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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1591/2020
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 6.3.2025 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
Parte_1
c/
Controparte_1
Alle ore 10.39 sono comparsi:
per l'opponente nessuno è comparso per l'opposta gli avv.ti DI LALLO ALESSANDRO e FAZIO
SALVATORE
I procuratori si riportano alle note illustrative chiedendo il rigetto dell'opposizione.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1591/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai senei dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
e , rapp.ti e difesi, in virtù di procura Parte_1 Parte_2 in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti DR Verrico e Tiziana De
Simone, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Verrico in
Latina, via Marsala n. 1;
OPPONENTI
E
, rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti RE FA e
DR Di LL, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma via Po n. 22;
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 78/2020, chiedeva Controparte_1
Par al Tribunale di Latina di ingiungere a e Parte_1 Pt_2
il pagamento della somma complessiva di euro 20.500,00 oltre
[...]
interessi e spese.
A tal fine, deduceva di aver stipulato con gli opponenti un
2 contratto di compravendita con atto rogitato dal notaio in Persona_1 data 20.11.2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
16.12.2015, avente ad oggetto un appezzamento di terreno agricolo situato nel Comune di Aprilia, località Selciatella, esteso are 95,34,
Catasto terreni Comune di Aprilia (LT), Foglio 137, part. 24 + part. 70, per il prezzo di € 20.500,00, importo che gli opponenti omettevano di corrispondere.
Con d.i. n. 85/2020, provvisoriamente esecutivo, depositato in data 10.01.2020, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il suddetto decreto Parte_2
ingiuntivo eccependo la garanzia per i vizi relativamente al terreno acquistato in quanto improduttivo e inidoneo alla lavorazione agricola per l'attività commerciale svolta dagli opponenti e chiedendo, in via principale, accertarsi che nulla era dovuto nei confronti dell'opposta e, in via subordinata, la riduzione del prezzo del contratto di compravendita.
In subordine gli opponenti invocavano la sospensione del pagamento dovuto alla luce delle calamità naturali che hanno interessato il fondo acquistato.
Si costituiva ritualmente in giudizio la quale, Controparte_1
preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle eccezioni relative ai presunti vizi del bene alienato e rimarcava la legittimità della propria pretesa creditoria.
Prodotta documentazione, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, svoltasi la discussione orale della causa all'udienza del 06.03.2025, il sottoscritto giudice ha deciso la stessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
Ed invero appare assorbente secondo il principio della ragione più
3 liquida, la tardività dell'opposizione proposta oltre il termine perentorio di giorni 40 giorni prescritto dall'art. 641 c.p.c.
Dalla documentazione prodotta da parte opposta risulta che la notifica del decreto ingiuntivo n. 85/2020, unitamente al relativo ricorso e all'atto di precetto sia avvenuta nei confronti degli opponenti nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c., mediante consegna dell'atto ad un familiare convivente. Più precisamente, risulta che la notifica si è perfezionata nei confronti di in data 15.01.2020, Parte_2
mentre nei confronti di si è perfezionata in data Parte_1
17.01.2020. Di conseguenza, il termine ultimo di 40 giorni per proporre opposizione ex artt. 641 e 645 c.p.c. scadeva, nei confronti di Parte_2
, il 24.02.2020, mentre, per , scadeva il 26.02.2020.
[...] Parte_1
Il plico risulta ricevuto da persona qualificatasi come familiare convivente.
In tale caso la giurisprudenza della Suprema Corte ha confermato la validità della notificazione, precisando che in caso di notificazione ex art. 139, secondo comma, c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa di chi ha ricevuto l'atto, si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate, ovvero l'occasionalità della presenza dello stesso consegnatario
(cfr. Cass., 5 aprile 2018, n. 8418; Cass., 17 dicembre 2014, n. 26501).
Di conseguenza, non può imporsi in capo all'ufficiale giudiziario un onere di effettuare ricerche in ordine al rapporto di dipendenza tra la persona che si qualifica come addetta alla casa e il destinatario dell'atto, né l'omesso svolgimento di dette attività potrà integrare nullità della notificazione (Cass., 26 ottobre 2006, n. 26028). È parimenti irrilevante, ai fini de quibus, l'omessa indicazione, da parte dell'ufficiale giudiziario,
4 dei dati anagrafici ovvero degli estremi del documento della persona consegnataria dell'atto: tali dati, infatti, non sono richiesti dalla legge, che all'art. 148 c.p.c. fa esclusiva menzione all'indicazione delle generalità di tale soggetto. (Cass., sez. V, 23 novembre 2018, n. 30393).
Pertanto, adempiuta la formalità della spedizione della raccomandata informativa, la notifica deve ritenersi perfezionata, in assenza di prova contraria, gravante sull'opponente.
L'opposizione avanzata dagli opponenti, quindi, deve considerarsi tardiva, essendo la notifica della citazione avvenuta il 18.03.2020 e, quindi, ben oltre i 40 giorni di legge. Si richiama, sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “alla stregua delle disposizioni degli artt. 641 e 645 cod. proc. civ., il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, fissato ordinariamente in quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del decreto, è perentorio, cosicché
l'atto di opposizione tardivo deve essere dichiarato inammissibile”
(Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 15763 del 12/07/2006).
A nulla varrebbe la rinnovazione della notifica avvenuta successivamente in data 11.02.2020 dello stesso decreto ingiuntivo n.
85/2020 e del relativo atto di precetto, in quanto, detta circostanza non comporta alcuna rimessione in termini in favore degli opponenti. Detta notifica, infatti, è stata rinnovata con l'apposizione della formula esecutiva sul titolo provvisoriamente esecutivo ai fini dell'inizio dell'esecuzione forzata, come previsto dall'art. 479 c.p.c.; il creditore, pur avendo ottenuto l'ingiunzione provvisoriamente esecutiva, non deve necessariamente (o entro un termine perentorio) procedere all'esecuzione forzata, ben potendo limitarsi a notificare il decreto ingiuntivo al fine di far decorrere il termine per l'opposizione al medesimo, come avvenuto nel caso di specie.
Ed invero secondo la giurisprudenza la notifica ulteriore del decreto ingiuntivo non rimette in termini l'opponente tardivo se la precedente si era validamente perfezionata (Trib. Torino sent. n.
5 1733/2018).
Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Ogni ulteriore questione è assorbita dalla presente motivazione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, con attribuzione agli avv.ti RE FA e
DR di LL, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 85/2020 emesso il 10.01.2020 dal Tribunale di Latina, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione agli avv.ti RE FA e DR di LL, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Latina il 6.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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