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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 712-2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 712/2021 promossa da:
, e per essa quale mandataria con CP_1 Controparte_2
rappresentanza della in persona del legale rappresentate pro tempore dott. Controparte_3 [...]
- rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Massimei e Stefano Padovani;
CP_4
Contro
( ) e ( ) – rappresentati Controparte_5 C.F._1 CP_6 C.F._2
e difesi dall'avv. Palmiro Carlo Liuzzi;
Oggetto: “Bancari…”;
LA CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premettendo di essere cessionaria pro soluto in forza di un contratto di cessione di crediti CP_1 pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB in forza del quale aveva acquistato una massa di crediti dalla cedente Banca Popolare di Puglia e
Basilicata S.C.p.A., con efficacia giuridica dal 15 novembre 2018 ed effetto economico dal 30 giugno
2018, ricorreva nei confronti del signor quale obbligato principale, e della sig.ra Controparte_5
pagina 1 di 6 , quale fideiubente del primo, per chiederne la condanna al pagamento, in solido tra loro, CP_6 della somma di € 10.040,21, oltre interessi, anche moratori, dalla prima liquidazione al soddisfo, ovvero la diversa somma ritenuta equa e dovuta.
Tale debito discendeva dalla estinzione del conto corrente con affidamento 01-193-00010478 il giorno
6.12.2012, con saldo negativo per il correntista di euro 9.753.68 nonché dal suo passaggio “in sofferenza”.
COSTITUZIONE DEI RESISTENTI
Si costituivano in giudizio i resistenti eccependo l'indeterminabilità dell'oggetto della domanda e la conseguente nullità dell'atto introduttivo, non potendosi dagli atti di parte dedurre l'esatto ammontare del credito ad euro 10.040,21.
Contestavano, inoltre, l'idoneità dell'estratto di saldaconto a provare l'ammontare del credito in sede di cognizione ordinaria essendo necessario, a tal fine, la prova scritta dello sviluppo del contratto di conto corrente nell'arco temporale di riferimento e, in particolare, la prova della compiuta e puntuale registrazione delle relative partite, distinguendo la sorte capitale dagli interessi, nonché dalle spese e dalle commissioni.
Affermavano, infine, la novazione del rapporto di conto corrente intercorso tra la . e il CP_7 convenuto, avvenuta con l'accettazione da parte della banca di cambiali in luogo del pagamento in unica soluzione del saldo debitorio.
Riguardo alla posizione dell'obbligata solidale, la sua difesa contestava la validità e l'efficacia della fideiussione omnibus, contratto di garanzia personale attivato oltre dieci anni dopo la sua stipulazione, avvenuta nel mese di maggio 1991; affermava, inoltre, che la dicitura “fideiussione omnibus limitata rilasciata da ”, riportata nella comunicazione prodotta dalla ricorrente, recante la data del 12 CP_6 dicembre 2003, fosse altrettanto inidonea a produrre la nascita dell'obbligazione solidale;
aggiungeva, infine, che, data la novazione di fatto del rapporto di conto corrente, la fideiussione non poteva dispiegare i suoi tipici effetti di garanzia e che, unicamente, la stipulazione di avallo, garanzia tipica, ex articolo 37, RD 14 dicembre 1933, n. 1669, avrebbe consentito di rafforzare la posizione del creditore.
Concludevano per la dichiarazione di nullità del ricorso e comunque per il rigetto della domanda spiegata dall'attore e la sua condanna alle spese di giudizio.
MUTAMENTO DEL RITO DA SOMMARIO AD ORDINARIO DI COGNIZIONE
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 ottobre si mutava il rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per il 18 maggio 2022. Alla suddetta udienza il Giudice concedeva i termini di cui pagina 2 di 6 all'art. 183, VI comma c.p.c. e rinviava al 15 febbraio 2023. All'udienza del 15 febbraio 2023 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 13 dicembre 2023, successivamente rinviata per trattative pendenti al 5 febbraio 2025. Alla suddetta udienza la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA RICORRENZA DELLA PROVA PARZIALE DEL CREDITO
La domanda merita parziale accoglimento.
La in forza della ricordata cessione, allegava di essere creditrice nei confronti dei CP_1
convenuti.
Nelle memorie ex art.183, comma 6 n.2, l'attore produceva, infatti, una copia non espressamente disconosciuta, del piano di rientro n.106747 datato 15.4.2013 con il quale il riconosceva il CP_5
debito di euro 10.070,00 nei confronti di Banca P.P.B. e si impegnava alla sua restituzione a mezzo n.
29 cambiali mensili fino al 30.4.2015, versando un acconto di euro 500,00.
Il suddetto piano di rientro è un documento sottoscritto dalle parti, avente natura ricognitiva, con il quale la banca offre al debitore la possibilità di adempiere le pregresse obbligazioni derivanti dal contratto di apertura di credito, in una soluzione rateale fornendo una idonea garanzia.
Al riguardo, non può essere accolta la tesi sostenuta da parte convenuta secondo cui tale piano di rientro costituirebbe una novazione cartolare del debito con sostituzione – all'originario contratto – delle cambiali emesse per un numero complessivo di sedici, tra cui undici ritualmente adempiute da parte del e cinque oggetto di protesto. CP_5
Così argomentando, sostiene la convenuta, a mente della natura astratta e cartolare dell'obbligazione cambiaria, il saldo negativo per il debitore sarebbe limitato ad euro 1.650,00, ovvero esclusivamente l'ammontare delle cambiali protestate ed allegate.
Sulla natura giuridica di tale documento, infatti, è intervenuta la Corte di Cassazione affermando che, ad eccezione del caso in cui le parti abbiano espressamente voluto conferire natura novativa al piano di rientro, non può dalla sua stipulazione farsi discendere l'estinzione del precedente rapporto: nel caso di specie quello di conto corrente con affidamento (tra le tante, Cassazione, n. 19742/2014, in base alla quale “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca e il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle
pagina 3 di 6 clausole negoziali preesistenti”; negli stessi termini cfr: Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud.
18/11/2021) 31/01/2022, n. 2855).
Esclusa la prospettata novazione ed affermata, invece, la natura di ricognizione di debito del documento in parola, segue la c.d. astrazione processuale ossia l'inversione dell'onere probatorio per euro 10.070,00.
Al riguardo, possono riprendersi efficacemente le parole riportate nella citata sentenza della Suprema
Corte: “il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale (ex multis Cass. 4019 del 2006), rispetto al quale mutano soltanto le regole dell'onere della prova mediante l'astrazione processuale, senza, tuttavia, modificazioni interne all'assetto negoziale preesistente”.
È compito del giudice, tuttavia, vagliare l'esistenza di vizi genetici di nullità che possano contaminare il contenuto del contratto.
Infatti, al giudice non è precluso come recentemente ricordato da Cassazione, Sezione III, ordinanza 23 febbraio 2024, n. 4867, il rilievo d'ufficio della nullità purché esse risultino documentate agli atti – ritualmente acquisiti – a prescindere dalla specifica allegazione di parte. È necessario, in altri termini, che, nel giudizio di merito, risultino acquisiti i fatti su cui si fonda la nullità. Infatti, la nullità può
“essere bensì rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza” (cfr., altresì, Cass.
SS.UU. 10531/2013).
Di conseguenza, mancando elementi da cui argomentare d'ufficio la nullità e in assenza di contestazioni specifiche sull'esistenza del rapporto principale di conto corrente, o di vizi di invalidità delle clausole riguardanti le condizioni economiche, può ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza del credito invocato dalla società ricorrente.
SULLA PROVA DELLA SOMMA DOVUTA
L'atto di ricognizione di debito del 15-04-20213 evidenzia un piano di ammortamento articolato in 29 rate mensili ed un acconto di euro 500,00, per un importo complessivo del credito nei confronti della
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, al netto del predetto acconto, di euro 9.570,00 (vedi allegato 10).
Non è corretta, invece, la ricostruzione fornita da parte convenuta che, come detto in precedenza, si fonda sulla natura novativa del piano di rientro e sulla produzione agli atti del giudizio di sedici pagina 4 di 6 cambiali (tra cui cinque protestate), per un ammontare complessivo del debito, all'atto della cessione, di euro 1.650,00.
Il creditore, a sua volta, nelle memorie ex art.183, comma VI, n.1, precisa che “al momento della cessione del credito l'ammontare delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi era pari ad euro
6.693,14 e ad euro 3.347,07 per interessi, al netto di quanto eventualmente già versato dal sig.
. CP_5
Nemmeno tale allegazione, contestata dal convenuto unicamente riguardo alla consistenza del quantum debeatur, risulta corretta, poiché agli atti non è dato rinvenire alcun dato specificativo del credito, che pure l'attore avrebbe potuto produrre in quanto documentazione nella sua piena disponibilità.
Ciò posto, per la determinazione dell'importo dovuto all'atto della cessione del credito, è ragionevole fare riferimento all'atto di ricognizione di debito effettuata in data 15.4.2013, defalcando dalla somma dovuta le undici cambiali già pagate e l'anticipo versato in adempimento del piano di rientro. Di conseguenza il debito residuo da adempiere va quantificato in euro 5.940,00.
Tantomeno è possibile riconoscere interessi su tale somma, se non dal giorno della domanda giudiziale e nella misura legale, poiché non risulta documentalmente provato l'invio di alcun atto di messa in mora del debitore successivamente alla stipula del c.d. “piano di rientro”, da quest'ultimo debitamente ricevuto.
LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS
Quanto alla posizione dell'obbligata in solido, è stata fornita dall'attore prova sufficiente del momento CP_ CP_ genetico del contratto di fideiussione omnibus stipulato il 14.5.1991 tra la sig.ra e la di
Taranto, attraverso la produzione documentale allegata agli atti introduttivi del giudizio.
Il contratto di apertura di credito del 2003 richiama la predetta fideiussione tra le garanzie personali che assistono il credito della concedente.
D'altra parte, le difese sviluppate dalla convenuta, quali l'epoca remota della stipula della fideiussione e la presunta inidoneità come garanzia personale della dicitura “fideiussione omnibus limitata rilasciata da ”, riportata sul citato contratto di affidamento, oltre che apparire del tutto generiche, sono CP_6
rimaste indimostrate.
L'ulteriore eccezione formulata della convenuta riguardante la sua estraneità al rapporto cambiario sorto dalla novazione del vecchio contratto di conto corrente, con conseguente estinzione delle garanzie personali prestate in precedenza, non è meritevole di accoglimento.
pagina 5 di 6 Come già ampiamento argomentato questa tesi non può essere accolta, perché il complessivo compendio probatorio acquisito ha consentito di affermare che il piano di rientro ha unicamente natura di atto ricognitivo di un pregresso rapporto fondamentale.
Di conseguenza, così qualificata nella sua natura giuridica, l'obbligazione pecuniaria, a seguito della cessione, per principio consolidato, viene trasferita con tutti i suoi accessori, i privilegi, le garanzie personale e reali (v. Cass. 15 giugno 2020, n.11583).
Pertanto, la domanda, nella misura indicata, va accolta e i convenuti condannati al pagamento, in solido tra loro, della somma innanzi indicata.
Le spese seguono giocoforza la soccombenza, pur parziale, dei convenuti;
si liquidano come da dispositivo anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Decidendo sulla domanda proposta dalla società attrice, con ricorso del 4-02-2021 nei confronti dei signori e , rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Controparte_5 CP_6 accoglie parzialmente la domanda e condanna e al pagamento in solido Controparte_5 CP_6
tra loro, della somma di euro 5.940,00, oltre interessi legali dal giorno della notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio;
condanna e al pagamento, in solido, delle spese processuali sopportate Controparte_5 CP_6
dalla ricorrente, che si liquidano, in suo favore, in euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, oltre cu e marca.
Taranto, 23-06-2025
Il Giudice – dott. Claudio Casarano
Il presente provvedimento, sotto la supervisione del magistrato affidatario, è stato redatto dal dott. Giuseppe Caramia, mot, presso il Tribunale di Taranto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 712/2021 promossa da:
, e per essa quale mandataria con CP_1 Controparte_2
rappresentanza della in persona del legale rappresentate pro tempore dott. Controparte_3 [...]
- rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Massimei e Stefano Padovani;
CP_4
Contro
( ) e ( ) – rappresentati Controparte_5 C.F._1 CP_6 C.F._2
e difesi dall'avv. Palmiro Carlo Liuzzi;
Oggetto: “Bancari…”;
LA CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premettendo di essere cessionaria pro soluto in forza di un contratto di cessione di crediti CP_1 pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB in forza del quale aveva acquistato una massa di crediti dalla cedente Banca Popolare di Puglia e
Basilicata S.C.p.A., con efficacia giuridica dal 15 novembre 2018 ed effetto economico dal 30 giugno
2018, ricorreva nei confronti del signor quale obbligato principale, e della sig.ra Controparte_5
pagina 1 di 6 , quale fideiubente del primo, per chiederne la condanna al pagamento, in solido tra loro, CP_6 della somma di € 10.040,21, oltre interessi, anche moratori, dalla prima liquidazione al soddisfo, ovvero la diversa somma ritenuta equa e dovuta.
Tale debito discendeva dalla estinzione del conto corrente con affidamento 01-193-00010478 il giorno
6.12.2012, con saldo negativo per il correntista di euro 9.753.68 nonché dal suo passaggio “in sofferenza”.
COSTITUZIONE DEI RESISTENTI
Si costituivano in giudizio i resistenti eccependo l'indeterminabilità dell'oggetto della domanda e la conseguente nullità dell'atto introduttivo, non potendosi dagli atti di parte dedurre l'esatto ammontare del credito ad euro 10.040,21.
Contestavano, inoltre, l'idoneità dell'estratto di saldaconto a provare l'ammontare del credito in sede di cognizione ordinaria essendo necessario, a tal fine, la prova scritta dello sviluppo del contratto di conto corrente nell'arco temporale di riferimento e, in particolare, la prova della compiuta e puntuale registrazione delle relative partite, distinguendo la sorte capitale dagli interessi, nonché dalle spese e dalle commissioni.
Affermavano, infine, la novazione del rapporto di conto corrente intercorso tra la . e il CP_7 convenuto, avvenuta con l'accettazione da parte della banca di cambiali in luogo del pagamento in unica soluzione del saldo debitorio.
Riguardo alla posizione dell'obbligata solidale, la sua difesa contestava la validità e l'efficacia della fideiussione omnibus, contratto di garanzia personale attivato oltre dieci anni dopo la sua stipulazione, avvenuta nel mese di maggio 1991; affermava, inoltre, che la dicitura “fideiussione omnibus limitata rilasciata da ”, riportata nella comunicazione prodotta dalla ricorrente, recante la data del 12 CP_6 dicembre 2003, fosse altrettanto inidonea a produrre la nascita dell'obbligazione solidale;
aggiungeva, infine, che, data la novazione di fatto del rapporto di conto corrente, la fideiussione non poteva dispiegare i suoi tipici effetti di garanzia e che, unicamente, la stipulazione di avallo, garanzia tipica, ex articolo 37, RD 14 dicembre 1933, n. 1669, avrebbe consentito di rafforzare la posizione del creditore.
Concludevano per la dichiarazione di nullità del ricorso e comunque per il rigetto della domanda spiegata dall'attore e la sua condanna alle spese di giudizio.
MUTAMENTO DEL RITO DA SOMMARIO AD ORDINARIO DI COGNIZIONE
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 ottobre si mutava il rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per il 18 maggio 2022. Alla suddetta udienza il Giudice concedeva i termini di cui pagina 2 di 6 all'art. 183, VI comma c.p.c. e rinviava al 15 febbraio 2023. All'udienza del 15 febbraio 2023 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 13 dicembre 2023, successivamente rinviata per trattative pendenti al 5 febbraio 2025. Alla suddetta udienza la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA RICORRENZA DELLA PROVA PARZIALE DEL CREDITO
La domanda merita parziale accoglimento.
La in forza della ricordata cessione, allegava di essere creditrice nei confronti dei CP_1
convenuti.
Nelle memorie ex art.183, comma 6 n.2, l'attore produceva, infatti, una copia non espressamente disconosciuta, del piano di rientro n.106747 datato 15.4.2013 con il quale il riconosceva il CP_5
debito di euro 10.070,00 nei confronti di Banca P.P.B. e si impegnava alla sua restituzione a mezzo n.
29 cambiali mensili fino al 30.4.2015, versando un acconto di euro 500,00.
Il suddetto piano di rientro è un documento sottoscritto dalle parti, avente natura ricognitiva, con il quale la banca offre al debitore la possibilità di adempiere le pregresse obbligazioni derivanti dal contratto di apertura di credito, in una soluzione rateale fornendo una idonea garanzia.
Al riguardo, non può essere accolta la tesi sostenuta da parte convenuta secondo cui tale piano di rientro costituirebbe una novazione cartolare del debito con sostituzione – all'originario contratto – delle cambiali emesse per un numero complessivo di sedici, tra cui undici ritualmente adempiute da parte del e cinque oggetto di protesto. CP_5
Così argomentando, sostiene la convenuta, a mente della natura astratta e cartolare dell'obbligazione cambiaria, il saldo negativo per il debitore sarebbe limitato ad euro 1.650,00, ovvero esclusivamente l'ammontare delle cambiali protestate ed allegate.
Sulla natura giuridica di tale documento, infatti, è intervenuta la Corte di Cassazione affermando che, ad eccezione del caso in cui le parti abbiano espressamente voluto conferire natura novativa al piano di rientro, non può dalla sua stipulazione farsi discendere l'estinzione del precedente rapporto: nel caso di specie quello di conto corrente con affidamento (tra le tante, Cassazione, n. 19742/2014, in base alla quale “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca e il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle
pagina 3 di 6 clausole negoziali preesistenti”; negli stessi termini cfr: Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud.
18/11/2021) 31/01/2022, n. 2855).
Esclusa la prospettata novazione ed affermata, invece, la natura di ricognizione di debito del documento in parola, segue la c.d. astrazione processuale ossia l'inversione dell'onere probatorio per euro 10.070,00.
Al riguardo, possono riprendersi efficacemente le parole riportate nella citata sentenza della Suprema
Corte: “il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale (ex multis Cass. 4019 del 2006), rispetto al quale mutano soltanto le regole dell'onere della prova mediante l'astrazione processuale, senza, tuttavia, modificazioni interne all'assetto negoziale preesistente”.
È compito del giudice, tuttavia, vagliare l'esistenza di vizi genetici di nullità che possano contaminare il contenuto del contratto.
Infatti, al giudice non è precluso come recentemente ricordato da Cassazione, Sezione III, ordinanza 23 febbraio 2024, n. 4867, il rilievo d'ufficio della nullità purché esse risultino documentate agli atti – ritualmente acquisiti – a prescindere dalla specifica allegazione di parte. È necessario, in altri termini, che, nel giudizio di merito, risultino acquisiti i fatti su cui si fonda la nullità. Infatti, la nullità può
“essere bensì rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza” (cfr., altresì, Cass.
SS.UU. 10531/2013).
Di conseguenza, mancando elementi da cui argomentare d'ufficio la nullità e in assenza di contestazioni specifiche sull'esistenza del rapporto principale di conto corrente, o di vizi di invalidità delle clausole riguardanti le condizioni economiche, può ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza del credito invocato dalla società ricorrente.
SULLA PROVA DELLA SOMMA DOVUTA
L'atto di ricognizione di debito del 15-04-20213 evidenzia un piano di ammortamento articolato in 29 rate mensili ed un acconto di euro 500,00, per un importo complessivo del credito nei confronti della
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, al netto del predetto acconto, di euro 9.570,00 (vedi allegato 10).
Non è corretta, invece, la ricostruzione fornita da parte convenuta che, come detto in precedenza, si fonda sulla natura novativa del piano di rientro e sulla produzione agli atti del giudizio di sedici pagina 4 di 6 cambiali (tra cui cinque protestate), per un ammontare complessivo del debito, all'atto della cessione, di euro 1.650,00.
Il creditore, a sua volta, nelle memorie ex art.183, comma VI, n.1, precisa che “al momento della cessione del credito l'ammontare delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi era pari ad euro
6.693,14 e ad euro 3.347,07 per interessi, al netto di quanto eventualmente già versato dal sig.
. CP_5
Nemmeno tale allegazione, contestata dal convenuto unicamente riguardo alla consistenza del quantum debeatur, risulta corretta, poiché agli atti non è dato rinvenire alcun dato specificativo del credito, che pure l'attore avrebbe potuto produrre in quanto documentazione nella sua piena disponibilità.
Ciò posto, per la determinazione dell'importo dovuto all'atto della cessione del credito, è ragionevole fare riferimento all'atto di ricognizione di debito effettuata in data 15.4.2013, defalcando dalla somma dovuta le undici cambiali già pagate e l'anticipo versato in adempimento del piano di rientro. Di conseguenza il debito residuo da adempiere va quantificato in euro 5.940,00.
Tantomeno è possibile riconoscere interessi su tale somma, se non dal giorno della domanda giudiziale e nella misura legale, poiché non risulta documentalmente provato l'invio di alcun atto di messa in mora del debitore successivamente alla stipula del c.d. “piano di rientro”, da quest'ultimo debitamente ricevuto.
LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS
Quanto alla posizione dell'obbligata in solido, è stata fornita dall'attore prova sufficiente del momento CP_ CP_ genetico del contratto di fideiussione omnibus stipulato il 14.5.1991 tra la sig.ra e la di
Taranto, attraverso la produzione documentale allegata agli atti introduttivi del giudizio.
Il contratto di apertura di credito del 2003 richiama la predetta fideiussione tra le garanzie personali che assistono il credito della concedente.
D'altra parte, le difese sviluppate dalla convenuta, quali l'epoca remota della stipula della fideiussione e la presunta inidoneità come garanzia personale della dicitura “fideiussione omnibus limitata rilasciata da ”, riportata sul citato contratto di affidamento, oltre che apparire del tutto generiche, sono CP_6
rimaste indimostrate.
L'ulteriore eccezione formulata della convenuta riguardante la sua estraneità al rapporto cambiario sorto dalla novazione del vecchio contratto di conto corrente, con conseguente estinzione delle garanzie personali prestate in precedenza, non è meritevole di accoglimento.
pagina 5 di 6 Come già ampiamento argomentato questa tesi non può essere accolta, perché il complessivo compendio probatorio acquisito ha consentito di affermare che il piano di rientro ha unicamente natura di atto ricognitivo di un pregresso rapporto fondamentale.
Di conseguenza, così qualificata nella sua natura giuridica, l'obbligazione pecuniaria, a seguito della cessione, per principio consolidato, viene trasferita con tutti i suoi accessori, i privilegi, le garanzie personale e reali (v. Cass. 15 giugno 2020, n.11583).
Pertanto, la domanda, nella misura indicata, va accolta e i convenuti condannati al pagamento, in solido tra loro, della somma innanzi indicata.
Le spese seguono giocoforza la soccombenza, pur parziale, dei convenuti;
si liquidano come da dispositivo anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Decidendo sulla domanda proposta dalla società attrice, con ricorso del 4-02-2021 nei confronti dei signori e , rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Controparte_5 CP_6 accoglie parzialmente la domanda e condanna e al pagamento in solido Controparte_5 CP_6
tra loro, della somma di euro 5.940,00, oltre interessi legali dal giorno della notifica del ricorso introduttivo di questo giudizio;
condanna e al pagamento, in solido, delle spese processuali sopportate Controparte_5 CP_6
dalla ricorrente, che si liquidano, in suo favore, in euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, oltre cu e marca.
Taranto, 23-06-2025
Il Giudice – dott. Claudio Casarano
Il presente provvedimento, sotto la supervisione del magistrato affidatario, è stato redatto dal dott. Giuseppe Caramia, mot, presso il Tribunale di Taranto
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