Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , e' sostituito dal seguente:
"Ha, inoltre, diritto a pensione di riversibilita' la vedova del pensionato dello Stato, purche' il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta' e sia durato almeno due anni e se la differenza di eta' fra i coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', o qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma".
Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , e' sostituito dal seguente:
"Ha, inoltre, diritto a pensione di riversibilita' la vedova del pensionato dello Stato, purche' il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta' e sia durato almeno due anni e se la differenza di eta' fra i coniugi non sia maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', o qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma".