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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/11/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 2264/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
ND LA Presidente
Morris CL Giudice relatore
LE Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso iscritto al N. 2264/2024 R.G. promosso da
, con l'Avv. PESSOT MAURA, giusta delega in atti;
Parte_1 ricorrente;
nei confronti di
, con l'Avv. LAZZARINI MARCO e l'Avv. DALL'AGLIO MARCO, giusta CP_1 delega in atti;
resistente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 4 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SU TE (BZ) il 05/12/2008 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; CP_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SU TE (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 6, Parte I, Serie /, dell'anno 2008
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Affidare in via condivisa il figlio minore congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con prevalente collocamento degli stessi presso la madre. Il figlio minore resterà Per_2 affidato al servizio sociale come disposto dalla sentenza 192/2024 del Tribunale per i minorenni, con collegamento presso la madre.
pagina 2 di 4 2) Entrambi i genitori dovranno prestare la propria ampia disponibilità a qualsivoglia progetto educativo per i figli (con particolare riferimento a ) e per ogni richiesta che il Tribunale o i Per_2 servizi sociali dovessero ritenere necessaria o opportuna nell'interesse dei minori.
3) Il padre potrà far visita ai minori quando lo vorrà, compatibilmente con i loro impegni di lavoro, di studio e di disciplina sportiva.
4) Il padre avrà diritto e dovere di avere con sè i figli tre settimane di cui non più di due consecutive durante le ferie estive, oltre alla metà delle vacanze durante il periodo scolastico.
5) Il signor corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento per i figli, fino al Pt_1 raggiungimento della loro indipendenza economica, l'importo di 250,00 euro per il figlio . Per_2
Per il figlio che attualmente lavora con contratto a tempo determinato il contributo al Per_1 mantenimento sarà di € 150,00 fino a che continuerà a lavorare in modo precario. Qualora il contratto non dovesse essere rinnovato, e/o dovesse riprendere il percorso di studi il Per_1 contributo al mantenimento diventerà di € 250.
6) Al raggiungimento dell'autonomia economica di uno dei due figli il Signor Pt_1 corrisponderà per l'altro figlio l'importo dovuto in forza del presente accordo, rivalutato al momento del subentro della circostanza sopravvenuta e maggiorato del 20%.
7) Il complessivo importo dovuto a titolo di contributo di mantenimento verrà automaticamente rivalutato sulla base degli indici Astat per il consumo delle famiglie della Provincia di Bolzano a partire dal 01.10.2026.
8) Inoltre, il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese per le attività sportive dei Pt_1 figli per le loro spese scolastiche ed extrascolastiche, sanitarie non mutuabili, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli di banco, interventi chirurgici indifferibili e per tutte le ulteriori spese straordinarie, queste ultime da concordarsi preventivamente tra i genitori. 9) La signora quale genitore collocatario continuerà a percepire l'assegno unico e similari ed ogni CP_1 altro contributo pubblico alla genitorialità.
10) Ai fini fiscali i figli sono da considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione del 50 % ciascuno.
11) Spese legali compensate;
pagina 3 di 4 dispone che il Servizio Sociale continui a monitorare la situazione familiare per la durata di almeno 12 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza con onere di informare il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano con cadenza quadrimestrale (prima scadenza 31/12/2025) e che accompagni i genitori nell'attuazione delle proposte indicate nella relazione di data 21/08/2025 che vengono condivise e fatte proprie dal tribunale.
Si comunichi al Servizio Sociale.
06/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris CL ND LA
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 2264/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
ND LA Presidente
Morris CL Giudice relatore
LE Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso iscritto al N. 2264/2024 R.G. promosso da
, con l'Avv. PESSOT MAURA, giusta delega in atti;
Parte_1 ricorrente;
nei confronti di
, con l'Avv. LAZZARINI MARCO e l'Avv. DALL'AGLIO MARCO, giusta CP_1 delega in atti;
resistente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 4 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in SU TE (BZ) il 05/12/2008 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; CP_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SU TE (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 6, Parte I, Serie /, dell'anno 2008
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Affidare in via condivisa il figlio minore congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con prevalente collocamento degli stessi presso la madre. Il figlio minore resterà Per_2 affidato al servizio sociale come disposto dalla sentenza 192/2024 del Tribunale per i minorenni, con collegamento presso la madre.
pagina 2 di 4 2) Entrambi i genitori dovranno prestare la propria ampia disponibilità a qualsivoglia progetto educativo per i figli (con particolare riferimento a ) e per ogni richiesta che il Tribunale o i Per_2 servizi sociali dovessero ritenere necessaria o opportuna nell'interesse dei minori.
3) Il padre potrà far visita ai minori quando lo vorrà, compatibilmente con i loro impegni di lavoro, di studio e di disciplina sportiva.
4) Il padre avrà diritto e dovere di avere con sè i figli tre settimane di cui non più di due consecutive durante le ferie estive, oltre alla metà delle vacanze durante il periodo scolastico.
5) Il signor corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento per i figli, fino al Pt_1 raggiungimento della loro indipendenza economica, l'importo di 250,00 euro per il figlio . Per_2
Per il figlio che attualmente lavora con contratto a tempo determinato il contributo al Per_1 mantenimento sarà di € 150,00 fino a che continuerà a lavorare in modo precario. Qualora il contratto non dovesse essere rinnovato, e/o dovesse riprendere il percorso di studi il Per_1 contributo al mantenimento diventerà di € 250.
6) Al raggiungimento dell'autonomia economica di uno dei due figli il Signor Pt_1 corrisponderà per l'altro figlio l'importo dovuto in forza del presente accordo, rivalutato al momento del subentro della circostanza sopravvenuta e maggiorato del 20%.
7) Il complessivo importo dovuto a titolo di contributo di mantenimento verrà automaticamente rivalutato sulla base degli indici Astat per il consumo delle famiglie della Provincia di Bolzano a partire dal 01.10.2026.
8) Inoltre, il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese per le attività sportive dei Pt_1 figli per le loro spese scolastiche ed extrascolastiche, sanitarie non mutuabili, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli di banco, interventi chirurgici indifferibili e per tutte le ulteriori spese straordinarie, queste ultime da concordarsi preventivamente tra i genitori. 9) La signora quale genitore collocatario continuerà a percepire l'assegno unico e similari ed ogni CP_1 altro contributo pubblico alla genitorialità.
10) Ai fini fiscali i figli sono da considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione del 50 % ciascuno.
11) Spese legali compensate;
pagina 3 di 4 dispone che il Servizio Sociale continui a monitorare la situazione familiare per la durata di almeno 12 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza con onere di informare il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano con cadenza quadrimestrale (prima scadenza 31/12/2025) e che accompagni i genitori nell'attuazione delle proposte indicate nella relazione di data 21/08/2025 che vengono condivise e fatte proprie dal tribunale.
Si comunichi al Servizio Sociale.
06/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris CL ND LA
pagina 4 di 4