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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4836 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4317/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2335/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua ET a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 701481/2009, assunto in decisione all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il 6.6.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
RU SC (C.F.: e RA SC (C.F.: C.F._2
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione depositata in primo grado
APPELLANTE
E
(C.F.: rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4
dall'avvocato Gennaro Gentile (C.F.: in virtù di procura alle C.F._5
liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni:
1 per l'appellante: “… si riportano all'atto di appello e concludono per l'accoglimento dello stesso … Vinte le spese di entrambi i gradi con distrazioni. Chiedono assegnarsi causa a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c.”; per l'appellata: “… dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal SI. avverso Parte_1
la sentenza n. 2335/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua ET, con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Chiede quindi concedersi i termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale ed eventuale replica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata per l'udienza del 21.04.2010 Controparte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua ET, Parte_1
esponendo che: “che in data 11 ottobre 2004 la signora , Controparte_1
nel mentre partecipava alle lezioni che si svolgevano presso la scuola di grado superiore che ella, all'epoca dei fatti, frequentava, e cioè l'Istituto Tecnico
Commerciale “Cesare Pavese”, in Caserta, subiva, da parte del signor Pt_1
, allora vicepreside, ed in passato suo professore di educazione fisica, atti
[...]
sessuali violenti: in particolare, mentre la suddetta in compagnia di una CP_1
sua compagna di scuola, ritornava dal bagno, lo stesso , dapprima si lasciava Pt_1
andare a volgari osservazioni circa il loro abbigliamento, e successivamente, quando ella si accingeva a rientrare in classe per presenziare allo svolgimento delle lezioni, le palpeggiava il sedere;
b) che il giorno seguente, la signora ancora CP_1
fortemente scossa, e turbata, dall'accaduto, si recava presso la Regione Carabinieri
Campania, staz. cc. Caserta, e sporgeva querela nei confronti del suddetto , Pt_1
come da verbale prot. n. CECS58 2004 VD 902745; c) che con sentenza n. 1236/07 del 30 ottobre 2007, il Tribunale di Santa Maria Capua ET, II sez. Penale, condannava il , per il reato previsto dagli artt. 609 bis, co. 1, e 609 septies, co. Pt_1
4, n. 3 c. p., ad un anno e sei mesi di reclusione (oltre alla pena accessoria
2 dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela e della interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno e sei mesi); condannava altresì lo stesso al risarcimento dei danni in favore della parte attrice;
d) che la vicenda testé brevemente descritta aveva notevoli e gravi ripercussioni psico - fisiche nei confronti della signora che inevitabilmente subiva, come traspare dal CP_1
referto dell'Unità Operativa Medicina Legale - Ambulatorio di Psichiatria Forense, operante presso l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, come pure da certificato medico del dott. , emesso in data 24 marzo 2005, una forte sindrome Persona_1
ansiosa reattiva, per mezzo della quale si vedeva costretta a sottoporsi a continue e ripetute cure mediche specialistiche;
e) che in quanto vittima di uno stress intenso ed oltremodo prolungato e frequentemente soggetta a gravissimi stati di ansia che le provocavano anche considerevole repulsione nel relazionarsi con il sesso opposto, sino addirittura a non addivenire ad alcuna tipologia di relazione affettuosa con l'allora fidanzato - ora marito - signor , la attrice ha sofferto Parte_2
contestualmente di una profonda forma di insonnia che si è concretizzata, oltre che nella mera difficoltà ad addormentarsi, o comunque nel sonno non ristoratore, anche in veri e propri incubi ed allucinazioni, determinando un notevole stato di debolezza e di reticenza nell'affrontare le normali azioni della vita quotidiana;
f) che tali disagi sono stati sintomatici della predetta grave sindrome ossessivo -compulsiva, da cui è stata affetta per lungo tempo la sig.ra a causa dell'evento lesivo patito, CP_1
produttiva di un danno biologico quantificabile nella misura del 20%, oltre al danno morale da quantificare nella misura di ½ di quello biologico;
…”.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità per le conseguenze dannose subite in capo al convenuto, l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “1) In via principale, condannare il signor , al Parte_1
risarcimento del danno biologico in favore della attrice per l'evento lesivo cagionatole, rappresentato da una forte sindrome ansiosa reattiva con stati d'ansia, sindrome ansiosa con attacchi di panico, stati d'ansia con condotta di evitamento, nonché stati d'ansia di tipo fobico minori, quantificata nella misura del 20%, oltre al
3 danno morale conseguenziale nella misura di ½ del danno biologico;
2) condannare, per l'effetto, lo stesso al pagamento, in favore della signora Controparte_1
della somma di danaro di complessivi Euro 55.000,00 (Euro
[...]
cinquantacinquemila virgola zero zero centesimi), oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. Vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda. Parte_1
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., sulla scorta delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata prova per testi e, all'esito, nominato consulente tecnico d'ufficio che procedeva alla valutazione delle lesioni subite dall'attrice. Il Tribunale riteneva opportuno convocare il C.T.U. per chiarimenti, e, rilevatane l'impossibilità, nominava nuovo consulente. Depositata la seconda consulenza tecnica, all'udienza del 28.05.2020 il Giudicante riservava il giudizio per la decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“a. dichiarata la responsabilità di parte convenuta in relazione ai fatti Parte_1
per cui è causa, condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
la somma di €.6.389,00, detratta la provvisionale €.2.000,00, oltre
[...]
interessi e rivalutazione come precisato in motivazione ed oltre ulteriori interessi corrispettivi fino al saldo;
b. condanna a pagare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Gennaro Gentile, che liquida in €.4.835,00 per compensi al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
c. pone definitivamente a carico di le spese della CTU”. Parte_1
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 12.10.2020 e notificata il 6.11.2020, con citazione notificata in data 3.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 3.12.2020 - per i Parte_1
4 motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, dichiarare la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
b) In via principale, accogliere l'appello annullando/riformando la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza della responsabilità civile dell'appellante per i fatti di causa nonché l'insussistenza del nesso di causalità tra il danno paventato (comunque inesistente) dalla sig.ra ed i fatti di causa. Con CP_1
vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da attribuire al procuratore”.
Si costituiva che resisteva al gravame chiedendone il Controparte_1
rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 12.03.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.10.2022, udienza rinviata per esigenze di ruolo. A seguito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
6.06.2025 la Corte riservava la causa in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda, con le seguenti motivazioni:
“… 2. Sui fatti.
L'episodio lamentato dall'attrice è pienamente riscontrato.
Va evidenziato che non è sorta alcuna specifica contestazione sui fatti storici;
difatti lo stesso convenuto ha riferito che, nelle circostanze di cui all'atto di citazione, aveva richiamato parte attrice invitandola a rientrare in classe, pur precisando come tale rimbrotto sia stato percepito con valenza ingiuriosa.
Con sentenza n.1236/2007 del 30.10.2007 del Tribunale di Santa Maria Capua
ET il , dichiarato colpevole del delitto previsto dagli artt.609 bis, co.1, e Pt_1
609 septies, co.4, n.3 c.p., è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con interdizione in perpetuo da uffici attinenti alla tutela e alla curatela, con interdizione per la durata di un anno e sei mesi dai pubblici uffici, e la condanna
5 al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, con provvisionale liquidata in €. 2.000,00. Tale sentenza non risulta riformata.
Anche i testi escussi hanno confermato i fatti. La prima teste, la SI.ra Tes_1
, che accompagnava l'attrice, come peraltro risulta pure dalla querela
[...]
sporta all'epoca, ha confermato pienamente l'episodio, riferendo inoltre che lo stesso , a circa un'ora dal fatto, si era scusato del proprio comportamento. Pt_1
Così pure l'altro teste escusso, il SI. , ha sostanzialmente Parte_2
confermato gli eventi.
3. Sul danno: sussistenza del nesso causale ed entità.
Dalla relazione del CTU dr.ssa , depositata il 19.03.2014, risulta Persona_2
che l'attrice è affetta da disturbo ansioso depressivo con risvolti negativi sul piano somatico e sul funzionamento socio - relazionale ed emotivo - affettivo, e il consulente ha ritenuto che il quadro psichico delineato possa dirsi relazionato alla vicenda per cui è causa. Tenuto conto di tali aspetti ha ritenuto di riconoscere un danno biologico nella misura del 4 - 5%. Il 29.10.2018, il giudice riteneva di convocare il CTU per chiarimenti e alla successiva udienza del 04.02.2019, a seguito di impedimento del primo consulente, nominava nuovo CTU nella persona della dr.ssa conferendole il seguente quesito integrativo: accerti il C.T.U. Persona_3
se i postumi indicati dalla dott.ssa erano rilevabili mediante esami Per_2
strumentali e, in caso positivo, se tali esami siano stati espletati o meno, sulla scorta delle risultanze documentali. Tale consulente ha svolto la propria relazione esclusivamente sulle risultanze documentali, come da incarico ricevuto, e non su esame clinico o sulla scorta di test attuali. Nella sua relazione la dr.ssa ha Per_3
ritenuto che l'evento del 2004 abbia causato un mero disturbo post traumatico da stress a distanza di circa 1 anno dall'evento, con lo sviluppo del corteo dei sintomi tipici di un DPTS, . . . che il DPTS, in un arco di tempo di 2 anni dall'evento, sia stato ampiamente elaborato dalla SI.ra non determinando alcun esito di CP_1
carattere permanente, e che gli esiti permanenti riconosciuti dalla pregressa CTU che comprometterebbero l'attuale funzionamento della perizianda possano essere
6 messi in discussione. Rispondendo infine al quesito posto dal giudice: dalla precedente CTU risultano essere stati effettuati dei test psicodiagnostici , in particolare il Test MMPI - 2 e Test delle Matrici Progressive di Raven che attestano il seguente quadro condizione psichica caratterizzata da disturbi ansioso - depressivi con risvolti negativi sul piano somatico e sul funzionamento socio - relazionale ed emotivo - affettivo. Riteneva inoltre che, ai fini di una più esaustiva valutazione del danno psichico sarebbe opportuno sottoporre la SI.ra ad un altro tipo di CP_1
indagine psicologica, e nella fattispecie il Test proiettivo di in grado di Per_4
valutare la struttura di personalità del soggetto.
Si osserva preliminarmente che la seconda relazione non appare in linea con l'incarico solo integrativo conferitole, volto solo alla rilevabilità dei postumi mediante esami strumentali e alla verifica di tali esami, il tutto sulla scorta delle risultanze documentali.
Inoltre dalla stessa relazione si evince che la dr.ssa non ha ritenuto di poter Per_3
escludere del tutto il nesso causale: ciò si evince in particolare laddove riferisce che il Disturbo Depressivo reattivo è un quadro clinico che potrebbe essersi determinato indipendentemente dall'evento lesivo in causa, e potrebbe essere stato slatentizzato anche da altri eventi stressanti/traumatici (episodi di lutto prolungato, di perdite … etc. ...) e nel caso di una concomitanza con un assetto di personalità di tipo depressivo e/o dipendente. Quindi, il disturbo depressivo reattivo diagnosticato nel
2005 (come si evince dai certificati medici) potrebbe essere insorto indipendentemente dall'evento del 2004 e, causato da un insieme di altri fattori concomitanti e/o predisponenti verificatisi nel percorso di vita della SI.ra e CP_1
che, non sono stati messi in luce all'epoca dei fatti.
Ciò posto appare preliminarmente opportuno ricordare che come ribadito dalla
Corte di legittimità: “nel nostro ordinamento vige il principio iudex peritus peritorum in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal CTU e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice
7 sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione esente da vizi logici ed errori di diritto” (Cass.
17757/2014).
Nel caso di specie, laddove appare una contraddittorietà tra le due relazioni, si osserva che la prima relazione è stata redatta a seguito di visita diretta dell'attrice e sulla base di indagine psicologica eseguita presso struttura pubblica, Azienda
Ospedaliera “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta, dalla dr.ssa Persona_5
responsabile dell'U.O.S. di psicologia clinica. Da tale indagine del 11.02.20214 risulta che la SI.ra presentava una condizione psichica caratterizzata da CP_1
disturbi ansiosi - depressivi, con risvolti negativi sul piano somatico, sul funzionamento sociorelazionale ed emotivo - affettivo. Ed inoltre, con riferimento ai fatti per cui è causa, premettendo che le significative situazioni di disagio, insorte in seguito alla suddetta esperienza traumatica, hanno provocato nel soggetto una modifica dell'equilibrio tra l'Io e l'assetto emozionale - pulsionale, favorendo un orientamento depressivo della personalità, risulta che tali disturbi appaiono strettamente reattivi e secondari alle traumatiche esperienze vissute, che ne hanno condizionato il comportamento e lo stato emotivo - relazione.
Quindi sulla scorta di tale relazione e all'esito di visita della SI.ra il primo CP_1
CTU incaricato, la dr.ssa , riteneva che la diagnosi circostanziata che Per_2
emerge dalla documentazione sanitaria, dai dati anamnestici raccolti, dalla obiettività clinica constatata, dalle risultanze delle visite specialistiche praticate dalla SI.ra , a seguito degli accadimenti di cui è causa, Controparte_1
del 11.10.2004, è la seguente: Disturbo ansioso depressivo, con risvolti negativi sul piano somatico, sul funzionamento socio relazionale ed emotivo - affettivo;
ciò dopo aver constatato che il quadro psichico delineato all'esito della consulenza psicologica può dirsi relazionato alla vicenda per cui è causa, ritenendo di inquadrare tale disturbo nell'ambito di un “disturbo somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell'adattamento cronico lieve . . . per il quale è prevista una
8 valutazione sino ad un massimo del 5%, attribuiva al caso in esame danno biologico nella misura del 4 - 5%”.
In conclusione, si ritiene di dover aderire a tale orientamento, fondato in buona parte su relazione eseguita da specialista di ente pubblico, e quindi in conclusione può ritenersi che, per effetto dei denunciati comportamenti del docente si sia verificata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica della
[...]
nella misura del 4%. Controparte_1
In ordine al quantum della liquidazione del danno non patrimoniale appare opportuno utilizzare quale parametro di riferimento le Tabelle di Milano (che inglobano in sé le stime per il danno biologico ed il danno morale), ritenendo che in tali tabelle si è operata un'adeguata valutazione di tutte le componenti non patrimoniali degli esiti lesivi di un evento delittuoso.
Pertanto, considerata l'età della all'epoca dei fatti (19 anni), la percentuale CP_1
del danno biologico per come riconosciuta dall'ausiliario (4%), in applicazione delle tabelle precedentemente richiamate, va ritenuto che a titolo di danno non patrimoniale spetti la complessiva somma di €. 6.389,00, da cui andrà detratta la somma di €.2.000,00 già riconosciuta in sede penale a titolo di provvisionale.
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. ( S.U. n.1712/1995) gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza, da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, applicati i parametri medi per le cause dello scaglione di valore di riferimento (€. 5.200 - €. 26.000).
9 Sono poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese delle CTU come liquidate in corso di causa”.
§ 4.
Con l'unico motivo proposto parte appellante denuncia difetto e illogicità della motivazione, deducendo che il Tribunale, avendo ritenuto insufficiente la prima consulenza in cui viene accertata l'esistenza di un danno e il relativo di nesso di causalità con i fatti di causa, aveva disposto un'altra consulenza per comprendere se i postumi indicati erano rilevabili mediante esami strumentali e, in caso positivo, se tali esami siano stati espletati o meno, sulla scorta delle risultanze documentali;
deduce che la seconda CTU ha stabilito che dalla precedente CTU risultano essere stati effettuati dei test psicodiagnostici, in particolare il Test MMPI - 2 e Test delle Matrici
Progressive di Raven che hanno attestato il seguente quadro: “condizione psichica caratterizzata da disturbi ansioso - depressivi con risvolti negativi sul piano somatico e sul funzionamento socio - relazionale ed emotivo - affettivo”, ma che i detti test psicologici sono stati somministrati nel 2014 a distanza di 10 anni dall'evento lesivo e che tali test orientano, da un punto di vista diagnostico, su una condizione psichica attuale non pregressa, quindi contestualizzabile al periodo di tempo in cui il soggetto
è stato esaminato;
evidenzia che secondo le valutazioni del secondo consulente, la condizione psichica emersa da tali esami non è da porre in diretta relazione all'evento del 2009 per cui è causa, siccome il quadro depressivo emerso dagli esami espletati nel corso della prima CTU potrebbe essersi determinato indipendentemente e per altri fattori ed eventi verificatisi nell'arco di tempo dal 2009 al 2014; deduce che il secondo consulente aveva precisato che probabilmente sarebbe stato necessario un accertamento di natura psicologica denominato “Test proiettivo di ” che Per_4
sarebbe stato in grado di valutare la struttura di personalità del soggetto ed avrebbe determinato un quadro certo della situazione;
il secondo consulente ha concluso nel senso che l'evento del 2004 ha causato un mero disturbo post - traumatico da stress a distanza di circa 1 anno dall'evento, con lo sviluppo del corteo dei sintomi tipici di un
DPTS, ma quest'ultimo, in un arco di tempo di 2 anni dall'evento, è stato
10 ampiamente elaborato dalla non determinando alcun esito di carattere CP_1
permanente.
Parte appellante ritiene, dunque, che il Tribunale, sulla scorta della seconda consulenza, avrebbe dovuto rigettare la domanda.
§ 5.
Il motivo è inammissibile.
Come noto, l'atto di appello deve soddisfare il requisito della specificità degli argomenti, idonei a contrastare la ratio decidendi della sentenza di primo grado;
in particolare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appellante deve presentare motivazioni dettagliate e precise che incidano sulla base giuridica della decisione impugnata (cfr.
Cassazione civile , sez. II , 24/06/2025 , n. 16885).
Nella specie, il Tribunale nell'accogliere la domanda ha ritenuto di condividere le risultanze della prima consulenza motivando sul punto, ovvero, evidenziando che la stessa è stata espletata sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta dalla di visita di quest'ultima e della consulenza psicologica eseguita presso CP_1
struttura pubblica, a seguito di indicazione dello stesso CTU, e ha concluso senza incertezze nel senso che i disturbi psichici di cui soffre l'odierna appellata sono connessi causalmente alla vicenda per cui è causa.
Dal suo canto, parte appellante ha criticato la gravata sentenza, svolgendo esclusivamente deduzioni sul contenuto della seconda consulenza e senza, dunque, porre in discussione le risultanze della prima sulla cui scorta il Tribunale ha fondato la decisione. Le contestazioni sollevate con il gravame non intaccano la ratio decidendi, posto che la sola circostanza che l'altra consulenza sia giunta a conclusioni opposte non comporta ex se l'erroneità della consulenza sulla cui scorta ha deciso il Tribunale.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere dichiarato inammissibile.
11 Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 5.200,00, in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione delle questioni discusse e dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 3.12.2020, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) dichiarato inammissibile l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del grado di appello, che Parte_1
liquida in € 1.458,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gennaro Gentile, dichiaratosi antistatario;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 2.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4317/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2335/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua ET a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 701481/2009, assunto in decisione all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il 6.6.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
RU SC (C.F.: e RA SC (C.F.: C.F._2
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione depositata in primo grado
APPELLANTE
E
(C.F.: rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4
dall'avvocato Gennaro Gentile (C.F.: in virtù di procura alle C.F._5
liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni:
1 per l'appellante: “… si riportano all'atto di appello e concludono per l'accoglimento dello stesso … Vinte le spese di entrambi i gradi con distrazioni. Chiedono assegnarsi causa a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c.”; per l'appellata: “… dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal SI. avverso Parte_1
la sentenza n. 2335/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua ET, con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Chiede quindi concedersi i termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale ed eventuale replica”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata per l'udienza del 21.04.2010 Controparte_1
conveniva, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua ET, Parte_1
esponendo che: “che in data 11 ottobre 2004 la signora , Controparte_1
nel mentre partecipava alle lezioni che si svolgevano presso la scuola di grado superiore che ella, all'epoca dei fatti, frequentava, e cioè l'Istituto Tecnico
Commerciale “Cesare Pavese”, in Caserta, subiva, da parte del signor Pt_1
, allora vicepreside, ed in passato suo professore di educazione fisica, atti
[...]
sessuali violenti: in particolare, mentre la suddetta in compagnia di una CP_1
sua compagna di scuola, ritornava dal bagno, lo stesso , dapprima si lasciava Pt_1
andare a volgari osservazioni circa il loro abbigliamento, e successivamente, quando ella si accingeva a rientrare in classe per presenziare allo svolgimento delle lezioni, le palpeggiava il sedere;
b) che il giorno seguente, la signora ancora CP_1
fortemente scossa, e turbata, dall'accaduto, si recava presso la Regione Carabinieri
Campania, staz. cc. Caserta, e sporgeva querela nei confronti del suddetto , Pt_1
come da verbale prot. n. CECS58 2004 VD 902745; c) che con sentenza n. 1236/07 del 30 ottobre 2007, il Tribunale di Santa Maria Capua ET, II sez. Penale, condannava il , per il reato previsto dagli artt. 609 bis, co. 1, e 609 septies, co. Pt_1
4, n. 3 c. p., ad un anno e sei mesi di reclusione (oltre alla pena accessoria
2 dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela e della interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno e sei mesi); condannava altresì lo stesso al risarcimento dei danni in favore della parte attrice;
d) che la vicenda testé brevemente descritta aveva notevoli e gravi ripercussioni psico - fisiche nei confronti della signora che inevitabilmente subiva, come traspare dal CP_1
referto dell'Unità Operativa Medicina Legale - Ambulatorio di Psichiatria Forense, operante presso l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, come pure da certificato medico del dott. , emesso in data 24 marzo 2005, una forte sindrome Persona_1
ansiosa reattiva, per mezzo della quale si vedeva costretta a sottoporsi a continue e ripetute cure mediche specialistiche;
e) che in quanto vittima di uno stress intenso ed oltremodo prolungato e frequentemente soggetta a gravissimi stati di ansia che le provocavano anche considerevole repulsione nel relazionarsi con il sesso opposto, sino addirittura a non addivenire ad alcuna tipologia di relazione affettuosa con l'allora fidanzato - ora marito - signor , la attrice ha sofferto Parte_2
contestualmente di una profonda forma di insonnia che si è concretizzata, oltre che nella mera difficoltà ad addormentarsi, o comunque nel sonno non ristoratore, anche in veri e propri incubi ed allucinazioni, determinando un notevole stato di debolezza e di reticenza nell'affrontare le normali azioni della vita quotidiana;
f) che tali disagi sono stati sintomatici della predetta grave sindrome ossessivo -compulsiva, da cui è stata affetta per lungo tempo la sig.ra a causa dell'evento lesivo patito, CP_1
produttiva di un danno biologico quantificabile nella misura del 20%, oltre al danno morale da quantificare nella misura di ½ di quello biologico;
…”.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità per le conseguenze dannose subite in capo al convenuto, l'attrice insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “1) In via principale, condannare il signor , al Parte_1
risarcimento del danno biologico in favore della attrice per l'evento lesivo cagionatole, rappresentato da una forte sindrome ansiosa reattiva con stati d'ansia, sindrome ansiosa con attacchi di panico, stati d'ansia con condotta di evitamento, nonché stati d'ansia di tipo fobico minori, quantificata nella misura del 20%, oltre al
3 danno morale conseguenziale nella misura di ½ del danno biologico;
2) condannare, per l'effetto, lo stesso al pagamento, in favore della signora Controparte_1
della somma di danaro di complessivi Euro 55.000,00 (Euro
[...]
cinquantacinquemila virgola zero zero centesimi), oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. Vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda. Parte_1
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., sulla scorta delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata prova per testi e, all'esito, nominato consulente tecnico d'ufficio che procedeva alla valutazione delle lesioni subite dall'attrice. Il Tribunale riteneva opportuno convocare il C.T.U. per chiarimenti, e, rilevatane l'impossibilità, nominava nuovo consulente. Depositata la seconda consulenza tecnica, all'udienza del 28.05.2020 il Giudicante riservava il giudizio per la decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“a. dichiarata la responsabilità di parte convenuta in relazione ai fatti Parte_1
per cui è causa, condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
la somma di €.6.389,00, detratta la provvisionale €.2.000,00, oltre
[...]
interessi e rivalutazione come precisato in motivazione ed oltre ulteriori interessi corrispettivi fino al saldo;
b. condanna a pagare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1
di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Gennaro Gentile, che liquida in €.4.835,00 per compensi al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
c. pone definitivamente a carico di le spese della CTU”. Parte_1
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 12.10.2020 e notificata il 6.11.2020, con citazione notificata in data 3.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il 3.12.2020 - per i Parte_1
4 motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) In via preliminare, dichiarare la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
b) In via principale, accogliere l'appello annullando/riformando la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza della responsabilità civile dell'appellante per i fatti di causa nonché l'insussistenza del nesso di causalità tra il danno paventato (comunque inesistente) dalla sig.ra ed i fatti di causa. Con CP_1
vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da attribuire al procuratore”.
Si costituiva che resisteva al gravame chiedendone il Controparte_1
rigetto.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 12.03.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.10.2022, udienza rinviata per esigenze di ruolo. A seguito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
6.06.2025 la Corte riservava la causa in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda, con le seguenti motivazioni:
“… 2. Sui fatti.
L'episodio lamentato dall'attrice è pienamente riscontrato.
Va evidenziato che non è sorta alcuna specifica contestazione sui fatti storici;
difatti lo stesso convenuto ha riferito che, nelle circostanze di cui all'atto di citazione, aveva richiamato parte attrice invitandola a rientrare in classe, pur precisando come tale rimbrotto sia stato percepito con valenza ingiuriosa.
Con sentenza n.1236/2007 del 30.10.2007 del Tribunale di Santa Maria Capua
ET il , dichiarato colpevole del delitto previsto dagli artt.609 bis, co.1, e Pt_1
609 septies, co.4, n.3 c.p., è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con interdizione in perpetuo da uffici attinenti alla tutela e alla curatela, con interdizione per la durata di un anno e sei mesi dai pubblici uffici, e la condanna
5 al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, con provvisionale liquidata in €. 2.000,00. Tale sentenza non risulta riformata.
Anche i testi escussi hanno confermato i fatti. La prima teste, la SI.ra Tes_1
, che accompagnava l'attrice, come peraltro risulta pure dalla querela
[...]
sporta all'epoca, ha confermato pienamente l'episodio, riferendo inoltre che lo stesso , a circa un'ora dal fatto, si era scusato del proprio comportamento. Pt_1
Così pure l'altro teste escusso, il SI. , ha sostanzialmente Parte_2
confermato gli eventi.
3. Sul danno: sussistenza del nesso causale ed entità.
Dalla relazione del CTU dr.ssa , depositata il 19.03.2014, risulta Persona_2
che l'attrice è affetta da disturbo ansioso depressivo con risvolti negativi sul piano somatico e sul funzionamento socio - relazionale ed emotivo - affettivo, e il consulente ha ritenuto che il quadro psichico delineato possa dirsi relazionato alla vicenda per cui è causa. Tenuto conto di tali aspetti ha ritenuto di riconoscere un danno biologico nella misura del 4 - 5%. Il 29.10.2018, il giudice riteneva di convocare il CTU per chiarimenti e alla successiva udienza del 04.02.2019, a seguito di impedimento del primo consulente, nominava nuovo CTU nella persona della dr.ssa conferendole il seguente quesito integrativo: accerti il C.T.U. Persona_3
se i postumi indicati dalla dott.ssa erano rilevabili mediante esami Per_2
strumentali e, in caso positivo, se tali esami siano stati espletati o meno, sulla scorta delle risultanze documentali. Tale consulente ha svolto la propria relazione esclusivamente sulle risultanze documentali, come da incarico ricevuto, e non su esame clinico o sulla scorta di test attuali. Nella sua relazione la dr.ssa ha Per_3
ritenuto che l'evento del 2004 abbia causato un mero disturbo post traumatico da stress a distanza di circa 1 anno dall'evento, con lo sviluppo del corteo dei sintomi tipici di un DPTS, . . . che il DPTS, in un arco di tempo di 2 anni dall'evento, sia stato ampiamente elaborato dalla SI.ra non determinando alcun esito di CP_1
carattere permanente, e che gli esiti permanenti riconosciuti dalla pregressa CTU che comprometterebbero l'attuale funzionamento della perizianda possano essere
6 messi in discussione. Rispondendo infine al quesito posto dal giudice: dalla precedente CTU risultano essere stati effettuati dei test psicodiagnostici , in particolare il Test MMPI - 2 e Test delle Matrici Progressive di Raven che attestano il seguente quadro condizione psichica caratterizzata da disturbi ansioso - depressivi con risvolti negativi sul piano somatico e sul funzionamento socio - relazionale ed emotivo - affettivo. Riteneva inoltre che, ai fini di una più esaustiva valutazione del danno psichico sarebbe opportuno sottoporre la SI.ra ad un altro tipo di CP_1
indagine psicologica, e nella fattispecie il Test proiettivo di in grado di Per_4
valutare la struttura di personalità del soggetto.
Si osserva preliminarmente che la seconda relazione non appare in linea con l'incarico solo integrativo conferitole, volto solo alla rilevabilità dei postumi mediante esami strumentali e alla verifica di tali esami, il tutto sulla scorta delle risultanze documentali.
Inoltre dalla stessa relazione si evince che la dr.ssa non ha ritenuto di poter Per_3
escludere del tutto il nesso causale: ciò si evince in particolare laddove riferisce che il Disturbo Depressivo reattivo è un quadro clinico che potrebbe essersi determinato indipendentemente dall'evento lesivo in causa, e potrebbe essere stato slatentizzato anche da altri eventi stressanti/traumatici (episodi di lutto prolungato, di perdite … etc. ...) e nel caso di una concomitanza con un assetto di personalità di tipo depressivo e/o dipendente. Quindi, il disturbo depressivo reattivo diagnosticato nel
2005 (come si evince dai certificati medici) potrebbe essere insorto indipendentemente dall'evento del 2004 e, causato da un insieme di altri fattori concomitanti e/o predisponenti verificatisi nel percorso di vita della SI.ra e CP_1
che, non sono stati messi in luce all'epoca dei fatti.
Ciò posto appare preliminarmente opportuno ricordare che come ribadito dalla
Corte di legittimità: “nel nostro ordinamento vige il principio iudex peritus peritorum in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal CTU e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice
7 sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione esente da vizi logici ed errori di diritto” (Cass.
17757/2014).
Nel caso di specie, laddove appare una contraddittorietà tra le due relazioni, si osserva che la prima relazione è stata redatta a seguito di visita diretta dell'attrice e sulla base di indagine psicologica eseguita presso struttura pubblica, Azienda
Ospedaliera “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta, dalla dr.ssa Persona_5
responsabile dell'U.O.S. di psicologia clinica. Da tale indagine del 11.02.20214 risulta che la SI.ra presentava una condizione psichica caratterizzata da CP_1
disturbi ansiosi - depressivi, con risvolti negativi sul piano somatico, sul funzionamento sociorelazionale ed emotivo - affettivo. Ed inoltre, con riferimento ai fatti per cui è causa, premettendo che le significative situazioni di disagio, insorte in seguito alla suddetta esperienza traumatica, hanno provocato nel soggetto una modifica dell'equilibrio tra l'Io e l'assetto emozionale - pulsionale, favorendo un orientamento depressivo della personalità, risulta che tali disturbi appaiono strettamente reattivi e secondari alle traumatiche esperienze vissute, che ne hanno condizionato il comportamento e lo stato emotivo - relazione.
Quindi sulla scorta di tale relazione e all'esito di visita della SI.ra il primo CP_1
CTU incaricato, la dr.ssa , riteneva che la diagnosi circostanziata che Per_2
emerge dalla documentazione sanitaria, dai dati anamnestici raccolti, dalla obiettività clinica constatata, dalle risultanze delle visite specialistiche praticate dalla SI.ra , a seguito degli accadimenti di cui è causa, Controparte_1
del 11.10.2004, è la seguente: Disturbo ansioso depressivo, con risvolti negativi sul piano somatico, sul funzionamento socio relazionale ed emotivo - affettivo;
ciò dopo aver constatato che il quadro psichico delineato all'esito della consulenza psicologica può dirsi relazionato alla vicenda per cui è causa, ritenendo di inquadrare tale disturbo nell'ambito di un “disturbo somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell'adattamento cronico lieve . . . per il quale è prevista una
8 valutazione sino ad un massimo del 5%, attribuiva al caso in esame danno biologico nella misura del 4 - 5%”.
In conclusione, si ritiene di dover aderire a tale orientamento, fondato in buona parte su relazione eseguita da specialista di ente pubblico, e quindi in conclusione può ritenersi che, per effetto dei denunciati comportamenti del docente si sia verificata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica della
[...]
nella misura del 4%. Controparte_1
In ordine al quantum della liquidazione del danno non patrimoniale appare opportuno utilizzare quale parametro di riferimento le Tabelle di Milano (che inglobano in sé le stime per il danno biologico ed il danno morale), ritenendo che in tali tabelle si è operata un'adeguata valutazione di tutte le componenti non patrimoniali degli esiti lesivi di un evento delittuoso.
Pertanto, considerata l'età della all'epoca dei fatti (19 anni), la percentuale CP_1
del danno biologico per come riconosciuta dall'ausiliario (4%), in applicazione delle tabelle precedentemente richiamate, va ritenuto che a titolo di danno non patrimoniale spetti la complessiva somma di €. 6.389,00, da cui andrà detratta la somma di €.2.000,00 già riconosciuta in sede penale a titolo di provvisionale.
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. ( S.U. n.1712/1995) gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza, da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, applicati i parametri medi per le cause dello scaglione di valore di riferimento (€. 5.200 - €. 26.000).
9 Sono poste definitivamente a carico di parte convenuta le spese delle CTU come liquidate in corso di causa”.
§ 4.
Con l'unico motivo proposto parte appellante denuncia difetto e illogicità della motivazione, deducendo che il Tribunale, avendo ritenuto insufficiente la prima consulenza in cui viene accertata l'esistenza di un danno e il relativo di nesso di causalità con i fatti di causa, aveva disposto un'altra consulenza per comprendere se i postumi indicati erano rilevabili mediante esami strumentali e, in caso positivo, se tali esami siano stati espletati o meno, sulla scorta delle risultanze documentali;
deduce che la seconda CTU ha stabilito che dalla precedente CTU risultano essere stati effettuati dei test psicodiagnostici, in particolare il Test MMPI - 2 e Test delle Matrici
Progressive di Raven che hanno attestato il seguente quadro: “condizione psichica caratterizzata da disturbi ansioso - depressivi con risvolti negativi sul piano somatico e sul funzionamento socio - relazionale ed emotivo - affettivo”, ma che i detti test psicologici sono stati somministrati nel 2014 a distanza di 10 anni dall'evento lesivo e che tali test orientano, da un punto di vista diagnostico, su una condizione psichica attuale non pregressa, quindi contestualizzabile al periodo di tempo in cui il soggetto
è stato esaminato;
evidenzia che secondo le valutazioni del secondo consulente, la condizione psichica emersa da tali esami non è da porre in diretta relazione all'evento del 2009 per cui è causa, siccome il quadro depressivo emerso dagli esami espletati nel corso della prima CTU potrebbe essersi determinato indipendentemente e per altri fattori ed eventi verificatisi nell'arco di tempo dal 2009 al 2014; deduce che il secondo consulente aveva precisato che probabilmente sarebbe stato necessario un accertamento di natura psicologica denominato “Test proiettivo di ” che Per_4
sarebbe stato in grado di valutare la struttura di personalità del soggetto ed avrebbe determinato un quadro certo della situazione;
il secondo consulente ha concluso nel senso che l'evento del 2004 ha causato un mero disturbo post - traumatico da stress a distanza di circa 1 anno dall'evento, con lo sviluppo del corteo dei sintomi tipici di un
DPTS, ma quest'ultimo, in un arco di tempo di 2 anni dall'evento, è stato
10 ampiamente elaborato dalla non determinando alcun esito di carattere CP_1
permanente.
Parte appellante ritiene, dunque, che il Tribunale, sulla scorta della seconda consulenza, avrebbe dovuto rigettare la domanda.
§ 5.
Il motivo è inammissibile.
Come noto, l'atto di appello deve soddisfare il requisito della specificità degli argomenti, idonei a contrastare la ratio decidendi della sentenza di primo grado;
in particolare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appellante deve presentare motivazioni dettagliate e precise che incidano sulla base giuridica della decisione impugnata (cfr.
Cassazione civile , sez. II , 24/06/2025 , n. 16885).
Nella specie, il Tribunale nell'accogliere la domanda ha ritenuto di condividere le risultanze della prima consulenza motivando sul punto, ovvero, evidenziando che la stessa è stata espletata sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta dalla di visita di quest'ultima e della consulenza psicologica eseguita presso CP_1
struttura pubblica, a seguito di indicazione dello stesso CTU, e ha concluso senza incertezze nel senso che i disturbi psichici di cui soffre l'odierna appellata sono connessi causalmente alla vicenda per cui è causa.
Dal suo canto, parte appellante ha criticato la gravata sentenza, svolgendo esclusivamente deduzioni sul contenuto della seconda consulenza e senza, dunque, porre in discussione le risultanze della prima sulla cui scorta il Tribunale ha fondato la decisione. Le contestazioni sollevate con il gravame non intaccano la ratio decidendi, posto che la sola circostanza che l'altra consulenza sia giunta a conclusioni opposte non comporta ex se l'erroneità della consulenza sulla cui scorta ha deciso il Tribunale.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere dichiarato inammissibile.
11 Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 5.200,00, in conformità al criterio del c.d. disputatum, con riduzione del 50% dei compensi tabellari in ragione delle questioni discusse e dell'attività espletata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 3.12.2020, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) dichiarato inammissibile l'appello;
b) condanna al pagamento delle spese del grado di appello, che Parte_1
liquida in € 1.458,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gennaro Gentile, dichiaratosi antistatario;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 2.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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