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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 475/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dr. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 475 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, ed avente ad
OGGETTO: revocazione ex art. 395 c.p.c. della sentenza n. 1652/2022 emessa dal Tribunale di Benevento nel giudizio recante n. 1793/2020 r.g.a.c. e pubblicata in data 8.7.2022
TRA
c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. Carla Silano, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Mirabella AN (Av), alla via Calore n. 103
ATTRICE
E
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Claudio Guarino, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Mirabella AN (Av), alla via Passo n. 158
CONVENUTO
NONCHÉ
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 C.F._2
in atti, dall'avv. Rocco Barrasso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Grottaminarda
(Av), alla via Nazionale Baronia n. 3
CONVENUTO
Conclusioni: come da note scritte depositate in atti.
- Pagina 1 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e , per chiedere la revocazione ex art. 395 c.p.c. della sentenza n.
[...] Controparte_2
1652/2022, emessa dal Tribunale di Benevento, quale giudice d'appello, l'8.7.2022. In particolare, deduceva: che con sentenza n. 614/2019, emessa in data 11.11.2019, il Giudice di
Pace di Mirabella AN aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da avverso il d.i. n. 95/2013 emesso, in favore della dal Giudice di Controparte_1 Parte_1
Pace di Mirabella AN il 22.11.2013, dichiarando, altresì, inammissibile la domanda proposta nei confronti di quest'ultimo chiamato in causa dall'opponente; Controparte_2
che aveva impugnato la sentenza predetta e il Tribunale di Benevento, con Controparte_1
sentenza n. 1652/2022 dell'8.7.2022, aveva accolto l'appello principale e, per l'effetto, dichiarato fondata l'opposizione proposta in primo grado, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
che detta pronuncia aveva, altresì, dichiarato inammissibile la domanda subordinata, formulata da quest'ultima, di estensione degli effetti della domanda originaria nei confronti del terzo chiamato in causa Controparte_2
A sostegno della propria domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., la Società sosteneva che la sentenza n. 1652/2022 era affetta da un errore di fatto, in quanto il Giudice non aveva valutato correttamente che sin dalla comparsa di costituzione e risposta in prime cure l'istante aveva chiesto l'estensione della chiamata al terzo CP_2
Per tali motivi chiedeva: in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1652/2022 e, altresì, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione;
nel merito, di revocare la sentenza n. 1652/2022 e, per l'effetto, in virtù della richiesta di estensione della domanda nei confronti di di condannare quest'ultimo al pagamento della Controparte_2 somma di € 1.953,66, nonché, in accoglimento dell'appello incidentale, di condannare l'appellante al pagamento delle spese del giudizio del doppio grado.
Si costituiva , il quale chiedeva di rigettare l'istanza di sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e quella di sospensione dei termini per proporre il ricorso per cassazione;
di dichiarare inammissibile la richiesta di revocazione;
di rigettare la domanda di nuova pronuncia sull'appello incidentale.
Si costituiva, altresì, , il quale deduceva che il Giudice d'appello si era Controparte_2
pronunciato correttamente nel punto in cui dichiarava inammissibile la domanda spiegata da nei suoi confronti e, pertanto, chiedeva di rigettare la domanda di revocazione Parte_1
proposta.
- Pagina 2 - Con ordinanza del 20.06.2023 veniva dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione e quella di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione.
Senonché la causa veniva rinviata per le conclusioni al 17.10.2024, ove essa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Tribunale osserva.
Va rammentato come “L'errore revocatorio si configura esclusivamente in presenza dell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa;
esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre
l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero
l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo può coinvolgere l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per pretesi vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007, Rv. 596982; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 7778 del 27/03/2017, Rv. 644833; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27570 del
30/10/2018, Rv. 651070).” (Cass. Civ. sez. II, 28.11.2024, n. 30626).
Ancora, “L'errore revocatorio presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, che emergono dal provvedimento impugnato e, rispettivamente, dagli atti e dai documenti di causa (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032).
Dall'àmbito applicativo della revocazione esulano, per contro, gli errori di giudizio, che involgono l'errata considerazione o l'errata interpretazione dell'oggetto del contendere e promanano, dunque, da un'attività valutativa e non da una percezione fallace (Cass., sez. III,
29 marzo 2022, n. 10040).
Il rimedio della revocazione può emendare, dunque, solo quell'errore che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o, viceversa, accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass., sez. V, 11 gennaio 2018, n. 442).” (Cass Civ., sez. lav., 21.11.2024, n.
30052).
- Pagina 3 - Nel caso che occupa va, immediatamente, rilevato che nella comparsa di prime cure della la richiesta di estensione degli effetti della domanda nei confronti del terzo Parte_1
chiamato non è contenuta né in parte motiva né nelle conclusioni bensì solamente a CP_2
margine delle richieste istruttorie. Pertanto, è già controvertibile - elemento, come visto, ostativo all'esame dell'errore revocatorio - affermare che il giudice d'appello non abbia esaminato una domanda che era stata avanzata. Al più, laddove si voglia ritenere che una larvata richiesta sia stata avanzata nello scritto introduttivo, potrebbe discorrersi di errore interpretativo, come tale censurabile in sede di legittimità, dal momento che il giudice del gravame ha, invece, statuito che “alcuna richiesta di estensione della domanda originariamente formulata nei confronti del fu effettuata dalla a seguito CP_1 Parte_1
dell'autorizzazione del di chiamare in causa il terzo come si evince sia CP_1 CP_2
dalla comparsa di costituzione dell'opposto…”.
Ad ogni buon conto, deve, però, osservarsi che, come affermato dalla medesima appellata, odierna attrice, l'estensione della domanda al terzo, quando trattasi di chiamata fatta dal convenuto in corresponsabilità, non necessita di espressa dichiarazione dell'attore.
Pertanto, autorizzata la chiamata del terzo dal g.d.p., l'estensione si è verificata ipso iure, con la conseguenza che l'omessa pronuncia sul punto, a seguito dell'accoglimento dell'appello, costituisce un errore valutativo, che andava censurato con ricorso per cassazione. In altri termini, il fatto che la Maya, con la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento dell'appello (quindi, dell'opposizione di primo grado) e la contestuale mancata condanna del terzo in quanto titolare passivo del rapporto controverso, sia rimasta senza titolo da CP_2
fare valere contro il doveva, quale errore di giudizio, essere censurata in sede di CP_2
legittimità.
A tutto volere concedere, poi, il medesimo giudice d'appello ha espressamente dubitato in sentenza dell'ammissibilità per l'opposto di modificare il soggetto passivo della sua pretesa nel corso del giudizio, con la conseguenza che il punto di decisione è controverso e, per ciò solo, lo sottrae al rimedio oggi esperito (cfr. Cass. n. 3200/2017, secondo cui l'art. 395, n. 4,
c.p.c. circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Pertanto, la circostanza che un certo fatto non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza
- Pagina 4 - (potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), perché, altrimenti, si ricondurrebbe all'ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell'ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale, tanto più che l'art. 111 Cost. non impone di prevedere quale causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione.).
L'omesso esame del fatto processuale (estensione al terzo della domanda originaria) dà, quindi, luogo ad un vizio motivazionale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 14610/2021; cfr. altresì per un caso simile Cass. n. 5270/2024, secondo cui non costituisce errore revocatorio, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n.
4 c.p.c., la declaratoria di improcedibilità del ricorso per omesso deposito integrale della sentenza impugnata, pur in presenza della trascrizione di quest'ultima nel ricorso e controricorso, in quanto il vizio denunciato attiene all'interpretazione e la valutazione degli atti di causa estranei al rimedio revocatorio.).
La domanda va, conseguentemente, respinta.
La obiettiva controvertibilità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Benevento, 28.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dr. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 475 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, ed avente ad
OGGETTO: revocazione ex art. 395 c.p.c. della sentenza n. 1652/2022 emessa dal Tribunale di Benevento nel giudizio recante n. 1793/2020 r.g.a.c. e pubblicata in data 8.7.2022
TRA
c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. Carla Silano, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Mirabella AN (Av), alla via Calore n. 103
ATTRICE
E
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Claudio Guarino, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Mirabella AN (Av), alla via Passo n. 158
CONVENUTO
NONCHÉ
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2 C.F._2
in atti, dall'avv. Rocco Barrasso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Grottaminarda
(Av), alla via Nazionale Baronia n. 3
CONVENUTO
Conclusioni: come da note scritte depositate in atti.
- Pagina 1 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e , per chiedere la revocazione ex art. 395 c.p.c. della sentenza n.
[...] Controparte_2
1652/2022, emessa dal Tribunale di Benevento, quale giudice d'appello, l'8.7.2022. In particolare, deduceva: che con sentenza n. 614/2019, emessa in data 11.11.2019, il Giudice di
Pace di Mirabella AN aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da avverso il d.i. n. 95/2013 emesso, in favore della dal Giudice di Controparte_1 Parte_1
Pace di Mirabella AN il 22.11.2013, dichiarando, altresì, inammissibile la domanda proposta nei confronti di quest'ultimo chiamato in causa dall'opponente; Controparte_2
che aveva impugnato la sentenza predetta e il Tribunale di Benevento, con Controparte_1
sentenza n. 1652/2022 dell'8.7.2022, aveva accolto l'appello principale e, per l'effetto, dichiarato fondata l'opposizione proposta in primo grado, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
che detta pronuncia aveva, altresì, dichiarato inammissibile la domanda subordinata, formulata da quest'ultima, di estensione degli effetti della domanda originaria nei confronti del terzo chiamato in causa Controparte_2
A sostegno della propria domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., la Società sosteneva che la sentenza n. 1652/2022 era affetta da un errore di fatto, in quanto il Giudice non aveva valutato correttamente che sin dalla comparsa di costituzione e risposta in prime cure l'istante aveva chiesto l'estensione della chiamata al terzo CP_2
Per tali motivi chiedeva: in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1652/2022 e, altresì, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione;
nel merito, di revocare la sentenza n. 1652/2022 e, per l'effetto, in virtù della richiesta di estensione della domanda nei confronti di di condannare quest'ultimo al pagamento della Controparte_2 somma di € 1.953,66, nonché, in accoglimento dell'appello incidentale, di condannare l'appellante al pagamento delle spese del giudizio del doppio grado.
Si costituiva , il quale chiedeva di rigettare l'istanza di sospensione Controparte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e quella di sospensione dei termini per proporre il ricorso per cassazione;
di dichiarare inammissibile la richiesta di revocazione;
di rigettare la domanda di nuova pronuncia sull'appello incidentale.
Si costituiva, altresì, , il quale deduceva che il Giudice d'appello si era Controparte_2
pronunciato correttamente nel punto in cui dichiarava inammissibile la domanda spiegata da nei suoi confronti e, pertanto, chiedeva di rigettare la domanda di revocazione Parte_1
proposta.
- Pagina 2 - Con ordinanza del 20.06.2023 veniva dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione e quella di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione.
Senonché la causa veniva rinviata per le conclusioni al 17.10.2024, ove essa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Tribunale osserva.
Va rammentato come “L'errore revocatorio si configura esclusivamente in presenza dell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa;
esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre
l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero
l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo può coinvolgere l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per pretesi vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007, Rv. 596982; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 7778 del 27/03/2017, Rv. 644833; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27570 del
30/10/2018, Rv. 651070).” (Cass. Civ. sez. II, 28.11.2024, n. 30626).
Ancora, “L'errore revocatorio presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, che emergono dal provvedimento impugnato e, rispettivamente, dagli atti e dai documenti di causa (Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032).
Dall'àmbito applicativo della revocazione esulano, per contro, gli errori di giudizio, che involgono l'errata considerazione o l'errata interpretazione dell'oggetto del contendere e promanano, dunque, da un'attività valutativa e non da una percezione fallace (Cass., sez. III,
29 marzo 2022, n. 10040).
Il rimedio della revocazione può emendare, dunque, solo quell'errore che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o, viceversa, accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass., sez. V, 11 gennaio 2018, n. 442).” (Cass Civ., sez. lav., 21.11.2024, n.
30052).
- Pagina 3 - Nel caso che occupa va, immediatamente, rilevato che nella comparsa di prime cure della la richiesta di estensione degli effetti della domanda nei confronti del terzo Parte_1
chiamato non è contenuta né in parte motiva né nelle conclusioni bensì solamente a CP_2
margine delle richieste istruttorie. Pertanto, è già controvertibile - elemento, come visto, ostativo all'esame dell'errore revocatorio - affermare che il giudice d'appello non abbia esaminato una domanda che era stata avanzata. Al più, laddove si voglia ritenere che una larvata richiesta sia stata avanzata nello scritto introduttivo, potrebbe discorrersi di errore interpretativo, come tale censurabile in sede di legittimità, dal momento che il giudice del gravame ha, invece, statuito che “alcuna richiesta di estensione della domanda originariamente formulata nei confronti del fu effettuata dalla a seguito CP_1 Parte_1
dell'autorizzazione del di chiamare in causa il terzo come si evince sia CP_1 CP_2
dalla comparsa di costituzione dell'opposto…”.
Ad ogni buon conto, deve, però, osservarsi che, come affermato dalla medesima appellata, odierna attrice, l'estensione della domanda al terzo, quando trattasi di chiamata fatta dal convenuto in corresponsabilità, non necessita di espressa dichiarazione dell'attore.
Pertanto, autorizzata la chiamata del terzo dal g.d.p., l'estensione si è verificata ipso iure, con la conseguenza che l'omessa pronuncia sul punto, a seguito dell'accoglimento dell'appello, costituisce un errore valutativo, che andava censurato con ricorso per cassazione. In altri termini, il fatto che la Maya, con la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento dell'appello (quindi, dell'opposizione di primo grado) e la contestuale mancata condanna del terzo in quanto titolare passivo del rapporto controverso, sia rimasta senza titolo da CP_2
fare valere contro il doveva, quale errore di giudizio, essere censurata in sede di CP_2
legittimità.
A tutto volere concedere, poi, il medesimo giudice d'appello ha espressamente dubitato in sentenza dell'ammissibilità per l'opposto di modificare il soggetto passivo della sua pretesa nel corso del giudizio, con la conseguenza che il punto di decisione è controverso e, per ciò solo, lo sottrae al rimedio oggi esperito (cfr. Cass. n. 3200/2017, secondo cui l'art. 395, n. 4,
c.p.c. circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Pertanto, la circostanza che un certo fatto non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza
- Pagina 4 - (potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), perché, altrimenti, si ricondurrebbe all'ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell'ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale, tanto più che l'art. 111 Cost. non impone di prevedere quale causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione.).
L'omesso esame del fatto processuale (estensione al terzo della domanda originaria) dà, quindi, luogo ad un vizio motivazionale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 14610/2021; cfr. altresì per un caso simile Cass. n. 5270/2024, secondo cui non costituisce errore revocatorio, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n.
4 c.p.c., la declaratoria di improcedibilità del ricorso per omesso deposito integrale della sentenza impugnata, pur in presenza della trascrizione di quest'ultima nel ricorso e controricorso, in quanto il vizio denunciato attiene all'interpretazione e la valutazione degli atti di causa estranei al rimedio revocatorio.).
La domanda va, conseguentemente, respinta.
La obiettiva controvertibilità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Benevento, 28.1.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 5 -