Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 4.6.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6443/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore De Vivo Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Gianfranco Pepe
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2020 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe - dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario ai fini dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84 - ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità della domanda, e comunque rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
1
La domanda è infondata e va respinta.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' Tuttavia, parte CP_1 ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, indicando le patologie da cui è affetta, sottolineando la presunta gravità delle proprie condizioni di salute in relazione alla attività lavorativa svolta, senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario.
In particolare, l'istante rileva la erronea valutazione delle patologie afferenti l'apparato osteo- articolare (specificatamente l'osteoartrosi diffusa) evidenziando, altresì, che il consulente non ha tenuto in debita considerazione l'incidenza delle riscontrate patologie sull'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, oltre che della scarsa scolarizzazione di quest'ultima.
Tanto premesso, si osserva che le doglianze espresse dalla parte ricorrente si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata l'omessa valutazione della certificazione medica già versata agli atti.
2 Invero, le censure non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004,
Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP, dott.
, in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie di cui è affetta la Persona_1 ricorrente.
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo della periziata, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerla, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetto, non inabile ai sensi della l. n.222/1984, in relazione alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
In particolare, per quanto rilevi in questa sede, si osserva che, in ordine alle occupazioni confacenti le attitudini della ricorrente, il CTU precisa che la stessa “la periziata possiede un basso grado di istruzione e che le esperienze lavorative del soggetto sono sostanzialmente riconducibili ad un solo tipo di occupazione, cioè quella bracciante agricola. Riteniamo perciò ragionevole, considerare particolarmente preponderante sulle attività confacenti, questa mansione, dato che dall'anamnesi lavorativa emerge che tale attività è quella sostanzialmente sempre svolta dall'assicurata. Va considerato, inoltre, tenuto conto dell'età del soggetto (65 anni), che non sono concretamente ipotizzabili attività lavorative svolte al di fuori delle mansioni svolte fin adesso”.
Le patologie riconosciute del consulente sono: “1- Ipertensione arteriosa.
2- Disturbo depressivo. 3-
Artrosi poliarticolare.
4 - Iperplasia nodulare della tiroide in eutiroidismo.
5 - Urgenza minzionale.” (cfr. elaborato peritale).
Precisa poi il ctu che “L'entità del pregiudizio indotto dall'ipertensione arteriosa è direttamente correlato all'entità e alla pluralità degli effetti sugli organi bersaglio da essa colpiti a seconda del suo stadio. In pratica, la valutazione percentuale del danno permanente dovrà prendere in considerazione la natura e la gravità della compromissione di uno o più apparati funzionali obiettivamente colpiti dalla patologia ipertensiva di base, con particolare riferimento alla patologia cardiaca, renale, cerebrale e visiva. Nel caso in esame, si tratta di un'ipertensione arteriosa asintomatica, senza danno d'organo e ben controllata farmacologicamente. L'osteoartrosi costituisce la malattia articolare più frequente. La valutazione del danno causato dall'osteoartrosi si basa fondamentalmente sull'evidenza degli effetti causati dal dolore sulla funzionalità articolare e, quindi, sulla limitazione funzionale obiettivabile e sul grado di rigidità e/o anchilosi in relazione alla sede articolare interessata.
Sulla base dello studio della certificazione sanitaria in atti e, soprattutto, dell'esame clinico/funzionale dell'apparato osteoarticolare effettuato nel corso dell'attuale incarico di consulenza medico-legale, si può affermare che, nel caso in esame, la malattia artrosica interessa prevalentemente la colonna vertebrale con scarsa incidenza
3 funzionale. Per quanto riguarda il disturbo depressivo, si fa presente che è documentato da un unico certificato rilasciato, in data 24.05.2018, dal Dipartimento di Salute Mentale ASL NA3 Sud, che, oltretutto per la gravità del disturbo, diverge con i dati anamnestici e clinici scaturiti dall'esame clinico attuale. L'esame psichico condotto con la metodica del libero colloquio ha evidenziato un soggetto ben orientato nel tempo e nello spazio, lucido, con tono dell'umore tendente al versante depressivo. Non segue alcuna terapia farmacologica. Per quanto attiene all'iperplasia nodulare della tiroide (in eutiroidismo e l'urgenza minzionale, vengono riportate solo per completezza diagnostica, per la loro scarsa incidenza funzionale”. (cfr. relazione ctu).
All' esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare il ctu ha potuto osservare: “contrattura antalgica della muscolatura paravertebrale, spinalgia pressoria sulle apofisi spinose. Riferiti dolenti e limitati ai gradi estremi
i movimenti del rachide cervicale e lombare. Lasègue negativa bilateralmente. Arti superiori: assenza di apprezzabili asimmetrie dei cingoli scapolari. Trofismo e tono muscolare degli arti superiori compatibili con l'età.
Escursioni articolari delle spalle, dei gomiti e dei polsi dolenti e limitati. Arti inferiori: flesso-estensione delle ginocchia nella norma, ma riferita dolente. Stazione eretta mantenuta. Regolari i passaggi posturali, deambulazione nella norma”, mentre all'esame della psiche: “Soggetto vigile, orientato nel tempo e nello spazio. Ideazione, logica, critica nella norma. Tono dell'umore tendente al versante depressivi (non segue alcuna terapia farmacologica).”. (cfr. relazione peritale)
Conclude, pertanto, il ctu che “Per tutto quanto sopra esposto e motivato e a conclusione delle considerazioni peritali espresse, si può affermare che, nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad un soggetto 65enne, con bassa scolarità, bracciante agricola. Tenuto conto della storia clinica naturale delle patologie obiettivate, avuto riguardo alla loro entità clinica ed ai conseguenti risvolti funzionali, considerate l'età, le condizioni cliniche generali e le attitudini lavorative della periziata, (bracciante agricola), si ritiene che il complesso patologico riscontrato non integri i requisiti previsti dalla L. 222/84 per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, non determinando una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini (art.
1 della legge 222/84).”.
La valutazione appare corretta sotto il profilo metodologico, oltre che esaustiva, atteso che il giudizio espresso è conforme ai criteri da applicare ai fini dell'accertamento della invalidità ordinaria, avendo egli considerato in concreto le condizioni del soggetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale, in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte, o di svolgere attività diverse da quelle espletate (cfr. Cass.
4710/2016) confacenti alle attitudini dell'assicurato e, pertanto, può essere condivisa da questo giudice.
Ed invero, è noto che la valutazione attinente la diminuzione della capacità di lavoro ai sensi della legge 222/1984 va riferita alla capacità di lavoro semispecifica dell'assicurato e cioè a quella capacità di produrre proficui atti lavorativi nel proprio abituale settore occupazionale o in
4 quell'ambito di attività alternative compatibili con le sue qualità personali e le caratteristiche di preparazione professionale.
Ebbene, nel caso di specie il ctu ha ritenuto che le patologie di cui è affetta la ricorrente non diminuiscano in modo considerevole le sue capacità fisiche e la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini.
In definitiva le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Quanto, infine, alla nuova documentazione medica depositata unitamente alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 4.6.2025, si osserva , in via assorbente, che l'istante ha dedotto del tutto genericamente la sussistenza di un aggravamento(v.si note di trattazione scritta), senza evidenziate la rilevanza determinante della valutazione di tali certificazione ai fini del riconoscimento di un quadro invalidante sufficiente per il riconoscimento della prestazione agognata, id est, non ha puntualmente dedotto che tali certificazioni siano atte, e perché, a modificare l'esito complessivo della c.t.u..
In altri termini, parte istante non ha dedotto in che modo la documentazione medica depositata sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle patologie riconosciute dal perito, o se, invece, comprovi l'insorgenza di nuove patologie invalidanti, in ogni caso in modo tale da incidere sulle valutazioni già rese, e da comportare un quadro invalidante che consenta il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Ed invero, la parte deve fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (vedi Cass. n. 13959 del 2012; Cass.
n. 21151 del 2010; Cass. n. 14968 del 2003, n.2946 del 2001, n.2153 del 2000, n.6589 del 2000).
Ne consegue che, in mancanza di una puntuale e specifica allegazione, un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. o una integrazione della ctu già espletata, avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni svolte, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, le operazioni peritali.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Le spese di lite, vista la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. resa dal ricorrente, sono
5 irripetibili.
Le spese di CTU, resa in fase di ATP, sono liquidate come da separato decreto e poste a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola , definitivamente pronunciando, così provvede:
a) respinge la domanda e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone a carico dell' le spese di Ctu, resa in fase di ATP, come liquidate in separato decreto.
Si comunichi.
Nola, 04.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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