_2i (Br) alla Indirizzo_1, il curatore fallimentare Avv. Rappresentante_1, (CF_Rappresentante_1), residente in [...](Br) alla Indirizzo_2, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio, in virtù di procura speciale conferita con atto separato allegato agli atti dall'Avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1); fax Telefono_1; p.e.c: Email_1) e dal Dott. Difensore_2 (CF_Difensore_2); fax Telefono_1; p.e.c: dott.Email_3), elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti difensori, sito in Luogo_3 alla Indirizzo_3 n. 4; presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, in persona del Direttore in carica;
avverso l'avviso di liquidazione n. 2021/003/SC/000003306/0/001, emesso per imposta di registro per l'anno 2021 e notificato in data 15 aprile 2024 per chiederne il suo annullamento.
Precisava parte ricorrente che l'avviso di liquidazione scaturiva da un giudizio instaurato dalla società Società_1 s.r.l. quando era in bonis nei confronti della Banca_1 Banca_1. A seguito della dichiarazione di fallimento la curatela non provvedeva a riassumere il giudizio che proseguiva con altri attori. Successivamente all'emissione della sentenza da parte del Tribunale Ordinario sez. civile, veniva emesso dall'Agenzia delle Entrate l'avviso di liquidazione impugnato ricevuto anche dalla Banca_1 quale parte soccombente e obbligata in solido.
La citata Banca_1 provvedeva successivamente al suo pagamento rendendo nulla pertanto la richiesta medesima alla ricorrente che ne chiedeva in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso,
l'illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato e, per l'effetto, annullarlo. Condannare
l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese ed onorari di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in data l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari, in persona del suo Direttore pro- tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con il presente atto si costituisce nel giudizio prima indicato.
Con proprie controdeduzioni asserito che la Banca_1 obbligata in solido e quale parte soccombente nel giudizio ordinario aveva provveduto al pagamento dell'intera somma richiesta con l'avviso de quo impugnato, evocando il difetto di legittimazione del ricorrente per la mancata riassunzione del giudizio ordinario, chiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, in via subordinata di rigettare il ricorso, in ogni caso di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta monocratica letti gli atti di giudizio dai quali risultano le dichiarazioni dell'Agenzia delle Entrate che la Banca_1 Banca_1 di Castellana Grotte, obbligata in solido e parte soccombente nel giudizio civile presupposto, ha provveduto al pagamento integrale dell'importo richiesto con l'avviso di liquidazione impugnato.
L'intervenuto pagamento da parte del coobbligato solidale determina il venir meno dell'interesse attuale e concreto della curatela fallimentare ricorrente alla prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo tributario in forza dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. 546/1992.
E' risaputo così come richiamato da giurisprudenza costante che:
“L'estinzione dell'obbligazione tributaria per pagamento da parte del coobbligato solidale comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse” (CGT II grado Toscana, sent. n. 312/2021;
Cass. civ., sez. trib., n. 23031/2019).
La Corte, pertanto, poiché è stata integralmente soddisfatta la pretesa tributaria dell'avviso impugnato, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente estinzione del giudizio.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese, attesa la natura sopravvenuta della causa di improcedibilità.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari in seduta Monocratica, vista la sopravvenuta carenza di interesse dichiara l'improcedibilità e l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari li, 03.12.2025
Il Giudice Monocratico Dr. Vincenzo Sarcina
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
AR VINCENZO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2068/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Curatela Fallimentare Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021-003-SC-000003306-0-001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente si riporta in atti e chiede la cessata materia del contendere
Resistente si riporta alle controdeduzione in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19.06.2024 per conto del Fallimento della Ricorrente_1 S.r.l., (P.IVA_1), con sede in Luogo_2i (Br) alla Indirizzo_1, il curatore fallimentare Avv. Rappresentante_1, (CF_Rappresentante_1), residente in [...](Br) alla Indirizzo_2, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio, in virtù di procura speciale conferita con atto separato allegato agli atti dall'Avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1); fax Telefono_1; p.e.c: Email_1) e dal Dott. Difensore_2 (CF_Difensore_2); fax Telefono_1; p.e.c: dott.Email_3), elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti difensori, sito in Luogo_3 alla Indirizzo_3 n. 4; presentava ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, in persona del Direttore in carica;
avverso l'avviso di liquidazione n. 2021/003/SC/000003306/0/001, emesso per imposta di registro per l'anno 2021 e notificato in data 15 aprile 2024 per chiederne il suo annullamento.
Precisava parte ricorrente che l'avviso di liquidazione scaturiva da un giudizio instaurato dalla società Società_1 s.r.l. quando era in bonis nei confronti della Banca_1 Banca_1. A seguito della dichiarazione di fallimento la curatela non provvedeva a riassumere il giudizio che proseguiva con altri attori. Successivamente all'emissione della sentenza da parte del Tribunale Ordinario sez. civile, veniva emesso dall'Agenzia delle Entrate l'avviso di liquidazione impugnato ricevuto anche dalla Banca_1 quale parte soccombente e obbligata in solido.
La citata Banca_1 provvedeva successivamente al suo pagamento rendendo nulla pertanto la richiesta medesima alla ricorrente che ne chiedeva in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso,
l'illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato e, per l'effetto, annullarlo. Condannare
l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese ed onorari di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in data l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari, in persona del suo Direttore pro- tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con il presente atto si costituisce nel giudizio prima indicato.
Con proprie controdeduzioni asserito che la Banca_1 obbligata in solido e quale parte soccombente nel giudizio ordinario aveva provveduto al pagamento dell'intera somma richiesta con l'avviso de quo impugnato, evocando il difetto di legittimazione del ricorrente per la mancata riassunzione del giudizio ordinario, chiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, in via subordinata di rigettare il ricorso, in ogni caso di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta monocratica letti gli atti di giudizio dai quali risultano le dichiarazioni dell'Agenzia delle Entrate che la Banca_1 Banca_1 di Castellana Grotte, obbligata in solido e parte soccombente nel giudizio civile presupposto, ha provveduto al pagamento integrale dell'importo richiesto con l'avviso di liquidazione impugnato.
L'intervenuto pagamento da parte del coobbligato solidale determina il venir meno dell'interesse attuale e concreto della curatela fallimentare ricorrente alla prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., applicabile al processo tributario in forza dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. 546/1992.
E' risaputo così come richiamato da giurisprudenza costante che:
“L'estinzione dell'obbligazione tributaria per pagamento da parte del coobbligato solidale comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse” (CGT II grado Toscana, sent. n. 312/2021;
Cass. civ., sez. trib., n. 23031/2019).
La Corte, pertanto, poiché è stata integralmente soddisfatta la pretesa tributaria dell'avviso impugnato, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente estinzione del giudizio.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese, attesa la natura sopravvenuta della causa di improcedibilità.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari in seduta Monocratica, vista la sopravvenuta carenza di interesse dichiara l'improcedibilità e l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari li, 03.12.2025
Il Giudice Monocratico Dr. Vincenzo Sarcina