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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona del Presidente di sezione delegato Andrea Luce, nel procedimento civile iscritto al n. 8630/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, ad oggetto il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dagli avvocati Nicola De Simone e Mauro Iannone
-ricorrenti-
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Auria
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pinto
-resistenti-
NONCHÈ
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_3 C.F._4
Giuseppe Fezza
(C.F. e P. IVA: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_4 P.IVA_3
Cesare Traldi
-chiamate-
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_5 all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., ha deliberato di pronunziare la seguente
O R D I N A N Z A
Con ricorso del 13 novembre 2024, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, premesso di aver affidato, con la procedura Superbonus 110% ai sensi del D.L.
[...]
63/2013 e del D.L. n. 34/2020, alla i lavori finalizzati all'efficientamento CP_6
energetico dell'immobile di loro proprietà sito alla via Lago Laceno n. 8 di Pontecagnano
Faiano (censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pontecagnano Faiano al sub 2- 3 del mappale 12 del foglio 14), tra cui “l'installazione di pannelli fotovoltaici di un
[...]
con potenza di kWp 3.105”, alla quale aveva provveduto la CP_7 CP_1
, hanno lamentato “che in data 30.08.2024, sul tetto di detta villetta, si innescava un
[...]
incendio che interessava i locali sottotetto e il tetto in se, comprensivo dei pannelli
fotovoltaici ivi installati” e hanno chiesto ammettersi “consulenza tecnica preventiva
finalizzata ad accertare, in relazione all'incendio dell'impianto fotovoltaico di cui in
premessa, la causa di innesco nonché eventuali vizi nella realizzazione dell'impianto
fotovoltaico nonché nel Sistema di accumulo, tali da provocare l'autoinnesco,
determinando, all'esito, l'ammontare degli importi occorrenti per il ripristino dell'intera
struttura del tetto, della messa in sicurezza dell'intera struttura della , ove Parte_4
compromessa, nonché della nuova installazione di un impianto fotovoltaico;
nonché i
danni e le cause che lo hanno provocato, in vista di una composizione bonaria della lite”.
La costituita con comparsa del 17 gennaio 2025 e ha contestato Controparte_8
ogni addebito di responsabilità a proprio carico, assumendo avere realizzato l'opera a regola d'arte, in conformità al progetto e secondo le direttive dei committenti e dell'appaltatrice; ha aggiunto l'incontrollabilità dell'incendio del 30 agosto 2024, quale mero caso fortuito, e ha chiesto estendersi il contraddittorio anche alla dalla CP_5
quale era garantita da polizza n. 254134780.
La a sua volta costituendosi con comparsa del 17 gennaio 2025, ha CP_6 eccepito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Salerno, in favore del giudice di
Milano, e ha dedotto la propria estraneità ai fatti di causa, evidenziando che aveva commissionato alla l'esecuzione dei lavori finalizzati all'installazione Controparte_9
dell'impianto fotovoltaico di cui si discute. Ha, quindi, chiesto estendersi il contraddittorio oltre che alla subappaltatrice, anche al Direttore dei Lavori e alla quale Controparte_4
fornitore delle tecnologie usate.
, chiamata, s'è costituita con comparsa del 23 gennaio 2025, Controparte_3
deducendo la correttezza del proprio operato professionale;
ella in particolare, ha sostenuto di aver sempre supervisionato l'esecuzione dei lavori e, conseguentemente,
adottato gli accorgimenti necessari affinché l'opera fosse realizzata a regola d'arte,
sorvegliandone, altresì, la realizzazione nelle sue varie fasi. Dedotta, pertanto, la propria estraneità ai fatti di causa, ha chiesto estendersi il contraddittorio alla Controparte_10
dalla quale era garantita da polizza n. 7148436WA e alla dalla
[...] CP_11
quale era garantita da polizza n. IADF014567.
La costituendosi il 30 marzo 2025, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_4
dell'avversa istanza per la carenza dei presupposti di legge, in particolare del periculum
in mora e dell'urgenza dell'accertamento tecnico invocato, deducendo, altresì il carattere meramente esplorativo della consulenza richiesta ex art. 696 bis c.p.c., data la complessità delle questioni oggetto del contendere non demandabili ad un tecnico. Dopo
aver sollevato le eccezioni di prescrizione e decadenza dal diritto di far valere i vizi della cosa venduta ex artt. 1492 e 1495 c.c. ha chiesto, a sua volta, l'autorizzazione a chiamare in causa le società produttrici delle batterie di accumulo dell'impianto e dei materiali fotovoltaici per cui è causa, nonché di essere estromessa dal presente giudizio.
benché notiziata del procedimento, non s'è costituita. CP_5
Per l'udienza del 9 aprile 2025, che s'era disposto si svolgesse mediante il deposito telematico di note scritte, a norma dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto con il D.lgs. n.
149/2022, le parti hanno depositato note scritte. 2.- La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo"
oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro: in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare – a pena dell'ammissibilità – tutti i fori concorrenti.
Nel caso di specie, in assenza di aggettivi o espressioni equivalenti che rendano manifesta la inequivoca volontà delle parti contrattuali di attribuire al foro di Milano la competenza esclusiva, deve affermarsi la facoltatività di quel foro, sicché l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla difesa di è incompleta, non contestando gli CP_2
altri possibili fori, e deve, pertanto, ritenersi inammissibile.
3.- Va respinta l'istanza di diretta “a chiamare in causa la società Controparte_4 [...]
(P.IVA: … e la società Zucchetti CP_12 P.IVA_4 Controparte_13
(P.IVA ) … quali produttori del materiale fotovoltaico ed in particolare, dei P.IVA_5
moduli fotovoltaici e delle batterie e degli inverter, ceduti da a e CP_4 CP_2
pertanto, quali terzi produttori dei beni asseritamente viziati o difettosi, ovvero dei
componenti tecnologici utilizzati per l'assemblaggio dell'impianto fotovoltaico installato
sul tetto dell'abitazione degli odierni ricorrenti”, posto che non è in discussione, nella tesi dei ricorrenti, la qualità e il funzionamento di detti materiali, bensì la loro corretta installazione.
4.- La domanda di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi proposta da parte ricorrente, col richiamo espresso dell'art. 696 bis c.p.c., prescinde dal requisito dell'urgenza di assicurare la prova, presupposto necessario per la diversa istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., il che rende evidente l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla che postula Controparte_4
l'insussistenza dell'urgenza di raccogliere la prova, a rischio di dispersione. Con la consulenza tecnica preventiva s'intende ottenere l'accertamento e la relativa determinazione di crediti, da inadempimento di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
È compito del giudice, preliminare e propedeutico al conferimento dell'incarico al consulente, accertare che la pretesa del ricorrente sia sorretta da una situazione fattuale e di diritto che consente a questi di divenire, al termine del procedimento de quo,
legittimo creditore di un altro soggetto;
ovvero, spetta al giudice vagliare la fondatezza giuridica della pretesa del ricorrente, con ciò intendendo la valutazione e l'accertamento della mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali e l'esistenza del fatto illecito, da accompagnarsi sempre alla imputabilità al resistente, tenuto conto che,
essendo scopo del procedimento evitare il successivo merito, la proficuità dello strumento (anche in termini deflattivi del contenzioso) è tanto maggiore quanto più
precisa è l'attività accertativa.
Attribuendo una rilevante prevalenza alle finalità conciliative e deflattive del contenzioso dello strumento previsto dall'art. 696 bis c.p.c., ad avviso di questo giudicante, deve ritenersi che la consulenza tecnica preventiva ai fini di una composizione bonaria della lite richiesta da parte ricorrente è potenzialmente idonea ad accertare i fatti controversi nonché quantificare l'ammontare dei danni lamentati. È altresì
ben possibile che l'accertamento si svolga sulla base degli elementi disponibili e senza necessità di espletamento di attività istruttorie ulteriori rispetto alla consulenza. Infine, le questioni controverse tra le parti non implicano valutazioni, riservate al giudice del merito,
che rivestano carattere preliminare rispetto alla stessa individuazione e delimitazione dei quesiti da sottoporre al tecnico. Va aggiunto che il dato letterale della disposizione normativa e la finalità deflattiva perseguita dal legislatore non consentono di ravvisare in via interpretativa tra i requisiti di ammissione della consulenza la non contestazione di parte resistente dei fatti lamentati dal ricorrente: sarebbe vanificata la sua utilità qualora fosse sufficiente a paralizzarne l'espletamento la semplice contestazione sull'an debeatur da parte del resistente. Va, pertanto, nominato un consulente tecnico d'ufficio al quale va affidato l'incarico di:
a) accedere ai luoghi di causa e descriverli, anche graficamente e fotograficamente;
b) verificare le modalità d'installazione dell'impianto fotovoltaico e, in particolare,
dell'impianto di accumulo;
c) individuare le cause dell'incendio sviluppatosi il 30 agosto 2024 nella proprietà dei ricorrenti e verificare s sussistenza del nesso causale tra detti vizi e, in particolare, se detto incendio fu causato dalla non corretta installazione dell'impianto di accumulo;
d) individuare le opere necessarie per il ripristino del tetto, indicandone i costi;
e) tentare la conciliazione delle parti, predisponendo in caso positivo il relativo verbale.
5.- L'art. 193, secondo comma, c.p.c. (applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023, ex art. 1, comma 380, legge n. 197/2022) consente che in luogo della udienza di comparizione per il giuramento sia assegnato al consulente tecnico d'ufficio un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere al solo scopo di far conoscere al giudice la verità;
P.Q.M.
Il Tribunale
1) nomina consulente tecnico d'ufficio l'ing. e gli assegna termine di dieci Persona_1
giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere al solo scopo di far conoscere al giudice la verità,
onerandolo, nel caso non ritenga di accettare l'incarico o intenda astenersi, di farne denuncia o istanza a questo giudice entro 10 giorni dalla comunicazione di questo provvedimento;
2) sollecita parte ricorrente alla verifica del puntuale rispetto da parte dell'ausiliare delle prescrizioni di cui al punto 1), anche per l'eventuale sua tempestiva sostituzione;
3) assegna al nominato consulente tecnico d'ufficio, ammonito dell'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, l'incarico come da parte motiva;
4) assegna alle parti termine di 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la nomina di consulenti tecnici di parte;
5) dispone che il consulente tecnico d'ufficio inizio le operazioni entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione di cui al punto 1), dando avviso alle parti costituite, con messaggio di posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del giorno, dell'ora e del luogo;
6) assegna al consulente tecnico d'ufficio termine fino di 120 giorni per trasmettere alle parti costituite la sua relazione, successivo termine alle parti di 21 giorni per trasmettere al consulente tecnico d'ufficio le loro osservazioni e richieste ed ultimo termine al consulente tecnico d'ufficio di 21 giorni per depositare la sua relazione definitiva, che di quelle osservazioni e richieste tenga contro, offrendone una sintetica valutazione;
7) assegna a consulente tecnico d'ufficio l'acconto di € 500,00 che pone a carico di parte ricorrente;
8) manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al nominato ausiliare.
Salerno, 14 aprile 2025.
Il Presidente di sezione delegato
Andrea Luce
Seconda sezione civile
in persona del Presidente di sezione delegato Andrea Luce, nel procedimento civile iscritto al n. 8630/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, ad oggetto il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dagli avvocati Nicola De Simone e Mauro Iannone
-ricorrenti-
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Auria
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pinto
-resistenti-
NONCHÈ
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_3 C.F._4
Giuseppe Fezza
(C.F. e P. IVA: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_4 P.IVA_3
Cesare Traldi
-chiamate-
E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_5 all'esito dell'udienza del 9 aprile 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., ha deliberato di pronunziare la seguente
O R D I N A N Z A
Con ricorso del 13 novembre 2024, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, premesso di aver affidato, con la procedura Superbonus 110% ai sensi del D.L.
[...]
63/2013 e del D.L. n. 34/2020, alla i lavori finalizzati all'efficientamento CP_6
energetico dell'immobile di loro proprietà sito alla via Lago Laceno n. 8 di Pontecagnano
Faiano (censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pontecagnano Faiano al sub 2- 3 del mappale 12 del foglio 14), tra cui “l'installazione di pannelli fotovoltaici di un
[...]
con potenza di kWp 3.105”, alla quale aveva provveduto la CP_7 CP_1
, hanno lamentato “che in data 30.08.2024, sul tetto di detta villetta, si innescava un
[...]
incendio che interessava i locali sottotetto e il tetto in se, comprensivo dei pannelli
fotovoltaici ivi installati” e hanno chiesto ammettersi “consulenza tecnica preventiva
finalizzata ad accertare, in relazione all'incendio dell'impianto fotovoltaico di cui in
premessa, la causa di innesco nonché eventuali vizi nella realizzazione dell'impianto
fotovoltaico nonché nel Sistema di accumulo, tali da provocare l'autoinnesco,
determinando, all'esito, l'ammontare degli importi occorrenti per il ripristino dell'intera
struttura del tetto, della messa in sicurezza dell'intera struttura della , ove Parte_4
compromessa, nonché della nuova installazione di un impianto fotovoltaico;
nonché i
danni e le cause che lo hanno provocato, in vista di una composizione bonaria della lite”.
La costituita con comparsa del 17 gennaio 2025 e ha contestato Controparte_8
ogni addebito di responsabilità a proprio carico, assumendo avere realizzato l'opera a regola d'arte, in conformità al progetto e secondo le direttive dei committenti e dell'appaltatrice; ha aggiunto l'incontrollabilità dell'incendio del 30 agosto 2024, quale mero caso fortuito, e ha chiesto estendersi il contraddittorio anche alla dalla CP_5
quale era garantita da polizza n. 254134780.
La a sua volta costituendosi con comparsa del 17 gennaio 2025, ha CP_6 eccepito l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Salerno, in favore del giudice di
Milano, e ha dedotto la propria estraneità ai fatti di causa, evidenziando che aveva commissionato alla l'esecuzione dei lavori finalizzati all'installazione Controparte_9
dell'impianto fotovoltaico di cui si discute. Ha, quindi, chiesto estendersi il contraddittorio oltre che alla subappaltatrice, anche al Direttore dei Lavori e alla quale Controparte_4
fornitore delle tecnologie usate.
, chiamata, s'è costituita con comparsa del 23 gennaio 2025, Controparte_3
deducendo la correttezza del proprio operato professionale;
ella in particolare, ha sostenuto di aver sempre supervisionato l'esecuzione dei lavori e, conseguentemente,
adottato gli accorgimenti necessari affinché l'opera fosse realizzata a regola d'arte,
sorvegliandone, altresì, la realizzazione nelle sue varie fasi. Dedotta, pertanto, la propria estraneità ai fatti di causa, ha chiesto estendersi il contraddittorio alla Controparte_10
dalla quale era garantita da polizza n. 7148436WA e alla dalla
[...] CP_11
quale era garantita da polizza n. IADF014567.
La costituendosi il 30 marzo 2025, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_4
dell'avversa istanza per la carenza dei presupposti di legge, in particolare del periculum
in mora e dell'urgenza dell'accertamento tecnico invocato, deducendo, altresì il carattere meramente esplorativo della consulenza richiesta ex art. 696 bis c.p.c., data la complessità delle questioni oggetto del contendere non demandabili ad un tecnico. Dopo
aver sollevato le eccezioni di prescrizione e decadenza dal diritto di far valere i vizi della cosa venduta ex artt. 1492 e 1495 c.c. ha chiesto, a sua volta, l'autorizzazione a chiamare in causa le società produttrici delle batterie di accumulo dell'impianto e dei materiali fotovoltaici per cui è causa, nonché di essere estromessa dal presente giudizio.
benché notiziata del procedimento, non s'è costituita. CP_5
Per l'udienza del 9 aprile 2025, che s'era disposto si svolgesse mediante il deposito telematico di note scritte, a norma dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto con il D.lgs. n.
149/2022, le parti hanno depositato note scritte. 2.- La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo"
oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro: in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare – a pena dell'ammissibilità – tutti i fori concorrenti.
Nel caso di specie, in assenza di aggettivi o espressioni equivalenti che rendano manifesta la inequivoca volontà delle parti contrattuali di attribuire al foro di Milano la competenza esclusiva, deve affermarsi la facoltatività di quel foro, sicché l'eccezione d'incompetenza sollevata dalla difesa di è incompleta, non contestando gli CP_2
altri possibili fori, e deve, pertanto, ritenersi inammissibile.
3.- Va respinta l'istanza di diretta “a chiamare in causa la società Controparte_4 [...]
(P.IVA: … e la società Zucchetti CP_12 P.IVA_4 Controparte_13
(P.IVA ) … quali produttori del materiale fotovoltaico ed in particolare, dei P.IVA_5
moduli fotovoltaici e delle batterie e degli inverter, ceduti da a e CP_4 CP_2
pertanto, quali terzi produttori dei beni asseritamente viziati o difettosi, ovvero dei
componenti tecnologici utilizzati per l'assemblaggio dell'impianto fotovoltaico installato
sul tetto dell'abitazione degli odierni ricorrenti”, posto che non è in discussione, nella tesi dei ricorrenti, la qualità e il funzionamento di detti materiali, bensì la loro corretta installazione.
4.- La domanda di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi proposta da parte ricorrente, col richiamo espresso dell'art. 696 bis c.p.c., prescinde dal requisito dell'urgenza di assicurare la prova, presupposto necessario per la diversa istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., il che rende evidente l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla che postula Controparte_4
l'insussistenza dell'urgenza di raccogliere la prova, a rischio di dispersione. Con la consulenza tecnica preventiva s'intende ottenere l'accertamento e la relativa determinazione di crediti, da inadempimento di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
È compito del giudice, preliminare e propedeutico al conferimento dell'incarico al consulente, accertare che la pretesa del ricorrente sia sorretta da una situazione fattuale e di diritto che consente a questi di divenire, al termine del procedimento de quo,
legittimo creditore di un altro soggetto;
ovvero, spetta al giudice vagliare la fondatezza giuridica della pretesa del ricorrente, con ciò intendendo la valutazione e l'accertamento della mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali e l'esistenza del fatto illecito, da accompagnarsi sempre alla imputabilità al resistente, tenuto conto che,
essendo scopo del procedimento evitare il successivo merito, la proficuità dello strumento (anche in termini deflattivi del contenzioso) è tanto maggiore quanto più
precisa è l'attività accertativa.
Attribuendo una rilevante prevalenza alle finalità conciliative e deflattive del contenzioso dello strumento previsto dall'art. 696 bis c.p.c., ad avviso di questo giudicante, deve ritenersi che la consulenza tecnica preventiva ai fini di una composizione bonaria della lite richiesta da parte ricorrente è potenzialmente idonea ad accertare i fatti controversi nonché quantificare l'ammontare dei danni lamentati. È altresì
ben possibile che l'accertamento si svolga sulla base degli elementi disponibili e senza necessità di espletamento di attività istruttorie ulteriori rispetto alla consulenza. Infine, le questioni controverse tra le parti non implicano valutazioni, riservate al giudice del merito,
che rivestano carattere preliminare rispetto alla stessa individuazione e delimitazione dei quesiti da sottoporre al tecnico. Va aggiunto che il dato letterale della disposizione normativa e la finalità deflattiva perseguita dal legislatore non consentono di ravvisare in via interpretativa tra i requisiti di ammissione della consulenza la non contestazione di parte resistente dei fatti lamentati dal ricorrente: sarebbe vanificata la sua utilità qualora fosse sufficiente a paralizzarne l'espletamento la semplice contestazione sull'an debeatur da parte del resistente. Va, pertanto, nominato un consulente tecnico d'ufficio al quale va affidato l'incarico di:
a) accedere ai luoghi di causa e descriverli, anche graficamente e fotograficamente;
b) verificare le modalità d'installazione dell'impianto fotovoltaico e, in particolare,
dell'impianto di accumulo;
c) individuare le cause dell'incendio sviluppatosi il 30 agosto 2024 nella proprietà dei ricorrenti e verificare s sussistenza del nesso causale tra detti vizi e, in particolare, se detto incendio fu causato dalla non corretta installazione dell'impianto di accumulo;
d) individuare le opere necessarie per il ripristino del tetto, indicandone i costi;
e) tentare la conciliazione delle parti, predisponendo in caso positivo il relativo verbale.
5.- L'art. 193, secondo comma, c.p.c. (applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023, ex art. 1, comma 380, legge n. 197/2022) consente che in luogo della udienza di comparizione per il giuramento sia assegnato al consulente tecnico d'ufficio un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere al solo scopo di far conoscere al giudice la verità;
P.Q.M.
Il Tribunale
1) nomina consulente tecnico d'ufficio l'ing. e gli assegna termine di dieci Persona_1
giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di bene e fedelmente adempiere al solo scopo di far conoscere al giudice la verità,
onerandolo, nel caso non ritenga di accettare l'incarico o intenda astenersi, di farne denuncia o istanza a questo giudice entro 10 giorni dalla comunicazione di questo provvedimento;
2) sollecita parte ricorrente alla verifica del puntuale rispetto da parte dell'ausiliare delle prescrizioni di cui al punto 1), anche per l'eventuale sua tempestiva sostituzione;
3) assegna al nominato consulente tecnico d'ufficio, ammonito dell'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, l'incarico come da parte motiva;
4) assegna alle parti termine di 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la nomina di consulenti tecnici di parte;
5) dispone che il consulente tecnico d'ufficio inizio le operazioni entro 30 giorni dal deposito della dichiarazione di cui al punto 1), dando avviso alle parti costituite, con messaggio di posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del giorno, dell'ora e del luogo;
6) assegna al consulente tecnico d'ufficio termine fino di 120 giorni per trasmettere alle parti costituite la sua relazione, successivo termine alle parti di 21 giorni per trasmettere al consulente tecnico d'ufficio le loro osservazioni e richieste ed ultimo termine al consulente tecnico d'ufficio di 21 giorni per depositare la sua relazione definitiva, che di quelle osservazioni e richieste tenga contro, offrendone una sintetica valutazione;
7) assegna a consulente tecnico d'ufficio l'acconto di € 500,00 che pone a carico di parte ricorrente;
8) manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al nominato ausiliare.
Salerno, 14 aprile 2025.
Il Presidente di sezione delegato
Andrea Luce