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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/09/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 5429 / 2018 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
MO (c.f. ), rappresentata e difeso dall'avv.to Lucio C.F._1
Annunziata ed elettivamente domiciliata come in atti, PARTE ATTRICE
contro
(p.iva ) con sede in alla P.zza S Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Agostino 29, in persona del legale rapp.te p.t., direttore responsabile sig. CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
[...]
CONCLUSIONI
come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Pagina 1 Con atto di citazione l'attrice esponeva che la convenuta “ ” Controparte_1 diretta dal sig. , a mezzo di un articolo dell' 11 novembre 2016 CP_2 relativo all'arresto di tale sig. e della istante, quest'ultima nel Persona_1 corpo dell'articolo veniva etichettata con la dicitura “anch'ella nota alle forze dell'ordine” ed in uno all'articolo veniva pubblicata, senza alcuna autorizzazione, una foto dell'odierna attrice a corredo dell'articolo. Che tale pubblicazione abbia causato a quest'ultima danni sia morali che psichici il tutto con vittoria di spese come meglio specificate nell'atto introduttivo di lite.
Tutto ciò premesso conveniva dinanzi a questo Tribunale ” in Controparte_3 persona del Direttore Responsabile al fine di sentirli dichiarare CP_2 unici ed esclusivi responsabili della illegittima pubblicazione della foto della sig.ra e per lo effetto condannare al pagamento dei danni non Parte_1 patrimoniali da accertarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa.
Espletata l'attività istruttoria con il deposito di memorie, escussi i testi, alla udienza del 20.03.2025 venivano precisate le conclusioni ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va entro tali limiti accolta.
Prima di passare all'esame del merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda avanzata dall'attore.
Infatti, dalle argomentazioni di diritto svolte nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda va indubbiamente ricondotta nello schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 e segg. c.c. ed all'interno di questa nello specifico campo di responsabilità extracontrattuale per illecito trattamento dei dati personali dell'istante.
Ebbene, la fattispecie concreta qui in esame trova il proprio referente normativo nella disciplina di cui alla legge 47/1948 cd. Legge Stampa, dal momento che l'odierna attrice richiede il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e la riparazione pecuniaria ex art. 12 della summenzionata legge.
Nel caso di specie è stato documentalmente provato che la convenuta, CP_3
ed il suo direttore responsabile sig. , hanno pubblicato in
[...] CP_2 data 11.11.2016 un articolo del proprio giornale con la pubblicazione della foto dell'odierna attrice senza alcuna autorizzazione ovvero prelevando la foto dal profilo facebook della stessa.
Conseguentemente, la relativa pubblicazione della foto dell'odierna attrice deve ritenersi illegittima e, pertanto, la convenuta, ed il suo direttore Controparte_3 responsabile sig. , vanno condannati al pagamento dei danni non CP_2 patrimoniali subiti dalla stessa. Pagina 2 Considerato che la parte attrice, infatti, non ha offerto alcuna prova del pregiudizio economico lamentato nè delle lesioni psico-fisiche subite, né in tal senso, sarebbe stato sufficiente far ricorso all'ausilio di un consulente d'ufficio, giacchè in ogni caso sarebbe difettata la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno lamentato ed il fatto illecito dedotto in giudizio, va rimarcato che la domanda risarcitoria sia stata estesa ad ogni forma di danno e, quindi, anche alla lesione della reputazione, ed avendo l'attrice allegato un danno alla propria sfera personale, costituzionalmente garantita, cosi come ricostruito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per la configurazione del diritto al risarcimento del danno non occorre la prova dell'esistenza del reato commesso a mezzo stampa, trattandosi di ipotesi in cui il risarcimento è assicurato a prescindere dall'esistenza di un reato, potendosi in tal caso procedere ad una liquidazione equitativa, non avendo l'interessato fornito alcun criterio che possa orientare la valutazione di questo Giudice.
Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Nella specie l'attrice ha genericamente lamentato la ricorrenza di danni non patrimoniali, estrinsecati a suo dire in un “grave senso di disagio e di turbamento”, senza alcun documento giustificativo, che inducono questo Giudice ad accogliere nei limiti di cui infra la domanda attorea, anche alla luce della diffusione solo locale del quotidiano.
Diverso discorso per la richiesta di “riparazione pecuniaria” ai sensi dell'art12 L.47/1948, a mente del quale occorre procedere all'accertamento del reato in esame.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale forma di riparazione costituisce una eccezionale ipotesi di “pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato
Pagina 3 in favore del danneggiato” e può essere riconosciuta a quest'ultimo solo qualora venga accertata la diffamazione a mezzo stampa.
Dai documenti prodotti, in realtà il delitto di cui all'art 595 c.p. non risulta integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, in ragione del fatto che la struttura del reato richiede per il suo perfezionamento l'elemento soggettivo del dolo – almeno eventuale, il quale tuttavia non emerge nel caso in esame, in cui appare pacifica, la erronea utilizzazione di immagine ritraente parte attrice, anzichè l'omonimo imputato, sotto il profilo dell'omesso controllo.
Ciò è dunque di per sè sufficiente a rigettare la domanda formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 12 L 47/1948.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione del 50% delle spese giudiziali che per la residua parte vanno poste a carico della convenuta e liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- a) condanna la convenuta (p.iva con sede in Controparte_1 P.IVA_1
alla P.zza S Agostino 29, in persona del legale rapp.te p.t., direttore CP_1 responsabile sig. , al pagamento dell'importo di € 1.000,00, CP_2 all'attualità, a favore della sig.ra a titolo di risarcimento danni;
Parte_1
- b) rigetta la domanda di risarcimento danni per riparazione pecuniaria ex art. 12
Legge Stampa;
- c) condanna parte convenuta, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida già nella misura del 50%
(ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli
Avvocati introdotte con D.M. n.140/12 tenuto conto del valore medio per scaglione
Pagina 4 di riferimento fino ad € 5.200,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in € 982,50 di cui € 132,00 per spese, € 850,50 per compenso professionale ex D.M. n.140/12, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 02/09/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 5429 / 2018 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
MO (c.f. ), rappresentata e difeso dall'avv.to Lucio C.F._1
Annunziata ed elettivamente domiciliata come in atti, PARTE ATTRICE
contro
(p.iva ) con sede in alla P.zza S Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Agostino 29, in persona del legale rapp.te p.t., direttore responsabile sig. CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
[...]
CONCLUSIONI
come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Pagina 1 Con atto di citazione l'attrice esponeva che la convenuta “ ” Controparte_1 diretta dal sig. , a mezzo di un articolo dell' 11 novembre 2016 CP_2 relativo all'arresto di tale sig. e della istante, quest'ultima nel Persona_1 corpo dell'articolo veniva etichettata con la dicitura “anch'ella nota alle forze dell'ordine” ed in uno all'articolo veniva pubblicata, senza alcuna autorizzazione, una foto dell'odierna attrice a corredo dell'articolo. Che tale pubblicazione abbia causato a quest'ultima danni sia morali che psichici il tutto con vittoria di spese come meglio specificate nell'atto introduttivo di lite.
Tutto ciò premesso conveniva dinanzi a questo Tribunale ” in Controparte_3 persona del Direttore Responsabile al fine di sentirli dichiarare CP_2 unici ed esclusivi responsabili della illegittima pubblicazione della foto della sig.ra e per lo effetto condannare al pagamento dei danni non Parte_1 patrimoniali da accertarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa.
Espletata l'attività istruttoria con il deposito di memorie, escussi i testi, alla udienza del 20.03.2025 venivano precisate le conclusioni ed assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va entro tali limiti accolta.
Prima di passare all'esame del merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda avanzata dall'attore.
Infatti, dalle argomentazioni di diritto svolte nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda va indubbiamente ricondotta nello schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 e segg. c.c. ed all'interno di questa nello specifico campo di responsabilità extracontrattuale per illecito trattamento dei dati personali dell'istante.
Ebbene, la fattispecie concreta qui in esame trova il proprio referente normativo nella disciplina di cui alla legge 47/1948 cd. Legge Stampa, dal momento che l'odierna attrice richiede il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e la riparazione pecuniaria ex art. 12 della summenzionata legge.
Nel caso di specie è stato documentalmente provato che la convenuta, CP_3
ed il suo direttore responsabile sig. , hanno pubblicato in
[...] CP_2 data 11.11.2016 un articolo del proprio giornale con la pubblicazione della foto dell'odierna attrice senza alcuna autorizzazione ovvero prelevando la foto dal profilo facebook della stessa.
Conseguentemente, la relativa pubblicazione della foto dell'odierna attrice deve ritenersi illegittima e, pertanto, la convenuta, ed il suo direttore Controparte_3 responsabile sig. , vanno condannati al pagamento dei danni non CP_2 patrimoniali subiti dalla stessa. Pagina 2 Considerato che la parte attrice, infatti, non ha offerto alcuna prova del pregiudizio economico lamentato nè delle lesioni psico-fisiche subite, né in tal senso, sarebbe stato sufficiente far ricorso all'ausilio di un consulente d'ufficio, giacchè in ogni caso sarebbe difettata la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno lamentato ed il fatto illecito dedotto in giudizio, va rimarcato che la domanda risarcitoria sia stata estesa ad ogni forma di danno e, quindi, anche alla lesione della reputazione, ed avendo l'attrice allegato un danno alla propria sfera personale, costituzionalmente garantita, cosi come ricostruito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per la configurazione del diritto al risarcimento del danno non occorre la prova dell'esistenza del reato commesso a mezzo stampa, trattandosi di ipotesi in cui il risarcimento è assicurato a prescindere dall'esistenza di un reato, potendosi in tal caso procedere ad una liquidazione equitativa, non avendo l'interessato fornito alcun criterio che possa orientare la valutazione di questo Giudice.
Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Nella specie l'attrice ha genericamente lamentato la ricorrenza di danni non patrimoniali, estrinsecati a suo dire in un “grave senso di disagio e di turbamento”, senza alcun documento giustificativo, che inducono questo Giudice ad accogliere nei limiti di cui infra la domanda attorea, anche alla luce della diffusione solo locale del quotidiano.
Diverso discorso per la richiesta di “riparazione pecuniaria” ai sensi dell'art12 L.47/1948, a mente del quale occorre procedere all'accertamento del reato in esame.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale forma di riparazione costituisce una eccezionale ipotesi di “pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato
Pagina 3 in favore del danneggiato” e può essere riconosciuta a quest'ultimo solo qualora venga accertata la diffamazione a mezzo stampa.
Dai documenti prodotti, in realtà il delitto di cui all'art 595 c.p. non risulta integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, in ragione del fatto che la struttura del reato richiede per il suo perfezionamento l'elemento soggettivo del dolo – almeno eventuale, il quale tuttavia non emerge nel caso in esame, in cui appare pacifica, la erronea utilizzazione di immagine ritraente parte attrice, anzichè l'omonimo imputato, sotto il profilo dell'omesso controllo.
Ciò è dunque di per sè sufficiente a rigettare la domanda formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 12 L 47/1948.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione del 50% delle spese giudiziali che per la residua parte vanno poste a carico della convenuta e liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- a) condanna la convenuta (p.iva con sede in Controparte_1 P.IVA_1
alla P.zza S Agostino 29, in persona del legale rapp.te p.t., direttore CP_1 responsabile sig. , al pagamento dell'importo di € 1.000,00, CP_2 all'attualità, a favore della sig.ra a titolo di risarcimento danni;
Parte_1
- b) rigetta la domanda di risarcimento danni per riparazione pecuniaria ex art. 12
Legge Stampa;
- c) condanna parte convenuta, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida già nella misura del 50%
(ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli
Avvocati introdotte con D.M. n.140/12 tenuto conto del valore medio per scaglione
Pagina 4 di riferimento fino ad € 5.200,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in € 982,50 di cui € 132,00 per spese, € 850,50 per compenso professionale ex D.M. n.140/12, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 02/09/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
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