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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5475/2022 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MARIO FRANCHINA;
ATTRICE
contro
:
, (C.F. residente in [...](Bg), Controparte_1 C.F._2
via Dante Alighieri n. 34;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note depositate, conclusioni che qui si intendono richiamate.
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EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione, la cui notifica si perfezionava per compiuta giacenza, la signora Parte_1
odierna attrice, conveniva in giudizio il signor , odierno convenuto
[...] Controparte_1 contumace, al fine di ottenere una pronuncia di condanna, nei confronti dello stesso, alla restituzione della somma mutuategli, di euro 26.000,00, oltre agli interessi dalla data di proposizione della domanda a quella dell'effettiva restituzione computati ai sensi del quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile ed alla rifusione di spese ed oneri di difesa.
A sostegno della propria domanda, parte attrice precisava che nel corso dell'anno 2019, per ragioni inerenti allo svolgimento della propria attività lavorativa, aveva conosciuto il dottor , Controparte_1 che si occupava di macchine laser anche per interventi estetici.
Nella ricostruzione dei fatti per cui è causa, la difesa della signora chiariva che il signor Pt_1
in virtù del rapporto creatosi, otteneva, in diverse circostanze, che l'attrice gli versasse delle CP_1 somme a titolo di prestito personale, con la promessa che l'odierno convenuto, una volta rientrato in possesso del proprio patrimonio, gliele avrebbe restituite senza difficoltà e nell'arco di breve tempo, circostanza che invece non si verificava.
Rilevata la regolarità della notifica, a fronte della mancata costituzione del convenuto, in data 20 aprile
2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
Esaurita la fase istruttoria mediante l'ammissione dell'interpello, della prova per testi e di consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare, previo accertamento delle intestazioni delle utenze, la corrispondenza tra la messaggistica trascritta e depositata quale documento n. 1 dall'attrice e quella risultante sui dispositivi telefonici, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11 marzo
2025
Le domande di parte attrice sono fondate e quindi vengono accolte.
Dagli atti e documenti di causa si evince che quest'ultima, in data 28 novembre 2019, iniziava a chiedere, mediante messaggio, la restituzione della somma mutuata. Successivamente, mediante il proprio legale, in data 3 novembre 2021, l'attrice intimava formalmente al convenuto la restituzione del prestito per cui è causa e, in data 18 marzo 2022, gli veniva inviato l'invito alla negoziazione assistita (doc. 1,2 e 3 di parte attrice). La teste indifferente per rapporti di parentela, consulente finanziario per entrambe le Testimone_1 parti in causa, escussa all'udienza del 29 maggio 2024, premettendo di avere incontrato “parecchie volte il convenuto perché aveva aperto il c/c presso Fideuram” dichiarava che quest'ultimo le aveva riferito, in tali occasioni, “di aver ricevuto un prestito dalla di euro 26.000,00 che aveva intenzione di Pt_1 restituirle”, tanto che la invitava “ a farlo sapere” alla stessa “per rassicurarla” nonché “a Pt_1 presenziare all'atto della restituzione della somma come testimone”. Dalla consulenza tecnica, depositata in data 28 febbraio 2024, dal nominato CT EG
[...]
, emergeva che i numeri di telefonia mobile 3402866747 e 3936933105, attraverso cui Per_1 venivano scambiati i messaggi attraverso WhatsApp, erano intestati rispettivamente a Controparte_1
e Dal contenuto di tali messaggi, riguardanti l'arco temporale nel periodo Parte_1
28.11.2019 al 4.03.2020, emergeva l'obbligo del convenuto di provvedere alla restituzione della pagina 2 di 3 somma mutuatagli di euro 26.000,00, con prima richiesta in tal senso, da parte dell'attrice, in data 28 novembre 2019.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
condanna il convenuto contumace a corrispondere all'attrice la somma di euro 26.000,00, a titolo di restituzione delle somme mutuate oltre agli interessi legali dal 28 novembre 2019 fino alla data della citazione in giudizio e, da quel momento, nella misura indicata dal quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile, fino all'effettiva restituzione;
pone definitivamente a carico di parte convenuta l'importo liquidato per la Ctu espletata in corso di causa;
condanna altresì il convenuto contumace a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria, euro 1.701,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni di euro 362.39.
Così deciso in data 17 giugno 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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