Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
5866/2023 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori ddootttt..ssssaa MMaarriiaa CCoonncceettttaa EEllddaa CCaapprriinnoo PPrreessiiddeennttee rreell.. ddootttt..ssssaa LLiibboorriiaa MMaarriiaa SSttaannccaammppiiaannoo GGiiuuddiiccee ddootttt..ssssaa EElleennaa CCoonntteessssii GGiiuuddiiccee ha emesso la seguente
SENTENZA nneellllaa ccaauussaa cciivviillee ddii II GGrraaddoo iissccrriittttaa aall nn.. rr..gg.. 55886666//22002233 pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iinn ddaattaa 2266//0077//22002244 ddaa::
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUCCI VIVIANA del foro di Milano;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DE LIGUORO CP_1 C.F._2
ALFREDO del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 15
FATTO E DIRITTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente, premesso di essere stata unita in una relazione more uxorio con il resistente dalla quale era nata la figlia minore Per_1
(Bergamo – 17.6.2021), da entrambi riconosciuta, ha chiesto al Tribunale adito di regolamentare l'affido e la stessa responsabilità genitoriale chiedendo specificatamente l'affido esclusivo della figlia , con la regolamentazione del diritto di visita del padre alla presenza dei nonni, un assegno di € 500,00 mensile per il mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente si soffermava a lungo a indicare i comportamenti violenti ed aggressivi dell'ex compagno il quale nell'estate 2022 , dopo una lite, aveva lasciato lei e la bimba nella località marittima ove erano andati in vacanza, e che l'aveva anche portata a rivolgersi al Centro Antiviolenza”Penelope”, allegando a prova di quanto asserito i messaggi telefonici e di come la convivenza era cessata a settembre 2023 quando l'ex compagno tornava dai propri genitori. Riferiva di essere assistente educatrice, mentre il resistente artigiano presso l'azienda di famiglia di IL LF e IG s.n.c.; assumeva quindi che finora la figlia era Controparte_2
rimasta col padre nel fine settimana sempre e solo presso i nonni paterni, dolendosi del fatto che il resistente non rispettasse alcun orario e, in termini di versamento del mantenimento, non rispettasse , per dispetto, i termini del versamento e come l'importo di esso fosse diminuito dall'iniziare € 540,00 all'attuale 250,00. In via istruttoria chiedeva l'espletamento di CTU sulla idoneità genitoriale.
Si costituiva il resistente tardivamente assumendo che a) le espressioni scurrili piuttosto che le frasi riportate da parte ricorrente dovevano considerarsi parte delle liti e
“inevitabile conseguenza” della crisi della oppia;
b) egli si sarebbe trasferito a in CP_3
una casa acquistata, ma che al momento era in ristrutturazione. Riteneva di essere pagina 2 di 15 assolutamente idoneo a svolgere la funzione genitoriale e concludeva chiedendo l'affido condiviso dichiarandosi disposto a versare, a titolo di mantenimento della figlia l'importo mensile di € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione, 18.1.25 veniva dato atto della presenza di denunce sporte dalla ricorrente nei confronti dell'ex compagno per maltrattamenti, a volte avvenuti in stato di alterazione alcolica, ed anche di colloqui presso i SS iniziati a seguito delle stesse, la ricorrente riconosceva di avere un reddito di € 1000,00 cui aggiungere quello di barista durante l'estate ed il resistente negava l'eccessivo uso di alcol evidenziando di avere un reddito mensile di € 1500,00, gravato da un mutuo di €
380,00 mensile e di poter accettare una diversa percentuale nella divisione delle spese straordinarie.
In sede di provvedimenti urgenti il Giudice delegato dopo aver specificato che “…le condotte ingiuriose e verbalmente aggressive del resistente meritano di essere approfondite, anche alla luce dell'esistente complesso scambio di messaggi sul cellulare, come anche documentato dalla chiavetta USB allegata;
- che per le denunce in atti non è ipotizzabile un percorso di mediazione tra le parti come indicato dal procuratore di parte resistente;
- che il contraddittorio comportamento tenuto dal padre avanti al PS in occasione della visita della figlia per le cure del morso di un cane in viso, sotto l'occhio,
- che lo ha visto non solo non concretare l'attesa e la conseguente visita, ma, a seguito di un attacco d'ira, lanciare in un campo le chiavi dell'auto della ricorrente e quindi ostacolarla nel rientro a casa con la bambina – creano non pochi dubbi circa la capacità del medesimo nello svolgere adeguatamente la propria genitorialità addirittura in tema di salute della bambina;
- che ciò induce prudenzialmente ad optare per la forma di affido esclusivo della figlia minore, quanto meno fino a quando non si abbiano elementi di oggettiva rassicurazione;
- considerati i diversi redditi delle parti - e quindi l'attuale lavoro del resistente ed i beni immobili di cui lo stesso è proprietario rispetto al guadagno della ricorrente – che appare equo riconoscere a carico del resistente l'onere di pagina 3 di 15 versare un assegno di mantenimento di € 380,00 per la figlia, oltre al 60% delle spese straordinarie per la stessa necessarie..” a) affidava in via esclusiva la minore alla madre, disciplinando il diritto di visita del padre da svolgere presso la casa dei nonni paterni, b) poneva a carico del padre l'onere di versare a titolo di mantenimento un assegno mensile di € 380,00 oltre al 60% delle spese straordinarie.
Nel prosieguo del merito, dopo il deposito delle relazioni dei SS, il giudice autorizzava, alla luce delle difficoltà insorte tra le parti relativamente alla scelta della scuola materna, la madre all'iscrizione della figlia alla scuola materna e quindi la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 473bis-28 cpc.
Di fatto il Collegio è chiamato a decidere sia la forma di affido, con la visita del genitore non collocatario che la misura dell'assegno di mantenimento per la minore.
- Sull'affido
La ricorrente insiste per la conferma dell'affido in forma esclusiva a suo favore di contro alla richiesta di affido condiviso del resistente.
Questo Collegio rileva preliminarmente come non possa essere condivisibile l'asserzione del procuratore secondo cui le frasi rivolte alla ricorrente da parte dell'ex compagno siano una sorta di conseguenza inevitabile della crisi di coppia: il linguaggio e la evidente volontà di offendere e denigrare la ex compagna sono davvero oltre ogni limite di possibile normalità (““…MA CHI TI VUOLE POI? TOGLITI DALLA
TESTA CHE CI STO MALE X TE!?!! MI FAI VERGOGNA E CAGARE CIAO…
MA PARLA DA SOLA VERGOGNOSA ZITTA !!!! CHE Persona_2
CAZZO VUOI CAPRA?!? FOTTITI … NON ME NE FREGA UN CAZZO DOMANI
PASSO A PRENDERE TRASPORTINO E PASSEGGINO GIALLO NN TI HO
CHIESTO SE C'ERI E TI RICORDO CHE FRA UNA SETTIMANA DEVO AVERE
LE MIE COSE… CAPISCI ITALIANO… EEE DI SOLITO LE PERSONE SI
PESANO COSI' IN GIRO A FAR LA FIGA SPUTTANANDO CHI GLI HA DATO IL
PIATTO PER MANGIARE FINO AL GIORNO PRIMA. EEE PEGGIO CHE PEGGIO
pagina 4 di 15 NN TI MERITI UNA FIGLIA Controparte_4
COSI' BELLA! MERDA! E CON QUESTO ABBIAMO CHIUSO!! NN POSSO
NEANCHE SCRIVERTI TROIA PERCHE' UNA SFIGATA COME TE NON SA
NEMMENO COS'E'! E NON MI HAI ANCORA RISPOSTO QUANDO CAZZO LI
HAI DETTO CHE SONO TRE GIORNI CHE TE LO Persona_3
CHIEDO…MAESTRA RISPONDI OOOOO!??? BANDIERINA… SUSSIDIO…
PROFUGA…”(v. doc. n. 9 – Messaggi w.a. del sig. alla sig.ra - “CIAO CP_1 Pt_1
FAI LA FIGA CON I SOLDI DEGLI AL-TRI, FAI LA FIGA COI Parte_2
SOLDI DI MIO PAPA'? E'? FAI LA FIGA CON CHI? PERCHE' LUI E'
TALMENTE IGNORANTE CHE TI VIENE DIETRO… HAI TROVATO IL PUNTO
GIUSTO?... IL DIVANO ME LO DAI… IL MICRONDE ME LO DAI… NON E' CHE
VIENI AL CAPANNONE A FARE LA FIGA A PORTARE GLI SCAFFALI…
PERCHE' QUELLA MENTE MALATA DI MIO PAPA' TI HA REGALATO
TUTTO… PERCHE' TI MERITI UN SACCO DI MERDA COME SEI TU, PERCHE'
L'UNICA COSA CHE TI MERITI E' QUELLA… HAI CAPITO? PERCHE' SEI UNA
MERDA… UNA MERDA FATTA E FINITA… TU E MIO PAPA'… PERCHE'
ADESSO METTO A POSTO TUTTI QUANTI… NON TI PREOCCUPARE… NON
PREOCCUPARTI CHE METTO A POSTO TUTTI E DUE… UNA
RINCOGLIONITA COME TE… NON PENSAVO ESISTESSE… DIO (bestemmie)…
INVECE A QUANTO PARE SI, FIGA… DIO… (bestemmie) VAI A CAGARE…
UNA DONNA COSI' SCEMA… CRIMINALE… MENTE MALATA CHE NON SEI
ALTRO… SIA CORROTTO QUELL'ALTRO… FAI LA FIGA COI SOLDI DEGLI
ALTRI, FAI LA FIGA COI SOLDI DEGLI ALTRI… AH NON TI SERVONO I MIEI
SOLDI?... CHIAMAMI!” (v. doc. n. 12 – Avviso di messaggio in segreteria del
9.08.2023 ore 21.14).) e pertanto a tutto concedere vi è certamente da parte del resistente un'importante difficoltà a superare la fine della relazione e, soprattutto un'importante difficoltà a confrontarsi con la madre della propria figlia.
pagina 5 di 15 Relativamente alla scelta della forma migliore di affido non può che confermarsi la forma già individuata nell'ordinanza dei provvedimenti urgenti, a ciò conduce proprio la conclusione della stessa relazione dei SS del 3.7.24. Vale in tal senso infatti riportare quello che è stato scritto dalla della dott.ssa alla pagina 3: “…Si ritiene Per_4
opportuno, in particolare per il sig. attivare un percorso di approfondimento e CP_1
sostegno allo stesso in riferimento alle fatiche nella regolazione emotiva”. Ed ancora si legge nelle conclusioni della Relazione della psicologa dott.ssa alla Testimone_1
pagina 6: “…Si evidenziano maggiori fragilità nel problematizzare e mettere in discussione le proprie posizioni… Tuttavia si evidenzia come le dinamiche disfunzionali in essere nella coppia e la tendenza agli agiti esternalizzati e impulsivi del sig. CP_1
siano per la scrivente fonte di preoccupazione e necessitino di essere sostenute per evitare che impattino, in futuro, sul benessere psico-fisico della minore… Pertanto in considerazione della richiesta di esprimersi circa il regime di affido, non appaiono allo stato esserci le condizioni favorevoli alla modifica dell'attuale regime di affido.
Affinché possano esserci le condizioni per il pieno esercizio di una bigenitorialità, in regime di affido condiviso, sarà necessario: - un approfondimento presso i servizi specialisti competenti SERD in considerazione della poca chiarezza circa l'uso/abuso di sostanze da parte del sig. che ammette il consumo di alcolici ma in quantità CP_1
contenute; - approfondimento e sostegno al sig. in riferimento alle fatiche nella CP_1
regolazione emotiva e gli aspetti di impulsività, dei quali sembra scarsamente consapevole;
- che la coppia genitoriale venga sostenuta al ripristino di una comunicazione efficace e funzionale per rispondere ai bisogni evolutivi della figlia
”. Ed ancora “La coppia genitoriale ha aderito ai colloqui di valutazione Per_1
psicologica con la Dott.ssa Come emerge dalla relazione, il sig. Testimone_1 CP_1
verbalizza di fidarsi delle scelte della sig.ra che ritiene in grado di agire nel Pt_1
primario interesse della figlia. Lo stesso fatica a ingaggiarsi ulteriormente nel proprio pagina 6 di 15 ruolo genitoriale, seppur verbalizza il desiderio di poter ottenere un regime di affido condiviso.”
Si aggiunga, sebbene si tratti di allegazioni del procuratore della ricorrente non sottoposte a pieno contraddittorio né a prove specifiche, che ancora adesso ogni più piccola questione impone l'intervento dei legali e continua ad essere trattato con il medesimo tenore di offensività ed aggressività precedente.
Ciò induce a ritenere che il miglior vantaggio per la crescita equilibrata della minore non possa che essere ricondotta, oggi, alla forma di affido esclusivo .
Fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori.
Nonostante le interpretazioni errate diffuse sulla questione, l'affido esclusivo non comporta la fine della responsabilità genitoriale per il genitore al quale non è stato affidato il minore, ma solo una sua limitazione: infatti il genitore non affidatario dovrà continuare a vigilare sulle decisioni relative all'educazione o alla salute del figlio ed avrà anche il diritto di potersi rivolgere al Giudice nel caso in cui ritenesse che le decisioni prese dal genitore affidatario siano contrarie all'interesse del minore. Ciò significa che il minore deve continuare a ricevere cura, educazione e istruzione da tutti e due i genitori: le decisioni di maggiore interesse per la vita del figlio devono pertanto essere prese di comune accordo da entrambi i coniugi, anche nel caso di affidamento esclusivo.
I due devono quindi mettersi d'accordo e confrontare le loro idee su tutto ciò che riguarda la scuola, le cure mediche, lo sport e così via, ovvero su ciò che ha a che fare con la crescita e l'educazione del minore. Per le decisioni che riguardano la vita di ogni giorno, il genitore affidatario potrà invece scegliere in maniera del tutto autonoma, sempre favorendo l'interesse del figlio.
pagina 7 di 15 La forma di affido esclusivo a favore della madre, nella presente fattispecie, si deve collegare alla situazione di fatto oggettiva della particolare difficoltà nei contatti tra le parti soprattutto nella risoluzione rapida di situazioni che possono essere di particolare vantaggio o, viceversa, di pregiudizio alla minore, per come peraltro rilevato dagli stessi
SS.
La minore viene quindi affidata in via esclusiva alla madre e collocata presso la stessa.
Relativamente alle modalità di visita si dispone che le visite tra padre e figlia avvengano, anche attraverso l'ausilio dei genitori del resistente, con le seguenti modalità
: - due giorni infrasettimanali dalle h 15,30 – uscita da scuola della minore - fino alle h
21.00 dopo cena quando il fine settimana è di competenza della madre e un giorno a settimana con gli stessi orari quando il fine settimana è di sua competenza;
- a fine settimana alternati dal venerdì, fine scuola, fino alla domenica sera h 21.00 dopo cena quando il padre riaccompagnerà la minore dalla madre;
- 7 gg durante le festività natalizie e 3 durante le festività pasquali, alternando annualmente i genitori i giorni di
Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo - per 15 gg, non consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
- Sull'assegno di mantenimento
La ricorrente ha richiesto in sede di precisazione delle conclusioni l'importo di € 500,00 mensile mentre il resistente ha offerto € 300,00.
Per valutare il “quantum” che il genitore non collocatario deve versare all'altro occorre ricordare i principi sottesi allo stesso.
E' noto che i genitori devono mantenere i figli e che tale obbligo sussiste per il solo fatto di averli generati prescindendo dalla tipologia di rapporto intercorrente tra la coppia.
L'obbligo di mantenimento trova un proprio referente nella Costituzione (art. 30) e nel
Codice civile: in particolare, l'art. 315 bis c. 1 cc evidenzia che il figlio ha diritto di essere: “mantenuto , educato, istruito, assistito moralmente”; in relazione al mantenimento, i genitori devono provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e pagina 8 di 15 secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis c. 1 c.c.).
Nessuno dei genitori può essere esonerato da tale obbligo, neppure nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dalla “responsabilità genitoriale” . Ecco quindi che l'assegno di mantenimento per i figli o, più correttamente, il contributo al mantenimento altro non è se non un importo forfettizzato, la cui funzione si sostanzia nell'adempiere all'obbligo di mantenimento, previsto per legge, in capo ai genitori.
L'attribuzione dell'assegno avviene anche se la parte non ne fa esplicita istanza al giudice, atteso che egli può adottare, senza previa richiesta, i provvedimenti a tutela degli interessi materiali e morali della prole, compresa l'attribuzione del contributo al mantenimento (Cass. Ord. 14830/2017).
Nel calcolo dell'assegno occorre considerare il tempo che il minore trascorre con il genitore non collocatario;
infatti, è possibile una riduzione dell'importo in ragione del periodo in cui il minore si trova con l'altro genitore che, quindi, provvede direttamente a mantenerlo (vale la pena ricordare che l'assegno non può venire sospeso nei periodo di permanenza presso l'altro genitore come da Cass. 12308/2007). Occorre ancora valutare la complessiva situazione patrimoniale dei genitori, cioè da un lato i redditi lavorativi e ogni altra forma di reddito (e così: a)i redditi da lavoro, b)i conti correnti, risparmi, investimenti, polizze assicurative e così via, c) i cespiti produttivi di reddito tipo immobili in locazione), ma ed anche gli oneri da cui i redditi sono gravati (canone di locazione, mutuo, rate per finanziamento e similia).
Ebbene nella presente fattispecie si ha che la ricorrente è assistente educatrice e lavora, con reddito mensile di € 1000,00 oltre a svolgere nei mesi estivi l'attività di barista, come dalla stessa affermato alla udienza;
i suoi redditi documentati –lavora presso l'Istituto scolastico Turoldo di Zogno (BG) assunta dalla – Controparte_5
riportano un reddito imponibile di € 10.239,00 nell'anno 2020 (vedi mod. 730/21), di €
15.481,00 nel 2021 (mod. 730/22) e di € 6.903,00 nel 2022 (mod. 730/23) . Non è proprietaria di beni immobili e non risulta avere beni mobili a suo nome.
pagina 9 di 15 Il resistente è artigiano presso l'azienda famigliare Controparte_6
con sede in Lenna (BG) è proprietario di bene mobile (autovettura) e di beni
[...]
immobili – casa a in ristrutturazione. ; i suoi redditi documentati riportano un CP_3
reddito imponibile di € 7.980,00 nell'anno 2020 (vedi mod. Unico/21), di € 17.344,00 nel 2021 (mod. unico/22) e di € 10.210,00 nel 2022 (mod. 730/23). Ha assunto in udienza di dover pagare un mutuo di € 380,00 per 15 anni per i lavori sull'immobile di
CP_3
Facendo così una comparazione sia in termini di reddito che di tempi di permanenza con la figlia appare equo determinare in € 400,00 l'assegno da versare entro il 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
Le spese straordinarie dovranno essere divise tra le parti nella misura del 60% a carico de padre e del 40 % a carico della madre, come da nuovo Protocollo di questo Tribunale che si riporta per esteso in seno al dispositivo
Si ritiene utile disporre un monitoraggio da parte dei SS competenti per i Comuni di residenza e San Pellegrino Terme – Servizio Famiglia e Minori Ambito CP_3
Territoriale Valle Brembana) per il periodo di due anni sul detto nucleo, durante il quale predisporre laddove necessario percorsi di genitorialità alle parti e percorsi di facilitazione della comunicazione e superamento dell'aspra conflittualità tra le parti stesse, con specifico riferimento a percorsi di tipo psicologico tale da facilitare l'empatia ed il superamento della rabbia che sembra ancora esserci da parte del resistente.
Le spese di lite , alla luce della reciproca soccombenza rispetto alle domande svolte, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocamento Per_1
pagina 10 di 15 prevalente presso la medesima;
b) dispone che il padre possa vedere e stare con la figlia, salvo accordi migliorativi ed anche con l'ausilio dei nonni paterni, come segue : - due giorni infrasettimanali dalle h 15,30 – uscita da scuola della minore - fino alle h 21.00 dopo cena quando il fine settimana è di competenza della madre e un giorno a settimana con gli stessi orari quando il fine settimana è di sua competenza;
- a fine settimana alternati dal venerdì, fine scuola, fino alla domenica sera h 21.00 dopo cena quando il padre riaccompagnerà la minore dalla madre;
- 7 gg durante le festività natalizie e 3 durante le festività pasquali, alternando annualmente i genitori i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo - per 15 gg, non consecutivi, durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
c) obbliga il ricorrente a versare alla resistente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, l'importo di € 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
d) obbliga ciascun genitore a concorrere, nella misura del 60% il padre e del 40% la madre , nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema del Nuovo Protocollo che si riporta per esteso:
a. "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
pagina 11 di 15 b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
c. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
d. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
e. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
g. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
h. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per pagina 12 di 15 iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
i. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
j. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
k. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
l. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
m. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
n. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche pagina 13 di 15 e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese o. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese p. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
q. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie r. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente pagina 14 di 15 riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
s. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
e) Dispone che i Servizi Sociali competenti per il Comune di e di San CP_3
Pellegrino Terme - Servizio Famiglia e Minori Ambito Territoriale Valle
Brembana – attuino un monitoraggio per il periodo di due anni sul detto nucleo, durante il quale a. predisporre laddove necessario percorsi di genitorialità alle parti e percorsi di facilitazione della comunicazione e superamento dell'aspra conflittualità tra le parti stesse, con specifico riferimento a percorsi di tipo psicologico tali da facilitare l'empatia e la comunicazione, specifici altresì al fine di consentire il superamento della rabbia che sembra ancora esserci da parte del resistente f) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione ai SS delegati
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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