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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 23 Aprile 2025 R.G.632/2022
Oggi 23 Aprile 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dell'attore l'avv. Irene Mereu in sostituzione dell'avv. Michele
Mannironi la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 632/2022 di R.G. promossa da
nato a [...] il [...], residente in [...]
Circonvallazione, 8 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Nuoro, Via C.F._1
L. da Vinci 40, presso lo studio dell'avv. Michele Mannironi (C.F. C.F._2 che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], CP_1
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Controparte_2
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n.6, nato a [...] il [...], residente in [...]
Lidi n. 55, quali eredi – nipoti - di di figli di , Controparte_5 CP_6 CP_7 coniugata , , nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_8 Parte_2 in Via Nazionale n.192, nato a [...] il [...], ivi residente in Controparte_9
Via Feronia n. 3, , nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
Gasperi n. 28, , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Spano n. 1, , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Pala Ruia n. 29, in qualità di eredi ( figli ) di , Persona_1 Controparte_11 nato a [...] il [...] residente in [...], , nata a CP_12
Roma il 03.05.1964, residente in [...], in qualità di eredi di coniugata deceduta, figlia di , Persona_2 CP_11 Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_5
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Controparte_13
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], in Controparte_14 qualità di erede ( figlia ) di fu , nata Persona_3 Persona_3 Persona_4
DA il 28.07.1933, ivi residente in [...], , nato a Controparte_15
DA il 11.01.1937, ivi residente in [...], , nato a [...] il CP_16
09.08.1938, ivi residente in [...]A.Gramsci n. 8, , nato a [...] il Controparte_17
28.09.1947, ivi residente in [...].01.1951, ivi CP_18 residente in [...], , nata a [...] il [...], ivi Controparte_19 residente in [...], in qualità di eredi ( figli ) di fu Persona_5 Per_3 coniugata con , , nata a [...] il [...],
[...] Controparte_20 CP_21 residente in [...], , nata a [...] il [...], residente CP_22 in DA, Via A. Mereu n. 39, n. a Cecina il 08.04.1980, residente in CP_23
Guardistallo, 8 PI ) Via Prov.le del Progetto n. 8, nato a [...] il CP_24
19.07.1940, residente in [...], in qualità di eredi di nata a [...] il [...], coniugata Pala, deceduta il 10.04.2000, Persona_6
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], CP_25 CP_26
, nata a [...] il [...], residente in [...],
[...] CP_27
nata a [...] il [...], residente in [...], in qualità di
[...] eredi di , nata a [...] il [...], coniugata deceduta il Persona_7 CP_25
01.05.2020, , nata a [...] il [...], residente in [...]
12, , nato a [...] il [...], residente in [...], CP_28
, nata Nuoro il 29.12.1975, residente in [...], CP_29 CP_30
nato a [...] il [...], residente in [...], in qualità
[...] di eredi di fu rispettivamente (nuora e nipoti ),figli di Persona_5 Persona_3
, , nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_32
Europa Unita n. 10, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Europa Unita n. 12, in qualità di eredi figli di fu nata a Persona_9 Persona_3
DA il 27.11.1923, ivi deceduta il 28.11.1983, coniugata , CP_34 CP_35
[...] nato a [...] il [...], ivi residente in [...],
[...] CP_36
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], , nata
[...] CP_37
a DA il 16.05.1955, ivi residente in [...], nato a [...] il CP_38
21.06.1960, ivi residente in [...], , nato a [...] il Controparte_39
21.07.1968, residente in [...], in qualità di eredi ( figli ) di
[...]
o di , nata a [...] il [...], deceduta il 14.05.2020, Per_10 Per_11 Per_12 coniugata con , nato a [...] il [...] ivi CP_40 Controparte_41 residente in [...] n. 6, , nata a [...] il CP_41 Parte_6
18.11.1964, Via Gramsci – traversa 1 n. 6, nato a [...] il Controparte_42
17.01.1968, ivi residente in [...] n. 6, in qualità di eredi di Per_13
fu , nata a [...] il [...], deceduta il 26.01.1997, coniugata
[...] Per_12
, di nato a [...] il [...], ivi residente in Controparte_43 CP_44 Per_12
Via Giovanni Maria Spano n. 2, , nata a [...] il [...], ivi Parte_7
residente in [...], , nato a [...] il [...], ivi Controparte_45
residente in [...], , nato a [...] il [...], Controparte_46 ivi residente in [...], nato a [...] il [...], ivi Controparte_47
residente in [...]M. Melis n. 73, nato a nato a [...] il [...], ivi Controparte_48
residente in [...], in qualità di eredi di di , nata a Persona_14 Per_12
DA il 11.10.1927, deceduta il 20.03.2018, coniugata , loro eredi o Controparte_49 aventi causa
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Circonvallazione, 8 (C.F. ), ha acquistato per intervenuta C.F._1
usucapione ultraventennale la proprietà della casa di civile abitazione sita in DA, nella Via Circonvallazione s.n. , Cat.A/3 classe 2, vani 4,5, censita al NCEU del Comune di
DA al F. 77 mappale 641 sub 6, realizzata su area censita al catasto terreni del medesimo comune al F. 59 mappale 641, ex F. 59 mappale 629 – 184 – 21, a confini a est con via CP_ Melis, a ovest con proprietà Pinna, a sud strada privata e a nord con proprietà , salvo altri, nonché di altra area antistante l'abitazione di mq 9 circa, censita al F. 77 mappale 916.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso attore del bene indicato in dispositivo. L'attore ha esposto che è proprietario di una casa di civile abitazione sita in DA, nella Via Circonvallazione, Cat.A/3 classe 2, vani 4,5,
censita al F. 77 mappale 641 sub 6, realizzata su area censita al F. 77 mappale 641 ex F. 59
mappale 629 – 184 – 21, a confini a est con via Melis, a ovest con proprietà Pinna, a sud
CP_ strada privata e a nord con proprietà , salvo altri, nonché di altra area antistante l'abitazione di mq 9 circa , censita al F. 77 mappale 916, per averli posseduti pacificamente,
ininterrottamente e pubblicamente da oltre venti anni. Nonostante il possesso ultraventennale degli immobili descritti, sui quali il signor ha da sempre esercitato il suo possesso, Pt_1
ristrutturando lo stabile, apportandovi nel tempo modifiche e innovazioni e sull'area utilizzandola come parcheggio, senza che mai alcuno facesse opposizione, presso i competenti uffici del Territorio e delle Entrate l'immobile e l'area di sedime sul quale è stato costruito, nonché l'altra particella , risultano intestati a diversi soggetti che mai li hanno posseduti. In particolare presso l'Agenzia del Territorio l'abitazione risulta intestata al signor
, nato a [...] il [...], l'area di sedime e l'area antistante l'immobile ai CP_1
signori fu fu Controparte_5 CP_6 Persona_1 CP_6 Controparte_50
, nato a [...] il [...], nato a [...] il 21 luglio
[...] Controparte_13
1941, , nato a [...] il [...], Controparte_51 Persona_3 fu , fu fu Persona_3 CP_52 Persona_3 Persona_5 Persona_3
fu fu Controparte_14 Persona_3 Controparte_53 Persona_3 CP_54
nata a [...] il [...], di ,
[...] CP_55 Per_12 Per_13
di , di , di .
[...] Per_12 CP_44 Per_12 Persona_14 Per_12
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dall'attore da oltre vent'anni: lo stesso ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, lo ha ristrutturato, vi abita con la propria famiglia e utilizza l'area antistante come parcheggio. (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 28.03.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988
e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 23 Aprile 2025 R.G.632/2022
Oggi 23 Aprile 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dell'attore l'avv. Irene Mereu in sostituzione dell'avv. Michele
Mannironi la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 632/2022 di R.G. promossa da
nato a [...] il [...], residente in [...]
Circonvallazione, 8 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Nuoro, Via C.F._1
L. da Vinci 40, presso lo studio dell'avv. Michele Mannironi (C.F. C.F._2 che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], CP_1
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Controparte_2
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n.6, nato a [...] il [...], residente in [...]
Lidi n. 55, quali eredi – nipoti - di di figli di , Controparte_5 CP_6 CP_7 coniugata , , nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_8 Parte_2 in Via Nazionale n.192, nato a [...] il [...], ivi residente in Controparte_9
Via Feronia n. 3, , nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
Gasperi n. 28, , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Spano n. 1, , nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Pala Ruia n. 29, in qualità di eredi ( figli ) di , Persona_1 Controparte_11 nato a [...] il [...] residente in [...], , nata a CP_12
Roma il 03.05.1964, residente in [...], in qualità di eredi di coniugata deceduta, figlia di , Persona_2 CP_11 Persona_1 [...]
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_5
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Controparte_13
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], in Controparte_14 qualità di erede ( figlia ) di fu , nata Persona_3 Persona_3 Persona_4
DA il 28.07.1933, ivi residente in [...], , nato a Controparte_15
DA il 11.01.1937, ivi residente in [...], , nato a [...] il CP_16
09.08.1938, ivi residente in [...]A.Gramsci n. 8, , nato a [...] il Controparte_17
28.09.1947, ivi residente in [...].01.1951, ivi CP_18 residente in [...], , nata a [...] il [...], ivi Controparte_19 residente in [...], in qualità di eredi ( figli ) di fu Persona_5 Per_3 coniugata con , , nata a [...] il [...],
[...] Controparte_20 CP_21 residente in [...], , nata a [...] il [...], residente CP_22 in DA, Via A. Mereu n. 39, n. a Cecina il 08.04.1980, residente in CP_23
Guardistallo, 8 PI ) Via Prov.le del Progetto n. 8, nato a [...] il CP_24
19.07.1940, residente in [...], in qualità di eredi di nata a [...] il [...], coniugata Pala, deceduta il 10.04.2000, Persona_6
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], CP_25 CP_26
, nata a [...] il [...], residente in [...],
[...] CP_27
nata a [...] il [...], residente in [...], in qualità di
[...] eredi di , nata a [...] il [...], coniugata deceduta il Persona_7 CP_25
01.05.2020, , nata a [...] il [...], residente in [...]
12, , nato a [...] il [...], residente in [...], CP_28
, nata Nuoro il 29.12.1975, residente in [...], CP_29 CP_30
nato a [...] il [...], residente in [...], in qualità
[...] di eredi di fu rispettivamente (nuora e nipoti ),figli di Persona_5 Persona_3
, , nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_32
Europa Unita n. 10, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Europa Unita n. 12, in qualità di eredi figli di fu nata a Persona_9 Persona_3
DA il 27.11.1923, ivi deceduta il 28.11.1983, coniugata , CP_34 CP_35
[...] nato a [...] il [...], ivi residente in [...],
[...] CP_36
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], , nata
[...] CP_37
a DA il 16.05.1955, ivi residente in [...], nato a [...] il CP_38
21.06.1960, ivi residente in [...], , nato a [...] il Controparte_39
21.07.1968, residente in [...], in qualità di eredi ( figli ) di
[...]
o di , nata a [...] il [...], deceduta il 14.05.2020, Per_10 Per_11 Per_12 coniugata con , nato a [...] il [...] ivi CP_40 Controparte_41 residente in [...] n. 6, , nata a [...] il CP_41 Parte_6
18.11.1964, Via Gramsci – traversa 1 n. 6, nato a [...] il Controparte_42
17.01.1968, ivi residente in [...] n. 6, in qualità di eredi di Per_13
fu , nata a [...] il [...], deceduta il 26.01.1997, coniugata
[...] Per_12
, di nato a [...] il [...], ivi residente in Controparte_43 CP_44 Per_12
Via Giovanni Maria Spano n. 2, , nata a [...] il [...], ivi Parte_7
residente in [...], , nato a [...] il [...], ivi Controparte_45
residente in [...], , nato a [...] il [...], Controparte_46 ivi residente in [...], nato a [...] il [...], ivi Controparte_47
residente in [...]M. Melis n. 73, nato a nato a [...] il [...], ivi Controparte_48
residente in [...], in qualità di eredi di di , nata a Persona_14 Per_12
DA il 11.10.1927, deceduta il 20.03.2018, coniugata , loro eredi o Controparte_49 aventi causa
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Circonvallazione, 8 (C.F. ), ha acquistato per intervenuta C.F._1
usucapione ultraventennale la proprietà della casa di civile abitazione sita in DA, nella Via Circonvallazione s.n. , Cat.A/3 classe 2, vani 4,5, censita al NCEU del Comune di
DA al F. 77 mappale 641 sub 6, realizzata su area censita al catasto terreni del medesimo comune al F. 59 mappale 641, ex F. 59 mappale 629 – 184 – 21, a confini a est con via CP_ Melis, a ovest con proprietà Pinna, a sud strada privata e a nord con proprietà , salvo altri, nonché di altra area antistante l'abitazione di mq 9 circa, censita al F. 77 mappale 916.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso attore del bene indicato in dispositivo. L'attore ha esposto che è proprietario di una casa di civile abitazione sita in DA, nella Via Circonvallazione, Cat.A/3 classe 2, vani 4,5,
censita al F. 77 mappale 641 sub 6, realizzata su area censita al F. 77 mappale 641 ex F. 59
mappale 629 – 184 – 21, a confini a est con via Melis, a ovest con proprietà Pinna, a sud
CP_ strada privata e a nord con proprietà , salvo altri, nonché di altra area antistante l'abitazione di mq 9 circa , censita al F. 77 mappale 916, per averli posseduti pacificamente,
ininterrottamente e pubblicamente da oltre venti anni. Nonostante il possesso ultraventennale degli immobili descritti, sui quali il signor ha da sempre esercitato il suo possesso, Pt_1
ristrutturando lo stabile, apportandovi nel tempo modifiche e innovazioni e sull'area utilizzandola come parcheggio, senza che mai alcuno facesse opposizione, presso i competenti uffici del Territorio e delle Entrate l'immobile e l'area di sedime sul quale è stato costruito, nonché l'altra particella , risultano intestati a diversi soggetti che mai li hanno posseduti. In particolare presso l'Agenzia del Territorio l'abitazione risulta intestata al signor
, nato a [...] il [...], l'area di sedime e l'area antistante l'immobile ai CP_1
signori fu fu Controparte_5 CP_6 Persona_1 CP_6 Controparte_50
, nato a [...] il [...], nato a [...] il 21 luglio
[...] Controparte_13
1941, , nato a [...] il [...], Controparte_51 Persona_3 fu , fu fu Persona_3 CP_52 Persona_3 Persona_5 Persona_3
fu fu Controparte_14 Persona_3 Controparte_53 Persona_3 CP_54
nata a [...] il [...], di ,
[...] CP_55 Per_12 Per_13
di , di , di .
[...] Per_12 CP_44 Per_12 Persona_14 Per_12
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 23.4.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dall'attore da oltre vent'anni: lo stesso ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, lo ha ristrutturato, vi abita con la propria famiglia e utilizza l'area antistante come parcheggio. (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 28.03.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988
e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 23 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna